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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/12/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 740/2025
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dagli avv.ti G. Lauretta, con cui elett.te domicilia come in atti, giusta Parte_1
procura di cui in produzione,
RICORRENTE
CONTRO
in persona dei Controparte_1
rispettivi legali rappresentanti p.t.,
RESISTENTI/CONTUMACI
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 13/2/2025, ha adito questo giudice, esponendo di Parte_1
essere dipendente in servizio a tempo indeterminato presso il Controparte_1
di NT con il profilo professionale di collaboratore scolastico ed
[...]
impugnando la sanzione disciplinare del rimprovero scritto con provvedimento prot.
0010726 del 10/12/2024 del Dirigente scolastico del predetto istituto scolastico. Esposte le ragioni a sostegno della domanda, ha concluso come da pagina 12 del ricorso.
Non si è costituita l'Amministrazione.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
La domanda va accolta. A , dipendente in servizio a tempo indeterminato presso il Parte_1 [...]
di NT con il profilo professionale di collaboratore Controparte_1
scolastico, è stata irrogata la sanzione disciplinare del rimprovero scritto con provvedimento prot. 0010726 del 10/12/2024 del Dirigente scolastico del predetto istituto scolastico, “per
negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati e nella cura dei locali scolastici”, come da contestazione del 6/11/2024.
L'episodio è scaturito da un sopralluogo effettuato il medesimo giorno della contestazione alle ore 8:00, prima dell'inizio delle lezioni, da parte della Dirigente Scolastica. Durante il sopralluogo, sarebbero stati rilevati residui di polvere e altre imperfezioni.
Il ricorrente ha contestato il fatto alla base della decisione sanzionatoria, sottolineando l'assenza di prove concrete e documentate a supporto della contestazione e la mancata considerazione delle condizioni di lavoro in cui era costretto ad operare.
Esaminata la documentazione attorea, si riscontra che sono stati tempestivamente notificati al il ricorso ed il decreto di fissazione della prima udienza per il 25/6/2025. CP_2
L'Amministrazione, nonostante la regolarità della notifica, ha deciso di non costituirsi in giudizio.
Cont Pertanto, è da rilevare che il non ha dato prova in questo giudizio della legittimità della sanzione disciplinare impugnata dal ricorrente, a fronte delle contestazioni di quest'ultimo.
Di conseguenza, poiché in virtù dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966 grava sul datore di lavoro l'onere della prova della condotta che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare, deve accogliersi il ricorso ed annullarsi la sanzione disciplinare del rimprovero scritto irrogata al ricorrente con provvedimento prot. 0010726 del 10/12/2024
del Dirigente scolastico del di NT. Controparte_1
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la sanzione disciplinare del rimprovero scritto irrogata al ricorrente con provvedimento prot. 0010726 del 10/12/2024 del Dirigente
scolastico del di NT;
Controparte_1
b) condanna l'Amministrazione al pagamento in favore della controparte delle spese di lite,
liquidate in € 1.500,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Nocera Inferiore, 11/12/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dagli avv.ti G. Lauretta, con cui elett.te domicilia come in atti, giusta Parte_1
procura di cui in produzione,
RICORRENTE
CONTRO
in persona dei Controparte_1
rispettivi legali rappresentanti p.t.,
RESISTENTI/CONTUMACI
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 13/2/2025, ha adito questo giudice, esponendo di Parte_1
essere dipendente in servizio a tempo indeterminato presso il Controparte_1
di NT con il profilo professionale di collaboratore scolastico ed
[...]
impugnando la sanzione disciplinare del rimprovero scritto con provvedimento prot.
0010726 del 10/12/2024 del Dirigente scolastico del predetto istituto scolastico. Esposte le ragioni a sostegno della domanda, ha concluso come da pagina 12 del ricorso.
Non si è costituita l'Amministrazione.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
La domanda va accolta. A , dipendente in servizio a tempo indeterminato presso il Parte_1 [...]
di NT con il profilo professionale di collaboratore Controparte_1
scolastico, è stata irrogata la sanzione disciplinare del rimprovero scritto con provvedimento prot. 0010726 del 10/12/2024 del Dirigente scolastico del predetto istituto scolastico, “per
negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati e nella cura dei locali scolastici”, come da contestazione del 6/11/2024.
L'episodio è scaturito da un sopralluogo effettuato il medesimo giorno della contestazione alle ore 8:00, prima dell'inizio delle lezioni, da parte della Dirigente Scolastica. Durante il sopralluogo, sarebbero stati rilevati residui di polvere e altre imperfezioni.
Il ricorrente ha contestato il fatto alla base della decisione sanzionatoria, sottolineando l'assenza di prove concrete e documentate a supporto della contestazione e la mancata considerazione delle condizioni di lavoro in cui era costretto ad operare.
Esaminata la documentazione attorea, si riscontra che sono stati tempestivamente notificati al il ricorso ed il decreto di fissazione della prima udienza per il 25/6/2025. CP_2
L'Amministrazione, nonostante la regolarità della notifica, ha deciso di non costituirsi in giudizio.
Cont Pertanto, è da rilevare che il non ha dato prova in questo giudizio della legittimità della sanzione disciplinare impugnata dal ricorrente, a fronte delle contestazioni di quest'ultimo.
Di conseguenza, poiché in virtù dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966 grava sul datore di lavoro l'onere della prova della condotta che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare, deve accogliersi il ricorso ed annullarsi la sanzione disciplinare del rimprovero scritto irrogata al ricorrente con provvedimento prot. 0010726 del 10/12/2024
del Dirigente scolastico del di NT. Controparte_1
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la sanzione disciplinare del rimprovero scritto irrogata al ricorrente con provvedimento prot. 0010726 del 10/12/2024 del Dirigente
scolastico del di NT;
Controparte_1
b) condanna l'Amministrazione al pagamento in favore della controparte delle spese di lite,
liquidate in € 1.500,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Nocera Inferiore, 11/12/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo