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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/11/2025, n. 3207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3207 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16260/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera all'esito dell'udienza del 25/11/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16260/2024 introdotta con ricorso indicante i seguenti:
nella qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul minore e nella qualità di genitore esercente la responsabilità Persona_1 genitoriale sul minore Persona_2
nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul
[...] Pt_1 minore e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Per_3 [...]
Persona_4 affermati difesi dall'avv. Valentina Di BA ( ) e detti domiciliati presso C.F._1 il suo studio sito in Roma, Viale Alessandrino 385 scala C int. 3,
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Si riportano le conclusioni esposte nel ricorso e non modificate:
«Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Accertare la sussistenza dei relativi presupposti e per l'effetto dichiarare i Ricorrenti cittadini italiani “iure sanguinis“ dalla nascita, con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1 di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con totale compensazione delle spese in giudizio»
MOTIVI
pagina 1 di 7 In data 29/12/23 è stato depositato ricorso ex art. 702 bis c.p.c., non più vigente al tempo, dunque, da intendersi ex art. 281 decies c.p.c., nel quale sono stati indicati quali ricorrenti <il signore
[...] nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_1 minore e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul Persona_1 minore il signore nella qualità di genitore Persona_2 Controparte_2 esercente la responsabilità genitoriale sul minore e nella qualità di genitore esercente la Per_3 responsabilità genitoriale sullla minore tutti nati in Brasile>> ed è stata avanzata Persona_4 per essi domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per discendenza dal sig.
nato a [...]ì-Cesena) il 07.10.1891 da e Persona_5 Persona_6 Pt_2
emigrato in Brasile, ivi sposatosi il 07/09/1918 con e mai naturalizzatosi
[...] Persona_7 brasiliano, sino alla morte avvenuta in Brasile il 14/07/1959.
Nel ricorso è stato esposto che «Dal matrimonio tra e nacque una Persona_5 Persona_7 figlia con questo nome nato il [...]; - In data 21.03.1951 ha contratto Per_8 Persona_9 matrimonio con il signore;
- Dal matrimonio tra e Persona_10 Persona_9 [...]
è nata il [...] ; - In data 26.07.1975 ha contratto Persona_10 Persona_11 Persona_11 matrimonio con il signore - Dal matrimonio di e Parte_1 Persona_11
è nato il [...] - In Pt_1 Parte_1 Parte_1 data 22.11.2005 ha contratto matrimonio con la signora Parte_1
De Azevedo;
Dal matrimonio di e Controparte_3 Parte_1
è nato il [...] - Dall'unione di Controparte_4 Persona_2
e è nato il [...] Parte_1 Persona_12
- Dal matrimonio di e è nato Persona_1 Persona_11 Parte_1 il 19.08.1981 - In data 22.03.2008 augusto Persona_2 Parte_1 Per_2 Parte_1 ha contratto matrimonio con la signora - Dal matrimonio di
[...] Persona_13 Per_2 augusto e è nata il [...] - Dal Parte_1 Persona_13 Persona_4 matrimonio di augusto e è nato il [...] Per_2 Parte_1 Persona_13 Per_3
.
[...]
Fissata la prima udienza nel giorno 22/04/25 nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., veniva dal
Presidente di Sezione fissato nuovo termine per note in sostituzione di udienza, prima al giorno
08/07/25, poi al 25/11/25 nell'attesa del deposito della decisione della Corte Costituzionale, poi intervenuta con sentenza n. 142 del 24/06/2025 depositata il 31/07/2025. Nelle more, il fascicolo era assegnato a questo giudice in virtù della sua applicazione, con decreto n. 80 del Presidente del
Tribunale di Bologna, alla Sezione di Protezione Internazionale dal 03/11/25 al 30/06/2026, con successiva individuazione ed assegnazione nel suo ruolo di 346 fascicoli, aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo oggi in decisione.
Il , non si è costituito, nonostante regolare notifica a mezzo PEC avvenuta in data 13/02/25 e CP_1 viene dichiarato contumace. pagina 2 di 7 Al Pubblico Ministero sono stati comunicati gli atti, in data 10/02/25, ma non ha assunto conclusioni.
