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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 29/10/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 18 aprile 2024 ed iscritta al n.
685 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- ( ), nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] C.F._1
Per Imberido n. 4/1, rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Arianna Imbasciati del foro di Lecco e con elezione di domicilio in Via Marco d'OG n. 27- Lecco, presso e nello studio del difensore,
giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- ( ), nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._2
Per Imberido n. 4/1, rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Antonio Maimone del foro di Lecco e con elezione di domicilio in Via Roma n. 138/E - Pescate, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
RESISTENTE
e contro
pagina 1 di 12 - avv. Nadia, con studio in Lecco, Viale Dante n. 3, nella qualità di Curatore Speciale dei CP_2
minori e Persona_1 Persona_2
CURATORE SPECIALE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 9 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti concordi
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: “1) conferma dell'assegnazione della casa coniugale e dei relativi arredi alla sig.ra ; Pt_1
2) Affidamento e monitoraggio dei minori ai Servizi Sociali di OG sino alla mensilità di dicembre 2026;
successivamente, affido condiviso salve diverse indicazioni dei Servizi;
3) Collocamento paritetico alternato, 7gg ciascuno consecutivi, da lunedì all'uscita di scuola a lunedì mattina con
riaccompagnamento a scuola;
nei rispettivi periodi di competenza sarà garantito, anche con videochiamata, il contatto
telefonico coi minori una sola volta al giorno nel periodo compreso tra le 19:00 e le 20:00; il giorno di Natale e il giorno di
S. Stefano, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, il giorno 31 dicembre e il giorno 1 gennaio verranno trascorsi dai
figli alternativamente per ciascuno dei due giorni con un genitore e con l'altro partendo per l'anno corrente dal padre;
l'PI alternata di anno in anno con ciascuno dei due genitori;
per il periodo estivo ciascuno dei genitori potrà stare
con i figli per 15 giorni consecutivi da concordare entro il 30 aprile di ogni anno.
4) Impegno reciproco dei genitori a collaborare fra loro per eventuali necessità particolari dei minori come malattia, visite
mediche, impegni imprevisti lavorativi ecc.; entrambi i genitori cureranno che i figli si trasferiscano da un'abitazione
all'altra con tutti i documenti di identità e sanitari necessari;
5) Ciascuno dei genitori potrà ricorrere liberamente al supporto dei nonni paterno e materna per l'accudimento dei minori
e per il trasporto a scuola o ad altri impegni extra scolastici;
Cont 6) Proseguirà l' presso entrambe le abitazioni dei genitori sino a quando i Servizi Sociali lo riterranno opportuno;
7) Il sig. proseguirà nel percorso di supporto psicologico presso il dr. e la sig.ra CP_1 Per_3 Pt_1
proseguirà nel supporto psichiatrico/psicologico presso il dott. on autorizzazioni ai medici di relazionarsi con i Per_4
Servizi sull'evoluzione delle terapie;
pagina 2 di 12 8) Condivisione delle decisioni inerenti i minori, come ad esempio lo sport, il catechismo e la scelta del professionista che
possa supportare le parti concordano di attivare il percorso psicologico per presso il professionista che Per_1 Per_1
verrà indicato dai servizi sociali;
9) Condizioni economiche: la quota della metà del mutuo, le bollette delle utenze domestiche e le spese ordinarie della casa
coniugale verranno sopportate dalla sig.ra (l'altra metà del mutuo è a carico del sig. ); la sig.ra Pt_1 CP_1
rinuncia al proprio assegno di mantenimento di Euro 120,00 mensili dalla mensilità di novembre 2025; stante il Pt_1
divario economico fra i coniugi, viene riconosciuto alla Sig.ra l'intero assegno unico universale e l'importo Pt_1
mensile di Euro 200,00 per ciascuno dei due figli, dalla mensilità di novembre 2025 sino a quella di dicembre 2026
compresa, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese e senza rivalutazione ISTAT, oltre alle spese straordinarie come da
Protocollo vigente da ripartirsi in ragione del 50% a carico di ciascun genitore;
nelle more, la sig.ra si Pt_1
impegna a reperire un'attività lavorativa più redditizia e in ogni caso l'assegno verrà meno dal 01.01.2027; le detrazioni
fiscali sulle spese straordinarie sono a favore del genitore che ha sostenuto la spesa.
10) Spese legali compensate”.
Il Curatore Speciale: “Concorda per quanto di competenza con gli accordi raggiunti dalle parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 18.4.2024, ha esposto di avere Parte_1
instaurato una convivenza more uxorio con nel febbraio 2016, per poi unirsi in CP_1
matrimonio civile in OG il 17.3.2018. Dalla convivenza sono nati i figli (a Merate il Per_1
5.7.2018) e (a Merate il 10.12.2019). Entrambe le parti lavoravano presso la Per_2 Controparte_4
di Lecco, l'una come operaria presso il reparto caricamento e l'altro come capo reparto. Con la nascita ravvicinata dei due figli, i coniugi hanno concordato che la moglie si occupasse della prole, lasciando il lavoro. In tale occasione sarebbero sorti i primi conflitti, dovuti in prevalenza all'ingerenza dei genitori del , che si recavano nella casa familiare di più volte al giorno, dando direttive su CP_1 Parte_2
come i nipoti andassero allevati. Nonostante il trasferimento nel 2021 in Imberido di OG, le frequentazioni del suocero (essendo nel frattempo deceduta la suocera) non si modificavano. Nel
contempo il iniziava a trascurare la moglie e a distaccarsi da lei anche affettivamente, tanto CP_1
che nel novembre 2023 il marito ha comunicato l'intenzione di lasciare la casa familiare, come poi pagina 3 di 12 avvenuto il 27.11.2023. Allora la veniva a conoscenza di una relazione del marito con altra Pt_1
donna.
Con l'aiuto di specialisti, le parti hanno raggiunto un accordo sulla gestione dei figli: il padre si recava a far loro visita nella casa coniugale il martedì e il giovedì dal termine dell'orario di lavoro alle
17.30 sino alle 20.30 nonché a fine settimana alternati, con pernotto del marito nella casa coniugale mentre la moglie si recava presso l'abitazione della madre. Nel febbraio 2024 si è verificato un litigio fra i coniugi, che ha richiesto l'intervento dei Carabinieri di OG: il tutto davanti ai figli, che da quale giorno hanno iniziato a manifestare un disagio sempre più crescente, con insonnia e pianti. Il
, inoltre, detenendo le chiavi della casa coniugale, era solito irrompervi a piacere, con CP_1
atteggiamenti di rabbia e di controllo sulla moglie. Ne sono derivate denunce-querele e la si è Pt_1
rivolta all'associazione Telefono Donna di Lecco, che ha messo in campo i Servizi Sociali.
In questo contesto, la ricorrente, nel giudizio de quo agitur, ha chiesto la separazione con addebito al marito per violazione del dovere di fedeltà; ha optato comunque per l'affidamento condiviso dei minori, indicando un diritto di visita del padre;
ha chiesto un concorso del nel CP_1
mantenimento della prole per euro 400,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso al Tribunale;
ha chiesto un mantenimento per sé di euro
300,00, oltre al 70% delle spese ordinarie e straordinarie della villetta familiare in comproprietà fra i coniugi nonché all'integrale pagamento della rata del mutuo da parte del marito.
2. - Con istanza depositata il 27.5.2024 la ricorrente ha rappresentato un fatto accaduto sabato
27.4.2024, in occasione della visita paterna ai figli: “giunto il sig. al cancello pedonale della CP_1
villetta familiare per prendere i figli, la moglie accompagnava i minori al cancello, che apriva per farli
uscire. Mentre preferiva restare con la mamma, il minore veniva affidato al padre, Per_1 Per_2
uscendo dal cancello pedonale che delimita il giardino;
mentre la mamma stava risalendo in casa con
, le chiedeva di rientrare in casa, cosicché la sig.ra ritornava al cancello Per_1 Per_2 Pt_1
pedonale e lo apriva per far entrare , mentre il sig. , in stato d'ira causato dal pianto dei Per_2 CP_1
bambini ed in loro presenza, strattonava con violenza il cancello, procurando alla moglie lesioni all'arto ed alla spalla sx, oltre che all'orologio da polso, costringendola a ricorrere alle cure del p.s., che prescriveva antinfiammatorio e bendaggio dell'arto, con prognosi di gg. 5 successivamente
pagina 4 di 12 rinnovata di ulteriori gg. 7”. In data 30.4.2024 è stata sporta denuncia-querela avanti la Stazione
Carabinieri di OG.
L'accadimento avrebbe aumentato il disagio dei minori. La ha ribadito di non sentirsi Pt_1
tranquilla, sapendo che il marito deteneva le chiavi di casa.
Ha così chiesto di ordinare al resistente, ai sensi degli artt. 342 bis e ter c.c. nonché 473bis.69 e segg. c.p.c., anche inaudita altera parte e in via immediata, la cessazione delle condotte gravemente pregiudizievoli ed il divieto di avvicinamento alla casa coniugale ed ai luoghi frequentati dai figli e dalla moglie per almeno 6 mesi.
3. - Con decreto inaudita altera parte del 5.6.2024 è stato ordinato al di cessare CP_1
immediatamente ogni condotta violenta, sia morale che fisica, nei confronti della moglie e dei figli, di non tornare nella casa familiare di OG e di non incontrare i figli e se non presso i Per_1 Per_2
Servizi Sociali di OG e secondo modalità e tempistiche dagli stessi impartite, con autorizzazione alla a cambiare le serrature della casa familiare. Pt_1
4. - Per l'udienza del 20.6.2024, fissata per la conferma/revoca/modifica dell'ordine di protezione, si è costituito in giudizio per fornire la propria versione dei fatti: sarebbe CP_1
stata la moglie a provare un ingiustificato astio verso la sua famiglia d'origine, a soffrire di depressione
post partum, ad avere incubi notturni, ad aver paura a rimanere da sola a casa, tanto da ricorrente alla cure del C.P.S. di Lecco, dove era già stata in cura anche da giovane per sintomi depressivi. La gelosia dei propri figli e l'atteggiamento possessivo verso gli stessi avrebbero messo in ulteriore crisi il rapporto: dapprima il acconsentiva a vendere la casa di per trasferirsi ad CP_1 Parte_2
OG e successivamente accettava di allontanarsi dalla casa familiare per stemperare le liti continue.
Il resistente ha presentato registrazioni per dimostrare come l'atteggiamento aggressivo fosse della e come la stessa avesse distorto i fatti per costruirsi elementi utili a sorreggere la domanda di Pt_1
addebito.
Ha quindi concluso per l'immediata revoca dell'ordine di protezione e per la regolamentazione della sua frequentazione on i figli durante il periodo estivo, salva la successiva costituzione nel merito.
