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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 09/12/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona di AN NE, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 157/2022 promossa da
( nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MOSCARDINO ALDO contro
), nato a [...] il CP_1 C.F._2
28.01.1971, rappresentato e difeso dall'avv. BIASIELLO CARMINE
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n. 8767
(rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto
a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
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FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per l'udienza del 10 giugno 2022, , Parte_1 ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha convenuto in giudizio CP_1 chiedendo:
[...] “1) Accogliere la domanda e dichiarare responsabile dei fatti CP_1 per cui è causa. 2) Conseguentemente e, per l'effetto, dichiarare tenuto a condannare il medesimo convenuto, per la causale di cui in narrativa, al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali, non patrimoniali e morali) subiti dalla rappresentata in conseguenza dei fatti sopra descritti, nella Parte_1 misura di complessivi € 100.000,00. 3) In via subordinata, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni riportati dall'odierna comparente nella somma, maggiore o minore, che emergerà e sarà ritenuta di giustizia in corso di causa, anche a seguito del riconoscimento delle eventuali, diverse ed ulteriori voci di danno che dovessero risultare dall'espletanda istruttoria e all'esito di apposita CTU medico-legale. 4) In ogni caso, sulle somme a liquidarsi, si richiedono espressamente gli interessi legali nella misura prevista dall'art. 1284,
1° comma, c.c. (ovvero al saggio legale), a decorrere dalla data dell'evento, nonché dei successivi interessi nella misura prevista dall'art. 1284, 4° comma,
c.c. (ovvero al saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nella transazioni commerciali) a decorrere dalla data di notifica del presente atto di citazione e fino al soddisfo”.
A fondamento della domanda l'attrice, allegando di essere stata vittima di uno stupro commesso da il 6 novembre 2012, ha chiesto il CP_1 risarcimento dei danni subiti. Il fatto presupposto è stato accertato in sede penale: il ricorso avverso la sentenza n. 485 del 26 ottobre – 7 novembre 2017, con cui la Corte d'appello di Campobasso aveva condannato il convenuto in relazione a tale fatto, è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di cassazione con la sentenza 2400/2018.
Costituitosi in giudizio, ha chiesto: CP_1
“1) In via preliminare, in rito, accertare e dichiarare prescritto il diritto della
al risarcimento dei danni per i fatti per cui è causa. 2) In via Parte_1 subordinata, nel merito, rigettare integralmente le domande tutte proposte dall'attrice. 3) In via ulteriormente subordinata, determinare l'importo degli eventuali danni in misura inferiore rispetto a come quantificati dall'attrice, tenuto conto della minore gravità dei fatti così come riconosciuta dal Giudice penale.”
2 La causa, istruita con prove testimoniali e una CTU medico legale, all'udienza del 14 luglio 2025 è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di difese.
Così sinteticamente esposti i fatti di causa, viene preliminarmente in esame l'eccezione di prescrizione proposta dal convenuto.
Occorre premettere che in relazione al fatto per il quale l'attrice chiede il risarcimento, il convenuto è stato condannato con sentenza ormai definitiva.
Richiamato l'art. 2947, co. 3°, c.c. (In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se ... è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza ... dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile) la prescrizione civile decorre dalla data in cui la sentenza di condanna è diventata irrevocabile. Pur volendo considerare l'irrevocabilità della sentenza della Corte d'appello dalla data di pubblicazione (26 ottobre
2017), l'atto di citazione è stato notificato il 9 febbraio 2022, quindi la prescrizione non è decorsa. È bene aggiungere che l'irrevocabilità della sentenza di condanna emerge agli atti per effetto della pronuncia con cui la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di
Campobasso.
L'eccezione di prescrizione deve essere, dunque, rigettata.
Entrando nel merito della domanda, in relazione all'accertamento del fatto occorre evidenziare che il contenuto della sentenza penale irrevocabile non può essere rimesso in discussione nel giudizio civile in relazione all'accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e al la sua commissione da parte del condannato (art. 651 c.p.p.).