A seguito di ordinanza del 14/11/25 con cui questo giudice ha rilevato l'omesso inserimento nel fascicolo di procura al difensore (<rilevato che è presente nel fascicolo il documento, in formato pdf, nominato “procura che, però, esaminato, non costituisce la procura ad litem necessaria Per_5 all'esercizio dell'azione, ritenuto che si tratti di una svista al momento della collazione degli atti e documenti per il deposito, così come deve ritenersi frutto di un lapsus calami l'introduzione della causa in data 15/11/24 nelle forme del vecchio rito sommario, osservato che, mentre all'introduzione nelle forme del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ormai abrogato si ovvia con la trattazione nelle forme del rito semplificato, la mancanza di procura comporta l'applicazione dell'art. 182 c.p.c., sicché è onere della parte produrre la procura nel termine perentorio assegnato dal giudice,
p.q.m.
conferma
l'udienza del giorno 25/11/25 per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281 sexies
c.p.c.,, udienza tenuta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., quindi sostituita dal deposito di note scritte entro la medesima data dell'udienza, visto l'art. 182 c.p.c. concede alle parti ricorrenti termine perentorio sino al 25/11/25 per il deposito di valide procure ad litem ex art. 83 c.p.c.>>)
***
I
Procure
Preliminarmente deve rilevarsi che, nonostante il ricorso appaia redatto e presentato a nome di
[...] nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_1 minore e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul Persona_1 minore e di nella qualità di genitore Persona_2 Controparte_2 esercente la responsabilità genitoriale sul minore e nella qualità di genitore esercente la Per_3 responsabilità genitoriale sulla minore solo per Persona_4 Parte_1
e solo per la sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore
[...] [...]
è stata depositata in data 17/11/2025 la procura in favore dell'avv. Valentina Di Persona_1
BA.
La procura - redatta in italiano e priva di luogo di rilascio - in quanto autenticata dal difensore, il cui potere di autentica può espletarsi solo su territorio italiano, si presume validamente rilasciata in Italia.
È stato quindi sanato, relativamente alla rappresentanza processuale del solo Parte_1
e soltanto nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul
[...] minore il vizio di mancanza di procura rilevato in data 14/11/25. Persona_1
Pertanto, il ricorso sarà esaminato e deciso nel merito unicamente con riguardo alla posizione del minore dovendo essere, invece, dichiarato, per i restanti nominativi spesi in Persona_1 assenza di procura, inammissibile.
. pagina 3 di 7 II
Competenza
Può ritenersi radicata la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Il ricorrente risiede all'estero, precisamente in Brasile, mentre il luogo di nascita dell'avo, cittadino italiano, è stato affermato in Cesenatico (FC).
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
III
Interesse all'azione
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto «permanente», «imprescrittibile» e «giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano» (Cass., sez. unite,
25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.).
Con In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l' , è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare pagina 4 di 7 azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato» (Tribunale Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, è stato allegato nel ricorso che sullo stesso sito del Consolato italiano di San Paolo è pubblicata l'informazione secondo la quale <la lista di attesa stimata è di circa 12 anni https://conssampaolo.esteri.it/Consolato_SanPaolo/it/i_servizi/per_i_cittadini/cittadinanza/ cittadinanza-iure-sanguinis-fase.html>>, fatto, peraltro, notorio.
Si deve, pertanto, ritenere sussistente l'interesse ad agire.
IV
Merito
Venendo al merito della causa, si rileva, innanzitutto la mancanza del certificato di nascita di
[...]
(o come viene identificato nel certificato di matrimonio). Per_5 Per_5
Tuttavia, non può prescindersi dall'esame della restante documentazione, quando dalla stessa risulti il cd. possesso di stato di figlio, come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 14194 del
22/05/2024, secondo la quale <In tema di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
l'accertamento del rapporto di filiazione derivante dalla discendenza da cittadino emigrato in Brasile è regolato, ai sensi degli artt. 33 e 35 della l. n. 218 del 1995, non dalla legge brasiliana, ma da quella italiana, connotata da un favor per il riconoscimento dello stato di figlio, che, in caso di interruzioni nella linea di discendenza per la mancanza dell'atto di nascita, può essere provato, ai sensi degli artt.
236 e 237 c.c., in base al possesso continuo di stato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, a fronte di un riconoscimento non seguito dalla registrazione della nascita, non aveva valutato, sebbene teoricamente idoneo a provare il possesso continuativo dello stato di figlio, quanto documentato dall'Ufficiale di stato civile brasiliano nell'atto di matrimonio circa la nascita del figlio e, successivamente, nel certificato di morte, ove era stato attestato che quest'ultimo era figlio legittimo)>>.