5. - Nel corso dell'udienza è stata consentita una produzione documentale alla ricorrente e quindi uno scambio di memorie fra le parti. All'esito, con ordinanza del 6/11.7.2024, è stato pagina 5 di 12 confermato e meglio specificato l'ordine di protezione del 5.6.2024, facendo divieto a CP_1
di avvicinarsi alla moglie, con ordine di mantenersi ad almeno 300 metri di distanza dall'abitazione familiare, dal luogo di lavoro della moglie e dalla casa della famiglia d'origine della moglie ed autorizzando il medesimo ad incontrare i figli solo alla presenza dei Servizi Sociali del Comune di
OG nelle forme da essi ritenute più idonee nell'esclusivo interesse dei minori.
Il ha reclamato al Collegio il provvedimento, con esito negativo. CP_1
6. - In data 18.7.2024 il resistente si è costituito anche nel merito, concludendo per la separazione, ma con rigetto della richiesta avversaria di addebito;
ha dichiarato la disponibilità a mantenere i figli con euro 250,00 mensili ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha riconosciuto alla moglie l'assegno unico e si è dichiarato disponibile a concorrere al di lei mantenimento solo con il pagamento delle spese ordinarie e delle utenze della casa familiare sino al maggio 2025. Ha inoltre insistito affinché i Servizi Sociali monitorassero i rapporti dei figli con la madre e con i di lei fratelli e genitori, paventando “possibili condotte di alienazione parentale”.
7. - Dopo la comparizione delle parti alla prima udienza del 17.9.2024 e preso atto della relazione dei Servizi depositata l'11.9.2024, il Giudice Relatore ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti: affidamento condiviso dei due figli minori e , con collocamento presso la casa Per_1 Per_2
familiare di OG, via Per Imberido n. 4/1, assegnata alla madre;
incontri padre/figli solo alla presenza dei Servizi Sociali del Comune di OG, auspicando tuttavia un incremento delle visite almeno a due settimanali oppure anche una sola a settimana ma per più ore;
nomina del Curatore
Speciale per i minori;
onere del resistente di contribuire al mantenimento dei due figli con euro 350,00
mensili per ciascuno, nonché il 70% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale;
onere del resistente anche di un contributo al mantenimento della moglie con l'importo mensile di euro
120,00, con assegno unico a totale favore della e con rata del mutuo contratto per la casa Pt_1
familiare a totale carico del;
utenze della casa familiare e spese ordinarie di essa a totale carico CP_1
della . Pt_1
Nel contempo è stato assegnato nuovo termine ai Servizi per relazionare sull'andamento dell'intervento ed è stata disposta C.T.U. sulle capacità genitoriali, estesa anche agli ambienti familiari delle due parti. La perizia, affidata alla dott.ssa i Arcore, è stata depositata il 29.6.2025. Per_5
pagina 6 di 12 In base a quanto nelle more relazionato dai Servizi in ordine ai rapporti padre/figli nonché alla luce delle considerazioni del Curatore Speciale, con provvedimento reso all'udienza del 10.4.2025 è
stata revocata la misura di protezione ed il è stato autorizzato a vedere i figli, oltre che nella CP_1
giornata di venerdì alla presenza dell'educatrice, anche il mercoledì pomeriggio, andandoli a prendere alla Scuola Materna ed alla Scuola Primaria e tenendoli con sé fino alle ore 21.00.
La ricorrente ha proposto di lasciare la casa familiare al marito e di trasferirsi presso sua madre,
sempre in OG. All'udienza del 9.10.2025 il ha rifiutato la proposta e le parti, dopo ampia CP_1
discussione, hanno raggiunto un'intesa definitiva, riportata nelle conclusioni congiunte sopra indicate.
La causa è così passata subito in decisione, senza altri scritti difensivi.
8. - Osserva il Collegio come la domanda si fondi sull'art. 151 c.c., che consente a ciascun coniuge di chiedere la separazione giudiziale quando si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza con l'altro coniuge.
Nel caso di specie, stante anche il contegno processuale delle parti e la separazione di fatto già
in atto (dal 27.11.2023 il marito ha lasciato la casa familiare senza farvi ritorno), appare, allo stato,
impossibile la protrazione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
Il Collegio prende atto della rinuncia della all'addebito. Pt_1
9. - Quanto agli accordi raggiunti dai coniugi relativamente ai figli, il Collegio concorda con l'iniziale affidamento ai Servizi Sociali del Comune di OG, secondo le indicazioni emerse già nel corso dei lunghi lavori peritali. Dovrà proseguire anche il monitoraggio dei Servizi per un arco temporale che si stima corretto individuare sino alla fine dell'anno 2026. Successivamente, l'affido dei minori avverrà ai genitori con modalità condivisa, salve diverse indicazioni dei Servizi officiati. Per lo
Contr stesso periodo proseguirà anche l' presso entrambe le abitazioni dei genitori e comunque sino a quando i Servizi lo riterranno opportuno.
Anche grazie agli interventi dei Servizi, della C.T.U. e del Curatore Speciale, ma anche (e soprattutto) all'impegno profuso dalle due parti, che hanno avviato e mantenuto percorsi psicologici individuali ed hanno assecondato le indicazioni dei professionisti, è nel concreto possibile attuare un collocamento paritetico alternato dei figli, che staranno per 7 giorni consecutivi con ciascuno dei pagina 7 di 12 genitori, da lunedì all'uscita di scuola a lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola. Nei rispettivi periodi di competenza sarà garantito, anche con videochiamata, il contatto telefonico con i minori una sola volta al giorno nell'arco temperale compreso tra le 19:00 e le 20:00. Il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano nonché il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ed il giorno 31 dicembre e 1
gennaio verranno trascorsi dai figli alternativamente con un genitore e con l'altro, partendo per l'anno corrente dal padre;
PI alternata di anno in anno con ciascuno dei due genitori. Nel periodo estivo ciascuno dei genitori potrà stare con i figli per 15 giorni consecutivi da concordare entro il 30 aprile di ogni anno.
