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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/11/2025, n. 4073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4073 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2870/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del Giudice
Onorario, dr.ssa Rosalba Campanaro, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., celebrata in trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2870/2019 del Ruolo Generale, promossa da:
, con sede legale in Bitonto alla Corte Sant'Angelo n.3 ( ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo amministratore unico e legale rappresentante, geom. , rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Massimo Labianca del Foro di Bari (c.f. ) e con quest'ultimo C.F._1 elettivamente domiciliata in Bitonto alla Piazza Aldo Moro n.2, giusta mandato in calce all'atto introduttivo;
- ATTRICE /OPPONENTE- contro in persona del legale rappresentante p.t., (p. iva Controparte_2
), con sede in Casamassima (BA) alla Via G. De Chirico n. 29, rappresentata e difesa P.IVA_2 congiuntamente e disgiuntamente - in virtù di mandato in atti - dagli avv.ti Massimo Birardi (cf.
) e (c.f. e con questi ultimi C.F._2 Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Casamassima (Ba) al Largo Fiera n. 4;
CONVENUTA/OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
I. La presente controversia giunge in decisione sull'opposizione interposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n°49/2019 notificato il 9.01.2019, in forza del quale il Tribunale di Bari le ordinava, su richiesta di il pagamento dell'importo di euro 6.003,72 Controparte_2 oltre ad interessi e spese, a titolo di corrispettivo giornaliero dovuto per il noleggio di un “Jumbo screen mobile completo di package software e terminale 3g per connessione su rete mobile” per il periodo dal
01.05.2018 al 13.07.2018, come da fatture n. 909/2018 e n. 1001/2018 prodotte dalla ricorrente in sede monitoria.
pagina 1 di 4 Assumeva la società opponente che tutto quanto dovuto all'opposta per il noleggio del Jumbo screen, o meglio, per il servizio pubblicitario erogato fino alla naturale scadenza del contratto, in data
30.04.2018, era già stato versato e che a partire da tale data la aveva Controparte_2 comunque disattivato il dispositivo provvedendo a ritirarlo solo il 13.07.2018, sicché il ritardo nella restituzione del bene, prevista contrattualmente a cura e spese dell'opposta, era alla stessa imputabile.
Deduceva poi che il servizio di pubblicità, nel corso di validità del contratto, non si era svolto in modo regolare in conseguenza di ripetuti malfunzionamenti dello schermo.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto opposto, vinte le spese da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Costituendosi in giudizio, l'opposta contestava la ricostruzione dei fatti e le avverse argomentazioni, sottolineando che, diversamente da quanto asserito dalla controparte, il contratto prevedeva alla voce
“riconsegna” l'obbligo dell'utilizzatore “alla immediata restituzione di quanto di proprietà della presso la sede della medesima” e che, “in caso di detenzione oltre i termini di contratto CP_2 all'utilizzatore sarà addebitato il pagamento della quota parte giornaliera del noleggio…”.
Asseriva che l'opposta non aveva ottemperato a quanto contrattualmente stabilito, né messo a disposizione i mezzi idonei per lo smontaggio - che di fatto avveniva in data 13.07.18 a cura e spese della dopo varie richieste di rinvio da parte dell'opponente. Controparte_2
Insisteva dunque per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.
Assegnati i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., all'esito della fase istruttoria, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, erano precisate le conclusioni e la causa spedita in decisione con le formalità di cui all'art.281 sexies c.p.c..
II. Esaminando i rilievi mossi da si osserva che, documentalmente, il 30 Controparte_3 novembre 2017 tra l'opponente e la è stato stipulato un contratto di Controparte_2 noleggio di uno schermo pubblicitario denominato Jumbo Screen completo di package software e terminale 3g per connessione su rete mobile, per la durata di 3 mesi, a decorrere dal 07.12.2017 al
16.02.18 per l'importo di €. 6.000,00 oltre IVA, versato con assegno bancario al momento della sottoscrizione del contratto (all. atto di citazione).
pagina 2 di 4 Risulta altresì che le parti decidevano di stipulare un secondo contratto di noleggio del medesimo tenore per una durata di 2 mesi, dal 01.03.18 al 30.04.18 al prezzo complessivo di € 4.000,00 + IVA, corrisposto, anche questo, con assegno bancario del 20 aprile 2018 (all. atto di citazione).
Sia il primo che il secondo contratto prevedevano, tra i servizi accessori cui era tenuta la
[...]
l'assistenza hardware e software in loco (cfr. contratto sub lett. A) ed i costi di Controparte_2 attivazione dello schermo, compresi l'imballo, il trasporto, il montaggio ed il collaudo (cfr. contratto sub lett. D).
Nello scambio di corrispondenza intercorsa tra le parti, non vi è traccia di denunce di malfunzionamenti dello schermo né di interventi di riparazione asseritamente effettuati dalla Controparte_2 cui la stessa sarebbe comunque stata tenuta per contratto (lett.A).
[...]