Naturalmente, per la specificità del delitto, nella fattispecie non è contemplato alcun apporto causale dell'attrice. Ne consegue che la responsabilità civile che deriva dal fatto reato deve essere posta integralmente a carico del convenuto.
Parte convenuta contesta la domanda nel merito affermando che la semplice esistenza del reato, danno-evento, non comporta l'allegazione né tantomeno la
3 prova del danno-conseguenza.
Occorre sul punto evidenziare che l'attrice con l'atto di citazione allega tre distinti profili di danno, il danno patrimoniale, che viene correlato all'interruzione dell'attività lavorativa, il danno biologico, in relazione al quale, al di là delle allegazioni difensive, è prodotta documentazione di natura sanitaria, e il danno morale, invocato richiamando un precedente giurisprudenziale secondo cui “Il degrado inferto dal violentatore (o dai violentatori, come nella specie) non attiene soltanto al corpo, ma anche alla dimensione spirituale dell'offeso, la cui persona
è dall'agente (o dagli agenti) vista, come ritiene specifica dottrina, con un neologismo icastico, nella sua "coseità", per cui il danneggiato da tale odioso reato si trova a vivere non solo nel momento in cui lo subisce, ma si porta dentro per il resto un frammento di vita spezzato dal fatto criminoso e da cui con fatica, come riconosce anche la specialistica psico-criminologica, proverà ad uscire”
(Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 21 giugno 2011, n. 13611).
Si tratta di distinte argomentazioni difensive attraverso le quali certamente è prospettata una specifica allegazione di danno.
Sotto il profilo probatorio si registra, di fatto, l'abbandono degli argomenti dedotti sul danno patrimoniale.
Al contrario la prova del danno biologico, o, meglio, non patrimoniale è stata adeguatamente offerta, dapprima attraverso prove documentali (nota a firma del dott. direttore del Centro salute mentale di Isernia) poi con la Testimone_1 prova testimoniale. A conferma della prova testimoniale e documentale, la CTU, che non è mezzo di prova, ma strumento tecnico a disposizione del giudice, ha fornito un supporto scientifico al nesso causale tra il fatto e il danno.
Occorre dunque passare all'analisi delle prove.
All'udienza del 7 giugno 2023 è stata sentita come testimone , Testimone_2 zia dell'attrice. La testimone ha riferito un quadro del tutto compatibile con quanto risulta provato nel processo penale. In particolare, la testimone ha dichiarato: “Il 6 dicembre 2012 mia OT venne a casa mia sconvolta, piangendo e dicendo che aveva subito molestie sessuali da parte del marito della parrucchiera da cui lavorava. Posso confermare che nel periodo da dicembre 2012 a ottobre 2013
4 mia OT è stata proprio male ... io stesso vedevo come stava mia OT ...”, ha poi confermato che la stessa attrice le aveva manifestato preoccupazione e ansia, tendenza alla passività, disturbi del sonno nonché sfiducia nei confronti del mondo esterno.
L'evidente contrasto tra la dichiarazione di , zia dell'attrice, e di Testimone_2
, moglie del convenuto - al di là dei banali rilievi Testimone_3 sull'attendibilità quale teste della moglie del convenuto - a nulla rilevano: che l'attrice uscisse con gli amici e frequentasse luoghi di ritrovo non esplica alcuna efficacia ai fini del presente giudizio.
Del resto, l'attendibilità delle dichiarazioni della sig.ra trova un riscontro Tes_2 scientifico in quanto emerge dalla consulenza tecnica d'ufficio.
Il collegio di consulenti, formato dal dott. specialista in Persona_1 medicina legale e delle assicurazioni e dalla dott. , psicologa Persona_2 forense, anche sulla scorta della diagnosi presente in atti, con ragionamento piano e coerente riferisce che l'attrice ancora subisce le conseguenze dell'aggressione che ad oggi sono valutate nella misura del 5% in termini di danno non patrimoniale, con un'invalidità temporanea di 10 giorni al 50%, (come da prognosi del medico curante del 10.12.2012 ) e 300 giorni al 10%.