Ciascuno dei genitori potrà ricorrere liberamente al supporto dei nonni (paterno e materna) per l'accudimento dei minori e per il trasporto a scuola o ad altri impegni extra scolastici.
10. - Anche l'accordo intervenuto sul concorso del padre al mantenimento dei figli mediante versamento dell'importo mensile di euro 200,00 per ciascun figlio, dalla mensilità di novembre 2025
sino a quella di dicembre 2026 compresa (dopodiché ognuno dei genitori manterrà direttamente i figli durante la settimana di coabitazione) appare corretto ed equo alla luce del divario economico fra i coniugi. Alla va riconosciuto anche l'intero assegno unico universale. Pt_1
Le spese straordinarie per la prole vanno ripartite in ragione del 50% fra i due genitori come meglio declinato in dispositivo.
Le bollette delle utenze domestiche e le spese ordinarie della casa coniugale verranno sopportate dalla sola . Ciascuna delle due parti pagherà il 50% della rata del mutuo contratto Pt_1
per l'acquisto della casa familiare.
Il Collegio prende atto della decisione della ricorrente di rinunciare all'assegno di mantenimento di euro 120,00 mensili per sé dalla mensilità di novembre 2025.
11. - Spese di lite integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi ( ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16.11.1982, e ( ), nato a [...] il [...], sposati con rito CP_1 C.F._2
pagina 8 di 12 civile a OG il 17.3.2018 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di OG al n.
7, parte II, serie C, anno 2018), autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
DISPONE
l'affidamento e il monitoraggio dei minori e ai Servizi Sociali di OG sino alla fine Per_1 Per_2
di dicembre 2026; successivamente, affido condiviso ai genitori, salve diverse indicazioni dei Servizi;
DISPONE
- il collocamento paritetico alternato dei figli presso ciascuno dei genitori per 7 giorni consecutivi, da lunedì all'uscita di scuola a lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
nei rispettivi periodi di competenza sarà garantito, anche con videochiamata, il contatto telefonico con i minori una sola volta al giorno nell'arco temporale tra le 19:00 e le 20:00; il giorno di Natale e il giorno di S. Stefano, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, il giorno 31 dicembre e il giorno 1 gennaio verranno trascorsi dai figli, alternativamente per ciascuno dei due giorni, con un genitore e con l'altro, partendo per l'anno corrente dal padre;
PI alternata di anno in anno con ciascuno dei due genitori;
per il periodo estivo ciascuno dei genitori potrà stare con i figli per 15 giorni consecutivi da concordare entro il 30
aprile di ogni anno.
- l'impegno reciproco dei genitori a collaborare fra loro per eventuali necessità particolari dei minori come malattia, visite mediche, impegni imprevisti lavorativi ecc.; entrambi i genitori cureranno che i figli si trasferiscano da un'abitazione all'altra con tutti i documenti di identità e sanitari necessari;
- ciascuno dei genitori potrà ricorrere liberamente al supporto dei nonni paterno e materna per l'accudimento dei minori e per il trasporto a scuola o ad altri impegni extra scolastici;
DISPONE
- la prosecuzione dell'ADM presso entrambe le abitazioni dei genitori, sino a quando i Servizi Sociali
lo riterranno opportuno;
- proseguirà nel percorso di supporto psicologico presso il dr. ; CP_1 Per_3
- proseguirà nel supporto psichiatrico/psicologico presso il dott. Parte_1 Per_4
- entrambe le parti autorizzano i medici a relazionarsi con i Servizi Sociali sull'evoluzione delle terapie;
pagina 9 di 12 - la condivisione delle decisioni inerenti i minori, come ad esempio lo sport, il catechismo e la scelta del professionista che possa supportare;
Per_1
- l'attivazione, come concordato fra le parti, del percorso psicologico per presso il professionista Per_1
che verrà indicato dai Servizi Sociali;
NA
la casa coniugale di OG, via Per Imberido n. 4/1, con i relativi arredi, a;
Parte_1
PONE
a carico di , a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, l'importo mensile di euro CP_1
200,00 per ciascuno dalla mensilità di novembre 2025 sino a quella di dicembre 2026 compresa, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese e senza rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
-Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo”: a) cure dentistiche,
ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e,
solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento
(o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta pagina 10 di 12 dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo,
judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (dadocumentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il pagina 11 di 12 termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli delle spese rispettivamente anticipate da ciascuno).
DISPONE
- che la quota della metà del mutuo, le bollette delle utenze domestiche e le spese ordinarie della casa coniugale verranno sopportate da (l'altra metà del mutuo è a carico di Parte_1 CP_1
);
[...]
- che l'intero assegno unico universale venga erogato a;
Parte_1
- che le detrazioni fiscali sulle spese straordinarie sono a favore del genitore che ha sostenuto la spesa;
DA' ATTO
- che ha rinunciato al proprio assegno di mantenimento di euro 120,00 mensili dalla Parte_1
mensilità di novembre 2025;
- che si impegna a reperire un'attività lavorativa più redditizia e in ogni caso Parte_1
l'assegno di mantenimento per i figli verrà meno dall'1.1.2027;
DISPONE
che i Servizi Sociali relazionino al Giudice Tutelare a cadenza quadrimestrale;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di OG per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge nonché di darne comunicazione ai Servizi Sociali di OG.