Nel caso di specie, esaminando il certificato di matrimonio di con Persona_5 Persona_7 prodotto in allegato al ricorso, regolarmente tradotto e apostillato, si verifica che il matrimonio venne pagina 5 di 7 celebrato il 07/09/1918 nel distretto di Braz della città di San Paolo e che, per la celebrazione, vennero richiesti a) dichiarazioni relative all'età, filiazione, stato civile, domicilio;
b) certificato di età firmato dal padre dello sposo;
c) certificato di nascita della sposa;
d) dichiarazione dei testimoni circa la mancanza di impedimenti. Alla luce di ciò, quanto attestato dal predetto certificato di matrimonio in merito alle circostanze secondo cui era < operaio, figlio legittimo di Persona_5 [...]
di cinquantotto anni e della sig.ra di cinquantadue anni, italiani, residenti Per_6 Parte_3 in questo distretto, nato il sette ottobre dell'anno milleottocentonovantuno, in Italia, provincia di
Farli…..>>, può valere quale prova del possesso di stato.
Le medesime considerazioni possono essere ripetute anche per di cui è stato prodotto il Parte_4 certificato di matrimonio, ma non quello di nascita e così per , figlia di Persona_11 Persona_9
Vi è, poi, il certificato di nascita di figlio di , in Parte_1 Persona_11 cui sono riportati anche i nomi dei nonni, paterni e materni (quanto qui rileva).
Tuttavia, manca, invece, il certificato di nascita del soggetto di cui è domandato l'accertamento della cittadinanza italiana, ovvero e da nessun documento presente nel fascicolo si Persona_1 evince il fatto della sua nascita, dove e quando sarebbe avvenuta, né della sua filiazione.
La mera affermazione del ricorrente di agire per il figlio peraltro neppure Persona_1 identificato compiutamente, né nella procura, né nell'epigrafe del ricorso, non può assurgere a prova del possesso di stato, per l'ovvia considerazione che la mera allegazione del fatto non può costituire, né valere, essa stessa quale prova (artt. 236 e 237 c.c.).
Conclusivamente, il ricorso è in parte inammissibile per mancanza di procure e, per il resto, infondato.
V
Regolamento delle spese di lite
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione della parte convenuta .
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando: dichiara l'inammissibilità del ricorso per mancanza di procura con riguardo all'azione svolta in nome di nella indicata sua qualità di genitore esercente la potestà Parte_1 genitoriale sul minore e con riguardo all'azione svolta da Persona_2 [...] nella indicata sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Controparte_2
e nella indicata sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Per_3
Persona_4
rigetta la richiesta di accertamento della cittadinanza italiana avanzata da Parte_1 nella indicata sua qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore indicato
[...] come Persona_1 pagina 6 di 7 Nulla per le spese.
Bologna, 26/11/25
Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera all'esito dell'udienza del 25/11/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16260/2024 introdotta con ricorso indicante i seguenti:
nella qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul minore e nella qualità di genitore esercente la responsabilità Persona_1 genitoriale sul minore Persona_2
nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul
[...] Pt_1 minore e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Per_3 [...]
Persona_4 affermati difesi dall'avv. Valentina Di BA ( ) e detti domiciliati presso C.F._1 il suo studio sito in Roma, Viale Alessandrino 385 scala C int. 3,
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Si riportano le conclusioni esposte nel ricorso e non modificate:
«Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Accertare la sussistenza dei relativi presupposti e per l'effetto dichiarare i Ricorrenti cittadini italiani “iure sanguinis“ dalla nascita, con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1 di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con totale compensazione delle spese in giudizio»
MOTIVI
pagina 1 di 7 In data 29/12/23 è stato depositato ricorso ex art. 702 bis c.p.c., non più vigente al tempo, dunque, da intendersi ex art. 281 decies c.p.c., nel quale sono stati indicati quali ricorrenti <il signore
[...] nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_1 minore e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul Persona_1 minore il signore nella qualità di genitore Persona_2 Controparte_2 esercente la responsabilità genitoriale sul minore e nella qualità di genitore esercente la Per_3 responsabilità genitoriale sullla minore tutti nati in Brasile>> ed è stata avanzata Persona_4 per essi domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per discendenza dal sig.
nato a [...]ì-Cesena) il 07.10.1891 da e Persona_5 Persona_6 Pt_2
emigrato in Brasile, ivi sposatosi il 07/09/1918 con e mai naturalizzatosi
[...] Persona_7 brasiliano, sino alla morte avvenuta in Brasile il 14/07/1959.
Nel ricorso è stato esposto che «Dal matrimonio tra e nacque una Persona_5 Persona_7 figlia con questo nome nato il [...]; - In data 21.03.1951 ha contratto Per_8 Persona_9 matrimonio con il signore;
- Dal matrimonio tra e Persona_10 Persona_9 [...]