Per la determinazione della misura del risarcimento, la Suprema Corte in alcuni provvedimenti, imponendo una specifica motivazione nel caso in cui il giudice di merito si discosti dalle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano, ha di fatto riconosciuto in dette tabelle un valore di rifermento unitario su base nazionale per determinare l'entità del risarcimento (Cass. civ. Sez. III Sent., 30/06/2011, n. 14402 - rv. 618049; Cass. civ. Sez. III Ord., 17/01/2018, n. 913 - rv. 647128-01; Cass. civ. Sez. III Ord., 28-
06-2018, n. 17018 - rv. 649440-01).
Del resto, le nuove tabelle nazionali non prevedono le invalidità al di sotto del
10% e non sono alla fattispecie applicabili le tabelle per le cosiddette micropermanenti.
Non vi è dunque ragione di discostarsi dal citato criterio.
In applicazione delle tabelle recentemente pubblicate dal Tribunale di Milano, in
5 relazione all'età della sig.ra al momento dell'evento (19 anni), il danno può Pt_1 essere determinato in € 9.905,00 per danno non patrimoniale, € 575,00 per invalidità temporanea parziale al 50% (10 giorni) ed € 8.625,00 per invalidità temporanea parziale al 25% (300 giorni) e così in totale € 19.105,00.
Nella liquidazione del danno non patrimoniale, in considerazione dello sconvolgimento della vita privata introdotto da un fatto così incisivo nella vita di una persona, ritiene questo giudice che debba procedersi alla personalizzazione nella misura prossima alla massima possibile con un ulteriore aumento di €
3.895,00 (circa il 50% del danno), per un danno non patrimoniale complessivo di
€ 23.000,00.
Occorre poi evidenziare che nella fattispecie sono proposte distinte domande per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale e del risarcimento del danno morale.
È noto che la Corte costituzionale (Corte cost. n. 233/2003) e la Corte di cassazione (Cass. S.U. n. 26972/2008) hanno da tempo affermato la natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale.
Tale unitarietà appare finalizzata a evitare duplicazioni di risarcimento con l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici e implica una valutazione unitaria (rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica) e onnicomprensiva (che emerge dalla valutazione di tutte le conseguenze del danno che abbiano inciso
"in peius" sulla precedente situazione del danneggiato).
A tal fine può farsi ricorso a tutti i mezzi di prova, fra cui il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni e il cui contenuto consenta di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale da quello morale (in tal senso si veda Cass. n. 20795/2018).
Tuttavia, come chiaramente affermato da Cassazione civile sez. lav. -
18/02/2020, n. 4099, l'unitarietà del danno non esaurisce i profili risarcitori.
Occorre una valutazione della “compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e, cioè, tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (il danno definito morale, da identificarsi con il dolore, come in ipotesi della vergogna, della
6 disistima di sé, della paura, ovvero della disperazione) quanto quello dinamico- relazionale (atto ad incidere in senso (peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).
Nella valutazione del danno in parola, in particolare, ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà, pertanto, valutare, a fini risarcitori, tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale - che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso - quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita - che si muovono nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé"- (Cfr, in questi termini, Cass.
n. 20795/2018 cit.)”.
Dunque, ferma la valutazione del danno non patrimoniale inteso come lesione della vita sul piano dinamico relazionale, occorre anche una valutazione soggettiva del danno nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso.
Appunto sulla percezione personale della lesione subita per effetto della violenza, la già citata Cass. 13611/2011, pronunciandosi in sede di gravame avverso una sentenza con cui era stata liquidata la somma di € 10.000,00 a titolo di danno morale, afferma: “ Il degrado inferto dal violentatore (o dai violentatori, come nella specie) non attiene soltanto al corpo, ma anche alla dimensione spirituale dell'offeso, la cui persona è dall'agente (o dagli agenti) vista, come ritiene specifica dottrina, con un neologismo icastico, nella sua "coseità", per cui il danneggiato da tale odioso reato si trova a vivere non solo nel momento in cui lo subisce, ma si porta dentro per il resto un frammento di vita spezzato dal fatto criminoso e da cui con fatica, come riconosce anche la specialistica psico- criminologica, proverà ad uscire. Ne consegue che una volta accertato, per le argomentazioni sopra riportate dalla sentenza impugnata, che il reato di cui fu vittima il D.G. non poteva non attribuirsi al V. e al L., corretta risulta la rideterminazione del danno morale in via equitativa, stante la ovvia difficoltà da parte del danneggiato di proporne una precisa quantificazione, atteso che
l'odioso fatto di cui è rimasto vittima ha effetti ultrattivi nell'equilibrio psico- fisico
7 di un minore, oltre che di ogni altra, sia pure adulta vittima”.