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di lunedì 27 ottobre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 18 aprile 2024 ed iscritta al n.
685 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- ( ), nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] C.F._1
Per Imberido n. 4/1, rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Arianna Imbasciati del foro di Lecco e con elezione di domicilio in Via Marco d'OG n. 27- Lecco, presso e nello studio del difensore,
giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- ( ), nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._2
Per Imberido n. 4/1, rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Antonio Maimone del foro di Lecco e con elezione di domicilio in Via Roma n. 138/E - Pescate, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
RESISTENTE
e contro
pagina 1 di 12 - avv. Nadia, con studio in Lecco, Viale Dante n. 3, nella qualità di Curatore Speciale dei CP_2
minori e Persona_1 Persona_2
CURATORE SPECIALE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 9 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti concordi
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: “1) conferma dell'assegnazione della casa coniugale e dei relativi arredi alla sig.ra ; Pt_1
2) Affidamento e monitoraggio dei minori ai Servizi Sociali di OG sino alla mensilità di dicembre 2026;
successivamente, affido condiviso salve diverse indicazioni dei Servizi;
3) Collocamento paritetico alternato, 7gg ciascuno consecutivi, da lunedì all'uscita di scuola a lunedì mattina con
riaccompagnamento a scuola;
nei rispettivi periodi di competenza sarà garantito, anche con videochiamata, il contatto
telefonico coi minori una sola volta al giorno nel periodo compreso tra le 19:00 e le 20:00; il giorno di Natale e il giorno di
S. Stefano, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, il giorno 31 dicembre e il giorno 1 gennaio verranno trascorsi dai
figli alternativamente per ciascuno dei due giorni con un genitore e con l'altro partendo per l'anno corrente dal padre;
l'PI alternata di anno in anno con ciascuno dei due genitori;
per il periodo estivo ciascuno dei genitori potrà stare
con i figli per 15 giorni consecutivi da concordare entro il 30 aprile di ogni anno.
4) Impegno reciproco dei genitori a collaborare fra loro per eventuali necessità particolari dei minori come malattia, visite
mediche, impegni imprevisti lavorativi ecc.; entrambi i genitori cureranno che i figli si trasferiscano da un'abitazione
all'altra con tutti i documenti di identità e sanitari necessari;
5) Ciascuno dei genitori potrà ricorrere liberamente al supporto dei nonni paterno e materna per l'accudimento dei minori
e per il trasporto a scuola o ad altri impegni extra scolastici;
Cont 6) Proseguirà l' presso entrambe le abitazioni dei genitori sino a quando i Servizi Sociali lo riterranno opportuno;
7) Il sig. proseguirà nel percorso di supporto psicologico presso il dr. e la sig.ra CP_1 Per_3 Pt_1
proseguirà nel supporto psichiatrico/psicologico presso il dott. on autorizzazioni ai medici di relazionarsi con i Per_4
Servizi sull'evoluzione delle terapie;
pagina 2 di 12 8) Condivisione delle decisioni inerenti i minori, come ad esempio lo sport, il catechismo e la scelta del professionista che
possa supportare le parti concordano di attivare il percorso psicologico per presso il professionista che Per_1 Per_1
verrà indicato dai servizi sociali;
9) Condizioni economiche: la quota della metà del mutuo, le bollette delle utenze domestiche e le spese ordinarie della casa
coniugale verranno sopportate dalla sig.ra (l'altra metà del mutuo è a carico del sig. ); la sig.ra Pt_1 CP_1
rinuncia al proprio assegno di mantenimento di Euro 120,00 mensili dalla mensilità di novembre 2025; stante il Pt_1
divario economico fra i coniugi, viene riconosciuto alla Sig.ra l'intero assegno unico universale e l'importo Pt_1
mensile di Euro 200,00 per ciascuno dei due figli, dalla mensilità di novembre 2025 sino a quella di dicembre 2026
compresa, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese e senza rivalutazione ISTAT, oltre alle spese straordinarie come da
Protocollo vigente da ripartirsi in ragione del 50% a carico di ciascun genitore;
nelle more, la sig.ra si Pt_1
impegna a reperire un'attività lavorativa più redditizia e in ogni caso l'assegno verrà meno dal 01.01.2027; le detrazioni
fiscali sulle spese straordinarie sono a favore del genitore che ha sostenuto la spesa.
10) Spese legali compensate”.
Il Curatore Speciale: “Concorda per quanto di competenza con gli accordi raggiunti dalle parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 18.4.2024, ha esposto di avere Parte_1
instaurato una convivenza more uxorio con nel febbraio 2016, per poi unirsi in CP_1
matrimonio civile in OG il 17.3.2018. Dalla convivenza sono nati i figli (a Merate il Per_1
5.7.2018) e (a Merate il 10.12.2019). Entrambe le parti lavoravano presso la Per_2 Controparte_4
di Lecco, l'una come operaria presso il reparto caricamento e l'altro come capo reparto. Con la nascita ravvicinata dei due figli, i coniugi hanno concordato che la moglie si occupasse della prole, lasciando il lavoro. In tale occasione sarebbero sorti i primi conflitti, dovuti in prevalenza all'ingerenza dei genitori del , che si recavano nella casa familiare di più volte al giorno, dando direttive su CP_1 Parte_2
come i nipoti andassero allevati. Nonostante il trasferimento nel 2021 in Imberido di OG, le frequentazioni del suocero (essendo nel frattempo deceduta la suocera) non si modificavano. Nel
contempo il iniziava a trascurare la moglie e a distaccarsi da lei anche affettivamente, tanto CP_1
che nel novembre 2023 il marito ha comunicato l'intenzione di lasciare la casa familiare, come poi pagina 3 di 12 avvenuto il 27.11.2023. Allora la veniva a conoscenza di una relazione del marito con altra Pt_1
donna.
