Art. 3.
Il provento del diritto di cui all'art. 2 sara' fatto affluire ad apposito capitolo da istituirsi nel capo II (Dogane e diritti marittimi) dello stato di previsione del bilancio di entrata.
Il provento del diritto di cui all'art. 2 sara' fatto affluire ad apposito capitolo da istituirsi nel capo II (Dogane e diritti marittimi) dello stato di previsione del bilancio di entrata.