Non occorre aggiungere altro a una motivazione così chiara: il danno emerge in sé dal reato, perché attraverso l'oggettivazione della vittima, si è generato nella vita della sig.ra una frattura, una lacerazione da cui faticosamente l'attrice Pt_1 tenta di uscire.
Nella fattispecie, al di là del fatto notorio delle conseguenze sulla disistima di sé
o sulla paura che normalmente conseguono a fatti come quelli oggi in esame, anche la consulenza tecnica d'ufficio evidenzia umore depresso con comparsa di tristezza, riferimenti a senso di vuoto e a scoraggiamento. I ricordi sono intrisi di ansia con moderata agitazione nella narrazione e difficoltà a rilassarsi con affioramento di preoccupazione per il futuro e per la situazione stressante di emigrazione, quasi condizionata dalla difficoltà a rimanere nel contesto domestico perché il senso di impotenza a gestire la vicinanza all'aggressore e alle persone a lui vicine.
Si tratta di un complesso di sentimenti non inquadrabili nella malattia normalmente valutata nell'ambito del danno non patrimoniale, ma che, appartenendo al conflitto interiore che non agisce verso l'esterno, ma ostacola quotidianamente la vita della vittima, possono trovare un risarcimento quando qualificate nell'ambito del danno morale.
A fronte della valutazione compiuta dal giudice di merito nel giudizio sopra citato (Cass. 13611/2012), diverso elemento di valutazione emerge dalla decisione del 27 maggio 2021, nella causa (ricorso n. 5671/16), con Parte_2 cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha determinato in € 12.000,00 il danno morale subito dalla vittima di uno stupro per la mancata attuazione nei suoi confronti delle misure di protezione dei diritti delle vittime presunte di violenze sessuali.
Si tratta di un danno morale per la condotta omissiva dello Stato, ma pur sempre un criterio di quantificazione di un danno morale in una vicenda simile alla fattispecie. Sebbene il quadro di riferimento sia molto diverso, la condanna dello Stato al pagamento di € 12.000,00 per la mancata protezione della vittima di presunta violenza sessuale (nella fattispecie gli imputati dopo la condanna in
8 primo grado erano stati assolti in appello) costituisce un ulteriore indice di quale Co può essere misura del risarcimento del danno morale.
Si ritiene pertanto equo liquidare a titolo di danno morale l'ulteriore somma di €
12.000,00
Il convenuto deve essere pertanto condannato al pagamento in CP_3 favore dell'attrice della somma complessiva di € 35.000,00.
Detta somma, trattandosi di debito di valore, deve essere svalutata dall'attualità al momento in cui l'attrice ha subito il danno (6 novembre 2012) e matura gli interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno (Cass. Civ. S.U. 17/02/95
n.1712) fino all'introduzione del giudizio. La somma rivalutata dovrà essere poi maggiorata degli interessi al saggio indicato dall'art. 1284, co 4, c.c. a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione fino al pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, per lo scaglione tra € 26.000,00 e € 52.000,00. osservato che l'attrice è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite vanno tutte attribuite all'Erario.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona di AN
NE, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro , iscritta al RG 157/2022, per Parte_1 CP_1 quanto sopra esposto, accoglie la domanda e condanna al pagamento in favore di CP_1
della somma di € 35.000,00 oltre accessori come in motivazione;
Parte_1 condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore CP_1 dell'Erario in € 7.616,00.
