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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/09/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3866/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 3866/2013 R.G., passata in decisione all'udienza del 04.03.2025.
Oggetto: - Risarcimento danni -
TRA
(p.i.: ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. C. V. Montanaro
ATTRICE
E
p.i.: ) Controparte_1 P.IVA_2
Rappresentate e difese dagli Avv. R. Tanzarella, T. Marrazza, G. Grandolfo
CONVENUTA
All'udienza del 04.03.2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________ IN FATTO
Con atto del 24.09.2013 la svolgente attività di commercio Parte_1 all'ingrosso e al dettaglio, nonché di lavorazione di materie plastiche, nonché di vendita di buste e sacchetti in poplipropilene, lamentava che, in seguito a verifiche effettuate dal personale dipendente di della Zona di Brindisi, detto ente Controparte_1 aveva proceduto unilateralmente, senza preavviso, e illegittimamente al distacco della fornitura di media tensione presso lo stabilimento di essa deducente, con la motivazione che era stata riscontrata una manomissione del sistema di misurazione dei consumi. Deduceva quanto segue: a) essa attrice non aveva mai manomesso il contatore e semmai una simile illecita operazione poteva essere addebitata ai precedenti utenti, ossia la che CP_2 con contratto del 13.12.2007 aveva concesso in affitto ad essa attrice il ramo di azienda comprendente lo stabilimento presso il quale era in funzione l'utenza di fornitura elettrica oggetto di causa, ovvero la Controparte_3
con la quale essa attrice aveva successivamente stipulato due
[...] contratti di locazione per uso diverso da quello abitativo, relativamente al medesimo immobile, l'ultimo dei quali in data 30.3.2012; b) il tipo di manomissione sul contatore che era stata rilevata dai tecnici verificatori di non poteva essere stata materialmente seguita dall'utente, trattandosi CP_1 di manomissione che poteva essere eseguita solo dall'interno dei locali di CP_1 le cui chiavi sono nella disponibilità esclusiva di CP_1
c) al momento della verifica i gruppi di misura risultavano regolarmente funzionanti e integravano l'energia consumata;
d) richiamava la perizia del proprio CTP Ing. , il quale aveva Persona_1 accertato non esservi alcuna certezza circa l'avvenuta manomissione fraudolenta del contatore;
e) di conseguenza, l'interruzione della fornitura senza preavviso è illegittima in quanto – ai sensi dell'art. 8 della L. 481 del 14.11.481 - non ricorre il caso (per il quale è consentito il mancato preavviso) dell'appropriazione fraudolenta di energia;
f) contestava la legittimità e la correttezza dei ricalcoli presuntivi dei consumi elaborati unilateralmente da CP_1
g) deduceva che, a causa dell'illecita interruzione della fornitura di energia elettrica, ad essa attrice erano derivati danni patrimoniali per perdite subite e per mancato guadagno. Tanto premesso, citava , chiedendo: a) accertarsi l'illegittimità Controparte_1 del verbale di verifica del 4.10.2012 e del conseguente distacco della fornitura di energia elettrica, b) conseguentemente condannare la società convenuta al risarcimento dei danni dedotti, c) in subordine dichiararsi illegittimi i consumi presuntivi elaborati da e comunicati con raccomandata a.r. a firma dell'ing. , d) CP_1 Parte_2 annullarsi il ricalcolo dei consumi operati da e) rideterminarsi i consumi CP_1 presuntivi sulla base delle indicazioni fornite nella relazione del CTP Ing. , f) Per_2 condannarsi al pagamento delle spese processuali. CP_1 Con comparsa di risposta del 29.9.2014 si costituiva , Controparte_1 deducendo la piena legittimità del proprio operato, in considerazione del fatto che il personale intervenuto presso l'utenza della società attrice aveva accertato tecnicamente l'intervenuta fraudolenta manomissione del sistema di rilevamento dei consumi di elettricità; sicchè ciò aveva determinato la legittima interruzione della fornitura senza preavviso e la legittima rideterminazione dei consumi sulla base dei criteri presuntivi previsti dalla legge. Concludeva per il rigetto delle domande di parte attrice, con vittoria sulle spese processuali.
Prima dell'introduzione del presente giudizio la società attrice aveva proposto ricorso ex art. 700 cpc, volto ad ottenere l'immediato ripristino della fornitura, che era stato rigettato con provvedimento poi confermato in sede di reclamo.
