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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 13929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13929 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 34046 /2024
Tribunale di Roma
Sezione IV Civile
Ufficio contenzioso ordinario
Verbale di udienza a trattazione scritta
Il giorno 9 ottobre 2025 alle ore 9.30 innanzi il Giudice CR BA , viene chiamata la causa civile iscritta al numero 34046 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615 e 617 l' comma c.p.c.)
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv LANZA Parte_1 C.F._1
ANGELO Parte Opponente- attrice
E
CON LA RI CP_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv MAIONE NICOLA Parte Opposta- convenuta
Visto il decreto di fissazione dell'udienza odierna a trattazione scritta;
vista la regolare notifica del citato decreto a tutte le parti;
Preso atto del deposito delle note di trattazione scritta;
letti gli atti e visionati i documenti allegati dalle parti;
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare .
Alle ore 16.30 , al termine della camera di consiglio, il Giudice decide la controversia mediante deposito in via telematica, in luogo della lettura della stessa, della seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. (redatta in formato telematico e sottoscritta mediante cd.
“firma digitale”), che viene incorporata al verbale di udienza a trattazione scritta. Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa CR BA
ha pronunziato, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 9 ottobre 2025, mediante deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 34046 2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 09/10/2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti parti rappresentata e difesa dall'Avv LANZA ANGELO Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma in Via Scipioni n. 153 e presso l'indirizzo
Telematico in virtù di procura agli atti Parte Opponente- attrice
E
CON LA RI in persona CP_1 P.IVA_1 CP_2
del legale rapp.te p.t. in carica , rappresentata e difesa dall'Avv MAIONE NICOLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via Salaria 213, in virtù di procura generale Rep. n.
79376 e Racc. n. 29954 a rogito Notaio allegata alla comparsa di costituzione e Persona_1
risposta
Parte Opposta- convenuta
Conclusioni : Come da note scritte e atti difensivi delle parti.
Oggetto Opposizione a precetto (art. 615 e 617 , l' comma c.p.c.)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art 615 cpc notificato via pec in data 31.07.2024, Pt_1
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole, in data 15.07.2024, da
[...]
con cui si intimava il pagamento Controparte_3
della somma complessiva di € 61.696,00 in virtù di contratto di mutuo fondiario del 6 febbraio
2006 per atto del Notaio Dott.ssa (Rep. 19438 – racc. 8299), stipulato dalla Persona_2
e la per la somma di € 80.000,00. Pt_1 Controparte_4
A sostegno di tale opposizione l'opponente lamentava la nullità ed illegittimità del precetto per i seguenti motivi :
1) Prescrizione del credito.
2) Omessa notificazione del titolo esecutivo
3) Contestazione della natura fondiaria del mutuo per sforamento del limite mutuabile
4) indeterminatezza del credito intimato
Si costituiva. CON LA RI contestando la CP_1 CP_2
fondatezza della domanda avversaria e chiedendone il rigetto con condanna alle spese e lite temeraria ex art 96 III comma .
Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., depositata solo la memoria 171 ter n. 2 da parte opponente, stante la natura squisitamente documentale della controversia in esame, veniva fissata l'udienza del 9 ottobre 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Al fine di individuare l'opposizione instaurata, giova effettuare una breve disamina sul tipo di opposizione azionata, osservando -sul presupposto dell'ancora non avvenuto inizio della procedura esecutiva- che, in base all'art. 615, comma 1, c.p.c., si contesta il diritto del creditore ad agire in executivis, cioè l'an, mentre, in base al successivo art. 617, comma 1, c.p.c. (c.d.
opposizione agli atti esecutivi), si contesta la regolarità formale degli atti o della procedura, cioè il quomodo (cfr. Cass. 16262\05). La premessa precedentemente fatta e i motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione permettono -si ricorda che la qualificazione del rimedio esperito spetta sempre ed unicamente al giudice, in base alle risultanze di causa ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione- di ritenere introdotta un'opposizione all'esecuzione relativamente ai con i motivi 1)e 3) sopra riportati con i quali l'opponente contesta il diritto in executivis dell'opposto e un'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc con il motivo di cui al n. 2)
e 4) vertendo essi sulla regolarità formale dell'atto, cioè sul quomodo, opposizione peraltro ammissibile perché proposta nei venti giorni dalla notifica del precetto.
