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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 16633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16633 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33507/2024 promossa da:
, nato il [...] a [...], con il Parte_1
patrocinio dell'Avv. Salvatore Fachile (CF ); C.F._1
Ricorrente contro
, in persona del con il Controparte_1 CP_2
patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato;
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Il ricorrente, , con ricorso depositato in data Parte_1
25.07.2024 ha convenuto in giudizio il Controparte_1
impugnando il provvedimento di rigetto dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all'art. 4, co. 2, L. 91/1992, emesso dal Comune di Roma il 29.03.2024 e ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto ad acquisire la cittadinanza italiana, con conseguente ordine all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle dovute trascrizioni e annotazioni.
pagina 1 Il provvedimento impugnato ha rigettato la domanda del ricorrente non ritenendo sussistenti i requisiti previsti dall'art. 4, co. 2 cit. in quanto “da controlli effettuati in questa sede non risulta inoltrata a nome del suo assistito fra il 18° e il 19° anno di età, alcuna richiesta di elezione della cittadinanza italiana. Inoltre il suo assistito sarebbe dovuto risultare anagraficamente iscritto presso un Municipio di Roma
Capitale al raggiungimento della maggiore età”.
Il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 4, co. 2 L. 91/92, dell'art. 33 del DL 96/2013 e dell'art. 1, co. 2, del DPR 572/93. A supporto della domanda ha rappresentato di essere nato in [...], a
Roma, e di aver ivi sempre risieduto unitamente al proprio nucleo familiare;
che l'intero nucleo veniva preso in carico dai servizi sociali e che da tale momento effettuava le necessarie vaccinazioni;
che negli anni 2010 – 2016 frequentava la scuola;
che nel 2014 veniva cancellata la sua iscrizione all'ufficio anagrafe per irreperibilità ma che ciononostante continuava a vivere a Roma ove proseguiva il percorso scolastico;
che il 06.10.2017 otteneva il rilascio del codice fiscale e nel febbraio 2021 otteneva l'iscrizione anagrafica presso via Modesta
Valenti; che nel medesimo anno unitamente al proprio nucleo familiare veniva inserito per disposizione del Tribunale per i Minorenni presso la semiautonomia “Casa mamma Margherita”, per essere trasferiti poco dopo nella “Comunità donna – Don Orione”; che il
25.06.2021 effettuava un colloquio per essere inserito autonomamente in diverso progetto, volto alla propria autonoma formazione e prosecuzione degli studi, conseguendo il diploma di pagina 2 scuola media e l'inserimento nel mondo del lavoro (cfr. relazione della struttura “il Tetto” del 02.02.2023); che in data 01.09.2021 otteneva il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale;
che non riceveva l'avviso di cui al co. 2 dell'art. 33 D.L. n. 69 del 2013, nonostante nel periodo considerato si trovasse inserito nel richiamato progetto;
che venuto a conoscenza del proprio diritto di presentare l'istanza di cui all'art. 4, co. 2, L. 91/92 solo in sede di colloquio con il proprio legale, avanzava la stessa in data 06.03.2024, rigettata il
29.03.2024 per le motivazioni sopra riportate.
Con decreto del 15.10.2024 è stata fissata udienza per il giorno
14.02.2025 ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., successivamente rinviata per assegnazione a diverso ruolo al 24.10.2025, stessi incombenti.
L'amministrazione convenuta, ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e se ne dichiara la contumacia.
Parte ricorrente ha depositato note in data 21.10.2025 e, richiamato quanto già dedotto, ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
*****
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'art. 4, comma 2 della Legge n. 91/1992 che prevede che: “lo straniero nato in [...] che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza entro un anno dalla suddetta data”.
