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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 27/02/2026, n. 3009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 3009 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3009/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4777/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - Difensore_3
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240282740638000 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2172/2026 depositato il
25/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 14/02/2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 09720240282740638000, notificata in data 23/01/2025, con cui l'Amministrazione finanziaria richiedeva il pagamento della somma di € 282,78 a titolo di imposta di registro atti giudiziari (Trib. Roma - R.G. 9624/2020) per l'anno 2020.
Il Contribuente riteneva l'atto impositivo illegittimo avendo già provveduto al pagamento dell'imposta tramite
F23, allegato in atti, in data 06/10/2023.
L'Ufficio, costituendosi, conferma la circostanza ed evidenzia che in data 10/02/2025 è stato emesso provvedimento di sgravio.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio è estinto.
Come in premessa evidenziato e documentato in atti, il provvedimento di sgravio della cartella esattoriale n. 09720240282740638000, notificata in data 23/01/2025, è stato tempestivamente emesso in data
10/02/2025 e dunque prima della notifica del ricorso da parte del Contribuente.
Per tali motivi, tenuto anche conto che circa l'estinzione le Parti convengono, si decide per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite (considerato l'annullamento ante presentazione il ricorso.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4777/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - Difensore_3
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240282740638000 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2172/2026 depositato il
25/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 14/02/2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 09720240282740638000, notificata in data 23/01/2025, con cui l'Amministrazione finanziaria richiedeva il pagamento della somma di € 282,78 a titolo di imposta di registro atti giudiziari (Trib. Roma - R.G. 9624/2020) per l'anno 2020.
Il Contribuente riteneva l'atto impositivo illegittimo avendo già provveduto al pagamento dell'imposta tramite
F23, allegato in atti, in data 06/10/2023.
L'Ufficio, costituendosi, conferma la circostanza ed evidenzia che in data 10/02/2025 è stato emesso provvedimento di sgravio.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio è estinto.
Come in premessa evidenziato e documentato in atti, il provvedimento di sgravio della cartella esattoriale n. 09720240282740638000, notificata in data 23/01/2025, è stato tempestivamente emesso in data
10/02/2025 e dunque prima della notifica del ricorso da parte del Contribuente.
Per tali motivi, tenuto anche conto che circa l'estinzione le Parti convengono, si decide per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite (considerato l'annullamento ante presentazione il ricorso.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.