Con l'aiuto di specialisti, le parti hanno raggiunto un accordo sulla gestione dei figli: il padre si recava a far loro visita nella casa coniugale il martedì e il giovedì dal termine dell'orario di lavoro alle
17.30 sino alle 20.30 nonché a fine settimana alternati, con pernotto del marito nella casa coniugale mentre la moglie si recava presso l'abitazione della madre. Nel febbraio 2024 si è verificato un litigio fra i coniugi, che ha richiesto l'intervento dei Carabinieri di OG: il tutto davanti ai figli, che da quale giorno hanno iniziato a manifestare un disagio sempre più crescente, con insonnia e pianti. Il
, inoltre, detenendo le chiavi della casa coniugale, era solito irrompervi a piacere, con CP_1
atteggiamenti di rabbia e di controllo sulla moglie. Ne sono derivate denunce-querele e la si è Pt_1
rivolta all'associazione Telefono Donna di Lecco, che ha messo in campo i Servizi Sociali.
In questo contesto, la ricorrente, nel giudizio de quo agitur, ha chiesto la separazione con addebito al marito per violazione del dovere di fedeltà; ha optato comunque per l'affidamento condiviso dei minori, indicando un diritto di visita del padre;
ha chiesto un concorso del nel CP_1
mantenimento della prole per euro 400,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso al Tribunale;
ha chiesto un mantenimento per sé di euro
300,00, oltre al 70% delle spese ordinarie e straordinarie della villetta familiare in comproprietà fra i coniugi nonché all'integrale pagamento della rata del mutuo da parte del marito.
2. - Con istanza depositata il 27.5.2024 la ricorrente ha rappresentato un fatto accaduto sabato
27.4.2024, in occasione della visita paterna ai figli: “giunto il sig. al cancello pedonale della CP_1
villetta familiare per prendere i figli, la moglie accompagnava i minori al cancello, che apriva per farli
uscire. Mentre preferiva restare con la mamma, il minore veniva affidato al padre, Per_1 Per_2
uscendo dal cancello pedonale che delimita il giardino;
mentre la mamma stava risalendo in casa con
, le chiedeva di rientrare in casa, cosicché la sig.ra ritornava al cancello Per_1 Per_2 Pt_1
pedonale e lo apriva per far entrare , mentre il sig. , in stato d'ira causato dal pianto dei Per_2 CP_1
bambini ed in loro presenza, strattonava con violenza il cancello, procurando alla moglie lesioni all'arto ed alla spalla sx, oltre che all'orologio da polso, costringendola a ricorrere alle cure del p.s., che prescriveva antinfiammatorio e bendaggio dell'arto, con prognosi di gg. 5 successivamente
pagina 4 di 12 rinnovata di ulteriori gg. 7”. In data 30.4.2024 è stata sporta denuncia-querela avanti la Stazione
Carabinieri di OG.
L'accadimento avrebbe aumentato il disagio dei minori. La ha ribadito di non sentirsi Pt_1
tranquilla, sapendo che il marito deteneva le chiavi di casa.
Ha così chiesto di ordinare al resistente, ai sensi degli artt. 342 bis e ter c.c. nonché 473bis.69 e segg. c.p.c., anche inaudita altera parte e in via immediata, la cessazione delle condotte gravemente pregiudizievoli ed il divieto di avvicinamento alla casa coniugale ed ai luoghi frequentati dai figli e dalla moglie per almeno 6 mesi.
3. - Con decreto inaudita altera parte del 5.6.2024 è stato ordinato al di cessare CP_1
immediatamente ogni condotta violenta, sia morale che fisica, nei confronti della moglie e dei figli, di non tornare nella casa familiare di OG e di non incontrare i figli e se non presso i Per_1 Per_2
Servizi Sociali di OG e secondo modalità e tempistiche dagli stessi impartite, con autorizzazione alla a cambiare le serrature della casa familiare. Pt_1
4. - Per l'udienza del 20.6.2024, fissata per la conferma/revoca/modifica dell'ordine di protezione, si è costituito in giudizio per fornire la propria versione dei fatti: sarebbe CP_1
stata la moglie a provare un ingiustificato astio verso la sua famiglia d'origine, a soffrire di depressione
post partum, ad avere incubi notturni, ad aver paura a rimanere da sola a casa, tanto da ricorrente alla cure del C.P.S. di Lecco, dove era già stata in cura anche da giovane per sintomi depressivi. La gelosia dei propri figli e l'atteggiamento possessivo verso gli stessi avrebbero messo in ulteriore crisi il rapporto: dapprima il acconsentiva a vendere la casa di per trasferirsi ad CP_1 Parte_2
OG e successivamente accettava di allontanarsi dalla casa familiare per stemperare le liti continue.
Il resistente ha presentato registrazioni per dimostrare come l'atteggiamento aggressivo fosse della e come la stessa avesse distorto i fatti per costruirsi elementi utili a sorreggere la domanda di Pt_1
addebito.
Ha quindi concluso per l'immediata revoca dell'ordine di protezione e per la regolamentazione della sua frequentazione on i figli durante il periodo estivo, salva la successiva costituzione nel merito.