pagina 3 Parte ricorrente ha allegato in atti: carta di identità, rilasciata il
12.10.2022; tessera sanitaria e certificato di attribuzione del codice fiscale dell'08.10.2017; permesso di soggiorno, rilasciato il
01°.09.2021; estratto dell'atto di nascita, rilasciato il 20.09.2022; certificato storico anagrafico, rilasciato il 20.06.2024 (dalla nascita alla cancellazione per irreperibilità del 29.04.2014; nuova iscrizione del
12.02.2021); scheda vaccinale storica rilasciata da 1 (per CP_3
gli anni 2009 – 2013; dicembre 2017); certificato di iscrizione e frequenza presso Istituto comprensivo Carlo Levi, in Roma, per gli anni 2010 – 2016; diploma di scuola media, anno scolastico
2021/2022, conseguito il 17.06.2022; copia del modulo di richiesta e dichiarazione di cui all'art. 4, co. 2, l 91/92, del 05.03.2024; attestazione di presa in carico del servizio sociale, con timbro del
Comune di Roma dell'11.10.2022 (presa in carico da febbraio 2021); attestato di inserimento presso struttura in semiautonomia “il Tetto” del 20.11.2023 (a partire dal 02.02.2022).
In primo luogo, si rileva che per quel che concerne l'esercizio del diritto di cui all'art. 4, comma 2, L. 91/1992 nei termini ivi indicati, ovvero entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, come rilevato da parte ricorrente, occorre richiamare l'art. 33 del D.L. n. 69 del 2013 ai sensi del quale “
1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della
Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione.
2. Gli ufficiali di stato civile
pagina 4 sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio
1992, n. 91 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data”.
Come espressamente previsto dalla normativa richiamata, in assenza di precipuo avviso, nel caso di specie dedotto e non contestato in assenza di costituzione delle PA convenute, il ricorrente può esercitare tale diritto anche oltre la data indicata. In assenza di specifico termine non rileva dunque il momento della presentazione della domanda, posto che la mancata tempestività risulta comunque imputabile ad inadempimenti riconducibili ai genitori e/o agli uffici della
Pubblica Amministrazione, i primi, per la pregressa mancata iscrizione anagrafica, i secondi, in ogni caso, per la mancata notificazione di quest'ultima.
La relativa contestazione posta a supporto del diniego impugnato è dunque superata.
Similmente per quel che concerne l'ulteriore motivo di contestazione, posto a fondamento del provvedimento del Comune, ovvero il requisito della residenza legale, in particolare al momento della presentazione dell'istanza.
Posto che, come evidenziato nell'atto introduttivo, nel caso di specie questa era sussistente al momento della presentazione della domanda, in ogni caso, anche per quel che concerne i periodi pagina 5 precedenti, ai fini della fattispecie in esame la qualificazione giuridica della residenza legale risulta oramai pacifica ed univocamente ancorata ad un criterio di effettività che nella residenza anagrafica trova esclusivamente un mezzo di presunzione, potendosi questa provare con qualunque altra idonea documentazione (Cass. civ. Sez.
I, Sent. 17-05-2017, n. 12380).
Dunque, l'interpretazione della residenza legale di cui al provvedimento impugnato, è stata superata, dapprima grazie all'intervento della giurisprudenza, e successivamente con introduzione del d.l. 69/2013, convertito in legge 98/2013.
Si richiama dunque nuovamente il D.L. n. 69 del 2013, art. 33 conv. con modif. dalla L. n. 98 del 2013, rivolto espressamente alla
"semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in [...]", che prevede al 1' comma che: “Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della L. 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione”.
Alla luce della corretta qualificazione giuridica della residenza, univocamente fondata sull'accertamento della sua effettività, occorre procedere all'esame della verifica della continuità, dalla nascita e fino all'integrazione della condizione temporale prevista dalla L. n. 91 del
1992, della residenza effettiva del ricorrente in Italia. Tale prova può essere fornita mediante documentazione che certifichi anche pagina 6 indirettamente ma univocamente la permanenza continuativa in Italia del richiedente la cittadinanza.
