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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 282/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PUGLISI ADRIANA, Presidente e Relatore
GRILLO CONCETTA, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 979/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Augusta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Melilli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500005100000 TASSA POSSESSO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato: La parte insiste nelle ragioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27.5.2025 Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29880202500005100000, disposto ex art. 86 del DPR n. 602/73, notificato il 18/03/2025, con riferimento alle sole cartelle avente come presupposto debiti tributari nn. 29820200009624341 - 29820200012802315 -
29820210013199059 - 29820210039028391 -29820220003967071- 29820220014798440 – 2
29820230000391006 – 29820230008331380 – 29820230010027624 – 29820230015827786 –
298202300227711490, per l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, di € 55.393,25, eccependo la mancata notifica delle cartelle ed in ogni caso la prescrizione dei tributi oltre il difetto di motivazione e la decadenza.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto.
Si costituiva il Comune di Augusta eccependo la carenza di legittimazione in ordine alla eccepita mancata notifica delle cartelle.
Si costituiva l'AdE che evidenziava che, da interrogazione al terminale, le cartelle risultavano regolarmente notificate .
Si costituiva l'AdER che contestando il ricorso dava prova della regolare notifica delle cartelle indicate o a mani o per compiuta NZ, oltre che di due intimazioni in data 1.6.23 e 5.3.24 interruttive della prescrizione e mai opposte oltre di un pignoramento presso terzi.
Si costituiva la Regione Sicilia eccependo la regolarità della notifica delle cartelle per mancato pagamento tassa auto .
Nessuno si costitiva per il Comune di Melilli.
Alla udienza del 19.12.2025 il ricorso veniva discusso e deciso .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che il ricorso appare infondato e come tale va rigettato..
Parte ricorrente ha impugnato la comunicazione di preavviso di fermi su beni mobili registarti eccependo preliminarmente la mancata notifica di undici cartelle aventi ad oggetto tributi e sottese all'atto.
Costituendosi l'AdER ha fornito prova documentale della notifica non degli avvisi ma anche delle seguenti cartelle o a mani o per compiuta NZ con invio della relativa raccomandata:
n. 29820200009624341 in data 11.04.2022 - n 29820200012802315 n data 29.06.2023 -n
29820210013199059 in data 21.08.2023 - n 29820210039028391 in data 07.05.2024 - n
29820220003967071 in data 15.04.2023 - n 29820220014798440 in data 30.03.2024 – n.
29820220023794671000 in data 30.03.2024 - n 29820230000391006 - in data 30.03.2024 - n
29820230008331380 in data 18.05.2023 - n 29820230010027624 in data 30.03.2024 -n
29820230015827786 in data 08.09.2023 -n 298202300227711490 in data 07.05.2024 .
Tutte cartelle non opposte nei termini con la conseguenza che nessuna contestazione può essere proposta anche relativamente alla eventuale prescrizione del tributo maturatasi in data antecedente alla notifica delle stesse . Peraltro assolutamente generiche devono ritenersi le eccezioni di decadenza o prescrizione non avendo parte istante indicato per singola cartella né la natura del tributo né l'eventuale decorrenza della prescrizione, delegandp in tal senso la Corte
PVa altresì osservato come siano state notificate la intimazione di pagamento n. 29820239004342381000. ricevuta in data 4.9.24 e non opposta cosi come quella n. 29820249005396100000 del dicembre 2024 notificata per compiuta NZ .
Attese pertanto le superiori considerazioni, ritenuto che è stata data prova della regolare notifica delle cartelle contestate e sottese al fermo mai opposte, che pertanto nessuna prescrizione è maturata, va rigettato il ricorso con condanna al pagamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado di Siracusa – Sezione III rigetta il ricorso .