Le deposizioni sul punto dei testi di parte attrice appaiono alquanto generiche e lacunose;
in ogni caso l'opponente, senza offrire prova scritta, neanche indiziaria, degli asseriti inconvenienti, ha comunque effettuato il pagamento del corrispettivo pattuito per tutta la durata del noleggio, sino al 30.04.2018, giorno in cui la provvedeva correttamente a disattivare lo schermo per sopraggiunta CP_2 scadenza dei termini contrattuali.
La domanda di pagamento dell'opposta, di contro, non ha per oggetto il costo del noleggio, che pacificamente risulta corrisposto, ma quanto pattuito per il ritardo nella riconsegna del bene, in caso di detenzione dello stesso oltre i termini di contratto.
Ed invero nel contratto è espressamente previsto, alla voce “riconsegna” che: <quando prevista la riconsegna e nei casi di inadempimento, l'utilizzatore è obbligato alla immediata restituzione di quanto di proprietà della presso la sede della medesima. In caso di detenzione oltre i termini di CP_2 contratto all'utilizzatore sarà addebitato il pagamento della quota parte giornaliera del noleggio…>>.
A fronte di ciò, il fatto che il Jumbo Screen fosse stato disattivato a decorrere dalla naturale scadenza del contratto, nulla prova se non l'inerzia dell'utilizzatore, ovvero della che, in Parte_1 violazione di quanto pattuito, non ha provveduto alla tempestiva materiale riconsegna del bene noleggiato, a propria cura e spese.
Alla luce di tutto quanto precede, la domanda di pagamento proposta dalla Controparte_2 deve essere ritenuta legittima e suscettibile di accoglimento, dovendosi invece escludere
[...]
l'inadempimento dell'opposta, poiché non provato e vieppiù contraddetto dallo stesso comportamento assunto dalla società opponente che ha provveduto, in data 20.04.2018, ovvero nell'imminenza della pagina 3 di 4 data di scadenza del secondo contratto, all'integrale pagamento del corrispettivo dovuto senza sollevare contestazioni di sorta circa gli asseriti malfunzionamenti del jumbo screen denunciati solo nel presente giudizio.
Si comprende che, a tali condizioni, l'importo oggetto di ingiunzione sia legittimamente dovuto dall'opponente, in quanto corrispondente a quanto contrattualmente previsto.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n.55/2014 con riduzione del 30 % per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4).
PQM
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa n.
2870/2019 R.G. civ. instaurata con atto di citazione ritualmente notificato da nei Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_2
1) conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna la società opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dall'opposta, liquidate in complessivi €.3.553,90 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori costituiti avv. Massimo Bilardi e , dichiaratisi antistatari. Parte_2
Bari, 7 novembre 2025
IL GIUDICE ONORARIO dr.ssa Rosalba Campanaro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del Giudice
Onorario, dr.ssa Rosalba Campanaro, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., celebrata in trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2870/2019 del Ruolo Generale, promossa da:
, con sede legale in Bitonto alla Corte Sant'Angelo n.3 ( ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo amministratore unico e legale rappresentante, geom. , rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Massimo Labianca del Foro di Bari (c.f. ) e con quest'ultimo C.F._1 elettivamente domiciliata in Bitonto alla Piazza Aldo Moro n.2, giusta mandato in calce all'atto introduttivo;
- ATTRICE /OPPONENTE- contro in persona del legale rappresentante p.t., (p. iva Controparte_2
), con sede in Casamassima (BA) alla Via G. De Chirico n. 29, rappresentata e difesa P.IVA_2 congiuntamente e disgiuntamente - in virtù di mandato in atti - dagli avv.ti Massimo Birardi (cf.
) e (c.f. e con questi ultimi C.F._2 Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Casamassima (Ba) al Largo Fiera n. 4;
CONVENUTA/OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
I. La presente controversia giunge in decisione sull'opposizione interposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n°49/2019 notificato il 9.01.2019, in forza del quale il Tribunale di Bari le ordinava, su richiesta di il pagamento dell'importo di euro 6.003,72 Controparte_2 oltre ad interessi e spese, a titolo di corrispettivo giornaliero dovuto per il noleggio di un “Jumbo screen mobile completo di package software e terminale 3g per connessione su rete mobile” per il periodo dal
01.05.2018 al 13.07.2018, come da fatture n. 909/2018 e n. 1001/2018 prodotte dalla ricorrente in sede monitoria.
pagina 1 di 4 Assumeva la società opponente che tutto quanto dovuto all'opposta per il noleggio del Jumbo screen, o meglio, per il servizio pubblicitario erogato fino alla naturale scadenza del contratto, in data
30.04.2018, era già stato versato e che a partire da tale data la aveva Controparte_2 comunque disattivato il dispositivo provvedendo a ritirarlo solo il 13.07.2018, sicché il ritardo nella restituzione del bene, prevista contrattualmente a cura e spese dell'opposta, era alla stessa imputabile.
Deduceva poi che il servizio di pubblicità, nel corso di validità del contratto, non si era svolto in modo regolare in conseguenza di ripetuti malfunzionamenti dello schermo.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto opposto, vinte le spese da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Costituendosi in giudizio, l'opposta contestava la ricostruzione dei fatti e le avverse argomentazioni, sottolineando che, diversamente da quanto asserito dalla controparte, il contratto prevedeva alla voce
“riconsegna” l'obbligo dell'utilizzatore “alla immediata restituzione di quanto di proprietà della presso la sede della medesima” e che, “in caso di detenzione oltre i termini di contratto CP_2 all'utilizzatore sarà addebitato il pagamento della quota parte giornaliera del noleggio…”.
