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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/12/2025, n. 3328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3328 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
AR LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°6500 2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. GUIDO FRANCESCO Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. BIANCO FRANCESCO
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 26/06/2024 la ricorrente in epigrafe indicata già beneficiaria di indennizzo per altra malattia professionale ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto ad un maggior indennizzo per altra malattia professionale “ernie cervicali multiple”, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento CP_1 del dovuto in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone CP_1 il rigetto.
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta da “ernie cervicali multiple” e che detta patologia sia da ascrivere a causa occupazionale sussistendo certamente il nesso etiologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità lamentata.
La ricorrente, infatti, per molti anni ha prestato la sua opera con la qualifica di cassiera in supermercato della grande distribuzione, successivamente, addetta a diversi reparti come repartista (sistemazione della merce negli scaffali) ed è stata esposta in maniera continuativa e giornaliera a posture incongrue e movimenti stereotipati ripetuti nel tempo lavorativo.
Il CTU ha quantificato il danno biologico in una percentuale pari al 2% (due per cento), in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico
(D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, che unitamente alle pregresse malattie professionali riconosciute determina un danno complessivo del 9% con decorrenza dalla domanda
(19.04.2024).
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento del dovuto maturato e maturando, nonché CP_1 alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto della ricorrente già beneficiaria di indennizzo nella misura del 7% a conseguire un maggior indennizzo quantificato nella misura del 9% a far data dal 19.04.2024, condanna l' al pagamento del dovuto con rivalutazione CP_1
e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1 liquida complessivamente in € 1.200,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 15.12.2025
Il Giudice
dott.ssa AR LEONE
.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
AR LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°6500 2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. GUIDO FRANCESCO Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. BIANCO FRANCESCO
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 26/06/2024 la ricorrente in epigrafe indicata già beneficiaria di indennizzo per altra malattia professionale ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto ad un maggior indennizzo per altra malattia professionale “ernie cervicali multiple”, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento CP_1 del dovuto in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone CP_1 il rigetto.
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta da “ernie cervicali multiple” e che detta patologia sia da ascrivere a causa occupazionale sussistendo certamente il nesso etiologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità lamentata.
La ricorrente, infatti, per molti anni ha prestato la sua opera con la qualifica di cassiera in supermercato della grande distribuzione, successivamente, addetta a diversi reparti come repartista (sistemazione della merce negli scaffali) ed è stata esposta in maniera continuativa e giornaliera a posture incongrue e movimenti stereotipati ripetuti nel tempo lavorativo.
Il CTU ha quantificato il danno biologico in una percentuale pari al 2% (due per cento), in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico
(D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, che unitamente alle pregresse malattie professionali riconosciute determina un danno complessivo del 9% con decorrenza dalla domanda
(19.04.2024).
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento del dovuto maturato e maturando, nonché CP_1 alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto della ricorrente già beneficiaria di indennizzo nella misura del 7% a conseguire un maggior indennizzo quantificato nella misura del 9% a far data dal 19.04.2024, condanna l' al pagamento del dovuto con rivalutazione CP_1
e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1 liquida complessivamente in € 1.200,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 15.12.2025
Il Giudice
dott.ssa AR LEONE
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