Così intesa l'azione, va rammentato che nel giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617 cod.
proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità della minacciata azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono, quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale della domanda (così,
tra le altre, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7 marzo 2003, n. 3477). Ne segue che il giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le doglianze sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Tribunale di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti nell' opposizione, ad eccezione dei possibili rilievi d'ufficio riguardanti l'esistenza o meno del titolo.
Passando alla valutazione delle questioni prospettate, la proposta opposizione è
apertamente infondata e non merita accoglimento.
Non può dirsi maturata, infatti, la prescrizione decennale del diritto di credito.
Come ribadito anche recentemente dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 4232 del 10
febbraio 2023, la prescrizione decennale, ai sensi dell'art 2946 c.c., decorre dalla scadenza dell'ultima rata prevista dal contratto (come da piano di ammortamento allegato al doc 5) attesa la natura unitaria del contratto di mutuo che conduce a intendere il pagamento delle rate, sebbene rateizzato e frazionato negli anni, come un'obbligazione unica. Inoltre, l'istituto opposto ha dato prova della regolarità del proprio diritto a procedere ad esecuzione con la produzione della comunicazione (v. doc 8) a mezzo A.R. spedita il 12.12.2018
e ricevuta in data 09.01.2019 della decadenza dal beneficio del termine e della conseguente risoluzione, documento da ritenersi valido ed efficace, nonostante il disconoscimento da parte dell'opponente, atteso che lo stesso, avendo natura di atto pubblico, può essere privato di efficacia solo con la querela di falso.
Parimenti infondata è risultata la doglianza attinente la omessa notificazione del titolo esecutivo considerata la natura fondiaria del mutuo azionato ai sensi dell'art. 38 e ss. del c.d.
(espressamente richiamati nell'atto del 6.02.2006 all'art 1 - all. 5), che esclude l'obbligo Pt_2
della notificazione stesso ( art. 41, comma 1, T.U.B. ).
La tesi, inoltre, perseguita dall'opponente circa l'eventuale superamento del limite di finanziabilità del contratto de quo è risultata mera enunciazione, completamente sfornita di conforto probatorio, in considerazione della irrilevanza a tal fine della stima contenuta nell''incarico alla vendita (doc 4 allegato all'atto introduttivo ).
Giova, in ogni caso, richiamare sul punto la recente pronuncia delle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione n. 33719/22 che ha escluso l'essenzialità del limite di finanziabilità
di cui all'art 38, secondo comma del d.lgs. n. 385 del 1993, in tema di mutuo fondiario escludendone, altresì, la natura di norma imperativa, ribadendo che l'eventuale superamento, oltre a non inficiare la validità del contratto di mutuo fondiario, non consente al giudice di riqualificare di ufficio il contratto stesso.
Quanto, poi, all'eccepita indeterminatezza del credito, a parte, la estrema genericità
dell'eccezione, la opposta ha depositato, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, il relativo conteggio dettagliati.
Di qui il rigetto della spiegata opposizione.
Non si ritengono, nel caso di specie, invece, sussistere i presupposti per una condanna per responsabilità processuale aggravata anche perché parte opponente ha omesso di dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, le spese seguono la soccombenza e, valutata complessivamente la vicenda processuale, la natura delle questioni giuridiche sollevate e la ridotta complessità della causa, nonché l'attività processuale effettivamente svolta , in assenza di notula,
si liquidano di ufficio in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 così come aggiornati, con riferimento ai valori minimi dello scaglione fino ad € 260.000 previsti per le fasi di studio,
introduttiva e decisoria .
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• Rigetta l'opposizione
• Condanna la al pagamento delle spese di lite a favore della Parte_1
con la mandataria in persona del legale Controparte_1 CP_2
rapp.te p.t. che liquida complessivamente in € 4.217,00 oltre spese generali, c.p.a.
ed Iva;
Così deciso in Roma, con deposito telematico 09/10/2025
Il Giudice
CR BA
Tribunale di Roma
Sezione IV Civile
Ufficio contenzioso ordinario
Verbale di udienza a trattazione scritta
Il giorno 9 ottobre 2025 alle ore 9.30 innanzi il Giudice CR BA , viene chiamata la causa civile iscritta al numero 34046 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615 e 617 l' comma c.p.c.)