5. - Nel corso dell'udienza è stata consentita una produzione documentale alla ricorrente e quindi uno scambio di memorie fra le parti. All'esito, con ordinanza del 6/11.7.2024, è stato pagina 5 di 12 confermato e meglio specificato l'ordine di protezione del 5.6.2024, facendo divieto a CP_1
di avvicinarsi alla moglie, con ordine di mantenersi ad almeno 300 metri di distanza dall'abitazione familiare, dal luogo di lavoro della moglie e dalla casa della famiglia d'origine della moglie ed autorizzando il medesimo ad incontrare i figli solo alla presenza dei Servizi Sociali del Comune di
OG nelle forme da essi ritenute più idonee nell'esclusivo interesse dei minori.
Il ha reclamato al Collegio il provvedimento, con esito negativo. CP_1
6. - In data 18.7.2024 il resistente si è costituito anche nel merito, concludendo per la separazione, ma con rigetto della richiesta avversaria di addebito;
ha dichiarato la disponibilità a mantenere i figli con euro 250,00 mensili ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha riconosciuto alla moglie l'assegno unico e si è dichiarato disponibile a concorrere al di lei mantenimento solo con il pagamento delle spese ordinarie e delle utenze della casa familiare sino al maggio 2025. Ha inoltre insistito affinché i Servizi Sociali monitorassero i rapporti dei figli con la madre e con i di lei fratelli e genitori, paventando “possibili condotte di alienazione parentale”.
7. - Dopo la comparizione delle parti alla prima udienza del 17.9.2024 e preso atto della relazione dei Servizi depositata l'11.9.2024, il Giudice Relatore ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti: affidamento condiviso dei due figli minori e , con collocamento presso la casa Per_1 Per_2
familiare di OG, via Per Imberido n. 4/1, assegnata alla madre;
incontri padre/figli solo alla presenza dei Servizi Sociali del Comune di OG, auspicando tuttavia un incremento delle visite almeno a due settimanali oppure anche una sola a settimana ma per più ore;
nomina del Curatore
Speciale per i minori;
onere del resistente di contribuire al mantenimento dei due figli con euro 350,00
mensili per ciascuno, nonché il 70% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale;
onere del resistente anche di un contributo al mantenimento della moglie con l'importo mensile di euro
120,00, con assegno unico a totale favore della e con rata del mutuo contratto per la casa Pt_1
familiare a totale carico del;
utenze della casa familiare e spese ordinarie di essa a totale carico CP_1
della . Pt_1
Nel contempo è stato assegnato nuovo termine ai Servizi per relazionare sull'andamento dell'intervento ed è stata disposta C.T.U. sulle capacità genitoriali, estesa anche agli ambienti familiari delle due parti. La perizia, affidata alla dott.ssa i Arcore, è stata depositata il 29.6.2025. Per_5
pagina 6 di 12 In base a quanto nelle more relazionato dai Servizi in ordine ai rapporti padre/figli nonché alla luce delle considerazioni del Curatore Speciale, con provvedimento reso all'udienza del 10.4.2025 è
stata revocata la misura di protezione ed il è stato autorizzato a vedere i figli, oltre che nella CP_1
giornata di venerdì alla presenza dell'educatrice, anche il mercoledì pomeriggio, andandoli a prendere alla Scuola Materna ed alla Scuola Primaria e tenendoli con sé fino alle ore 21.00.
La ricorrente ha proposto di lasciare la casa familiare al marito e di trasferirsi presso sua madre,
sempre in OG. All'udienza del 9.10.2025 il ha rifiutato la proposta e le parti, dopo ampia CP_1
discussione, hanno raggiunto un'intesa definitiva, riportata nelle conclusioni congiunte sopra indicate.
La causa è così passata subito in decisione, senza altri scritti difensivi.
8. - Osserva il Collegio come la domanda si fondi sull'art. 151 c.c., che consente a ciascun coniuge di chiedere la separazione giudiziale quando si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza con l'altro coniuge.
Nel caso di specie, stante anche il contegno processuale delle parti e la separazione di fatto già
in atto (dal 27.11.2023 il marito ha lasciato la casa familiare senza farvi ritorno), appare, allo stato,
impossibile la protrazione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
Il Collegio prende atto della rinuncia della all'addebito. Pt_1
9. - Quanto agli accordi raggiunti dai coniugi relativamente ai figli, il Collegio concorda con l'iniziale affidamento ai Servizi Sociali del Comune di OG, secondo le indicazioni emerse già nel corso dei lunghi lavori peritali. Dovrà proseguire anche il monitoraggio dei Servizi per un arco temporale che si stima corretto individuare sino alla fine dell'anno 2026. Successivamente, l'affido dei minori avverrà ai genitori con modalità condivisa, salve diverse indicazioni dei Servizi officiati. Per lo
Contr stesso periodo proseguirà anche l' presso entrambe le abitazioni dei genitori e comunque sino a quando i Servizi lo riterranno opportuno.
Anche grazie agli interventi dei Servizi, della C.T.U. e del Curatore Speciale, ma anche (e soprattutto) all'impegno profuso dalle due parti, che hanno avviato e mantenuto percorsi psicologici individuali ed hanno assecondato le indicazioni dei professionisti, è nel concreto possibile attuare un collocamento paritetico alternato dei figli, che staranno per 7 giorni consecutivi con ciascuno dei pagina 7 di 12 genitori, da lunedì all'uscita di scuola a lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola. Nei rispettivi periodi di competenza sarà garantito, anche con videochiamata, il contatto telefonico con i minori una sola volta al giorno nell'arco temperale compreso tra le 19:00 e le 20:00. Il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano nonché il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ed il giorno 31 dicembre e 1
gennaio verranno trascorsi dai figli alternativamente con un genitore e con l'altro, partendo per l'anno corrente dal padre;
PI alternata di anno in anno con ciascuno dei due genitori. Nel periodo estivo ciascuno dei genitori potrà stare con i figli per 15 giorni consecutivi da concordare entro il 30 aprile di ogni anno.
