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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/12/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
RG Nr. 279/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr.ssa Barbara BORTOT Presidente rel.
Dr. Gaetano CAMPO Consigliere
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 8 maggio 2023
Da
6 “ ” (C.F./P.IVA: ), in persona del Direttore Parte_1 Pt_2 P.IVA_1
Generale dr. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Luisa Miazzi, Francesco Rossi, CP_1
AR OM e NA IS, giusta procura allegata al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC Email_1
Appellante
Contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_2 C.F._1
UC GI e ED SA, giusta delega allegata alla memoria di costituzione in appello, con domicilio digitale PEC Email_2
Email_3 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova – Sezione Lavoro n. 163/2023, pubblicata il 22.03.2023 e notificata il 6.04.2023
In punto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “- in via preliminare: concedersi la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza;
- in via principale: in accoglimento del presente appello e in integrale riforma dell'impugnata sentenza, rigettarsi, perché infondate, anche in accoglimento dell'eccezione di compensazione sollevata in sede di costituzione, tutte le domande proposte dal dott. con CP_2 ricorso ex art. 414 c.p.c.;
- con rifusione di spese e competenze professionali di entrambi i gradi.
In via istruttoria: […]”
Per la parte appellata: “In via preliminare: ACCERTARE e RIGETTARE l'inammissibilità e/o
l'infondatezza dell'istanza di sospensione proposta, e per l'effetto CONDANNARE l' Parte_3
ai sensi dell'art. 431, comma 7, c.p.c.
[...]
Nel merito: RIGETTARE l'appello proposto dalla reclamante , in Parte_3 persona del legale rappresentante p.t., per la riforma della sentenza del Tribunale di Padova
n.163/2023 emessa nel procedimento n. 1100/2021 R.G., pubblicata il 22.03.2023, con consequenziale conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese di soccombenza del grado.
In via istruttoria: […]”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dell'8.5.2023, l' propone appello avverso la sentenza del Parte_3
Tribunale di Padova n. 163/2023 del 22.3.2023, con cui il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso del dott. accertandone il diritto al pagamento delle ferie non godute in misura pari a 32 giorni CP_2
lavorativi per l'anno 2018 e a 78 giorni per gli anni precedenti e condannando l' al pagamento Pt_3
della somma complessiva di €34.073,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 1.1 Con ricorso ex art. 414 cpc, il dott. dirigente medico dimessosi in data 06/04/2018 per CP_2
pensionamento con decorrenza dal 31/12/2018, rivendicava la monetizzazione di 110 giorni di ferie maturati e non goduti nel periodo in cui aveva svolto l'incarico di Direttore dell'Unità Operativa
complessa di presso la sede di Monselice. Il ricorrente rilevava che le ferie, Controparte_3
sebbene maturate, non erano state godute in quanto l' non lo avrebbe messo nelle condizioni Pt_3
di fruire dell'irrinunciabile periodo di riposo.
1.2 Parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, opponeva che il Dirigente medico, lungi dal non aver fruito di 110 giorni di ferie, si era invece assentato 119 giorni nel medesimo periodo senza dare alle assenze un'imputazione formale e per ulteriori 167 giornate aveva svolto in orario istituzionale attività
libero professionale. In ogni caso, per il suo ruolo, lo stesso sarebbe stato perfettamente in condizione di godere delle ferie che decideva autonomamente senza necessità di autorizzazione, poiché l'organico del reparto era adeguato e gli era garantita la sostituzione nei periodi di assenza. Il dottor – a CP_2
detta dell' - era del resto perfettamente a conoscenza del divieto di monetizzazione, che era Pt_3
stato formalizzato nel contratto di lavoro ed era stato formalmente diffidato, due mesi prima della cessazione del rapporto, a godere delle ferie residue. In via subordinata, comunque, l' rilevava Pt_3
che nessun credito poteva vantare il ricorrente in ragione del debito orario dallo stesso maturato nel corso del rapporto, che veniva opposto in compensazione.
1.3 Il Giudice di prime cure ha accolto pienamente la prospettazione attorea osservando:
- che l' pur conoscendo perfettamente la situazione anagrafica del ricorrente, gli aveva Pt_3
comunicato solo due mesi prima del pensionamento che le ferie godute non sarebbero state monetizzate;
- che il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, nell'esercizio dei propri doveri di vigilanza e di indirizzo,
formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di aver assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio non fossero tali da impedirne il godimento;
- che le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore, a cui è intrinsecamente collegato il diritto all'indennità sostitutiva e correlativamente un obbligo per il datore di lavoro, che è tenuto a provare di aver adempiuto all'obbligo di concederle;
- che l' non aveva assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, posto che dalle allegazioni Pt_3
relative all'organico della struttura non era dato ricavare che l'organizzazione del lavoro fosse adeguata e consentisse lo smaltimento delle ferie;
- che l'eccezione riconvenzionale di parte convenuta non era accoglibile, in quanto si fondava su copie non firmate degli stampati di rilevazione delle presenze, non aventi in quanto tali piena efficacia probatoria.