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv LANZA Parte_1 C.F._1
ANGELO Parte Opponente- attrice
E
CON LA RI CP_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv MAIONE NICOLA Parte Opposta- convenuta
Visto il decreto di fissazione dell'udienza odierna a trattazione scritta;
vista la regolare notifica del citato decreto a tutte le parti;
Preso atto del deposito delle note di trattazione scritta;
letti gli atti e visionati i documenti allegati dalle parti;
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare .
Alle ore 16.30 , al termine della camera di consiglio, il Giudice decide la controversia mediante deposito in via telematica, in luogo della lettura della stessa, della seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. (redatta in formato telematico e sottoscritta mediante cd.
“firma digitale”), che viene incorporata al verbale di udienza a trattazione scritta. Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa CR BA
ha pronunziato, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 9 ottobre 2025, mediante deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 34046 2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 09/10/2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti parti rappresentata e difesa dall'Avv LANZA ANGELO Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma in Via Scipioni n. 153 e presso l'indirizzo
Telematico in virtù di procura agli atti Parte Opponente- attrice
E
CON LA RI in persona CP_1 P.IVA_1 CP_2
del legale rapp.te p.t. in carica , rappresentata e difesa dall'Avv MAIONE NICOLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via Salaria 213, in virtù di procura generale Rep. n.
79376 e Racc. n. 29954 a rogito Notaio allegata alla comparsa di costituzione e Persona_1
risposta
Parte Opposta- convenuta
Conclusioni : Come da note scritte e atti difensivi delle parti.
Oggetto Opposizione a precetto (art. 615 e 617 , l' comma c.p.c.)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art 615 cpc notificato via pec in data 31.07.2024, Pt_1
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole, in data 15.07.2024, da
[...]
con cui si intimava il pagamento Controparte_3
della somma complessiva di € 61.696,00 in virtù di contratto di mutuo fondiario del 6 febbraio
2006 per atto del Notaio Dott.ssa (Rep. 19438 – racc. 8299), stipulato dalla Persona_2
e la per la somma di € 80.000,00. Pt_1 Controparte_4
A sostegno di tale opposizione l'opponente lamentava la nullità ed illegittimità del precetto per i seguenti motivi :
1) Prescrizione del credito.
2) Omessa notificazione del titolo esecutivo
3) Contestazione della natura fondiaria del mutuo per sforamento del limite mutuabile
4) indeterminatezza del credito intimato
Si costituiva. CON LA RI contestando la CP_1 CP_2
fondatezza della domanda avversaria e chiedendone il rigetto con condanna alle spese e lite temeraria ex art 96 III comma .
Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., depositata solo la memoria 171 ter n. 2 da parte opponente, stante la natura squisitamente documentale della controversia in esame, veniva fissata l'udienza del 9 ottobre 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Al fine di individuare l'opposizione instaurata, giova effettuare una breve disamina sul tipo di opposizione azionata, osservando -sul presupposto dell'ancora non avvenuto inizio della procedura esecutiva- che, in base all'art. 615, comma 1, c.p.c., si contesta il diritto del creditore ad agire in executivis, cioè l'an, mentre, in base al successivo art. 617, comma 1, c.p.c. (c.d.
opposizione agli atti esecutivi), si contesta la regolarità formale degli atti o della procedura, cioè il quomodo (cfr. Cass. 16262\05). La premessa precedentemente fatta e i motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione permettono -si ricorda che la qualificazione del rimedio esperito spetta sempre ed unicamente al giudice, in base alle risultanze di causa ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione- di ritenere introdotta un'opposizione all'esecuzione relativamente ai con i motivi 1)e 3) sopra riportati con i quali l'opponente contesta il diritto in executivis dell'opposto e un'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc con il motivo di cui al n. 2)
e 4) vertendo essi sulla regolarità formale dell'atto, cioè sul quomodo, opposizione peraltro ammissibile perché proposta nei venti giorni dalla notifica del precetto.