è nata il [...] ; - In data 26.07.1975 ha contratto Persona_10 Persona_11 Persona_11 matrimonio con il signore - Dal matrimonio di e Parte_1 Persona_11
è nato il [...] - In Pt_1 Parte_1 Parte_1 data 22.11.2005 ha contratto matrimonio con la signora Parte_1
De Azevedo;
Dal matrimonio di e Controparte_3 Parte_1
è nato il [...] - Dall'unione di Controparte_4 Persona_2
e è nato il [...] Parte_1 Persona_12
- Dal matrimonio di e è nato Persona_1 Persona_11 Parte_1 il 19.08.1981 - In data 22.03.2008 augusto Persona_2 Parte_1 Per_2 Parte_1 ha contratto matrimonio con la signora - Dal matrimonio di
[...] Persona_13 Per_2 augusto e è nata il [...] - Dal Parte_1 Persona_13 Persona_4 matrimonio di augusto e è nato il [...] Per_2 Parte_1 Persona_13 Per_3
.
[...]
Fissata la prima udienza nel giorno 22/04/25 nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., veniva dal
Presidente di Sezione fissato nuovo termine per note in sostituzione di udienza, prima al giorno
08/07/25, poi al 25/11/25 nell'attesa del deposito della decisione della Corte Costituzionale, poi intervenuta con sentenza n. 142 del 24/06/2025 depositata il 31/07/2025. Nelle more, il fascicolo era assegnato a questo giudice in virtù della sua applicazione, con decreto n. 80 del Presidente del
Tribunale di Bologna, alla Sezione di Protezione Internazionale dal 03/11/25 al 30/06/2026, con successiva individuazione ed assegnazione nel suo ruolo di 346 fascicoli, aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo oggi in decisione.
Il , non si è costituito, nonostante regolare notifica a mezzo PEC avvenuta in data 13/02/25 e CP_1 viene dichiarato contumace. pagina 2 di 7 Al Pubblico Ministero sono stati comunicati gli atti, in data 10/02/25, ma non ha assunto conclusioni.
A seguito di ordinanza del 14/11/25 con cui questo giudice ha rilevato l'omesso inserimento nel fascicolo di procura al difensore (<rilevato che è presente nel fascicolo il documento, in formato pdf, nominato “procura che, però, esaminato, non costituisce la procura ad litem necessaria Per_5 all'esercizio dell'azione, ritenuto che si tratti di una svista al momento della collazione degli atti e documenti per il deposito, così come deve ritenersi frutto di un lapsus calami l'introduzione della causa in data 15/11/24 nelle forme del vecchio rito sommario, osservato che, mentre all'introduzione nelle forme del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ormai abrogato si ovvia con la trattazione nelle forme del rito semplificato, la mancanza di procura comporta l'applicazione dell'art. 182 c.p.c., sicché è onere della parte produrre la procura nel termine perentorio assegnato dal giudice,
p.q.m.
conferma
l'udienza del giorno 25/11/25 per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281 sexies
c.p.c.,, udienza tenuta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., quindi sostituita dal deposito di note scritte entro la medesima data dell'udienza, visto l'art. 182 c.p.c. concede alle parti ricorrenti termine perentorio sino al 25/11/25 per il deposito di valide procure ad litem ex art. 83 c.p.c.>>)
***
I
Procure
Preliminarmente deve rilevarsi che, nonostante il ricorso appaia redatto e presentato a nome di
[...] nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_1 minore e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul Persona_1 minore e di nella qualità di genitore Persona_2 Controparte_2 esercente la responsabilità genitoriale sul minore e nella qualità di genitore esercente la Per_3 responsabilità genitoriale sulla minore solo per Persona_4 Parte_1
e solo per la sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore
[...] [...]
è stata depositata in data 17/11/2025 la procura in favore dell'avv. Valentina Di Persona_1
BA.
La procura - redatta in italiano e priva di luogo di rilascio - in quanto autenticata dal difensore, il cui potere di autentica può espletarsi solo su territorio italiano, si presume validamente rilasciata in Italia.
È stato quindi sanato, relativamente alla rappresentanza processuale del solo Parte_1
e soltanto nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul
[...] minore il vizio di mancanza di procura rilevato in data 14/11/25. Persona_1
Pertanto, il ricorso sarà esaminato e deciso nel merito unicamente con riguardo alla posizione del minore dovendo essere, invece, dichiarato, per i restanti nominativi spesi in Persona_1 assenza di procura, inammissibile.
. pagina 3 di 7 II
Competenza
Può ritenersi radicata la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Il ricorrente risiede all'estero, precisamente in Brasile, mentre il luogo di nascita dell'avo, cittadino italiano, è stato affermato in Cesenatico (FC).
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
III
Interesse all'azione
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto «permanente», «imprescrittibile» e «giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano» (Cass., sez. unite,
25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.).