Nel caso in esame, alla luce della documentazione depositata in atti, numerosi fattori depongono per una presenza sin dalla nascita, effettiva e costante, nel territorio nazionale. In particolare, oltre al certificato di nascita del ricorrente, è stata prodotta documentazione sanitaria e documentazione scolastica, dalla quale, unitamente considerata, emerge la costante presenza in Italia, nonché, documentazione anagrafica e la relazione dei servizi sociali del
Comune di Roma che, come dichiarato, hanno preso in carico il nucleo familiare del richiedente. Questi hanno inoltre ripercorso le vicende di vita di quest'ultimo e del suo nucleo familiare, attestandone a loro volta la nascita e la crescita sul territorio capitolino, ove anche in precedenza era stato seguito dall'apposito Ufficio Rom Sinti e
Caminanti, del Comune stesso (cfr. attestazione dell'11.10.2022).
Tutto quanto considerato, si ritiene provata la continuativa presenza in Italia del richiedente, dalla nascita al compimento della maggiore età, nonché alla successiva presentazione dell'istanza. Per quel che concerne i pochi anni in cui lo stesso non risulta iscritto all'anagrafe, oltre a non essere di per sé rilevanti, tale inadempimento è imputabile a soggetti terzi, peraltro in condizioni di disagio sociale, come rilevato dalla presa in carico dei servizi sociali. Ciò posto, in ossequio allo spirito sotteso alla regolamentazione introdotta del legislatore, non possono ricadere sull'interessato eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici dell'amministrazione (D.L. n. 69 del pagina 7 2013, art.33 conv. con modif. dalla L. n. 98 del 2013), pertanto, anche il secondo motivo posto a supporto del provvedimento impugnato si ritiene superato.
In conclusione, il ricorso va accolto e dichiarato il diritto di
[...]
, nato il [...] a Roma (RM), ad [...] la Parte_1
cittadinanza italiana.
Spese compensate in ragione dell'ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- accoglie il ricorso, per l'effetto riconosce il diritto di
[...]
, nato il [...] a [...], alla cittadinanza Parte_1
italiana ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 91 del 1992
e, per l'effetto, ordina al e, per esso, Controparte_1
all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della suddetta cittadinanza, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Alla Cancelleria per il seguito di competenza.
Roma, 24 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Lilla De Nuccio
pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33507/2024 promossa da:
, nato il [...] a [...], con il Parte_1
patrocinio dell'Avv. Salvatore Fachile (CF ); C.F._1
Ricorrente contro
, in persona del con il Controparte_1 CP_2
patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato;
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Il ricorrente, , con ricorso depositato in data Parte_1
25.07.2024 ha convenuto in giudizio il Controparte_1
impugnando il provvedimento di rigetto dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all'art. 4, co. 2, L. 91/1992, emesso dal Comune di Roma il 29.03.2024 e ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto ad acquisire la cittadinanza italiana, con conseguente ordine all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle dovute trascrizioni e annotazioni.
pagina 1 Il provvedimento impugnato ha rigettato la domanda del ricorrente non ritenendo sussistenti i requisiti previsti dall'art. 4, co. 2 cit. in quanto “da controlli effettuati in questa sede non risulta inoltrata a nome del suo assistito fra il 18° e il 19° anno di età, alcuna richiesta di elezione della cittadinanza italiana. Inoltre il suo assistito sarebbe dovuto risultare anagraficamente iscritto presso un Municipio di Roma
Capitale al raggiungimento della maggiore età”.
