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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 18/06/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile – controversie del lavoro
N.R.G. 651/2023
Il Giudice dott. Paolo Ancora, all'udienza del 18.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa proposta da
( ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Giovanni Ventura ed elisa Amadeo;
ricorrente contro
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
Franco Toffoletto, Lucia Spinoglio, Lorenzo Gelmi e Davide Paolo Gatti;
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Dichiararsi la nullità della “conciliazione” dd.
31.1.2019 o comunque annullarsi la medesima o in subordine dichiararne
e/o disporne la rescissione con effetto immediato dal momento della sottoscrizione. 2) Accertarsi e dichiararsi che tra la ricorrente ed CP_1
e/o si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo
[...] Controparte_2
indeterminato, di fatto o comunque per violazione dell'art. 29 D.lgs
276/03, a decorrere dal 10.11.2008 o dalla diversa data che risulterà di giustizia, eventualmente dal 1.2.2019, e conseguentemente disporsi la costituzione del rapporto in capo ad o in subordine ad CP_1 [...]
o ad entrambe le società in solido fin dall'inizio del medesimo. CP_2
3) Accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel V livello CCNL ANIA od in altro diverso livello ritenuto coerente alle mansioni svolte, con l'applicazione di tutte le previsioni retributive e normative di tale CCNL e della contrattazione integrativa aziendale. 4)
Ordinare ad o in subordine ad o ad CP_1 Controparte_2
entrambe le società in solido la riammissione della lavoratrice nel posto di lavoro condannando le stesse al risarcimento del danno nella misura di cui all'art. 32, c. 5, L. 183/10. 5) Condannare o in subordine CP_1
o entrambe le società in solido a corrispondere alla Controparte_2
ricorrente le retribuzioni a qualsiasi titolo spettanti in ragione del CCNL da applicare, anche per premi, lavoro straordinario settimanalmente prestato in ragione dell'improprio regime orario applicato, ferie, riposi, corrispettivo per previdenza integrativa, tutela sanitaria, ed ogni altro istituto previsto dalla contrattazione nazionale ed aziendale. 6)
Condannare conseguentemente o in subordine ad CP_1 [...]
o ad entrambe le società in solido a corrispondere alla CP_2
ricorrente quanto dovuto per effetto delle pronunce di cui sopra sub 3) e 4) con accessori di legge e conseguente regolarizzazione contributiva. 7) Con vittoria di spese”.
Per la parte resistente: “in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità di tutte le domande avversarie nei confronti dell'ormai ceSAta Controparte_2
e l'intervenuta decadenza della Dott.SA ex artt. 32, co. 4,
[...] Pt_1
lett. d) l. 183/2010 e 39, comma 1 D.Lgs. 81/2015 con conseguente rigetto
Pag. 2 di 20 di tutte le domande avversarie;
- nel merito: rigettare il ricorso e ogni domanda avversaria;
- in via subordinata: in ogni caso di accoglimento della domanda principale avversaria, condannare la Dott.SA Pt_1
a restituire ad in persona del legale rappresentante
[...] CP_1
pro tempore l'importo di Euro 1.500, oltre interessi di legge, ovvero la maggior o minor somma ritenuta di giustizia;
- in ogni caso: con il favore di compensi professionali e spese del procedimento”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con un primo ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 20.3.2023, la ricorrente indicata in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro di Trieste, esponendo di essere stata assunta da con contratto a Parte_2
tempo indeterminato, CCNL commercio ed inquadramento al III livello e diversamente da quanto previsto dal contratto, già il 10.11.2008, primo giorno di lavoro, aveva iniziato a lavorare presso l'ufficio IT help desk II livello software di . L'attività lavorativa era sempre stata svolta a CP_1
favore delle convenute ed con CP_1 Controparte_2
inserimento nell'organizzazione imprenditoriale delle medesime, tanto che tutte le direttive sul lavoro, le comunicazioni e le procedure, erano state inviate a mezzo mail dai responsabili della struttura, o da altri dipendenti
. Evidenziava inoltre la ricorrente che a partire dagli ultimi mesi del CP_1
2018, alla steSA e ad altri lavoratori nella sua steSA situazione, veniva insistentemente riferito che se avessero voluto continuare a lavorare avrebbero dovuto sottoscrivere un atto di rinuncia a qualsiasi diritto nei confronti di a fronte della corresponsione della somma irrisoria di € CP_1
1.500,00 lordi. In data 31.1.2019 la ricorrente, che non poteva permettersi di non lavorare per la sua situazione familiare, si era determinata a
Pag. 3 di 20 sottoscrivere non potendo permettersi di non lavorare. Dopo la sottoscrizione del verbale di conciliazione la aveva continuato a Pt_1
lavorare con le medesime caratteristiche già descritte fino all'1.8.2022, quando insieme a tutti gli altri lavoratori di erano stati Parte_2
disabilitati dal servizio.