Con In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l' , è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare pagina 4 di 7 azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato» (Tribunale Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, è stato allegato nel ricorso che sullo stesso sito del Consolato italiano di San Paolo è pubblicata l'informazione secondo la quale <la lista di attesa stimata è di circa 12 anni https://conssampaolo.esteri.it/Consolato_SanPaolo/it/i_servizi/per_i_cittadini/cittadinanza/ cittadinanza-iure-sanguinis-fase.html>>, fatto, peraltro, notorio.
Si deve, pertanto, ritenere sussistente l'interesse ad agire.
IV
Merito
Venendo al merito della causa, si rileva, innanzitutto la mancanza del certificato di nascita di
[...]
(o come viene identificato nel certificato di matrimonio). Per_5 Per_5
Tuttavia, non può prescindersi dall'esame della restante documentazione, quando dalla stessa risulti il cd. possesso di stato di figlio, come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 14194 del
22/05/2024, secondo la quale <In tema di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
l'accertamento del rapporto di filiazione derivante dalla discendenza da cittadino emigrato in Brasile è regolato, ai sensi degli artt. 33 e 35 della l. n. 218 del 1995, non dalla legge brasiliana, ma da quella italiana, connotata da un favor per il riconoscimento dello stato di figlio, che, in caso di interruzioni nella linea di discendenza per la mancanza dell'atto di nascita, può essere provato, ai sensi degli artt.
236 e 237 c.c., in base al possesso continuo di stato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, a fronte di un riconoscimento non seguito dalla registrazione della nascita, non aveva valutato, sebbene teoricamente idoneo a provare il possesso continuativo dello stato di figlio, quanto documentato dall'Ufficiale di stato civile brasiliano nell'atto di matrimonio circa la nascita del figlio e, successivamente, nel certificato di morte, ove era stato attestato che quest'ultimo era figlio legittimo)>>.
Nel caso di specie, esaminando il certificato di matrimonio di con Persona_5 Persona_7 prodotto in allegato al ricorso, regolarmente tradotto e apostillato, si verifica che il matrimonio venne pagina 5 di 7 celebrato il 07/09/1918 nel distretto di Braz della città di San Paolo e che, per la celebrazione, vennero richiesti a) dichiarazioni relative all'età, filiazione, stato civile, domicilio;
b) certificato di età firmato dal padre dello sposo;
c) certificato di nascita della sposa;
d) dichiarazione dei testimoni circa la mancanza di impedimenti. Alla luce di ciò, quanto attestato dal predetto certificato di matrimonio in merito alle circostanze secondo cui era < operaio, figlio legittimo di Persona_5 [...]
di cinquantotto anni e della sig.ra di cinquantadue anni, italiani, residenti Per_6 Parte_3 in questo distretto, nato il sette ottobre dell'anno milleottocentonovantuno, in Italia, provincia di
Farli…..>>, può valere quale prova del possesso di stato.
Le medesime considerazioni possono essere ripetute anche per di cui è stato prodotto il Parte_4 certificato di matrimonio, ma non quello di nascita e così per , figlia di Persona_11 Persona_9
Vi è, poi, il certificato di nascita di figlio di , in Parte_1 Persona_11 cui sono riportati anche i nomi dei nonni, paterni e materni (quanto qui rileva).
Tuttavia, manca, invece, il certificato di nascita del soggetto di cui è domandato l'accertamento della cittadinanza italiana, ovvero e da nessun documento presente nel fascicolo si Persona_1 evince il fatto della sua nascita, dove e quando sarebbe avvenuta, né della sua filiazione.
La mera affermazione del ricorrente di agire per il figlio peraltro neppure Persona_1 identificato compiutamente, né nella procura, né nell'epigrafe del ricorso, non può assurgere a prova del possesso di stato, per l'ovvia considerazione che la mera allegazione del fatto non può costituire, né valere, essa stessa quale prova (artt. 236 e 237 c.c.).
Conclusivamente, il ricorso è in parte inammissibile per mancanza di procure e, per il resto, infondato.
V
Regolamento delle spese di lite
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione della parte convenuta .
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando: dichiara l'inammissibilità del ricorso per mancanza di procura con riguardo all'azione svolta in nome di nella indicata sua qualità di genitore esercente la potestà Parte_1 genitoriale sul minore e con riguardo all'azione svolta da Persona_2 [...] nella indicata sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Controparte_2
e nella indicata sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Per_3
Persona_4
rigetta la richiesta di accertamento della cittadinanza italiana avanzata da Parte_1 nella indicata sua qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore indicato
[...] come Persona_1 pagina 6 di 7 Nulla per le spese.
Bologna, 26/11/25
Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera
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