Il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 4, co. 2 L. 91/92, dell'art. 33 del DL 96/2013 e dell'art. 1, co. 2, del DPR 572/93. A supporto della domanda ha rappresentato di essere nato in [...], a
Roma, e di aver ivi sempre risieduto unitamente al proprio nucleo familiare;
che l'intero nucleo veniva preso in carico dai servizi sociali e che da tale momento effettuava le necessarie vaccinazioni;
che negli anni 2010 – 2016 frequentava la scuola;
che nel 2014 veniva cancellata la sua iscrizione all'ufficio anagrafe per irreperibilità ma che ciononostante continuava a vivere a Roma ove proseguiva il percorso scolastico;
che il 06.10.2017 otteneva il rilascio del codice fiscale e nel febbraio 2021 otteneva l'iscrizione anagrafica presso via Modesta
Valenti; che nel medesimo anno unitamente al proprio nucleo familiare veniva inserito per disposizione del Tribunale per i Minorenni presso la semiautonomia “Casa mamma Margherita”, per essere trasferiti poco dopo nella “Comunità donna – Don Orione”; che il
25.06.2021 effettuava un colloquio per essere inserito autonomamente in diverso progetto, volto alla propria autonoma formazione e prosecuzione degli studi, conseguendo il diploma di pagina 2 scuola media e l'inserimento nel mondo del lavoro (cfr. relazione della struttura “il Tetto” del 02.02.2023); che in data 01.09.2021 otteneva il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale;
che non riceveva l'avviso di cui al co. 2 dell'art. 33 D.L. n. 69 del 2013, nonostante nel periodo considerato si trovasse inserito nel richiamato progetto;
che venuto a conoscenza del proprio diritto di presentare l'istanza di cui all'art. 4, co. 2, L. 91/92 solo in sede di colloquio con il proprio legale, avanzava la stessa in data 06.03.2024, rigettata il
29.03.2024 per le motivazioni sopra riportate.
Con decreto del 15.10.2024 è stata fissata udienza per il giorno
14.02.2025 ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., successivamente rinviata per assegnazione a diverso ruolo al 24.10.2025, stessi incombenti.
L'amministrazione convenuta, ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e se ne dichiara la contumacia.
Parte ricorrente ha depositato note in data 21.10.2025 e, richiamato quanto già dedotto, ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
*****
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'art. 4, comma 2 della Legge n. 91/1992 che prevede che: “lo straniero nato in [...] che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza entro un anno dalla suddetta data”.
pagina 3 Parte ricorrente ha allegato in atti: carta di identità, rilasciata il
12.10.2022; tessera sanitaria e certificato di attribuzione del codice fiscale dell'08.10.2017; permesso di soggiorno, rilasciato il
01°.09.2021; estratto dell'atto di nascita, rilasciato il 20.09.2022; certificato storico anagrafico, rilasciato il 20.06.2024 (dalla nascita alla cancellazione per irreperibilità del 29.04.2014; nuova iscrizione del
12.02.2021); scheda vaccinale storica rilasciata da 1 (per CP_3
gli anni 2009 – 2013; dicembre 2017); certificato di iscrizione e frequenza presso Istituto comprensivo Carlo Levi, in Roma, per gli anni 2010 – 2016; diploma di scuola media, anno scolastico
2021/2022, conseguito il 17.06.2022; copia del modulo di richiesta e dichiarazione di cui all'art. 4, co. 2, l 91/92, del 05.03.2024; attestazione di presa in carico del servizio sociale, con timbro del
Comune di Roma dell'11.10.2022 (presa in carico da febbraio 2021); attestato di inserimento presso struttura in semiautonomia “il Tetto” del 20.11.2023 (a partire dal 02.02.2022).
In primo luogo, si rileva che per quel che concerne l'esercizio del diritto di cui all'art. 4, comma 2, L. 91/1992 nei termini ivi indicati, ovvero entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, come rilevato da parte ricorrente, occorre richiamare l'art. 33 del D.L. n. 69 del 2013 ai sensi del quale “
1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della
Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione.
2. Gli ufficiali di stato civile
pagina 4 sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio
1992, n. 91 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data”.
Come espressamente previsto dalla normativa richiamata, in assenza di precipuo avviso, nel caso di specie dedotto e non contestato in assenza di costituzione delle PA convenute, il ricorrente può esercitare tale diritto anche oltre la data indicata. In assenza di specifico termine non rileva dunque il momento della presentazione della domanda, posto che la mancata tempestività risulta comunque imputabile ad inadempimenti riconducibili ai genitori e/o agli uffici della
Pubblica Amministrazione, i primi, per la pregressa mancata iscrizione anagrafica, i secondi, in ogni caso, per la mancata notificazione di quest'ultima.
La relativa contestazione posta a supporto del diniego impugnato è dunque superata.