2. Tanto premesso in fatto, parte ricorrente evidenziava la nullità del verbale di conciliazione sottoscritto ed il ricorrere di un'ipotesi di appalto illecito ex art. 29 D.lgs 276/03 e rilevava che dall'accertamento della natura subordinata del rapporto con le convenute, derivava il suo diritto all'applicazione del CCNL per i dipendenti delle imprese assicuratrici
(ANIA), con inquadramento nel V livello contrattuale, corrispondente alle mansioni di addetto all'help desk di II livello.
3. Con memorie difensive di identico contenuto del 12.5.2023, si costituivano in giudizio le convenute, le quali preliminarmente deducevano la piena validità del verbale di conciliazione del 31.1.2019 e dunque l'inammissibilità della domanda avversaria. Deducevano inoltre che la domanda principale avversaria era improcedibile, poiché non era stato preventivamente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 80, co. 4 D.lgs. 276/2003. Rilevavano che parte ricorrente era incorsa nella decadenza ex art. 32 D. Lgs. 81/2015 in quanto aveva ceSAto di svolgere qualsiasi attività in esecuzione del servizio appaltato da CP_1
al più tardi in data 29 gennaio 2022, mentre il primo atto di impugnazione era datato 22 settembre 2022, ben oltre il termine decadenziale di 60 giorni.
Contestata la ricostruzione in fatto offerta da parte ricorrente, le convenute deducevano la legittimità dei contratti di appalto nei quali la ricorrente era stata impiegata, e concludevano per il rigetto integrale del ricorso.
Pag. 4 di 20 4. Con sentenza nr. 109/2023 il Tribunale di Trieste dichiarava l'inammissibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo preventivo di conciliazione obbligatorio ex art. 80, c. 4, D.lgs. 276/2003.
5. Con un secondo ricorso ex art. 414 c.p.c., parte ricorrente riproponeva le medesime domande già oggetto del precedente procedimento, rilevando di aver proposto il tentativo di conciliazione.
6. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio anche quale successore universale di CP_1
nel frattempo cancellata a seguito di liquidazione Controparte_2
volontaria, eccependo la decadenza di parte ricorrente ex artt. 32, co. 4, lett.
d) l. 183/2010 e 39, co. 1, D.Lgs. 81/2015 come già fatto nel corso del precedente giudizio ed anche con riferimento alla mancata tempestiva proposizione del ricorso dopo l'esperimento del tentativo di conciliazione.
Per il resto venivano riproposte le medesime difese.
7. Con ordinanza del 4.4.2024 venivano ammesse prove orali sulla questione relativa all'inammissibilità del ricorso per intervenuta conciliazione ed in seguito la causa veniva rinviata al 18.6.2025 per la decisione sulle questioni preliminari sollevate da parte resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta sono infondate per le ragioni che di seguito vengono illustrate.
9. Sotto un primo profilo ha affermato che la domanda CP_1
avversaria di impugnazione della transazione del 31 gennaio 2019 è certamente improcedibile nei confronti di poiché Controparte_2
controparte non ha preventivamente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 80, co. 4 D.lgs. 276/2003 nei confronti della
Pag. 5 di 20 steSA, ma solo nei confronti di malgrado CP_1 Controparte_2
fosse ancora regolarmente iscritta al registro delle imprese nel momento in cui è stato avviato e poi esperito il tentativo di conciliazione.