2. Propone appello l' in virtù di 4 motivi. Parte_3
2.1 Con il I motivo, parte appellante rileva l'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto sussistente l'elemento costitutivo della domanda, dato dalla mancata fruizione delle ferie e viceversa ha ritenuti privi di valore i documenti allegati alla memoria, da cui risulta che in determinate giornate il dott.
non aveva prestato attività lavorativa. L' rileva in particolare di aver espressamente CP_2 Pt_3
dedotto già in I grado che il Dirigente medico non aveva lavorato per 116 giornate di sabato, da considerarsi quindi giorni di ferie, e in altre 167 giornate aveva prestato attività libero professionale,
nonostante si trattasse di giornate lavorative. A fronte della mancata contestazione di parte ricorrente,
il Giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere provata l'assenza dal servizio del ricorrente nei giorni indicati dalla convenuta, in relazione ai quali erano stati prodotti in giudizio gli estratti del sistema di controllo automatico, e avrebbe dovuto riconoscere di conseguenza l'effettivo godimento di tutti i giorni di ferie indicati.
2.2 Con il II motivo di appello, l' rileva che la sentenza è erronea laddove ha ritenuto che il Pt_3
datore di lavoro dovesse dimostrare di aver formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e l'esigenza di servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedirne il godimento e che tale onere non sia stato assolto. Parte
appellante sottolinea in particolare che il dott. in quanto Responsabile di struttura complessa, CP_2 pianificava e organizzava il lavoro proprio e del reparto, nonché le ferie, per le quali non aveva necessità di alcuna autorizzazione. Il Dirigente era perfettamente a conoscenza del fatto che le ferie dovessero essere obbligatoriamente fruite entro il termine previsto dalle norme contrattuali e, d'altro canto, sarebbe stato nella condizione di fruirne, perché il reparto era a pieno organico, perché il dott.
on era sovraccarico di lavoro, perché era presente personale per sostituirlo in caso di assenza, CP_2
perché l'obiettivo dello smaltimento delle ferie era sempre stato raggiunto nel corso degli anni,
venendo tra l'altro remunerato con la retribuzione di risultato. Il dott. aveva comunicato la CP_2
cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età con largo anticipo e deliberatamente ha ritenuto di non fruire delle ferie, pur a fronte della formale diffida in tal senso con lettera del 26.10.2018.
2.3 Con il III motivo di appello, in subordine, l' chiede riformarsi la sentenza impugnata nella Pt_3
parte in cui ha rigettato l'eccezione riconvenzionale con cui la convenuta ha opposto in compensazione al credito di 110 giornate di ferie il debito 119 giornate non lavorate, nonché per le ulteriori 167 giornate in cui il ricorrente ha svolto libera professione anziché attività istituzionale.
2.4 Con il IV motivo d'appello viene contestata la sentenza nella misura in cui ha pronunciato condanna per interessi e rivalutazione, in violazione del divieto di cumulo di cui alla L. n. 723 del
1994 e L. n. 412 del 1991.
Costituendosi ritualmente in giudizio, parte appellata contesta estesamente tutti i motivi di appello chiedendone l'integrale rigetto.
La causa è stata discussa all'udienza del 18.12.2025 e decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo parzialmente fondato.
I prime tre motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente.
In punto di fatto, è pacifico che il dott. dimessosi in data 6.4.2018 per pensionamento con CP_2
decorrenza dal 31.12.2018, non abbia formalmente richiesto di fruire di 110 giorni di ferie, maturate nel corso del periodo in cui ha svolto l'incarico di Direttore della . Parte_4 L' sostiene che l'appellato era peraltro nelle perfette condizioni di fruirne, non avendo Pt_3
bisogno di alcuna autorizzazione, ed anzi, lungi dal non aver goduto delle ferie, lo stesso si sarebbe assentato, senza dare alle assenze un'imputazione formale, per 119 giorni nel medesimo periodo e per ulteriori 167 giornate avrebbe svolto attività libero professionale in orario istituzionale.
E' necessario preliminarmente sgombrare il campo da un equivoco di fondo. Il dott. quale CP_2
Dirigente di Struttura Complessa, non era tenuto ad osservare un preciso orario di lavoro, né un orario minimo. Nel CCNL applicato 2016- 2018, così come ricorda la stessa appellante, si precisa Pt_3
che il Dirigente di struttura complessa è tenuto ad organizzare il proprio tempo di lavoro articolandolo
“in modo flessibile” “per l'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e ai programmi annuali da realizzare”, al fine di garantire il normale funzionamento della struttura. Il
Dirigente di UOC, come del resto tutti i dirigenti nel settore privato, ha sostanzialmente un'obbligazione “di risultato”, perché la sua presenza è funzionale al corretto andamento della struttura. L'orario di lavoro, d'altronde, come ancora precisato dal CCNL, si considera articolato su
6 giorni lavorativi, con orario convenzionale di 6 ore e 20 minuti, “ai soli fini del calcolo delle ferie,
assenze e congedi”. Nella misura in cui devono essere conteggiati i giorni di assenza e di malattia,
viene ricompresa nel computo anche la giornata di sabato, ma tanto proprio in quanto il Direttore di
UOC, che è Dirigente apicale, non ha affatto un orario predeterminato. A riprova dell'assunto, si rileva ulteriormente che il CCNL (art. 25) esclude l'applicazione ai dirigenti di struttura complessa delle disposizioni che prevedono assenze o congedi su base oraria.