Similmente per quel che concerne l'ulteriore motivo di contestazione, posto a fondamento del provvedimento del Comune, ovvero il requisito della residenza legale, in particolare al momento della presentazione dell'istanza.
Posto che, come evidenziato nell'atto introduttivo, nel caso di specie questa era sussistente al momento della presentazione della domanda, in ogni caso, anche per quel che concerne i periodi pagina 5 precedenti, ai fini della fattispecie in esame la qualificazione giuridica della residenza legale risulta oramai pacifica ed univocamente ancorata ad un criterio di effettività che nella residenza anagrafica trova esclusivamente un mezzo di presunzione, potendosi questa provare con qualunque altra idonea documentazione (Cass. civ. Sez.
I, Sent. 17-05-2017, n. 12380).
Dunque, l'interpretazione della residenza legale di cui al provvedimento impugnato, è stata superata, dapprima grazie all'intervento della giurisprudenza, e successivamente con introduzione del d.l. 69/2013, convertito in legge 98/2013.
Si richiama dunque nuovamente il D.L. n. 69 del 2013, art. 33 conv. con modif. dalla L. n. 98 del 2013, rivolto espressamente alla
"semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in [...]", che prevede al 1' comma che: “Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della L. 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione”.
Alla luce della corretta qualificazione giuridica della residenza, univocamente fondata sull'accertamento della sua effettività, occorre procedere all'esame della verifica della continuità, dalla nascita e fino all'integrazione della condizione temporale prevista dalla L. n. 91 del
1992, della residenza effettiva del ricorrente in Italia. Tale prova può essere fornita mediante documentazione che certifichi anche pagina 6 indirettamente ma univocamente la permanenza continuativa in Italia del richiedente la cittadinanza.
Nel caso in esame, alla luce della documentazione depositata in atti, numerosi fattori depongono per una presenza sin dalla nascita, effettiva e costante, nel territorio nazionale. In particolare, oltre al certificato di nascita del ricorrente, è stata prodotta documentazione sanitaria e documentazione scolastica, dalla quale, unitamente considerata, emerge la costante presenza in Italia, nonché, documentazione anagrafica e la relazione dei servizi sociali del
Comune di Roma che, come dichiarato, hanno preso in carico il nucleo familiare del richiedente. Questi hanno inoltre ripercorso le vicende di vita di quest'ultimo e del suo nucleo familiare, attestandone a loro volta la nascita e la crescita sul territorio capitolino, ove anche in precedenza era stato seguito dall'apposito Ufficio Rom Sinti e
Caminanti, del Comune stesso (cfr. attestazione dell'11.10.2022).
Tutto quanto considerato, si ritiene provata la continuativa presenza in Italia del richiedente, dalla nascita al compimento della maggiore età, nonché alla successiva presentazione dell'istanza. Per quel che concerne i pochi anni in cui lo stesso non risulta iscritto all'anagrafe, oltre a non essere di per sé rilevanti, tale inadempimento è imputabile a soggetti terzi, peraltro in condizioni di disagio sociale, come rilevato dalla presa in carico dei servizi sociali. Ciò posto, in ossequio allo spirito sotteso alla regolamentazione introdotta del legislatore, non possono ricadere sull'interessato eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici dell'amministrazione (D.L. n. 69 del pagina 7 2013, art.33 conv. con modif. dalla L. n. 98 del 2013), pertanto, anche il secondo motivo posto a supporto del provvedimento impugnato si ritiene superato.
In conclusione, il ricorso va accolto e dichiarato il diritto di
[...]
, nato il [...] a Roma (RM), ad [...] la Parte_1
cittadinanza italiana.
Spese compensate in ragione dell'ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- accoglie il ricorso, per l'effetto riconosce il diritto di
[...]
, nato il [...] a [...], alla cittadinanza Parte_1
italiana ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 91 del 1992
e, per l'effetto, ordina al e, per esso, Controparte_1
all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della suddetta cittadinanza, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Alla Cancelleria per il seguito di competenza.
Roma, 24 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Lilla De Nuccio
pagina 8