Articolo 2 della Legge 29 maggio 1954, n. 314
Articolo 1
Versione
9 luglio 1954
Art. 2.
Alla maggiore spesa derivante dall'aumento della dotazione di cui all'art. 1 sara' provveduto con lo stanziamento del capitolo 174 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1953-54 e con gli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello sopraindicato per gli esercizi finanziari successivi.

Entrata in vigore il 9 luglio 1954