10. L'eccezione è infondata. Il tentativo di conciliazione è stato regolarmente esperito nei confronti dell'unico soggetto nei cui confronti è possibile attualmente avanzare le domande oggetto di ricorso, in quando successore universale di Conseguentemente alcuna declaratoria Controparte_2
di improcedibilità appare possibile, in quanto la sanzione conneSA al mancato esperimento del tentativo di conciliazione, lungi dal risolversi in uno sterile formalismo, rappresenta la misura con la quale l'ordinamento assicura effettività all'osservanza dell'onere imposto dalla legge in funzione delle finalità di interesse pubblico perseguite, ovvero evitare un incontrollato aumento delle controversie attribuite al giudice ordinario.
Tale finalità, nel caso di specie, appare ampiamente soddisfatta, con conseguente necessità di rigettare l'eccezione sollevata da Controparte_1
11. ha poi eccepito l'intervenuta decadenza di parte ricorrente CP_1
ex artt. 32, co. 4, lett. d) l. 183/2010 e 39, co. 1, D.Lgs. 81/2015, in ragione:
-del mancato rispetto del termine di 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale;
- dell'omesso deposito del ricorso giudiziale nei successivi 180 giorni;
-in ogni caso, per non aver nemmeno rispettato l'ulteriore termine decadenziale di 60 giorni dal mancato accordo all'esito del tentativo di conciliazione del 18 settembre 2023.
Giova rammentare che la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 e 3, prevede che: "Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro seSAnta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta,
Pag. 6 di 20 ovvero dalla comunicazione, anch' eSA in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo neceSArio al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro seSAnta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. Le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, art. 6, come modificato dal comma 1, del presente articolo, si applicano anche: … d) in ogni altro caso in cui, compresa
l'ipotesi prevista dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 27, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto".
12. Tuttavia, con l'ordinanza nr. 6266 del 08.03.2024, la CaSAzione ha affermato che, in caso di domanda volta all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'appaltante, i termini di decadenza, di cui all'art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010, trovano applicazione solo se l'utilizzatore abbia negato per iscritto la titolarità del rapporto, non essendo imputabile allo stesso (ai fini del decorso dei termini decadenziali) l'atto di licenziamento intimato dall'appaltatore/formale datore. Orientamento, quello in questione, già in precedenza affermato
Pag. 7 di 20 dall'ordinanza resa dalla CaSAzione in data 21 novembre 2022, n. 34181, nella quale si è escluso che il termine di decadenza poSA trovare applicazione alla richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, ove manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso. La CaSAzione ha motivato tale pronuncia affermando che, venendo in rilievo una limitazione temporale per l'esercizio dell'azione giudiziaria di notevole incidenza sui diritti del lavoratore, alla norma deve essere attribuito carattere di eccezionalità, imponendosene una interpretazione particolarmente rigorosa.
(nello stesso senso, Cass., nr. 9469/2019). Ha anche affermato la
CaSAzione che l'introduzione di nuovi termini decadenziali per l'esercizio d'un diritto appartiene alla discrezionalità del legislatore e non potrebbe determinare, nel bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti, il totale sacrificio o la compromissione eccessiva di uno di essi, ed il decorso della decadenza anche in difetto d'una formale comunicazione di ceSAzione di tale utilizzo renderebbe eccessivamente aleatorio l'esercizio del diritto d'azione del lavoratore, stante l'intrinseca difficoltà di identificarne con esattezza il dies a quo. Inoltre, dall'applicazione del termine di decadenza, anche a fattispecie in cui manchi un provvedimento datoriale che neghi la sussistenza del rapporto di lavoro, deriverebbe un'aporia rispetto al combinato disposto degli artt. 6 L. n. 604/1966 e 32 L.
n. 183/2010 e alla consolidata giurisprudenza della Corte di CaSAzione, per la quale non è possibile l'applicabilità del termine di decadenza dall'impugnativa del recesso datoriale, previsto dall'art. 6 L. 604/1966, in caso di licenziamento orale (Cass., 11 gennaio 2019, n. 523). L'eccezione
Pag. 8 di 20 in questione è pertanto da rigettare, sotto tutti i profili sollevati, non potendosi applicare la norma richiamata da controparte al caso di specie.