Così deciso in Isernia, il venerdì 5 dicembre 2025
Il giudice onorario
AN NE
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona di AN NE, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 157/2022 promossa da
( nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MOSCARDINO ALDO contro
), nato a [...] il CP_1 C.F._2
28.01.1971, rappresentato e difeso dall'avv. BIASIELLO CARMINE
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n. 8767
(rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto
a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per l'udienza del 10 giugno 2022, , Parte_1 ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha convenuto in giudizio CP_1 chiedendo:
[...] “1) Accogliere la domanda e dichiarare responsabile dei fatti CP_1 per cui è causa. 2) Conseguentemente e, per l'effetto, dichiarare tenuto a condannare il medesimo convenuto, per la causale di cui in narrativa, al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali, non patrimoniali e morali) subiti dalla rappresentata in conseguenza dei fatti sopra descritti, nella Parte_1 misura di complessivi € 100.000,00. 3) In via subordinata, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni riportati dall'odierna comparente nella somma, maggiore o minore, che emergerà e sarà ritenuta di giustizia in corso di causa, anche a seguito del riconoscimento delle eventuali, diverse ed ulteriori voci di danno che dovessero risultare dall'espletanda istruttoria e all'esito di apposita CTU medico-legale. 4) In ogni caso, sulle somme a liquidarsi, si richiedono espressamente gli interessi legali nella misura prevista dall'art. 1284,
1° comma, c.c. (ovvero al saggio legale), a decorrere dalla data dell'evento, nonché dei successivi interessi nella misura prevista dall'art. 1284, 4° comma,
c.c. (ovvero al saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nella transazioni commerciali) a decorrere dalla data di notifica del presente atto di citazione e fino al soddisfo”.
A fondamento della domanda l'attrice, allegando di essere stata vittima di uno stupro commesso da il 6 novembre 2012, ha chiesto il CP_1 risarcimento dei danni subiti. Il fatto presupposto è stato accertato in sede penale: il ricorso avverso la sentenza n. 485 del 26 ottobre – 7 novembre 2017, con cui la Corte d'appello di Campobasso aveva condannato il convenuto in relazione a tale fatto, è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di cassazione con la sentenza 2400/2018.
Costituitosi in giudizio, ha chiesto: CP_1
“1) In via preliminare, in rito, accertare e dichiarare prescritto il diritto della
al risarcimento dei danni per i fatti per cui è causa. 2) In via Parte_1 subordinata, nel merito, rigettare integralmente le domande tutte proposte dall'attrice. 3) In via ulteriormente subordinata, determinare l'importo degli eventuali danni in misura inferiore rispetto a come quantificati dall'attrice, tenuto conto della minore gravità dei fatti così come riconosciuta dal Giudice penale.”
2 La causa, istruita con prove testimoniali e una CTU medico legale, all'udienza del 14 luglio 2025 è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di difese.
Così sinteticamente esposti i fatti di causa, viene preliminarmente in esame l'eccezione di prescrizione proposta dal convenuto.
Occorre premettere che in relazione al fatto per il quale l'attrice chiede il risarcimento, il convenuto è stato condannato con sentenza ormai definitiva.
Richiamato l'art. 2947, co. 3°, c.c. (In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se ... è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza ... dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile) la prescrizione civile decorre dalla data in cui la sentenza di condanna è diventata irrevocabile. Pur volendo considerare l'irrevocabilità della sentenza della Corte d'appello dalla data di pubblicazione (26 ottobre
2017), l'atto di citazione è stato notificato il 9 febbraio 2022, quindi la prescrizione non è decorsa. È bene aggiungere che l'irrevocabilità della sentenza di condanna emerge agli atti per effetto della pronuncia con cui la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di
Campobasso.
L'eccezione di prescrizione deve essere, dunque, rigettata.
Entrando nel merito della domanda, in relazione all'accertamento del fatto occorre evidenziare che il contenuto della sentenza penale irrevocabile non può essere rimesso in discussione nel giudizio civile in relazione all'accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e al la sua commissione da parte del condannato (art. 651 c.p.p.).
