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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 23/09/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 23 settembre
2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 272 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Brindisi alla via G. Casimiro, n. 24, presso e nello studio degli avv.ti Nicola
De Gios e Ferdinando De Giosa, che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato in atti
RICORRENTE CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore (C.F. Controparte_1
) col patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso nei P.IVA_1 cui uffici domicilia, ope legis, alla via Insorti d'Ungheria n° 74
RESISTENTE
E
, in persona del Ministro p.t. (CF ) Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio i Parte_1 Controparte_3
chiedendo l'accertamento ed il riconoscimento dello status di vittima del dovere, con
[...] quantificazione dell'invalidità complessiva e corresponsione dei relativi benefici;
conseguentemente, chiedendo dichiararsi il diritto ad ottenere il pagamento della speciale elargizione ex lege 302/90 art. 1 – art. 5 c. 1 l. 206/04, nonché il pagamento: a) dell'assegno mensile vitalizio non reversibile di cui all'art. 2 della legge 407/98; b) dello speciale assegno mensile vitalizio non reversibile di cui all'art. 5, comma 3, legge 206/04.
Il si è costituito in giudizio, segnalando in via preliminare il Controparte_1
difetto di legittimazione passiva del . Ha poi resistito nel merito al Controparte_2 ricorso domandandone il rigetto, negando i presupposti di legge per riconoscere il ricorrente quale “vittima del dovere”.
Rimaneva contumace il . Controparte_2
All'udienza del 20.12.2024 la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna.
2. In primis, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2
perché unico soggetto autorizzato alla concessione dei benefici richiesti agli
[...] appartenenti all'Arma dei Carabinieri è il , in base all'art. 2 DPR Controparte_1
510/99.
3.Quanto al merito, il ricorso non è fondato.
Il in forza presso l'Arma dei Carabinieri quale , ha subito Pt_1 Persona_1
importanti danni fisici, che gli hanno causato invalidità permanenti, in occasione di un incidente stradale accaduto il giorno 27.4.2017 allorquando viaggiava su un veicolo blindato e con targhe di copertura unitamente ad un collaboratore di giustizia, al cui servizio di scorta egli era stato destinato. In base ai rilievi effettuati dalla Polizia Stradale intervenuta, nonché allo svolgimento del processo conclusosi con sentenza n. 1028/2021 del Tribunale di
Benevento, è stata accertata l'unica responsabilità dell'autista del mezzo blindato, anch'egli parte dell'Arma dei Carabinieri, il quale ha causato l'incidente compiendo una manovra improvvisa, imprudente e vietata, in seguito alla quale tutti gli occupanti dell'automezzo sono rimasti feriti. È stata quindi riconosciuta al in data 27.11.2017, la dipendenza Pt_1
delle gravi infermità riportate da causa di servizio. Il ricorrente ha poi chiesto le provvidenze previste per la invalidità permanente dovuta alle “vittime del dovere” ex art. 1 co. 563 L. 266/2005. Il ha ritenuto di non concedere i benefici di tale Controparte_1
disciplina con provvedimento del 26.1.2024 avverso il quale è stato proposto il ricorso che ha originato la presente controversia.
Il ricorrente eccepisce, in primo luogo, il difetto di considerazione del parere
(favorevole) del Prefetto di Avellino, precedente all'adozione del provvedimento negativo ministeriale;
questo costituisce un parere non vincolante, ex DPR 510/99, e tuttalpiù la sua mancanza è una mera irregolarità che non inficia la legittimità dell'atto finale del procedimento.
In secondo luogo, sottolinea la circostanza che stesse svolgendo mansioni in contrasto con la criminalità e comunque a garanzia dell'ordine pubblico. In realtà
l'accompagnamento di un collaboratore di giustizia rientra nello svolgimento di compiti ordinari per la scorta, mentre l'ordine pubblico, la cui nozione è contenuta nel D.Lgs.,
n.112/1998 all'art. 159, va inteso come “il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale” e, da RD 1931, n. 773 (TULPS) “L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle provincie e dei comuni, nonché delle ordinanze delle
Autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni”. Nella fattispecie non risulta essere stato presente, in occasione dell'incidente, alcun rischio per l'incolumità del collaboratore di giustizia, né per la scorta o per i cittadini in generale.
Il ha motivato il diniego sul difetto dei requisiti necessari per riconoscere i CP_1
benefici, previsti dall'art. 1 co. 563 L. 266/05, che recita: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.”.
A ciò si aggiunge il dettato del successivo comma 564: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.”.
Risulta dimostrato -la circostanza non è stata smentita dal ricorrente né si è fornita diversa prova- che, nell'occasione di tempo e di luogo dell'incidente, non vi erano le circostanze elencate dal comma 563 L. 266/05, e né tantomeno è intervenuta alcuna condizione particolare, ambientale o operativa, a provocare il grave incidente in cui è stato coinvolto, con esisti sfortunati, il ricorrente.
È intervenuto a chiarire il dettato normativo precedente il DPR n. 243/06, sulla nozione di "particolari condizioni ambientali o operative" “che devono esistere per potersi giungere a questa figura particolarissima, nel senso che per particolari condizioni ambientali od operative, si intendono: "le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto". L'esistenza od anche il sopravvenire delle circostanze straordinarie significa che queste devono esistere ed essere conosciute fin da prima, oppure possono essere sopraggiunte improvvisamente, anche inaspettate. Parlando di circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento, che però abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”: tanto secondo la Cassazione, SS.UU.-
Lav., ordinanza n. 287 del 04/01/2024.
Nel caso che ne occupa, nessuna di queste circostanze si è verificata, in quanto l'evento dannoso è stato causato unicamente da una incauta manovra del conducente dell'auto su cui viaggiava la scorta con il collaboratore di giustizia. Non risulta un motivo che possa identificarsi con il contrasto alla criminalità, né un turbamento nell'ordine pubblico, né che vi fossero stati eventi imprevisti o straordinari che hanno esposto la scorta a pericoli maggiori (come ad esempio un agguato o un improvviso guasto del mezzo, vd.
Cass. Lav. n. 34299/2024, n.16569/2020, n. 13367/2020, Tribunale Velletri sez. I, 03/03/2023, n.189, Corte appello Palermo sez. lav., 18/02/2022, n.144); secondo la
Giurisprudenza, perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in servizio non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere;
si tratta di due accertamenti autonomi, non legati da pregiudizialità e singolarmente promovibili.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza per le sole parti costituite e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri del D.M. n. 147/2022 ridotti alla metà ed in riferimento alle sole fasi espletate (esclusa istruttoria), stante la non complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla controversia di cui in epigrafe, così decide:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva del;
Controparte_2
2. Rigetta il ricorso;
3. Condanna a pagare in favore del , in Parte_1 Controparte_1
persona del p.t., le spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.689,00 per CP_4 compensi, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
Larino, 23 settembre 2025.
Il Giudice
dr.ssa Silvia Cucchiella