13. ha poi rilevato la totale infondatezza dell'impugnazione CP_1
avversaria dell'accordo transattivo del 31 gennaio 2019, con il quale la ricorrente aveva rinunciato a qualsiasi diritto nei confronti di a CP_1
fronte della corresponsione della somma di € 1.500,00 lordi, deducendo dunque la conseguente inammissibilità del ricorso per intervenuta ceSAzione della materia del contendere.
L'accordo transattivo intervenuto tra le parti era del seguente tenore:
Parte ricorrente ha eccepito la nullità di tale verbale per assenza di una res litigiosa e mancanza di un'assistenza effettiva da parte del rappresentante
Pag. 9 di 20 sindacale. In subordine ha eccepito l'annullabilità della transazione per il ricorrere di un vizio della volontà.
14. Come noto, l'art. 2113, co. 1, c.c. individua un generale divieto degli atti abdicativi da parte del lavoratore, ogni qual volta questi incidano su diritti indisponibili, stabilendo in via generale che tali negozi sono invalidi.
Altrettanto noto è, tuttavia, che la validità dei predetti negozi abdicativi risulta condizionata alla loro mancata impugnazione, da parte del prestatore, nel termine di sei mesi, decorrenti dalla ceSAzione del rapporto o dalla successiva data di sottoscrizione degli stessi. L'impianto descritto prevede, però, una rilevante eccezione nell'ipotesi delle conciliazioni effettuate, come si usa dire, “in sede protetta”: il riferimento è agli accordi abdicativo-transattivi che, come evincibile dal combinato disposto dell'art. 2113, co. 4, c.c., 185, 410, 411 c.p.c., possono essere stipulati:
-dinanzi al Giudice in sede conciliativa;
-presso l (sia nelle forme della conciliazione Controparte_3
monocratica che di fronte alla Commissione di conciliazione);
-di fronte alle Commissioni di certificazione dei contratti di lavoro, come avvenuto nel caso di specie:
-con l'assistenza di un conciliatore sindacale e nelle forme regolate dalla contrattazione collettiva.
15. In queste ipotesi, taSAtivamente previste, le conciliazioni sono sottratte al regime di impugnabilità stabilito dall'art. 2113 c.c.: in altri termini, il lavoratore non gode di alcun diritto di ripensamento che gli consenta di revocare il consenso prestato al momento della sottoscrizione dell'accordo.
Come ha avuto modo di precisare anche la Suprema Corte, la ragione sottesa alla stringente disciplina prevista dal legislatore in tema di rinunzie
Pag. 10 di 20 e transazioni, deve essere individuata nella considerazione che il lavoratore può trovarsi in condizioni di soggezione o di inferiorità nei confronti del suo datore di lavoro nel momento in cui da solo sottoscrive un atto di rinunzia o di transazione.
16. Logico, allora, è che tale esigenza di protezione deve arretrare quando sussistono le garanzie di assistenza e affidabilità che sono in grado di offrire gli organi giudiziari, sindacali o amministrativi. Detto altrimenti,
l'esigenza di tutelare il lavoratore dal rischio che la sua volontà sia coartata e indirizzata ad un risultato contrario ai suoi interessi viene meno quando la conciliazione si realizza in una delle forme previste dagli artt. 185, 410 e
411 c.p.c. (cfr. Cass 9241/1991 e Cass. 5832/1987). Ben si comprende il fondamento dell'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il presupposto indefettibile del regime derogatorio in materia di conciliazioni “protette” è rappresentato dal positivo riscontro proprio delle caratteristiche di assistenza, protezione e garanzia delle ragioni del prestatore di lavoro.