Naturalmente, per la specificità del delitto, nella fattispecie non è contemplato alcun apporto causale dell'attrice. Ne consegue che la responsabilità civile che deriva dal fatto reato deve essere posta integralmente a carico del convenuto.
Parte convenuta contesta la domanda nel merito affermando che la semplice esistenza del reato, danno-evento, non comporta l'allegazione né tantomeno la
3 prova del danno-conseguenza.
Occorre sul punto evidenziare che l'attrice con l'atto di citazione allega tre distinti profili di danno, il danno patrimoniale, che viene correlato all'interruzione dell'attività lavorativa, il danno biologico, in relazione al quale, al di là delle allegazioni difensive, è prodotta documentazione di natura sanitaria, e il danno morale, invocato richiamando un precedente giurisprudenziale secondo cui “Il degrado inferto dal violentatore (o dai violentatori, come nella specie) non attiene soltanto al corpo, ma anche alla dimensione spirituale dell'offeso, la cui persona
è dall'agente (o dagli agenti) vista, come ritiene specifica dottrina, con un neologismo icastico, nella sua "coseità", per cui il danneggiato da tale odioso reato si trova a vivere non solo nel momento in cui lo subisce, ma si porta dentro per il resto un frammento di vita spezzato dal fatto criminoso e da cui con fatica, come riconosce anche la specialistica psico-criminologica, proverà ad uscire”
(Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 21 giugno 2011, n. 13611).
Si tratta di distinte argomentazioni difensive attraverso le quali certamente è prospettata una specifica allegazione di danno.
Sotto il profilo probatorio si registra, di fatto, l'abbandono degli argomenti dedotti sul danno patrimoniale.
Al contrario la prova del danno biologico, o, meglio, non patrimoniale è stata adeguatamente offerta, dapprima attraverso prove documentali (nota a firma del dott. direttore del Centro salute mentale di Isernia) poi con la Testimone_1 prova testimoniale. A conferma della prova testimoniale e documentale, la CTU, che non è mezzo di prova, ma strumento tecnico a disposizione del giudice, ha fornito un supporto scientifico al nesso causale tra il fatto e il danno.
Occorre dunque passare all'analisi delle prove.
All'udienza del 7 giugno 2023 è stata sentita come testimone , Testimone_2 zia dell'attrice. La testimone ha riferito un quadro del tutto compatibile con quanto risulta provato nel processo penale. In particolare, la testimone ha dichiarato: “Il 6 dicembre 2012 mia OT venne a casa mia sconvolta, piangendo e dicendo che aveva subito molestie sessuali da parte del marito della parrucchiera da cui lavorava. Posso confermare che nel periodo da dicembre 2012 a ottobre 2013
4 mia OT è stata proprio male ... io stesso vedevo come stava mia OT ...”, ha poi confermato che la stessa attrice le aveva manifestato preoccupazione e ansia, tendenza alla passività, disturbi del sonno nonché sfiducia nei confronti del mondo esterno.
L'evidente contrasto tra la dichiarazione di , zia dell'attrice, e di Testimone_2
, moglie del convenuto - al di là dei banali rilievi Testimone_3 sull'attendibilità quale teste della moglie del convenuto - a nulla rilevano: che l'attrice uscisse con gli amici e frequentasse luoghi di ritrovo non esplica alcuna efficacia ai fini del presente giudizio.
Del resto, l'attendibilità delle dichiarazioni della sig.ra trova un riscontro Tes_2 scientifico in quanto emerge dalla consulenza tecnica d'ufficio.
Il collegio di consulenti, formato dal dott. specialista in Persona_1 medicina legale e delle assicurazioni e dalla dott. , psicologa Persona_2 forense, anche sulla scorta della diagnosi presente in atti, con ragionamento piano e coerente riferisce che l'attrice ancora subisce le conseguenze dell'aggressione che ad oggi sono valutate nella misura del 5% in termini di danno non patrimoniale, con un'invalidità temporanea di 10 giorni al 50%, (come da prognosi del medico curante del 10.12.2012 ) e 300 giorni al 10%.
Per la determinazione della misura del risarcimento, la Suprema Corte in alcuni provvedimenti, imponendo una specifica motivazione nel caso in cui il giudice di merito si discosti dalle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano, ha di fatto riconosciuto in dette tabelle un valore di rifermento unitario su base nazionale per determinare l'entità del risarcimento (Cass. civ. Sez. III Sent., 30/06/2011, n. 14402 - rv. 618049; Cass. civ. Sez. III Ord., 17/01/2018, n. 913 - rv. 647128-01; Cass. civ. Sez. III Ord., 28-
06-2018, n. 17018 - rv. 649440-01).
Del resto, le nuove tabelle nazionali non prevedono le invalidità al di sotto del
10% e non sono alla fattispecie applicabili le tabelle per le cosiddette micropermanenti.
Non vi è dunque ragione di discostarsi dal citato criterio.
In applicazione delle tabelle recentemente pubblicate dal Tribunale di Milano, in
5 relazione all'età della sig.ra al momento dell'evento (19 anni), il danno può Pt_1 essere determinato in € 9.905,00 per danno non patrimoniale, € 575,00 per invalidità temporanea parziale al 50% (10 giorni) ed € 8.625,00 per invalidità temporanea parziale al 25% (300 giorni) e così in totale € 19.105,00.
Nella liquidazione del danno non patrimoniale, in considerazione dello sconvolgimento della vita privata introdotto da un fatto così incisivo nella vita di una persona, ritiene questo giudice che debba procedersi alla personalizzazione nella misura prossima alla massima possibile con un ulteriore aumento di €
3.895,00 (circa il 50% del danno), per un danno non patrimoniale complessivo di
€ 23.000,00.
Occorre poi evidenziare che nella fattispecie sono proposte distinte domande per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale e del risarcimento del danno morale.
È noto che la Corte costituzionale (Corte cost. n. 233/2003) e la Corte di cassazione (Cass. S.U. n. 26972/2008) hanno da tempo affermato la natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale.
Tale unitarietà appare finalizzata a evitare duplicazioni di risarcimento con l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici e implica una valutazione unitaria (rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica) e onnicomprensiva (che emerge dalla valutazione di tutte le conseguenze del danno che abbiano inciso
"in peius" sulla precedente situazione del danneggiato).
A tal fine può farsi ricorso a tutti i mezzi di prova, fra cui il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni e il cui contenuto consenta di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale da quello morale (in tal senso si veda Cass. n. 20795/2018).
Tuttavia, come chiaramente affermato da Cassazione civile sez. lav. -
18/02/2020, n. 4099, l'unitarietà del danno non esaurisce i profili risarcitori.
Occorre una valutazione della “compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e, cioè, tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (il danno definito morale, da identificarsi con il dolore, come in ipotesi della vergogna, della
6 disistima di sé, della paura, ovvero della disperazione) quanto quello dinamico- relazionale (atto ad incidere in senso (peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).
Nella valutazione del danno in parola, in particolare, ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà, pertanto, valutare, a fini risarcitori, tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale - che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso - quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita - che si muovono nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé"- (Cfr, in questi termini, Cass.
n. 20795/2018 cit.)”.
Dunque, ferma la valutazione del danno non patrimoniale inteso come lesione della vita sul piano dinamico relazionale, occorre anche una valutazione soggettiva del danno nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso.
Appunto sulla percezione personale della lesione subita per effetto della violenza, la già citata Cass. 13611/2011, pronunciandosi in sede di gravame avverso una sentenza con cui era stata liquidata la somma di € 10.000,00 a titolo di danno morale, afferma: “ Il degrado inferto dal violentatore (o dai violentatori, come nella specie) non attiene soltanto al corpo, ma anche alla dimensione spirituale dell'offeso, la cui persona è dall'agente (o dagli agenti) vista, come ritiene specifica dottrina, con un neologismo icastico, nella sua "coseità", per cui il danneggiato da tale odioso reato si trova a vivere non solo nel momento in cui lo subisce, ma si porta dentro per il resto un frammento di vita spezzato dal fatto criminoso e da cui con fatica, come riconosce anche la specialistica psico- criminologica, proverà ad uscire. Ne consegue che una volta accertato, per le argomentazioni sopra riportate dalla sentenza impugnata, che il reato di cui fu vittima il D.G. non poteva non attribuirsi al V. e al L., corretta risulta la rideterminazione del danno morale in via equitativa, stante la ovvia difficoltà da parte del danneggiato di proporne una precisa quantificazione, atteso che
l'odioso fatto di cui è rimasto vittima ha effetti ultrattivi nell'equilibrio psico- fisico
7 di un minore, oltre che di ogni altra, sia pure adulta vittima”.