Il Dirigente non è dunque tenuto al rispetto di un preciso orario di lavoro, ma deve garantire il normale funzionamento del servizio e, solo a tal fine, assicura la presenza (v. art.6 contratto individuale), comunica preventivamente eventuali assenze ed individua un sostituto (v. art. 5 CCNL
e art. 7 contratto individuale). Le allegazioni dell' relative alle assenze del dott. in Pt_3 CP_2
alcune giornate di sabato ovvero all'espletamento di attività professionale, nonostante si trattasse di giornate lavorative, non hanno in realtà alcun rilievo con l'oggetto di causa, perché il dott. CP_2
non aveva un orario preciso di lavoro e, se l'azienda avrebbe potuto contestargli che la mancata presenza in qualche giornata di sabato ovvero la mancata preventiva comunicazione delle assenze non aveva garantito il normale funzionamento del reparto, non può viceversa a distanza di tempo pretendere di imputare quelle assenze a ferie, non avendo – si ripete - il Dirigente l'obbligo di presenza articolato in virtù di un preciso orario lavorativo. E' poi assolutamente significativo che nel corso di quattro anni, l' nulla abbia rilevato in merito ad eventuali carenze organizzative del Pt_3
Dirigente, salvo poi in extremis voler imputare a ferie le giornate in cui la presenza del Dirigente non era stata segnalata dagli strumenti di rilevazione delle presenze.
Conclusivamente sul punto, il Collegio non condivide l'affermazione del I Giudice, secondo cui i documenti allegati alla memoria, estratti dal sistema di controllo automatico, non consentirebbero di ritenere provate le assenze nelle giornate di sabato, ma ne ribadisce l'irrilevanza ai fini di causa. Il
Direttore della UOC non è affatto tenuto, in assenza di un obbligo orario, a documentare la presenza continuativa, avendo quale obiettivo il corretto funzionamento del reparto e potendo quindi modulare diversamente la propria prestazione lavorativa al fine di realizzare “i programmi annuali” affidati.
E' dunque infondato il I motivo di appello, laddove l' rileva che il dott. non abbia Pt_3 CP_2
dimostrato di non aver interamente fruito delle ferie maturate. In realtà le giornate di ferie non godute risultano dalla stessa rilevazione delle presenze (v. doc. 4 ricorso I Grado) e d'altro canto, per le ragioni già espresse, l'assenza nelle giornate di sabato non può essere imputata a ferie ex post.
A fronte di 110 giorni di ferie residue, è dunque necessario appurare se il mancato godimento sia il frutto di una libera scelta del ricorrente o sia piuttosto imputabile alla parte datoriale.
Nella nota sentenza della S.C. dell' 8.7.2022 n. 21780, evidenziata la necessità di una interpretazione del diritto interno conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, in merito al diritto del lavoratore alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva (in cause riunite
C-569 e C-570/2016 in causa C619/2016 ; in Parte_5 Controparte_4
causa C- 684/2016 MAX ), vengono indicati i principi fondamentali del diritto eurounitario, CP_5
a cui il giudice nazionale deve sottostare. In primis: sebbene il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'art. 7 della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo ad imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite, resta il fatto che il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto. A tal fine, il datore di lavoro è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. In secondo luogo, l'onere della prova incombe al datore di lavoro;
ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino,
rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 (sent. MAX
PLANK, punto 46).
Orbene, nel II motivo di appello l' evidenzia tutte le circostanze in fatto atte a dimostrare – a Pt_3
suo dire – di aver pienamente assicurato al dott. la possibilità di fruire dell'intero periodo CP_2
feriale. Innanzitutto: il dott. quale appunto Direttore di UOC, organizzava e pianificava lui CP_2
stesso le ferie proprie e degli altri dirigenti del reparto e non necessitava di alcuna autorizzazione. Il
dott. sarebbe stato formalmente a conoscenza, stante la clausola contenuta nel contratto di CP_2
lavoro, che le ferie dovevano essere obbligatoriamente fruite entro il termine previsto dalle norme contrattuali. Ancora, l'appellante rileva che il reparto era comunque a dotazione completa, il ricorrente non sarebbe stato sovraccarico di lavoro ed era presente un sostituto in caso di sua assenza.
Lo smaltimento delle ferie figurava tra gli obiettivi del reparto e sarebbe sempre stato raggiunto:
proprio per il raggiungimento di tale obiettivo il dott. era stato remunerato. Infine, il dott. CP_2 vrebbe ricevuto una diffida in data 26/10/2018, che gli ricordava il divieto di monetizzazione CP_2
delle ferie.