17. Nel caso di specie, l'accordo è stato sottoscritto in sede di commissione di certificazione, che, come rilevato, risulta essere sede protetta per la sottoscrizione degli accordi transattivi in materia lavoro, e pur tuttavia è sempre possibile per il lavoratore impugnare tale tipologia di accordi deducendo un vizio di nullità o di annullabilità, come nel caso di specie. E' stato difatti affermato che, le conciliazioni in esame, pur sottratte all'impugnativa prevista dall'art. 2113 c.c., possono essere oggetto di azione di nullità e/o di annullamento in base alla disciplina comune dei contratti. Pertanto, il lavoratore può chiedere l'annullamento del negozio sostanziale racchiuso nel verbale di conciliazione per incapacità naturale o
Pag. 11 di 20 legale, per violenza, dolo o errore diverso dall'errore di diritto relativo alle questioni oggetto di transazione ex art. 1969 c.c.. Il lavoratore può inoltre proporre azione ordinaria di nullità del negozio.
18. Ciò è avvenuto nel caso di specie, nel quale la lavoratrice deduce la nullità in via principale e l'annullabilità in via subordinata dell'accordo conciliativa.
19. Quanto all'eccezione di nullità la steSA è infondata.
20. Riguardo al profilo di nullità relativo alla conclusione dell'accordo senza l'effettiva assistenza di un sindacalista, la prospettazione attorea è infondata, in quanto nel caso di specie sono i componenti della commissione di certificazione a svolgere quella funzione di garanzia e di protezione a tutela del lavoratore predisposta dal legislatore e che conferisce particolare forza all'accordo. La presenza del sindacalista è dunque irrilevante per quanto in argomento. Alcuna censura specifica è stata moSA da parte ricorrente sul mancato svolgimento di tale funzione di garanzia da parte della se non un profilo esclusivamente CP_4
formale relativo alla sottoscrizione dell'accordo, apposta da soggetto, d.SA
, differente da quello indicato nello spazio superiore a quello Parte_3
riservato per la sottoscrizione. Profilo, quello in trattazione, che attiene ad un errore meramente materiale, stante il fatto che la d.SA è stata Pt_3
indicata quale rappresentante di nelle premesse della transazione, CP_1
ed in ragione del fatto che la steSA era certamente in possesso dei poteri a transigere (doc. 7 memoria difensiva).
21. Quanto al secondo profilo di nullità sollevato da parte ricorrente, ovvero l'insussistenza di una res litigiosa o res dubia, se ne deve evidenziare parimenti l'infondatezza, in quanto bisogna ricordare che tale elemento
Pag. 12 di 20 individua “l'incertezza, almeno nell'opinione delle parti, circa il rapporto giuridico intercorrente tra le stesse e le rispettive contrapposte pretese e la corrispettività del sacrificio sopportato, o meglio le reciproche concessioni” (Cass. nr. 7999/2010), senza esser neceSArio, però, che di tali pretese avvenga la concreta esteriorizzazione (Cass. nr. 12211/2011) e senza che poSA acquisire rilievo l'eventuale squilibrio tra il datum e il retentum (Cass. nr, 8808/2015). Ciò che rileva è, pertanto, che venga palesata la chiara ed inequivocabile espressione di volontà delle parti, la quale risulta preminente rispetto all'attualità di una res litigiosa, ben potendo quest'ultima essere anche potenziale (Cass. nr. 8917/2016).
22. Alla luce di tali indicazioni, l'esame del verbale conciliativo oggetto di causa permette di affermare che vi è il ricorrere di una res dubia, in quanto il verbale fa espresso riferimento al suo punto d), alla necessità di prevenire e risolvere qualsiasi controversia in essere o che poSA insorgere fra il lavoratore da un lato, e dall'altro, “con riferimento all'esecuzione e CP_1
ceSAzione del rapporto di lavoro subordinato e dei contratti di appalto di cui alla premeSA b), eliminando l'alea di eventuali giudizi”. Contestazioni, quelle relative all'inserimento della lavoratrice nelle attività oggetto di appalto che erano certamente riconducibili ad una potenziale lite, poi nella realtà effettivamente instaurata con il ricorso qui in discussione, a dimostrazione della correttezza, sul punto, dell'impostazione di parte resistente.