Così intesa l'azione, va rammentato che nel giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617 cod.
proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità della minacciata azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono, quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale della domanda (così,
tra le altre, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7 marzo 2003, n. 3477). Ne segue che il giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le doglianze sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Tribunale di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti nell' opposizione, ad eccezione dei possibili rilievi d'ufficio riguardanti l'esistenza o meno del titolo.
Passando alla valutazione delle questioni prospettate, la proposta opposizione è
apertamente infondata e non merita accoglimento.
Non può dirsi maturata, infatti, la prescrizione decennale del diritto di credito.
Come ribadito anche recentemente dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 4232 del 10
febbraio 2023, la prescrizione decennale, ai sensi dell'art 2946 c.c., decorre dalla scadenza dell'ultima rata prevista dal contratto (come da piano di ammortamento allegato al doc 5) attesa la natura unitaria del contratto di mutuo che conduce a intendere il pagamento delle rate, sebbene rateizzato e frazionato negli anni, come un'obbligazione unica. Inoltre, l'istituto opposto ha dato prova della regolarità del proprio diritto a procedere ad esecuzione con la produzione della comunicazione (v. doc 8) a mezzo A.R. spedita il 12.12.2018
e ricevuta in data 09.01.2019 della decadenza dal beneficio del termine e della conseguente risoluzione, documento da ritenersi valido ed efficace, nonostante il disconoscimento da parte dell'opponente, atteso che lo stesso, avendo natura di atto pubblico, può essere privato di efficacia solo con la querela di falso.
Parimenti infondata è risultata la doglianza attinente la omessa notificazione del titolo esecutivo considerata la natura fondiaria del mutuo azionato ai sensi dell'art. 38 e ss. del c.d.
(espressamente richiamati nell'atto del 6.02.2006 all'art 1 - all. 5), che esclude l'obbligo Pt_2
della notificazione stesso ( art. 41, comma 1, T.U.B. ).
La tesi, inoltre, perseguita dall'opponente circa l'eventuale superamento del limite di finanziabilità del contratto de quo è risultata mera enunciazione, completamente sfornita di conforto probatorio, in considerazione della irrilevanza a tal fine della stima contenuta nell''incarico alla vendita (doc 4 allegato all'atto introduttivo ).
Giova, in ogni caso, richiamare sul punto la recente pronuncia delle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione n. 33719/22 che ha escluso l'essenzialità del limite di finanziabilità
di cui all'art 38, secondo comma del d.lgs. n. 385 del 1993, in tema di mutuo fondiario escludendone, altresì, la natura di norma imperativa, ribadendo che l'eventuale superamento, oltre a non inficiare la validità del contratto di mutuo fondiario, non consente al giudice di riqualificare di ufficio il contratto stesso.
Quanto, poi, all'eccepita indeterminatezza del credito, a parte, la estrema genericità
dell'eccezione, la opposta ha depositato, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, il relativo conteggio dettagliati.
Di qui il rigetto della spiegata opposizione.
Non si ritengono, nel caso di specie, invece, sussistere i presupposti per una condanna per responsabilità processuale aggravata anche perché parte opponente ha omesso di dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, le spese seguono la soccombenza e, valutata complessivamente la vicenda processuale, la natura delle questioni giuridiche sollevate e la ridotta complessità della causa, nonché l'attività processuale effettivamente svolta , in assenza di notula,
si liquidano di ufficio in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 così come aggiornati, con riferimento ai valori minimi dello scaglione fino ad € 260.000 previsti per le fasi di studio,
introduttiva e decisoria .
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• Rigetta l'opposizione
• Condanna la al pagamento delle spese di lite a favore della Parte_1
con la mandataria in persona del legale Controparte_1 CP_2
rapp.te p.t. che liquida complessivamente in € 4.217,00 oltre spese generali, c.p.a.
ed Iva;
Così deciso in Roma, con deposito telematico 09/10/2025
Il Giudice
CR BA