Alcune circostanze dedotte dall' alla luce della giurisprudenza della S.C., non sono rilevanti. Pt_3
Così non rileva che il ricorrente, quale Direttore di UOC, organizzasse le ferie del reparto, dovendo piuttosto accertarsi se lo stesso avesse la concreta possibilità di fruirne. Ed infatti, «il potere del dirigente di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento» (Cass. Sez. Lav. 6 giugno 2022,
n. 18140, citata ultimamente da Cass. Sez. Lav. Ordinanza del 28 marzo 2023 n. 8803, est. Dott.
Cavallari).
Parimenti non rileva che il ricorrente per certo conoscesse la clausola normativa e contrattuale che vietava la monetizzazione delle ferie. La circostanza, di per sé, non dà alcuna indicazione sulle effettive condizioni del reparto.
Come esattamente osservato da parte appellata, il raggiungimento dell'obiettivo di reparto, per quanto attiene allo smaltimento delle ferie, è valutato raffrontando il dato relativo all'anno 2018
rispetto all'anno precedente e il suo raggiungimento non ha comportato in realtà l'azzeramento dei giorni di ferie dell'area dirigenziale. Dalla stessa documentazione prodotta dall'azienda risultano ancora 244 giorni di ferie da smaltire per la dirigenza al 31.12.2018, sicuramente meno rispetto all'anno precedente (in cui erano 344), ma comunque sempre molti. Il dato depone a favore della tesi del ricorrente, posto che a fronte dell'arretrato ancora presente nel 2018 il dott. si sarebbe CP_2
trovato in difficoltà nel fruire interamente delle proprie ferie. E' invece rilevante che l' non abbia mai invitato formalmente il Dirigente a “consumare” le Pt_3
ferie arretrate, nemmeno nella pretesa diffida del 26.10.2018, in cui, prendendo atto delle dimissioni del medico, si limita solo a rammentargli che le ferie non verranno monetizzate. Ed ancora più
rilevante è che manchi la prova dell'adeguatezza della dotazione organica del reparto alla domanda di prestazione dell'utenza. Sul punto l' afferma che nella UOC non vi erano scoperture e, Pt_3
tautologicamente, che non era riscontrabile “nessuna situazione di insufficienza di organico”. Di tanto però non è fornita la prova, mancando il dato statistico di affluenza al reparto. La
[...]
tra l'altro, si era posta per l'anno 2018 l'obiettivo, poi effettivamente raggiunto, Parte_4
di garantire all'Azienda anche prestazioni overbooking (v. doc. 9 appellante), per cui certamente non può affermarsi che il reparto non fosse oberato di lavoro e venisse tranquillamente garantito a tutti i dirigenti di godere del periodo di ferie continuative.
Conclusivamente, si conviene con il Giudice di prime cure che non sia stata fornita prova dalla parte datoriale non solo di aver diffidato il dirigente alla fruizione delle ferie residue, ma anche di averlo posto nella concreta possibilità di fruirne, con la conseguenza che il dirigente ha diritto all'indennità
sostitutiva richiesta.
Le ragioni esposte comportano altresì de plano il rigetto dell'eccezione riconvenzionale, oggetto del
III motivo di appello.
*
E' viceversa fondato il IV motivo d'appello, relativo all'erroneità del cumulo tra interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, della legge n. 723 del 94 e art. 16, comma 6, legge n. 412/1991.
Sul punto la giurisprudenza è assolutamente pacifica. La S.C. ha infatti evidenziato in più occasioni che la pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000 - per la quale il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi non opera per i crediti retributivi dei dipendenti privati, ancorché maturati dopo il 31 dicembre 1994 - non può trovare applicazione per i dipendenti privati di enti pubblici per i quali ricorrono, ancorché i rapporti di lavoro risultino privatizzati, le ragioni di contenimento della spesa pubblica che sono alla base della disciplina differenziata, secondo la ratio decidendi prospettata dal Giudice delle leggi (Cassazione civile sez. lav., 2.07.2020, n. 13624
17.08.2018, n. 20765; Cass. 10.01.2013 n. 535 e Cass.
5.07.2011 n. 14705).
*
Il parziale accoglimento dell'appello impone la compensazione per ¼ delle spese del I e II grado. Le
ulteriori spese seguono la soccombenza e, liquidate in virtù dei valori medi, sono poste a carico dell'appellante maggiormente soccombente.
PQM
La Corte, in accoglimento del IV motivo di appello e in parziale riforma della sentenza appellata,
dichiara non dovuto il cumulo tra interessi legali e rivalutazione sulla somma indicata in sentenza,
dovendosi conteggiare esclusivamente la maggior somma tra interessi e rivalutazione.
Rigetta per il resto l'appello.
Compensa per ¼ le spese di lite. DA parte appellante a corrispondere a parte appellata ¾ delle spese di lite, liquidate in detta quota quanto al I grado in € 5.532,75 e quanto al II in € 5.2029,50,
oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Venezia, 18.12.2025
La Presidente
(dott. Barbara Bortot)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr.ssa Barbara BORTOT Presidente rel.