23. Quanto all'eccezione di annullabilità della transazione, la steSA è invece fondata.
24. Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento del contratto qui in discussione deducendo di essere stata coartata alla sottoscrizione della transazione in
Pag. 13 di 20 ragione del fatto che più volte il titolare dell'azienda da cui dipendeva, tale le aveva riferito che in mancanza di sottoscrizione della Per_1
transazione proposta da sarebbe stata licenziata. Parte ricorrente ha CP_1
altresì dedotto che tali pressioni sarebbero state esercitate anche da dipendenti . CP_1
25. L'istruttoria ha confermato tale ricostruzione dei fatti, se pure con riferimento alla sola condotta posta in essere da comunque parte Per_1
del contratto di transazione.
26. Ha dichiarato il teste di parte ricorrente : “Nell'agosto 2018, Testimone_1
il mio datore di lavoro formale, , è entrato in ufficio 3000, e ci Per_1
ha detto chiaramente che proponeva un accordo tombale per il CP_1
pregresso con una corresponsione di € 1.500,00, e che se non avessimo firmato tale accordo saremmo stati allontanati da almeno questo è CP_1
quello che è successo ad agosto. Effettivamente io sono stata allontanata da io mi sono presentata a lavoro l'1.2.20219 e il mio badge CP_1
risultava disattivato. Già prima dell'1.2.2019 avevo parlato con , Per_1
insieme ad altri colleghi, e lui prima ha avuto dei toni concilianti, poi mi ha detto che tutti quelli che non avevano firmato l'avrebbero portato alla rovina. Ci ha detto anche che avrebbe cercato altri clienti per consentirci di lavorare, ma questo non è mai avvenuto. Dopo tre mesi senza stipendio e senza contributi siamo stati licenziati. Sulla mia raccomandata c'era scritto che il licenziamento avveniva in quanto non mi sono presentata sul posto di lavoro. Tuttavia devo precisare che dopo l'1.2.2019 abbiamo avuto da una settimana di ferie, più che altro ci ha detto di farci Per_1
sentire dopo una settimana. Dopo una settimana ci siamo presentati
(eravamo un gruppetto di circa 10 persone) presso la sede di Pt_2
Pag. 14 di 20 in Via Frigessi 2 a Trieste, e lì il signor non c'era, c'era la Pt_2 Per_1
segretaria che ci ha detto che non c'era nessuna novità e si sarebbero fatti sentire loro. Abbiamo aspettato, e a fine mese non è arrivato lo stipendio.
Abbiamo verificato che lo stipendio veniva invece corrisposto ai nostri colleghi che lavoravano ad e la steSA segretaria se non erro, ci ha CP_1
riferito che era un problema di banca. Una collega, mi ha Testimone_2
riferito che dietro sue ripetute richieste, la segretaria di le aveva Per_1
detto che era stato l'avvocato di a consigliargli di bloccare i Per_1
pagamenti”. ADR: “So che dopo l'incontro di agosto alcuni miei colleghi si sono recati da per avere spiegazioni ed informazioni. Poi è Per_1 Per_1
venuto molte volte nel nostro ufficio per sapere quali erano le nostre intenzioni”. ADR: “La condizione relativa al patto di stabilità contenuta nell'accordo è stata aggiunta molto tempo dopo rispetto ad agosto 2018, tale condizione mi è stata proposta ma ho ritenuto di non accettare, in quanto non avevo per ragioni personali la preoccupazione di perdere il lavoro…. mi disse che non c'era molto margine di negoziazione e che Per_1
era chiusa a modifiche…. venne solo ad informarsi sulle CP_1 Per_1
prime, fu più aggressivo dopo la firma dell'accordo quando si rese conto che alcuni non avevano firmato. Furono i colleghi che avevano paura di perdere il lavoro ad insistere per la firma. In più c'era la prospettiva di perdere il lavoro che sicuramente metteva pressione. Il signor Tes_3
dipendente di , lavorava al secondo livello, non ebbi a che Parte_2
fare con lui”.