Prodotta varai documentazione, ed esperite prova testi e CTU, la causa da ultimo veniva trattenuta per la decisione definitiva.
IN DIRITTO
L'azione risarcitoria proposta dalla società attrice non merita accoglimento e deve essere rigettata. Come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure nel procedimento cautelare e come risultato confermato dalla CTU espletata nel corso del presente giudizio ordinario, nel caso in esame il distacco della fornitura di energia elettrica presso l'azienda della società attrice fu operato a seguito dell'accertamento eseguito il 4.10.2012 nel locale cabine nello stabilimento di ad pera dei tecnici Pt_1
“verificatori” di i quali avevano constatato che era stata intaccata la guaina del CP_1 circuito amperometrico secondario del cordone fase T e che la parte intaccata risultata isolata con nastro isolante. In sostanza, come riferito dal teste Tes_1
(informatore nella fase cautelare) la manomissione del cordone di collegamento dei riduttori si manifestava come un pregresso spellamento di un tratto dei circuiti secondari amperometrici, cui era stato poi applicato un nastro isolante.
Emerge inequivocabilmente che una simile manomissione poteva avere esclusivamente la funzione di alterare la registrazione dei consumi. Inoltre, in base a presunzioni semplici, in considerazione del fatto che la manomissione poteva giovare solo all'utente (in termini di riduzione dell'ammontare dei consumi registrati e dunque dei relativi costi in fattura), si deve ritenere la manomissione stesa era stata posta in essere dall'utente, ossia dalla società attrice.
E' del tutto irrilevante la circostanza dedotta dalla secondo cui in Parte_1 passato quella stessa utenza era stata utilizzata da altri soggetti, ai quali in precedenza l'utenza stessa era intestata. Infatti, al fine di potere attribuire la responsabilità della manomissione ai precedenti utenti, avrebbe dovuto fornirsi la prova del fatto che detta manomissione risalisse temporalmente ad epoca antecedente al subentro dell'attrice nella titolarità dell'utenza medesima. Ma detta prova non è stata fornita;
né emergono elementi significativi in base ai quali sia possibile risalire all'epoca esatta in cui era stata posta in essere la manomissione del contatore.
Inoltre, dalle deposizioni testimoniali è emerso che le chiavi del lucchetto di accesso al contatore sono anche nella disponibilità dell'utente, non solo di CP_1 In conclusione, l'unilaterale interruzione della fornitura di energia elettrica ad opera di fu pienamente legittima, ai sensi ai sensi dell'art. 8 della L. 481 del CP_1
14.11.481, in quanto ricorrevano tutti gli elementi oggettivamente indicativi dell'avvenuta appropriazione fraudolenta di energia elettrica. Di conseguenza, devono essere rigettate la domanda di accertamento dell'illegittimità delle operazioni di verifica sul contatore e di interruzione della fornitura, nonché la domanda di risarcimento dei danni proposte dalla società attrice. Per quanto concerne la domanda di accertamento della illegittimità ed erroneità dei consumi presuntivi che sarebbero stati indicati dal per mezzo della lettera CP_1 raccomandata a.r. a firma dell'ing. , anche detta domanda deve essere Parte_2 rigettata, non risultando mai prodotta detta lettera raccomandata e, di conseguenza, non essendo materialmente possibile conoscerne il contenuto. Infine, con riferimento alla domanda diretta all'accertamento della corretta ricostruzione presuntiva dei consumi oggetto di causa, il CTU incaricato, Ing. Per_3
, ha proceduto alla ricostruzione dei consumi presuntivi secondo i criteri
[...] previsti dalla normativa vigente all'epoca dei fatti, relativamente al caso dell'intervenuta manomissione dell'apparecchiatura di rilevamento dei consumi ed è pervenuto ad accertare un totale di consumi non registrati (limitatamente al periodo in cui l'utenza era stata intestata alla società attrice). Le mensilità per le quali il CTU ha operato il riconteggio presuntivo dei consumi, secondo i criteri di cui alla Delibera AEEG 200/1999, includono anche la mensilità fino al 29.2.2012 e quella fino al 31.3.2012 e corrispondono ad un costo totale di complessivi di 95.296,56. In realtà, le due mensilità di febbraio e marzo 2012 devono essere escluse, in quanto l'ultimo subentro della società attrice nella titolarità dell'utenza risale alla fine di marzo 2012, in seguito al contratto di locazione stipulato con
[...] in data 30.3.2012 (circostanza questa pacifica fra le Controparte_3 parti, in quanto non contestata da . Di conseguenza, l'importo dei Controparte_1 consumi presuntivi rideterminato in base alla Delibera AEEG 200/1999, con esclusione delle due predette mensilità, risulta essere pari ad euro 77.595,32 (ovverosia euro 95.296,56 – euro 6.295,54 – euro 11.405,70).