Ciascuno dei genitori potrà ricorrere liberamente al supporto dei nonni (paterno e materna) per l'accudimento dei minori e per il trasporto a scuola o ad altri impegni extra scolastici.
10. - Anche l'accordo intervenuto sul concorso del padre al mantenimento dei figli mediante versamento dell'importo mensile di euro 200,00 per ciascun figlio, dalla mensilità di novembre 2025
sino a quella di dicembre 2026 compresa (dopodiché ognuno dei genitori manterrà direttamente i figli durante la settimana di coabitazione) appare corretto ed equo alla luce del divario economico fra i coniugi. Alla va riconosciuto anche l'intero assegno unico universale. Pt_1
Le spese straordinarie per la prole vanno ripartite in ragione del 50% fra i due genitori come meglio declinato in dispositivo.
Le bollette delle utenze domestiche e le spese ordinarie della casa coniugale verranno sopportate dalla sola . Ciascuna delle due parti pagherà il 50% della rata del mutuo contratto Pt_1
per l'acquisto della casa familiare.
Il Collegio prende atto della decisione della ricorrente di rinunciare all'assegno di mantenimento di euro 120,00 mensili per sé dalla mensilità di novembre 2025.
11. - Spese di lite integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi ( ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16.11.1982, e ( ), nato a [...] il [...], sposati con rito CP_1 C.F._2
pagina 8 di 12 civile a OG il 17.3.2018 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di OG al n.
7, parte II, serie C, anno 2018), autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
DISPONE
l'affidamento e il monitoraggio dei minori e ai Servizi Sociali di OG sino alla fine Per_1 Per_2
di dicembre 2026; successivamente, affido condiviso ai genitori, salve diverse indicazioni dei Servizi;
DISPONE
- il collocamento paritetico alternato dei figli presso ciascuno dei genitori per 7 giorni consecutivi, da lunedì all'uscita di scuola a lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
nei rispettivi periodi di competenza sarà garantito, anche con videochiamata, il contatto telefonico con i minori una sola volta al giorno nell'arco temporale tra le 19:00 e le 20:00; il giorno di Natale e il giorno di S. Stefano, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, il giorno 31 dicembre e il giorno 1 gennaio verranno trascorsi dai figli, alternativamente per ciascuno dei due giorni, con un genitore e con l'altro, partendo per l'anno corrente dal padre;
PI alternata di anno in anno con ciascuno dei due genitori;
per il periodo estivo ciascuno dei genitori potrà stare con i figli per 15 giorni consecutivi da concordare entro il 30
aprile di ogni anno.
- l'impegno reciproco dei genitori a collaborare fra loro per eventuali necessità particolari dei minori come malattia, visite mediche, impegni imprevisti lavorativi ecc.; entrambi i genitori cureranno che i figli si trasferiscano da un'abitazione all'altra con tutti i documenti di identità e sanitari necessari;
- ciascuno dei genitori potrà ricorrere liberamente al supporto dei nonni paterno e materna per l'accudimento dei minori e per il trasporto a scuola o ad altri impegni extra scolastici;
DISPONE
- la prosecuzione dell'ADM presso entrambe le abitazioni dei genitori, sino a quando i Servizi Sociali
lo riterranno opportuno;
- proseguirà nel percorso di supporto psicologico presso il dr. ; CP_1 Per_3
- proseguirà nel supporto psichiatrico/psicologico presso il dott. Parte_1 Per_4
- entrambe le parti autorizzano i medici a relazionarsi con i Servizi Sociali sull'evoluzione delle terapie;
pagina 9 di 12 - la condivisione delle decisioni inerenti i minori, come ad esempio lo sport, il catechismo e la scelta del professionista che possa supportare;
Per_1
- l'attivazione, come concordato fra le parti, del percorso psicologico per presso il professionista Per_1
che verrà indicato dai Servizi Sociali;
NA
la casa coniugale di OG, via Per Imberido n. 4/1, con i relativi arredi, a;
Parte_1
PONE
a carico di , a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, l'importo mensile di euro CP_1
200,00 per ciascuno dalla mensilità di novembre 2025 sino a quella di dicembre 2026 compresa, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese e senza rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
-Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo”: a) cure dentistiche,
ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e,
solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento
(o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta pagina 10 di 12 dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo,
judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (dadocumentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il pagina 11 di 12 termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli delle spese rispettivamente anticipate da ciascuno).
DISPONE
- che la quota della metà del mutuo, le bollette delle utenze domestiche e le spese ordinarie della casa coniugale verranno sopportate da (l'altra metà del mutuo è a carico di Parte_1 CP_1
);
[...]
- che l'intero assegno unico universale venga erogato a;
Parte_1
- che le detrazioni fiscali sulle spese straordinarie sono a favore del genitore che ha sostenuto la spesa;
DA' ATTO
- che ha rinunciato al proprio assegno di mantenimento di euro 120,00 mensili dalla Parte_1
mensilità di novembre 2025;
- che si impegna a reperire un'attività lavorativa più redditizia e in ogni caso Parte_1
l'assegno di mantenimento per i figli verrà meno dall'1.1.2027;
DISPONE
che i Servizi Sociali relazionino al Giudice Tutelare a cadenza quadrimestrale;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di OG per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge nonché di darne comunicazione ai Servizi Sociali di OG.
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di lunedì 27 ottobre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
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