Articolo 6 della Legge 28 giugno 1956, n. 596
Articolo 5Articolo 7
Versione
20 luglio 1956
Art. 6.
In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere in esecuzione dei precedenti articoli 4 e 5 saranno pagati, mediante la emissione di mandati diretti, a favore degli Enti gestori i quali provvederanno immediatamente a ripartirli tra le aziende di credito interessate, in conformita' delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
I mandati diretti emessi per il pagamento degli acconti e per in liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge non sono soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575 .
Entrata in vigore il 20 luglio 1956