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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 973/2021 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiore Cava Parte_1
-RICORRENTE-
contro
, quale titolare della ditta IL SALOTTO DI Controparte_1
MALU', rappresentata e difesa dall'avvocato Giulio D'Andrea
-RESISTENTE-
oggetto: retribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 21.07.2021 – tempestivamente riassunto dal Tribunale di
Cosenza, che aveva declinato la propria competenza territoriale – parte ricorrente in epigrafe ha adito l'intestato Tribunale per sentir condannare il datore di lavoro resistente al pagamento della somma di € 9.179,75 a titolo di lavoro straordinario, differenze sulla tredicesima, quattordicesima mensilità e t.f.r.
A sostegno delle proprie pretese, la ricorrente deduceva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della parte resistente, svolgendo mansioni di barista e di servizio ai tavoli, nel periodo compreso tra il 30.05.2015 e il 30.09.2015, con orario di lavoro eccedente quello normale previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento.
1 Si è costituita parte resistente, argomentando per l'infondatezza del ricorso.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Parte ricorrente rivendica le differenze retributive per il lavoro straordinario espletato in favore della resistente nel periodo oggetto di contestazione.
2.1. Si deve sottolineare che in tema di differenze retributive l'onere probatorio è diversificato in relazione alle causali indicate nei conteggi.
Per principio generale, il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale deve solo dimostrare l'esistenza del titolo - cioè il contratto - graverà poi sul debitore la prova di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza o che il termine di adempimento già decorso non aveva natura essenziale per il creditore o che l'inadempimento o il ritardo siano stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (Cassazione civile SS. UU. 30 ottobre 2001
n. 13533; in senso conforme cfr. Cass. 982/2002; Cass. 13925/2002; Cass. 18315/2003;
Cass. 6395/2004; Cass. 8615/2006; Cass. 13674/2006; Cass. 1743/2007).
Trasfondendo tali principi in materia lavoristica, l'onere probatorio sarà differenziato a seconda dell'oggetto della prova: sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a, alla 14a, al TFR, a tutto ciò che il
CCNL di settore riconosce al lavoratore, nonché l'indennità di mancato preavviso.
Laddove il datore di lavoro convenuto non abbia provato l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dal lavoratore per tali titoli, sarà assodato il diritto del dipendente al relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. le seguenti voci:
1. Lavoro straordinario e/o supplementare;
2. Maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite;
3. Permessi retribuiti non goduti e non pagati.
2 2.2. Calando tali coordinate al caso di specie deve preliminarmente osservarsi che,
trattandosi di controversia avente ad oggetto rivendicazioni salariali afferenti allo svolgimento di lavoro straordinario, l'onere probatorio grava in prima battuta sulla parte ricorrente, la quale non ha fornito adeguato supporto deduttivo, ancor prima che probatorio, idoneo a sostanziare la propria pretesa.
In particolare, spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere “piena e rigorosa” è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava, quindi, sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare, non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass.
n. 6623/2001; Cass. n. 8006/1998).
In definitiva, al giudice dovrà essere fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. In sostanza, la retribuzione del lavoro “straordinario” presuppone indefettibilmente la prova da parte del lavoratore di avere espletato l'orario normale di lavoro e, quindi, di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario normale.
2.3. Orbene, nel caso di specie, contrariamente alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità che precede, nulla di specifico è stato dedotto nel ricorso, nel quale ci si limita ad affermare che “La lavoratrice svolgeva un orario di lavoro dal
30-05-2015 al 30-06-2015 e dall'01-09-2015 al 30-09-2015 di 7 ore giornaliere su 7 giorni per un totale di 49 ore settimanali. Nel periodo che và dall'01-07-2015 al 31-08-
2015 l'orario svolto giornaliero era di 11 ore con lavoro notturno e straordinario per 7 giorni ,per un totale di 77 ore.” (cfr. pag. 3 ricorso).
Tale evidente vulnus deduttivo non può essere colmato attraverso la prova testimoniale, non potendosi, a valle, provare attraverso testimoni fatti che, a monte, non sono stati
3 sufficientemente specificati nel ricorso introduttivo. Ciò in quanto nel nostro ordinamento, l'onere probatorio è correlativo a quello di allegazione, sicché non può aversi efficace adempimento del primo se non sia preliminarmente adempiuto il secondo.
E tali principi operano con particolare rigore nel rito del lavoro, come prova l'orientamento consolidatosi in materia nella giurisprudenza della S.C. (Cass. Sez. un.
3.2.98 n. 1099; Cass. Sez. un. 17.6.04 n. 11353; Cass. Sez. un. 20.4.05 n. 8202). Nel rito del lavoro valgono i principi giurisprudenziali a mente dei quali gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande e richieste (anche probatorie) delle parti devono essere specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia (Cass. Sez. un.
17.6.04, n. 11353) e costituisce ormai ius receptum che, in tale rito, si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, cosicchè gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto devono essere compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate al ricorso (Cass. Sez. un. 17.6.04 n. 11353; Cass.
Sez. un. 20.4.05 n. 8202; Cass. Sez. un. 23.1.02 n. 761).
In definitiva, non sarebbero valse a provare il diritto fatto valere dalla ricorrente le prove per testi richieste e non ammesse in quanto chieste su circostanze generiche: vertendo sulle circostanze di fatto del ricorso - si ribadisce genericamente dedotte -, l'escussione testimoniale non sarebbe stata idonea a provare la sussistenza del diritto vantato ( “1)“
Vero che la sig.ra A lavorato PRESSO IL BAR il salotto di malu nel periodo Pt_1
30-05-2015 – 30-09-2015. 2) Vero che il soggetto istante ha svolto le mansioni di barista con servizio ai tavoli . 3) Vero che la sig.ra ha lavorato oltre le ore consentite Pt_1
dal contratto collettivo fino alle 04 del mattino nei mesi di Luglio e Agosto. 4) Vero che la sig.ra non aveva il giorno di riposo e lavorava 7 giorni su 7”. Cfr. pagg. 10 e Pt_1
11 ricorso).
Neppure la documentazione allegata al ricorso, di per sé inidonea a colmare eventuali lacune degli atti difensivi, appare probante, la ricorrente essendosi limitata a produrre una consulenza tecnica di parte.
Dalle considerazioni suesposte discende, in definitiva, il rigetto del ricorso.
3. Si ritiene ricorrano gravi motivi per la compensazione delle spese di lite, alla luce della qualità delle parti, dell'andamento processuale e della genericità delle difese.
4
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 13.03.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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