Pertanto, in accoglimento della domanda di accertamento dei consumi presuntivi proposta dall'attrice, si deve dichiarare che i consumi di energia elettrica ricostruiti secondo i criteri di cui alla Delibera AEEG 200/1999, da addebitare a per il Parte_1 periodo compreso fra il 31.3.2012 e il 30.09.2012, ammontano ad euro 77.595,32.
Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento delle spese di Parte_1
CTU e alla rifusione delle spese processuali in favore di nella Controparte_1 misura di complessivi euro 10.000,00 oltre spese generali al 15% IVA e Cassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi nel giudizio promosso da contro , rigetta la domanda di Parte_1 Controparte_1 parte attrice diretta all'accertamento dell'illegittimità del verbale di verifica del 4.10.2012 e del conseguente distacco della fornitura di energia elettrica;
rigetta la domanda di condanna di al risarcimento dei danni dedotti dalla Controparte_1 società attrice;
rigetta la domanda di accertamento dell'illegittimità dei consumi presuntivi comunicati con raccomandata a.r. a firma dell'ing. . Dichiara Parte_2 che i consumi di energia elettrica ricostruiti secondo i criteri di cui alla Delibera AEEG 200/1999, da addebitare a per il periodo compreso fra il 31.3.2012 e il Parte_1
30.09.2012, ammontano ad euro 77.595,32. Condanna di in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di CTU e alla rifusione delle spese processuali in favore di , nella misura di complessivi Controparte_1 euro 10.000,00 oltre spese generali al 15% IVA e Cassa. Brindisi, 15.09.2025.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 3866/2013 R.G., passata in decisione all'udienza del 04.03.2025.
Oggetto: - Risarcimento danni -
TRA
(p.i.: ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. C. V. Montanaro
ATTRICE
E
p.i.: ) Controparte_1 P.IVA_2
Rappresentate e difese dagli Avv. R. Tanzarella, T. Marrazza, G. Grandolfo
CONVENUTA
All'udienza del 04.03.2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________ IN FATTO
Con atto del 24.09.2013 la svolgente attività di commercio Parte_1 all'ingrosso e al dettaglio, nonché di lavorazione di materie plastiche, nonché di vendita di buste e sacchetti in poplipropilene, lamentava che, in seguito a verifiche effettuate dal personale dipendente di della Zona di Brindisi, detto ente Controparte_1 aveva proceduto unilateralmente, senza preavviso, e illegittimamente al distacco della fornitura di media tensione presso lo stabilimento di essa deducente, con la motivazione che era stata riscontrata una manomissione del sistema di misurazione dei consumi. Deduceva quanto segue: a) essa attrice non aveva mai manomesso il contatore e semmai una simile illecita operazione poteva essere addebitata ai precedenti utenti, ossia la che CP_2 con contratto del 13.12.2007 aveva concesso in affitto ad essa attrice il ramo di azienda comprendente lo stabilimento presso il quale era in funzione l'utenza di fornitura elettrica oggetto di causa, ovvero la Controparte_3
con la quale essa attrice aveva successivamente stipulato due
[...] contratti di locazione per uso diverso da quello abitativo, relativamente al medesimo immobile, l'ultimo dei quali in data 30.3.2012; b) il tipo di manomissione sul contatore che era stata rilevata dai tecnici verificatori di non poteva essere stata materialmente seguita dall'utente, trattandosi CP_1 di manomissione che poteva essere eseguita solo dall'interno dei locali di CP_1 le cui chiavi sono nella disponibilità esclusiva di CP_1
c) al momento della verifica i gruppi di misura risultavano regolarmente funzionanti e integravano l'energia consumata;
d) richiamava la perizia del proprio CTP Ing. , il quale aveva Persona_1 accertato non esservi alcuna certezza circa l'avvenuta manomissione fraudolenta del contatore;
e) di conseguenza, l'interruzione della fornitura senza preavviso è illegittima in quanto – ai sensi dell'art. 8 della L. 481 del 14.11.481 - non ricorre il caso (per il quale è consentito il mancato preavviso) dell'appropriazione fraudolenta di energia;