27. Ha dichiarato il teste di parte ricorrente “L'accordo Testimone_4
conciliativo fu proposto anche a me. Io ero in maternità dall'ottobre 2018 infatti andai a firmare l'accordo con mio figlio in passeggino. Io avevo
Pag. 15 di 20 chiesto a , mio datore di lavoro, cosa sarebbe successo se io non Per_1
fossi venuta a firmare l'accordo nel giorno fiSAto. Infatti avevo paura di non poterci essere a causa della necessità di badare al mio bambino. Igor
mi rispose che forse, sottolineando quel forse molteplici volte, ci Per_1
sarebbe stata la possibilità di un secondo giorno in cui firmare l'accordo, ma che non era sicuro. Comunque in quel caso la firma sarebbe stata apposta a Milano. A quel punto, vista l'eventualità di effettuare una trasferta a Milano con il bambino mi sono convinta a firmare a Trieste. Fu in quell'occasione che mi disse che se non si firmava non si sarebbe Per_1
potuto rientrare in ufficio”. ADR: “L'ufficio in cui non saremmo potuti rientrare era l'ufficio di Non mi ha detto che avrei perso il posto di CP_1
lavoro presso ma ha specificato che era l'unico Parte_2 CP_1
cliente dell'azienda e quindi noi sapevamo benissimo di non avere altra possibilità..Sia che tutti i colleghi mi hanno riferito che non Per_1
c'era alcun margine di negoziazione….Io ho interloquito solo con , fu Per_1
lui a dirmi che non vi era altra possibilità per mantenere il posto di lavoro.
Quando sono arrivata a firmare c'erano altri colleghi ed ho parlato anche con loro di tale prospettiva bloccata, non ho parlato con altri…Confermo il capitolo, avevamo la steSA situazione, con un mutuo ed un bambino appena nato, non potevamo restare senza lavoro….io non ho avuto pressioni da , che per altro era molto comprensivo con le Per_1
esigenze dei lavoratori. Lui mi ha chiamato una volta e mi ha detto qual era la situazione, ossia che non avremmo più lavorato in mancanza di sottoscrizione dell'accordo. Poi l'avrò chiamato una o più volte per avere chiarimento. Non ho ricevuto né chiamate né pressioni da altri. Comunque non era nostro referente, il nostro referente era . Tes_3 Persona_2
Pag. 16 di 20 Lei non era d'accordo nel firmare il verbale di conciliazione, e dunque non ha firmato. Conseguentemente ha perso il posto di lavoro”. ADR: “So solo che non ha continuato a lavorare per anche se non conosco Parte_2
la formula con la quale è stato risolto il rapporto di lavoro”.
28. Ebbene, si deve rammentare che per quel che concerne la fattispecie di cui all'art 1434 c.c., la violenza morale consiste nella minaccia di un male ingiusto e notevole che induce un soggetto a stipulare un negozio che non avrebbe altrimenti stipulato o a concluderlo a condizioni diverse da quelle che avrebbe accettato in assenza di violenza, tenuto conto, in particolare, delle condizioni, dell'età e del sesso della persona minacciata. In particolare, la violenza rilevante è quella “specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del negozio, di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, comprimendone la libertà di autodeterminazione” (Cass. nr. 3644/2004 e nr. 8430/2000). Ne consegue che “il contratto non può essere annullato ex art. 1434 c.c. ove la determinazione della parte sia stata determinata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte” (Cass. nr. 12058/2022). Affinché la violenza, come vizio della volontà di una parte, poSA costituire causa di annullamento del negozio, il combinato disposto degli artt. 1434 e 1435 cc. richiede che questa, valutato il soggetto passivo e il contesto sociale nella quale avviene, sia di natura tale da impressionare una persona sensata e far temere un male ingiusto e notevole per sé o il suo patrimonio. In tema, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di violenza morale, quale vizio invalidante del
Pag. 17 di 20 consenso, i requisiti previsti dall'art. 1435 c.c. possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, anche ad opera di un terzo;
è in ogni caso neceSArio che la minaccia sia stata specificamente diretta ad estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l'annullabilità e risulti di natura tale da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell'autore di eSA” (cfr. Cass. nr.