Asseriva che l'opposta non aveva ottemperato a quanto contrattualmente stabilito, né messo a disposizione i mezzi idonei per lo smontaggio - che di fatto avveniva in data 13.07.18 a cura e spese della dopo varie richieste di rinvio da parte dell'opponente. Controparte_2
Insisteva dunque per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.
Assegnati i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., all'esito della fase istruttoria, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, erano precisate le conclusioni e la causa spedita in decisione con le formalità di cui all'art.281 sexies c.p.c..
II. Esaminando i rilievi mossi da si osserva che, documentalmente, il 30 Controparte_3 novembre 2017 tra l'opponente e la è stato stipulato un contratto di Controparte_2 noleggio di uno schermo pubblicitario denominato Jumbo Screen completo di package software e terminale 3g per connessione su rete mobile, per la durata di 3 mesi, a decorrere dal 07.12.2017 al
16.02.18 per l'importo di €. 6.000,00 oltre IVA, versato con assegno bancario al momento della sottoscrizione del contratto (all. atto di citazione).
pagina 2 di 4 Risulta altresì che le parti decidevano di stipulare un secondo contratto di noleggio del medesimo tenore per una durata di 2 mesi, dal 01.03.18 al 30.04.18 al prezzo complessivo di € 4.000,00 + IVA, corrisposto, anche questo, con assegno bancario del 20 aprile 2018 (all. atto di citazione).
Sia il primo che il secondo contratto prevedevano, tra i servizi accessori cui era tenuta la
[...]
l'assistenza hardware e software in loco (cfr. contratto sub lett. A) ed i costi di Controparte_2 attivazione dello schermo, compresi l'imballo, il trasporto, il montaggio ed il collaudo (cfr. contratto sub lett. D).
Nello scambio di corrispondenza intercorsa tra le parti, non vi è traccia di denunce di malfunzionamenti dello schermo né di interventi di riparazione asseritamente effettuati dalla Controparte_2 cui la stessa sarebbe comunque stata tenuta per contratto (lett.A).
[...]
Le deposizioni sul punto dei testi di parte attrice appaiono alquanto generiche e lacunose;
in ogni caso l'opponente, senza offrire prova scritta, neanche indiziaria, degli asseriti inconvenienti, ha comunque effettuato il pagamento del corrispettivo pattuito per tutta la durata del noleggio, sino al 30.04.2018, giorno in cui la provvedeva correttamente a disattivare lo schermo per sopraggiunta CP_2 scadenza dei termini contrattuali.
La domanda di pagamento dell'opposta, di contro, non ha per oggetto il costo del noleggio, che pacificamente risulta corrisposto, ma quanto pattuito per il ritardo nella riconsegna del bene, in caso di detenzione dello stesso oltre i termini di contratto.
Ed invero nel contratto è espressamente previsto, alla voce “riconsegna” che: <quando prevista la riconsegna e nei casi di inadempimento, l'utilizzatore è obbligato alla immediata restituzione di quanto di proprietà della presso la sede della medesima. In caso di detenzione oltre i termini di CP_2 contratto all'utilizzatore sarà addebitato il pagamento della quota parte giornaliera del noleggio…>>.
A fronte di ciò, il fatto che il Jumbo Screen fosse stato disattivato a decorrere dalla naturale scadenza del contratto, nulla prova se non l'inerzia dell'utilizzatore, ovvero della che, in Parte_1 violazione di quanto pattuito, non ha provveduto alla tempestiva materiale riconsegna del bene noleggiato, a propria cura e spese.
Alla luce di tutto quanto precede, la domanda di pagamento proposta dalla Controparte_2 deve essere ritenuta legittima e suscettibile di accoglimento, dovendosi invece escludere
[...]
l'inadempimento dell'opposta, poiché non provato e vieppiù contraddetto dallo stesso comportamento assunto dalla società opponente che ha provveduto, in data 20.04.2018, ovvero nell'imminenza della pagina 3 di 4 data di scadenza del secondo contratto, all'integrale pagamento del corrispettivo dovuto senza sollevare contestazioni di sorta circa gli asseriti malfunzionamenti del jumbo screen denunciati solo nel presente giudizio.
Si comprende che, a tali condizioni, l'importo oggetto di ingiunzione sia legittimamente dovuto dall'opponente, in quanto corrispondente a quanto contrattualmente previsto.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n.55/2014 con riduzione del 30 % per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4).
PQM
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa n.
2870/2019 R.G. civ. instaurata con atto di citazione ritualmente notificato da nei Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_2
1) conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna la società opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dall'opposta, liquidate in complessivi €.3.553,90 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori costituiti avv. Massimo Bilardi e , dichiaratisi antistatari. Parte_2
Bari, 7 novembre 2025
IL GIUDICE ONORARIO dr.ssa Rosalba Campanaro
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