Non occorre aggiungere altro a una motivazione così chiara: il danno emerge in sé dal reato, perché attraverso l'oggettivazione della vittima, si è generato nella vita della sig.ra una frattura, una lacerazione da cui faticosamente l'attrice Pt_1 tenta di uscire.
Nella fattispecie, al di là del fatto notorio delle conseguenze sulla disistima di sé
o sulla paura che normalmente conseguono a fatti come quelli oggi in esame, anche la consulenza tecnica d'ufficio evidenzia umore depresso con comparsa di tristezza, riferimenti a senso di vuoto e a scoraggiamento. I ricordi sono intrisi di ansia con moderata agitazione nella narrazione e difficoltà a rilassarsi con affioramento di preoccupazione per il futuro e per la situazione stressante di emigrazione, quasi condizionata dalla difficoltà a rimanere nel contesto domestico perché il senso di impotenza a gestire la vicinanza all'aggressore e alle persone a lui vicine.
Si tratta di un complesso di sentimenti non inquadrabili nella malattia normalmente valutata nell'ambito del danno non patrimoniale, ma che, appartenendo al conflitto interiore che non agisce verso l'esterno, ma ostacola quotidianamente la vita della vittima, possono trovare un risarcimento quando qualificate nell'ambito del danno morale.
A fronte della valutazione compiuta dal giudice di merito nel giudizio sopra citato (Cass. 13611/2012), diverso elemento di valutazione emerge dalla decisione del 27 maggio 2021, nella causa (ricorso n. 5671/16), con Parte_2 cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha determinato in € 12.000,00 il danno morale subito dalla vittima di uno stupro per la mancata attuazione nei suoi confronti delle misure di protezione dei diritti delle vittime presunte di violenze sessuali.
Si tratta di un danno morale per la condotta omissiva dello Stato, ma pur sempre un criterio di quantificazione di un danno morale in una vicenda simile alla fattispecie. Sebbene il quadro di riferimento sia molto diverso, la condanna dello Stato al pagamento di € 12.000,00 per la mancata protezione della vittima di presunta violenza sessuale (nella fattispecie gli imputati dopo la condanna in
8 primo grado erano stati assolti in appello) costituisce un ulteriore indice di quale Co può essere misura del risarcimento del danno morale.
Si ritiene pertanto equo liquidare a titolo di danno morale l'ulteriore somma di €
12.000,00
Il convenuto deve essere pertanto condannato al pagamento in CP_3 favore dell'attrice della somma complessiva di € 35.000,00.
Detta somma, trattandosi di debito di valore, deve essere svalutata dall'attualità al momento in cui l'attrice ha subito il danno (6 novembre 2012) e matura gli interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno (Cass. Civ. S.U. 17/02/95
n.1712) fino all'introduzione del giudizio. La somma rivalutata dovrà essere poi maggiorata degli interessi al saggio indicato dall'art. 1284, co 4, c.c. a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione fino al pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, per lo scaglione tra € 26.000,00 e € 52.000,00. osservato che l'attrice è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite vanno tutte attribuite all'Erario.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona di AN
NE, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro , iscritta al RG 157/2022, per Parte_1 CP_1 quanto sopra esposto, accoglie la domanda e condanna al pagamento in favore di CP_1
della somma di € 35.000,00 oltre accessori come in motivazione;
Parte_1 condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore CP_1 dell'Erario in € 7.616,00.
Così deciso in Isernia, il venerdì 5 dicembre 2025
Il giudice onorario
AN NE
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