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2905,00 oltre accessori, in favore dell'AdER, ed € 1065,00 oltre accessori in favore delle altre parti resistenti costituite
Siracusa, 19.12.2025
Il Presidente relatore dr. Adriana Puglisi
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PUGLISI ADRIANA, Presidente e Relatore
GRILLO CONCETTA, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 979/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Augusta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Melilli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500005100000 TASSA POSSESSO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato: La parte insiste nelle ragioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27.5.2025 Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29880202500005100000, disposto ex art. 86 del DPR n. 602/73, notificato il 18/03/2025, con riferimento alle sole cartelle avente come presupposto debiti tributari nn. 29820200009624341 - 29820200012802315 -
29820210013199059 - 29820210039028391 -29820220003967071- 29820220014798440 – 2
29820230000391006 – 29820230008331380 – 29820230010027624 – 29820230015827786 –
298202300227711490, per l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, di € 55.393,25, eccependo la mancata notifica delle cartelle ed in ogni caso la prescrizione dei tributi oltre il difetto di motivazione e la decadenza.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto.
Si costituiva il Comune di Augusta eccependo la carenza di legittimazione in ordine alla eccepita mancata notifica delle cartelle.
Si costituiva l'AdE che evidenziava che, da interrogazione al terminale, le cartelle risultavano regolarmente notificate .
Si costituiva l'AdER che contestando il ricorso dava prova della regolare notifica delle cartelle indicate o a mani o per compiuta NZ, oltre che di due intimazioni in data 1.6.23 e 5.3.24 interruttive della prescrizione e mai opposte oltre di un pignoramento presso terzi.
Si costituiva la Regione Sicilia eccependo la regolarità della notifica delle cartelle per mancato pagamento tassa auto .
Nessuno si costitiva per il Comune di Melilli.
Alla udienza del 19.12.2025 il ricorso veniva discusso e deciso .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che il ricorso appare infondato e come tale va rigettato..
Parte ricorrente ha impugnato la comunicazione di preavviso di fermi su beni mobili registarti eccependo preliminarmente la mancata notifica di undici cartelle aventi ad oggetto tributi e sottese all'atto.
Costituendosi l'AdER ha fornito prova documentale della notifica non degli avvisi ma anche delle seguenti cartelle o a mani o per compiuta NZ con invio della relativa raccomandata:
n. 29820200009624341 in data 11.04.2022 - n 29820200012802315 n data 29.06.2023 -n
29820210013199059 in data 21.08.2023 - n 29820210039028391 in data 07.05.2024 - n
29820220003967071 in data 15.04.2023 - n 29820220014798440 in data 30.03.2024 – n.
29820220023794671000 in data 30.03.2024 - n 29820230000391006 - in data 30.03.2024 - n
29820230008331380 in data 18.05.2023 - n 29820230010027624 in data 30.03.2024 -n
29820230015827786 in data 08.09.2023 -n 298202300227711490 in data 07.05.2024 .
Tutte cartelle non opposte nei termini con la conseguenza che nessuna contestazione può essere proposta anche relativamente alla eventuale prescrizione del tributo maturatasi in data antecedente alla notifica delle stesse . Peraltro assolutamente generiche devono ritenersi le eccezioni di decadenza o prescrizione non avendo parte istante indicato per singola cartella né la natura del tributo né l'eventuale decorrenza della prescrizione, delegandp in tal senso la Corte
PVa altresì osservato come siano state notificate la intimazione di pagamento n. 29820239004342381000. ricevuta in data 4.9.24 e non opposta cosi come quella n. 29820249005396100000 del dicembre 2024 notificata per compiuta NZ .
Attese pertanto le superiori considerazioni, ritenuto che è stata data prova della regolare notifica delle cartelle contestate e sottese al fermo mai opposte, che pertanto nessuna prescrizione è maturata, va rigettato il ricorso con condanna al pagamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado di Siracusa – Sezione III rigetta il ricorso .
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2905,00 oltre accessori, in favore dell'AdER, ed € 1065,00 oltre accessori in favore delle altre parti resistenti costituite
Siracusa, 19.12.2025
Il Presidente relatore dr. Adriana Puglisi