f) contestava la legittimità e la correttezza dei ricalcoli presuntivi dei consumi elaborati unilateralmente da CP_1
g) deduceva che, a causa dell'illecita interruzione della fornitura di energia elettrica, ad essa attrice erano derivati danni patrimoniali per perdite subite e per mancato guadagno. Tanto premesso, citava , chiedendo: a) accertarsi l'illegittimità Controparte_1 del verbale di verifica del 4.10.2012 e del conseguente distacco della fornitura di energia elettrica, b) conseguentemente condannare la società convenuta al risarcimento dei danni dedotti, c) in subordine dichiararsi illegittimi i consumi presuntivi elaborati da e comunicati con raccomandata a.r. a firma dell'ing. , d) CP_1 Parte_2 annullarsi il ricalcolo dei consumi operati da e) rideterminarsi i consumi CP_1 presuntivi sulla base delle indicazioni fornite nella relazione del CTP Ing. , f) Per_2 condannarsi al pagamento delle spese processuali. CP_1 Con comparsa di risposta del 29.9.2014 si costituiva , Controparte_1 deducendo la piena legittimità del proprio operato, in considerazione del fatto che il personale intervenuto presso l'utenza della società attrice aveva accertato tecnicamente l'intervenuta fraudolenta manomissione del sistema di rilevamento dei consumi di elettricità; sicchè ciò aveva determinato la legittima interruzione della fornitura senza preavviso e la legittima rideterminazione dei consumi sulla base dei criteri presuntivi previsti dalla legge. Concludeva per il rigetto delle domande di parte attrice, con vittoria sulle spese processuali.
Prima dell'introduzione del presente giudizio la società attrice aveva proposto ricorso ex art. 700 cpc, volto ad ottenere l'immediato ripristino della fornitura, che era stato rigettato con provvedimento poi confermato in sede di reclamo.
Prodotta varai documentazione, ed esperite prova testi e CTU, la causa da ultimo veniva trattenuta per la decisione definitiva.
IN DIRITTO
L'azione risarcitoria proposta dalla società attrice non merita accoglimento e deve essere rigettata. Come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure nel procedimento cautelare e come risultato confermato dalla CTU espletata nel corso del presente giudizio ordinario, nel caso in esame il distacco della fornitura di energia elettrica presso l'azienda della società attrice fu operato a seguito dell'accertamento eseguito il 4.10.2012 nel locale cabine nello stabilimento di ad pera dei tecnici Pt_1
“verificatori” di i quali avevano constatato che era stata intaccata la guaina del CP_1 circuito amperometrico secondario del cordone fase T e che la parte intaccata risultata isolata con nastro isolante. In sostanza, come riferito dal teste Tes_1
(informatore nella fase cautelare) la manomissione del cordone di collegamento dei riduttori si manifestava come un pregresso spellamento di un tratto dei circuiti secondari amperometrici, cui era stato poi applicato un nastro isolante.
Emerge inequivocabilmente che una simile manomissione poteva avere esclusivamente la funzione di alterare la registrazione dei consumi. Inoltre, in base a presunzioni semplici, in considerazione del fatto che la manomissione poteva giovare solo all'utente (in termini di riduzione dell'ammontare dei consumi registrati e dunque dei relativi costi in fattura), si deve ritenere la manomissione stesa era stata posta in essere dall'utente, ossia dalla società attrice.
E' del tutto irrilevante la circostanza dedotta dalla secondo cui in Parte_1 passato quella stessa utenza era stata utilizzata da altri soggetti, ai quali in precedenza l'utenza stessa era intestata. Infatti, al fine di potere attribuire la responsabilità della manomissione ai precedenti utenti, avrebbe dovuto fornirsi la prova del fatto che detta manomissione risalisse temporalmente ad epoca antecedente al subentro dell'attrice nella titolarità dell'utenza medesima. Ma detta prova non è stata fornita;
né emergono elementi significativi in base ai quali sia possibile risalire all'epoca esatta in cui era stata posta in essere la manomissione del contatore.
