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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 07/08/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
131/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI PARMA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Cristina Ferrari Presidente dott. Enrico Vernizzi Giudice dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. nel giudizio n. 131/2025 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso da
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
) (C.F.: ) (C.F.:
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4 [...]
) tutti elettivamente domiciliati in Parma, Borgo del Parmigianino 16, presso lo studio e C.F._4 la persona dell'Avv. Silvia Caravà che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente agli avv.ti
Letizia Cavalli e Giorgia Bigi;
RICORRENTI nei confronti di
(P.IVA ); Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso proposto da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
per l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...] Controparte_1 osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; rilevato che la resistente non si è costituita in giudizio, nonostante la notifica sia andata a buon fine ex art. 41 CCII (notifica ex art 40 comma VII CCII tramite inserimento in data 10.7.2025 del ricorso e del pagina 1 di 5 decreto fissazione udienza nel portale dei servizi telematici gestito dal , Parte_5 all'interno dell'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, come da attestazione della
Cancelleria in atti); esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121
CCII, in quanto imprenditore esercente, tra le altre, attività di “di ristorante, self-service, pizzeria, tavola calda, mensa, refettorio, bar, pub, birreria e in tale ambito la somministrazione di alimenti (anche precotti e/o preconfezionati) e bevande (analcoliche, alcoliche e superalcoliche), sia nei locali dell'azienda che altrove”; rilevato che i ricorrenti sono legittimati a chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto sono stati emessi in loro favore decreti ingiuntivi, poi dichiarati definitivamente esecutivi per mancata opposizione, a causa dell'omesso pagamento da parte della resistente dei compensi da attività lavorativa, comprensivi di TFR e emolumenti da fine rapporto (v. docc. nn. da 8 a 10); rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
c) sussistenza dello stato di insolvenza;
a) considerato che all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII. Ed infatti, oltre agli inadempimenti denunciati in atti, per i quali i ricorrenti hanno ottenuto titoli esecutivi per complessivi euro 21.570,62, dall'istruttoria è altresì emerso che la resistente ha debiti erariali scaduti per euro 64.005,16 (v. informativa di Agenzia Entrate riscossione trasmessa in data 10.7.2025);
b) rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCI;
la resistente, pur essendo stata costituita in data 19.7.2022, non ha mai presentato bilanci d'esercizio. Alla luce di tale circostanza deve escludersi la sussistenza dei suddetti requisiti, atteso che in tema di istruttoria prefallimentare, ovvero di istruttoria funzionale all'apertura della liquidazione giudiziale l'omesso deposito da parte dell'imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di fallimento ovvero di apertura della liquidazione giudiziale, della situazione patrimoniale, pagina 2 di 5 economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell'art. 15, comma 4, l.fall. (come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 169 del 2007) ed, oggi, in violazione del disposto dell'art. 41 comma IV CCII, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova ex art 121 CCII (come in passato ex art 1 comma II l.f.) del non superamento dei limiti dimensionali che ne escludono (la fallibilità ovvero) l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale
(Cass. 25188/2017; Cass. 8769/2012; Cass. 11309/2009); nel vigore della Legge Fallimentare, ma sulla base di principi estensibili all'attuale disciplina, la Suprema Corte ha del resto avuto occasione di chiarire che benché i bilanci “non abbiano certamente valore di prova legale” essi tuttavia costituiscono “la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione di fallimento … a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi” (Cass.n.13643/2013; n.8769/2012; n.13746/2017;
Cass. ord. n.33091/2018; Cass.ord.30516/2018; Corte d'Appello di Bologna sentenza n 100 del 9 gennaio
2020) nel caso di specie insussistenti;
c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto:
a) dagli inadempimenti denunciati in atti;
b) dall'esistenza di debiti erariali per € 72.900,98, di cui scaduti euro 64.005,16 (v. informativa Agenzia delle Entrate Riscossione del 10.7.2025); c) dall'omesso deposito
(Cass. n. 19051/2011) dei bilanci;
ritenuto di indicare come curatore il dott. (C.F. , professionista in Persona_1 C.F._5 possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;
P.Q.M.
visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,
DICHIARA
pagina 3 di 5 l'apertura della liquidazione giudiziale di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore;
NOMINA
Giudice Delegata la dott.ssa Angela Casalini
NOMINA
Curatore il dott. (C.F. professionista in possesso dei requisiti di Persona_1 C.F._5 cui agli artt. 356 e ss. CCI
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
STABILISCE che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 12.11.2025, ore 9:30;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195 CCII;
pagina 4 di 5 ORDINA che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Parma, 7.8.2025
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Angela Casalini dott.ssa Cristina Ferrari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI PARMA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Cristina Ferrari Presidente dott. Enrico Vernizzi Giudice dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. nel giudizio n. 131/2025 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso da
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
) (C.F.: ) (C.F.:
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4 [...]
) tutti elettivamente domiciliati in Parma, Borgo del Parmigianino 16, presso lo studio e C.F._4 la persona dell'Avv. Silvia Caravà che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente agli avv.ti
Letizia Cavalli e Giorgia Bigi;
RICORRENTI nei confronti di
(P.IVA ); Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso proposto da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
per l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...] Controparte_1 osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; rilevato che la resistente non si è costituita in giudizio, nonostante la notifica sia andata a buon fine ex art. 41 CCII (notifica ex art 40 comma VII CCII tramite inserimento in data 10.7.2025 del ricorso e del pagina 1 di 5 decreto fissazione udienza nel portale dei servizi telematici gestito dal , Parte_5 all'interno dell'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, come da attestazione della
Cancelleria in atti); esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121
CCII, in quanto imprenditore esercente, tra le altre, attività di “di ristorante, self-service, pizzeria, tavola calda, mensa, refettorio, bar, pub, birreria e in tale ambito la somministrazione di alimenti (anche precotti e/o preconfezionati) e bevande (analcoliche, alcoliche e superalcoliche), sia nei locali dell'azienda che altrove”; rilevato che i ricorrenti sono legittimati a chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto sono stati emessi in loro favore decreti ingiuntivi, poi dichiarati definitivamente esecutivi per mancata opposizione, a causa dell'omesso pagamento da parte della resistente dei compensi da attività lavorativa, comprensivi di TFR e emolumenti da fine rapporto (v. docc. nn. da 8 a 10); rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
c) sussistenza dello stato di insolvenza;
a) considerato che all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII. Ed infatti, oltre agli inadempimenti denunciati in atti, per i quali i ricorrenti hanno ottenuto titoli esecutivi per complessivi euro 21.570,62, dall'istruttoria è altresì emerso che la resistente ha debiti erariali scaduti per euro 64.005,16 (v. informativa di Agenzia Entrate riscossione trasmessa in data 10.7.2025);
b) rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCI;
la resistente, pur essendo stata costituita in data 19.7.2022, non ha mai presentato bilanci d'esercizio. Alla luce di tale circostanza deve escludersi la sussistenza dei suddetti requisiti, atteso che in tema di istruttoria prefallimentare, ovvero di istruttoria funzionale all'apertura della liquidazione giudiziale l'omesso deposito da parte dell'imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di fallimento ovvero di apertura della liquidazione giudiziale, della situazione patrimoniale, pagina 2 di 5 economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell'art. 15, comma 4, l.fall. (come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 169 del 2007) ed, oggi, in violazione del disposto dell'art. 41 comma IV CCII, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova ex art 121 CCII (come in passato ex art 1 comma II l.f.) del non superamento dei limiti dimensionali che ne escludono (la fallibilità ovvero) l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale
(Cass. 25188/2017; Cass. 8769/2012; Cass. 11309/2009); nel vigore della Legge Fallimentare, ma sulla base di principi estensibili all'attuale disciplina, la Suprema Corte ha del resto avuto occasione di chiarire che benché i bilanci “non abbiano certamente valore di prova legale” essi tuttavia costituiscono “la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione di fallimento … a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi” (Cass.n.13643/2013; n.8769/2012; n.13746/2017;
Cass. ord. n.33091/2018; Cass.ord.30516/2018; Corte d'Appello di Bologna sentenza n 100 del 9 gennaio
2020) nel caso di specie insussistenti;
c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto:
a) dagli inadempimenti denunciati in atti;
b) dall'esistenza di debiti erariali per € 72.900,98, di cui scaduti euro 64.005,16 (v. informativa Agenzia delle Entrate Riscossione del 10.7.2025); c) dall'omesso deposito
(Cass. n. 19051/2011) dei bilanci;
ritenuto di indicare come curatore il dott. (C.F. , professionista in Persona_1 C.F._5 possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;
P.Q.M.
visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,
DICHIARA
pagina 3 di 5 l'apertura della liquidazione giudiziale di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore;
NOMINA
Giudice Delegata la dott.ssa Angela Casalini
NOMINA
Curatore il dott. (C.F. professionista in possesso dei requisiti di Persona_1 C.F._5 cui agli artt. 356 e ss. CCI
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
STABILISCE che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 12.11.2025, ore 9:30;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195 CCII;
pagina 4 di 5 ORDINA che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Parma, 7.8.2025
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Angela Casalini dott.ssa Cristina Ferrari
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