Dr. Gaetano CAMPO Consigliere
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 8 maggio 2023
Da
6 “ ” (C.F./P.IVA: ), in persona del Direttore Parte_1 Pt_2 P.IVA_1
Generale dr. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Luisa Miazzi, Francesco Rossi, CP_1
AR OM e NA IS, giusta procura allegata al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC Email_1
Appellante
Contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_2 C.F._1
UC GI e ED SA, giusta delega allegata alla memoria di costituzione in appello, con domicilio digitale PEC Email_2
Email_3 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova – Sezione Lavoro n. 163/2023, pubblicata il 22.03.2023 e notificata il 6.04.2023
In punto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “- in via preliminare: concedersi la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza;
- in via principale: in accoglimento del presente appello e in integrale riforma dell'impugnata sentenza, rigettarsi, perché infondate, anche in accoglimento dell'eccezione di compensazione sollevata in sede di costituzione, tutte le domande proposte dal dott. con CP_2 ricorso ex art. 414 c.p.c.;
- con rifusione di spese e competenze professionali di entrambi i gradi.
In via istruttoria: […]”
Per la parte appellata: “In via preliminare: ACCERTARE e RIGETTARE l'inammissibilità e/o
l'infondatezza dell'istanza di sospensione proposta, e per l'effetto CONDANNARE l' Parte_3
ai sensi dell'art. 431, comma 7, c.p.c.
[...]
Nel merito: RIGETTARE l'appello proposto dalla reclamante , in Parte_3 persona del legale rappresentante p.t., per la riforma della sentenza del Tribunale di Padova
n.163/2023 emessa nel procedimento n. 1100/2021 R.G., pubblicata il 22.03.2023, con consequenziale conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese di soccombenza del grado.
In via istruttoria: […]”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dell'8.5.2023, l' propone appello avverso la sentenza del Parte_3
Tribunale di Padova n. 163/2023 del 22.3.2023, con cui il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso del dott. accertandone il diritto al pagamento delle ferie non godute in misura pari a 32 giorni CP_2
lavorativi per l'anno 2018 e a 78 giorni per gli anni precedenti e condannando l' al pagamento Pt_3
della somma complessiva di €34.073,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 1.1 Con ricorso ex art. 414 cpc, il dott. dirigente medico dimessosi in data 06/04/2018 per CP_2
pensionamento con decorrenza dal 31/12/2018, rivendicava la monetizzazione di 110 giorni di ferie maturati e non goduti nel periodo in cui aveva svolto l'incarico di Direttore dell'Unità Operativa
complessa di presso la sede di Monselice. Il ricorrente rilevava che le ferie, Controparte_3
sebbene maturate, non erano state godute in quanto l' non lo avrebbe messo nelle condizioni Pt_3
di fruire dell'irrinunciabile periodo di riposo.
1.2 Parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, opponeva che il Dirigente medico, lungi dal non aver fruito di 110 giorni di ferie, si era invece assentato 119 giorni nel medesimo periodo senza dare alle assenze un'imputazione formale e per ulteriori 167 giornate aveva svolto in orario istituzionale attività
libero professionale. In ogni caso, per il suo ruolo, lo stesso sarebbe stato perfettamente in condizione di godere delle ferie che decideva autonomamente senza necessità di autorizzazione, poiché l'organico del reparto era adeguato e gli era garantita la sostituzione nei periodi di assenza. Il dottor – a CP_2
detta dell' - era del resto perfettamente a conoscenza del divieto di monetizzazione, che era Pt_3
stato formalizzato nel contratto di lavoro ed era stato formalmente diffidato, due mesi prima della cessazione del rapporto, a godere delle ferie residue. In via subordinata, comunque, l' rilevava Pt_3
che nessun credito poteva vantare il ricorrente in ragione del debito orario dallo stesso maturato nel corso del rapporto, che veniva opposto in compensazione.
1.3 Il Giudice di prime cure ha accolto pienamente la prospettazione attorea osservando:
- che l' pur conoscendo perfettamente la situazione anagrafica del ricorrente, gli aveva Pt_3
comunicato solo due mesi prima del pensionamento che le ferie godute non sarebbero state monetizzate;
- che il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, nell'esercizio dei propri doveri di vigilanza e di indirizzo,
formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di aver assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio non fossero tali da impedirne il godimento;
- che le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore, a cui è intrinsecamente collegato il diritto all'indennità sostitutiva e correlativamente un obbligo per il datore di lavoro, che è tenuto a provare di aver adempiuto all'obbligo di concederle;
- che l' non aveva assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, posto che dalle allegazioni Pt_3
relative all'organico della struttura non era dato ricavare che l'organizzazione del lavoro fosse adeguata e consentisse lo smaltimento delle ferie;
- che l'eccezione riconvenzionale di parte convenuta non era accoglibile, in quanto si fondava su copie non firmate degli stampati di rilevazione delle presenze, non aventi in quanto tali piena efficacia probatoria.