Inoltre, dalle deposizioni testimoniali è emerso che le chiavi del lucchetto di accesso al contatore sono anche nella disponibilità dell'utente, non solo di CP_1 In conclusione, l'unilaterale interruzione della fornitura di energia elettrica ad opera di fu pienamente legittima, ai sensi ai sensi dell'art. 8 della L. 481 del CP_1
14.11.481, in quanto ricorrevano tutti gli elementi oggettivamente indicativi dell'avvenuta appropriazione fraudolenta di energia elettrica. Di conseguenza, devono essere rigettate la domanda di accertamento dell'illegittimità delle operazioni di verifica sul contatore e di interruzione della fornitura, nonché la domanda di risarcimento dei danni proposte dalla società attrice. Per quanto concerne la domanda di accertamento della illegittimità ed erroneità dei consumi presuntivi che sarebbero stati indicati dal per mezzo della lettera CP_1 raccomandata a.r. a firma dell'ing. , anche detta domanda deve essere Parte_2 rigettata, non risultando mai prodotta detta lettera raccomandata e, di conseguenza, non essendo materialmente possibile conoscerne il contenuto. Infine, con riferimento alla domanda diretta all'accertamento della corretta ricostruzione presuntiva dei consumi oggetto di causa, il CTU incaricato, Ing. Per_3
, ha proceduto alla ricostruzione dei consumi presuntivi secondo i criteri
[...] previsti dalla normativa vigente all'epoca dei fatti, relativamente al caso dell'intervenuta manomissione dell'apparecchiatura di rilevamento dei consumi ed è pervenuto ad accertare un totale di consumi non registrati (limitatamente al periodo in cui l'utenza era stata intestata alla società attrice). Le mensilità per le quali il CTU ha operato il riconteggio presuntivo dei consumi, secondo i criteri di cui alla Delibera AEEG 200/1999, includono anche la mensilità fino al 29.2.2012 e quella fino al 31.3.2012 e corrispondono ad un costo totale di complessivi di 95.296,56. In realtà, le due mensilità di febbraio e marzo 2012 devono essere escluse, in quanto l'ultimo subentro della società attrice nella titolarità dell'utenza risale alla fine di marzo 2012, in seguito al contratto di locazione stipulato con
[...] in data 30.3.2012 (circostanza questa pacifica fra le Controparte_3 parti, in quanto non contestata da . Di conseguenza, l'importo dei Controparte_1 consumi presuntivi rideterminato in base alla Delibera AEEG 200/1999, con esclusione delle due predette mensilità, risulta essere pari ad euro 77.595,32 (ovverosia euro 95.296,56 – euro 6.295,54 – euro 11.405,70).
Pertanto, in accoglimento della domanda di accertamento dei consumi presuntivi proposta dall'attrice, si deve dichiarare che i consumi di energia elettrica ricostruiti secondo i criteri di cui alla Delibera AEEG 200/1999, da addebitare a per il Parte_1 periodo compreso fra il 31.3.2012 e il 30.09.2012, ammontano ad euro 77.595,32.
Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento delle spese di Parte_1
CTU e alla rifusione delle spese processuali in favore di nella Controparte_1 misura di complessivi euro 10.000,00 oltre spese generali al 15% IVA e Cassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi nel giudizio promosso da contro , rigetta la domanda di Parte_1 Controparte_1 parte attrice diretta all'accertamento dell'illegittimità del verbale di verifica del 4.10.2012 e del conseguente distacco della fornitura di energia elettrica;
rigetta la domanda di condanna di al risarcimento dei danni dedotti dalla Controparte_1 società attrice;
rigetta la domanda di accertamento dell'illegittimità dei consumi presuntivi comunicati con raccomandata a.r. a firma dell'ing. . Dichiara Parte_2 che i consumi di energia elettrica ricostruiti secondo i criteri di cui alla Delibera AEEG 200/1999, da addebitare a per il periodo compreso fra il 31.3.2012 e il Parte_1
30.09.2012, ammontano ad euro 77.595,32. Condanna di in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di CTU e alla rifusione delle spese processuali in favore di , nella misura di complessivi Controparte_1 euro 10.000,00 oltre spese generali al 15% IVA e Cassa. Brindisi, 15.09.2025.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo