Ordinanza cautelare 17 aprile 2014
Decreto decisorio 28 ottobre 2016
Decreto collegiale 9 marzo 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, decreto collegiale 09/03/2017, n. 3271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3271 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/03/2017
N. 03905/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato il presente
DECRETO COLLEGIALE
sul ricorso numero di registro generale 3905 del 2014, proposto da:
FA CU, rappresentata e difesa dall'avv. Serena Zompetta, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, via Germanico n. 107;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Sportelli, con domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, presso l’Avvocatura capitolina;
nei confronti di
IO MA, AR TE, CO GI, LL UR, SO NA, NI EL, D'AN UI, De AN IS, UR CI, LI IA, LI ZI, IO AR, OS LE, SE TO, TO MA, EL NF, IE IA, CE CI GI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale di Roma Capitale n. 72 avente ad oggetto "approvazione della graduatoria finale della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 87 posti nel profilo professionale di Ingegnere - Categoria D 8posizione economica D1) - Famiglia Tecnica" resa pubblica in data 16.01.2014;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista il decreto n. 5697 del 28.10.2016;
Vista l’istanza di liquidazione delle spese per il patrocinio a spese dello Stato presentata dall’avv. Zompetta;
Relatore alla camera di consiglio dell’8 marzo 2017 il Cons. IA Martino;
Uditi gli avvocati, come da verbale;
Considerato che, con istanza depositata il 18.11.2016, l’avv. Serena Zompetta, quale patrocinatore a spese dello Stato della ricorrente (con riferimento alla deliberazione in data 5.3.2014 dell’apposita Commissione costituita presso questo TAR, di ammissione a tale patrocinio), ha chiesto la liquidazione dei compensi e di quanto altro spettante, con quantificazione del dovuto in euro 2.965,00 oltre gli accessori di legge;
Rilevato che i compensi fissati nel D.M. n.55 del 10 marzo 2014 (contenente i parametri di liquidazione dei compensi per la professione forense), così come nel precedente D.M. n.140 del 20 luglio 2012, non sono vincolanti, tanto desumendosi dagli articoli 2 e 4 del medesimo decreto che prevedono, circa la quantificazione delle spese forfettarie, una misura individuata di regola nel 15 per cento del compenso totale e, circa la quantificazione del compenso, valori medi che possono essere aumentati o diminuiti, di regola, entro determinati limiti;
Ricordato che, ai sensi dell’art.130 del DPR 30 maggio 2002 n.115 (testo unico in materia di spese di giustizia), l’importo di quanto spettante al difensore va ridotto della metà;
Ritenuto che, al fine di individuare il giusto compenso per l’attività svolta dall’avv. richiedente occorre poi valutare, in applicazione dell’art.4 del cit. d.m. n.55 del 2014, le caratteristiche dell’attività prestata e dell’affare trattato, oltre che il risultato del giudizio, conclusosi, nel caso di specie, con una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto che appare pertanto equo stabilire – in relazione al valore (indeterminabile) della controversia – un compenso pari al valore di liquidazione corrispondente a quello più piccolo degli scaglioni di riferimento (questo individuato giusta il sesto comma dell’art.5 del predetto DM n.55 e il punto 21 della connessa tabella, recante i valori medi in relazione a tale scaglione), con riduzione del 50%;
Considerato che, alla luce di quanto precede, si addiviene ad un compenso così articolato:
- euro 978,00 (fase di studio);
- euro 675, 00 (fase introduttiva);
- euro 910,00 (fase cautelare);
per un totale di euro 2.563,00 da ridurre della metà, per un importo, quindi, di euro 1.281,50 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, liquida in favore dell’avv. Serena Zompetta la somma di euro 1.281,50 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
IA Martino, Consigliere, Estensore
Roberto Proietti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA Martino | Antonino Savo Amodio |
IL SEGRETARIO