2. Propone appello l' in virtù di 4 motivi. Parte_3
2.1 Con il I motivo, parte appellante rileva l'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto sussistente l'elemento costitutivo della domanda, dato dalla mancata fruizione delle ferie e viceversa ha ritenuti privi di valore i documenti allegati alla memoria, da cui risulta che in determinate giornate il dott.
non aveva prestato attività lavorativa. L' rileva in particolare di aver espressamente CP_2 Pt_3
dedotto già in I grado che il Dirigente medico non aveva lavorato per 116 giornate di sabato, da considerarsi quindi giorni di ferie, e in altre 167 giornate aveva prestato attività libero professionale,
nonostante si trattasse di giornate lavorative. A fronte della mancata contestazione di parte ricorrente,
il Giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere provata l'assenza dal servizio del ricorrente nei giorni indicati dalla convenuta, in relazione ai quali erano stati prodotti in giudizio gli estratti del sistema di controllo automatico, e avrebbe dovuto riconoscere di conseguenza l'effettivo godimento di tutti i giorni di ferie indicati.
2.2 Con il II motivo di appello, l' rileva che la sentenza è erronea laddove ha ritenuto che il Pt_3
datore di lavoro dovesse dimostrare di aver formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e l'esigenza di servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedirne il godimento e che tale onere non sia stato assolto. Parte
appellante sottolinea in particolare che il dott. in quanto Responsabile di struttura complessa, CP_2 pianificava e organizzava il lavoro proprio e del reparto, nonché le ferie, per le quali non aveva necessità di alcuna autorizzazione. Il Dirigente era perfettamente a conoscenza del fatto che le ferie dovessero essere obbligatoriamente fruite entro il termine previsto dalle norme contrattuali e, d'altro canto, sarebbe stato nella condizione di fruirne, perché il reparto era a pieno organico, perché il dott.
on era sovraccarico di lavoro, perché era presente personale per sostituirlo in caso di assenza, CP_2
perché l'obiettivo dello smaltimento delle ferie era sempre stato raggiunto nel corso degli anni,
venendo tra l'altro remunerato con la retribuzione di risultato. Il dott. aveva comunicato la CP_2
cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età con largo anticipo e deliberatamente ha ritenuto di non fruire delle ferie, pur a fronte della formale diffida in tal senso con lettera del 26.10.2018.
2.3 Con il III motivo di appello, in subordine, l' chiede riformarsi la sentenza impugnata nella Pt_3
parte in cui ha rigettato l'eccezione riconvenzionale con cui la convenuta ha opposto in compensazione al credito di 110 giornate di ferie il debito 119 giornate non lavorate, nonché per le ulteriori 167 giornate in cui il ricorrente ha svolto libera professione anziché attività istituzionale.
2.4 Con il IV motivo d'appello viene contestata la sentenza nella misura in cui ha pronunciato condanna per interessi e rivalutazione, in violazione del divieto di cumulo di cui alla L. n. 723 del
1994 e L. n. 412 del 1991.
Costituendosi ritualmente in giudizio, parte appellata contesta estesamente tutti i motivi di appello chiedendone l'integrale rigetto.
La causa è stata discussa all'udienza del 18.12.2025 e decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo parzialmente fondato.
I prime tre motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente.
In punto di fatto, è pacifico che il dott. dimessosi in data 6.4.2018 per pensionamento con CP_2
decorrenza dal 31.12.2018, non abbia formalmente richiesto di fruire di 110 giorni di ferie, maturate nel corso del periodo in cui ha svolto l'incarico di Direttore della . Parte_4 L' sostiene che l'appellato era peraltro nelle perfette condizioni di fruirne, non avendo Pt_3
bisogno di alcuna autorizzazione, ed anzi, lungi dal non aver goduto delle ferie, lo stesso si sarebbe assentato, senza dare alle assenze un'imputazione formale, per 119 giorni nel medesimo periodo e per ulteriori 167 giornate avrebbe svolto attività libero professionale in orario istituzionale.
E' necessario preliminarmente sgombrare il campo da un equivoco di fondo. Il dott. quale CP_2
Dirigente di Struttura Complessa, non era tenuto ad osservare un preciso orario di lavoro, né un orario minimo. Nel CCNL applicato 2016- 2018, così come ricorda la stessa appellante, si precisa Pt_3
che il Dirigente di struttura complessa è tenuto ad organizzare il proprio tempo di lavoro articolandolo
“in modo flessibile” “per l'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e ai programmi annuali da realizzare”, al fine di garantire il normale funzionamento della struttura. Il
Dirigente di UOC, come del resto tutti i dirigenti nel settore privato, ha sostanzialmente un'obbligazione “di risultato”, perché la sua presenza è funzionale al corretto andamento della struttura. L'orario di lavoro, d'altronde, come ancora precisato dal CCNL, si considera articolato su
6 giorni lavorativi, con orario convenzionale di 6 ore e 20 minuti, “ai soli fini del calcolo delle ferie,
assenze e congedi”. Nella misura in cui devono essere conteggiati i giorni di assenza e di malattia,
viene ricompresa nel computo anche la giornata di sabato, ma tanto proprio in quanto il Direttore di
UOC, che è Dirigente apicale, non ha affatto un orario predeterminato. A riprova dell'assunto, si rileva ulteriormente che il CCNL (art. 25) esclude l'applicazione ai dirigenti di struttura complessa delle disposizioni che prevedono assenze o congedi su base oraria.
Il Dirigente non è dunque tenuto al rispetto di un preciso orario di lavoro, ma deve garantire il normale funzionamento del servizio e, solo a tal fine, assicura la presenza (v. art.6 contratto individuale), comunica preventivamente eventuali assenze ed individua un sostituto (v. art. 5 CCNL
e art. 7 contratto individuale). Le allegazioni dell' relative alle assenze del dott. in Pt_3 CP_2
alcune giornate di sabato ovvero all'espletamento di attività professionale, nonostante si trattasse di giornate lavorative, non hanno in realtà alcun rilievo con l'oggetto di causa, perché il dott. CP_2
non aveva un orario preciso di lavoro e, se l'azienda avrebbe potuto contestargli che la mancata presenza in qualche giornata di sabato ovvero la mancata preventiva comunicazione delle assenze non aveva garantito il normale funzionamento del reparto, non può viceversa a distanza di tempo pretendere di imputare quelle assenze a ferie, non avendo – si ripete - il Dirigente l'obbligo di presenza articolato in virtù di un preciso orario lavorativo. E' poi assolutamente significativo che nel corso di quattro anni, l' nulla abbia rilevato in merito ad eventuali carenze organizzative del Pt_3
Dirigente, salvo poi in extremis voler imputare a ferie le giornate in cui la presenza del Dirigente non era stata segnalata dagli strumenti di rilevazione delle presenze.
Conclusivamente sul punto, il Collegio non condivide l'affermazione del I Giudice, secondo cui i documenti allegati alla memoria, estratti dal sistema di controllo automatico, non consentirebbero di ritenere provate le assenze nelle giornate di sabato, ma ne ribadisce l'irrilevanza ai fini di causa. Il
Direttore della UOC non è affatto tenuto, in assenza di un obbligo orario, a documentare la presenza continuativa, avendo quale obiettivo il corretto funzionamento del reparto e potendo quindi modulare diversamente la propria prestazione lavorativa al fine di realizzare “i programmi annuali” affidati.
E' dunque infondato il I motivo di appello, laddove l' rileva che il dott. non abbia Pt_3 CP_2
dimostrato di non aver interamente fruito delle ferie maturate. In realtà le giornate di ferie non godute risultano dalla stessa rilevazione delle presenze (v. doc. 4 ricorso I Grado) e d'altro canto, per le ragioni già espresse, l'assenza nelle giornate di sabato non può essere imputata a ferie ex post.
A fronte di 110 giorni di ferie residue, è dunque necessario appurare se il mancato godimento sia il frutto di una libera scelta del ricorrente o sia piuttosto imputabile alla parte datoriale.
Nella nota sentenza della S.C. dell' 8.7.2022 n. 21780, evidenziata la necessità di una interpretazione del diritto interno conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, in merito al diritto del lavoratore alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva (in cause riunite
C-569 e C-570/2016 in causa C619/2016 ; in Parte_5 Controparte_4
causa C- 684/2016 MAX ), vengono indicati i principi fondamentali del diritto eurounitario, CP_5
a cui il giudice nazionale deve sottostare. In primis: sebbene il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'art. 7 della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo ad imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite, resta il fatto che il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto. A tal fine, il datore di lavoro è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. In secondo luogo, l'onere della prova incombe al datore di lavoro;
ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino,
rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 (sent. MAX
PLANK, punto 46).
Orbene, nel II motivo di appello l' evidenzia tutte le circostanze in fatto atte a dimostrare – a Pt_3
suo dire – di aver pienamente assicurato al dott. la possibilità di fruire dell'intero periodo CP_2
feriale. Innanzitutto: il dott. quale appunto Direttore di UOC, organizzava e pianificava lui CP_2
stesso le ferie proprie e degli altri dirigenti del reparto e non necessitava di alcuna autorizzazione. Il
dott. sarebbe stato formalmente a conoscenza, stante la clausola contenuta nel contratto di CP_2
lavoro, che le ferie dovevano essere obbligatoriamente fruite entro il termine previsto dalle norme contrattuali. Ancora, l'appellante rileva che il reparto era comunque a dotazione completa, il ricorrente non sarebbe stato sovraccarico di lavoro ed era presente un sostituto in caso di sua assenza.
Lo smaltimento delle ferie figurava tra gli obiettivi del reparto e sarebbe sempre stato raggiunto:
proprio per il raggiungimento di tale obiettivo il dott. era stato remunerato. Infine, il dott. CP_2 vrebbe ricevuto una diffida in data 26/10/2018, che gli ricordava il divieto di monetizzazione CP_2
delle ferie.
Alcune circostanze dedotte dall' alla luce della giurisprudenza della S.C., non sono rilevanti. Pt_3
Così non rileva che il ricorrente, quale Direttore di UOC, organizzasse le ferie del reparto, dovendo piuttosto accertarsi se lo stesso avesse la concreta possibilità di fruirne. Ed infatti, «il potere del dirigente di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento» (Cass. Sez. Lav. 6 giugno 2022,
n. 18140, citata ultimamente da Cass. Sez. Lav. Ordinanza del 28 marzo 2023 n. 8803, est. Dott.
Cavallari).
Parimenti non rileva che il ricorrente per certo conoscesse la clausola normativa e contrattuale che vietava la monetizzazione delle ferie. La circostanza, di per sé, non dà alcuna indicazione sulle effettive condizioni del reparto.
Come esattamente osservato da parte appellata, il raggiungimento dell'obiettivo di reparto, per quanto attiene allo smaltimento delle ferie, è valutato raffrontando il dato relativo all'anno 2018
rispetto all'anno precedente e il suo raggiungimento non ha comportato in realtà l'azzeramento dei giorni di ferie dell'area dirigenziale. Dalla stessa documentazione prodotta dall'azienda risultano ancora 244 giorni di ferie da smaltire per la dirigenza al 31.12.2018, sicuramente meno rispetto all'anno precedente (in cui erano 344), ma comunque sempre molti. Il dato depone a favore della tesi del ricorrente, posto che a fronte dell'arretrato ancora presente nel 2018 il dott. si sarebbe CP_2
trovato in difficoltà nel fruire interamente delle proprie ferie. E' invece rilevante che l' non abbia mai invitato formalmente il Dirigente a “consumare” le Pt_3
ferie arretrate, nemmeno nella pretesa diffida del 26.10.2018, in cui, prendendo atto delle dimissioni del medico, si limita solo a rammentargli che le ferie non verranno monetizzate. Ed ancora più
rilevante è che manchi la prova dell'adeguatezza della dotazione organica del reparto alla domanda di prestazione dell'utenza. Sul punto l' afferma che nella UOC non vi erano scoperture e, Pt_3
tautologicamente, che non era riscontrabile “nessuna situazione di insufficienza di organico”. Di tanto però non è fornita la prova, mancando il dato statistico di affluenza al reparto. La
[...]
tra l'altro, si era posta per l'anno 2018 l'obiettivo, poi effettivamente raggiunto, Parte_4
di garantire all'Azienda anche prestazioni overbooking (v. doc. 9 appellante), per cui certamente non può affermarsi che il reparto non fosse oberato di lavoro e venisse tranquillamente garantito a tutti i dirigenti di godere del periodo di ferie continuative.
Conclusivamente, si conviene con il Giudice di prime cure che non sia stata fornita prova dalla parte datoriale non solo di aver diffidato il dirigente alla fruizione delle ferie residue, ma anche di averlo posto nella concreta possibilità di fruirne, con la conseguenza che il dirigente ha diritto all'indennità
sostitutiva richiesta.
Le ragioni esposte comportano altresì de plano il rigetto dell'eccezione riconvenzionale, oggetto del
III motivo di appello.
*
E' viceversa fondato il IV motivo d'appello, relativo all'erroneità del cumulo tra interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, della legge n. 723 del 94 e art. 16, comma 6, legge n. 412/1991.
Sul punto la giurisprudenza è assolutamente pacifica. La S.C. ha infatti evidenziato in più occasioni che la pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000 - per la quale il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi non opera per i crediti retributivi dei dipendenti privati, ancorché maturati dopo il 31 dicembre 1994 - non può trovare applicazione per i dipendenti privati di enti pubblici per i quali ricorrono, ancorché i rapporti di lavoro risultino privatizzati, le ragioni di contenimento della spesa pubblica che sono alla base della disciplina differenziata, secondo la ratio decidendi prospettata dal Giudice delle leggi (Cassazione civile sez. lav., 2.07.2020, n. 13624
17.08.2018, n. 20765; Cass. 10.01.2013 n. 535 e Cass.
5.07.2011 n. 14705).
*
Il parziale accoglimento dell'appello impone la compensazione per ¼ delle spese del I e II grado. Le
ulteriori spese seguono la soccombenza e, liquidate in virtù dei valori medi, sono poste a carico dell'appellante maggiormente soccombente.
PQM
La Corte, in accoglimento del IV motivo di appello e in parziale riforma della sentenza appellata,
dichiara non dovuto il cumulo tra interessi legali e rivalutazione sulla somma indicata in sentenza,
dovendosi conteggiare esclusivamente la maggior somma tra interessi e rivalutazione.
Rigetta per il resto l'appello.
Compensa per ¼ le spese di lite. DA parte appellante a corrispondere a parte appellata ¾ delle spese di lite, liquidate in detta quota quanto al I grado in € 5.532,75 e quanto al II in € 5.2029,50,
oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Venezia, 18.12.2025
La Presidente
(dott. Barbara Bortot)