19974/2017). Il comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, può infine consistere nella minaccia di far valere un diritto, la quale assume i caratteri delle violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione di un contratto, ai sensi dell'art. 1438 c.c., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, il che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia anche esorbitante ed iniquo rispetto all'oggetto di quest'ultimo, e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall'ordinamento (Cass. nr.
28260/2005). In particolare, in materia di licenziamento, è stato affermato che deve reputarsi configurabile come prospettazione di un male ingiusto di per sè, invece che come minaccia di far valere un diritto anche la minaccia di un licenziamento per giusta causa o di una denuncia penale ove si accerti l'inesistenza del diritto del datore di lavoro al licenziamento o anche l'infondatezza e la pretestuosità dell'addebito penale posto a fondamento della prospettata denuncia (cfr. Cass. nr. 509/1999 e nr. 3380/2001).
Pag. 18 di 20 29. Nel caso di specie ricorrono tutti i requisiti richiesti dalla normativa applicabile e dalla giurisprudenza sopra menzionata in quanto:
-vi è stata la prospettazione di un male, ovvero la perdita del posto di lavoro;
-tale male, ovvero la perdita del posto di lavoro, era di proporzioni e dimensioni tali da impressionare una persona sensata e far temere un male ingiusto e notevole per sé o il suo patrimonio, tanto più trattandosi di una persona in condizioni economiche e famigliari quali quelle dedotte in ricorso;
-la prospettazione della perdita del posto di lavoro da parte del e Per_1
prima ancora dell'impossibilità di adibire la lavoratrice all'appalto CP_1
era un male ingiusto, in quanto l'estromissione dall'appalto e la risoluzione del rapporto di lavoro non avevano alcuna giustificazione diversa dalla mancata sottoscrizione di un contratto transattivo interamente e completamente proposto da , la quale perseguiva, attraverso tale CP_1
forma di illecita coazione, l'obiettivo di porsi al riparo dai rischi di una futura declaratoria dell'illiceità dell'appalto.
30. Peraltro la pretesa di parte resistente di scomporre le condotte (ad , CP_1
si afferma, non era riconducibile alcuna minaccia di risoluzione del rapporto di lavoro, ma solo la libera scelta di non adibire un lavoratore all'appalto) non è condivisibile, in quanto tutti i soggetti menzionati erano parti dello stesso contratto e la volontà della lavoratrice, con ogni evidenza,
è stata raggiunta da una combinazione di condotte convergenti nel senso di un'oggettiva coartazione della steSA, unica evidenza che conta se è vero che ai sensi dell'art. 1434 c.c. la violenza è causa di annullamento del contratto anche se esercitata da un terzo.
Pag. 19 di 20 31. La conciliazione sottoscritta in data 31 gennaio 2019, dunque, deve essere annullata.
32. Il giudizio deve proseguire per l'esame delle ulteriori domande proposte da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando:
1) annulla la conciliazione intercorsa fra parte ricorrente e in CP_1
31.1.2019 dinanzi alla Commissione di Certificazione dei Contratti di
Lavoro dell'Università Ca' Foscari di Venezia;
2) dispone la prosecuzione del giudizio per la decisione in ordine alle altre domande di parte ricorrente e rinvia la causa all'udienza del 16 luglio 2025, alle ore 09:15.
Trieste, 18/6/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Ancora
Pag. 20 di 20
Sezione civile – controversie del lavoro
N.R.G. 651/2023
Il Giudice dott. Paolo Ancora, all'udienza del 18.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa proposta da
( ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Giovanni Ventura ed elisa Amadeo;
ricorrente contro
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
Franco Toffoletto, Lucia Spinoglio, Lorenzo Gelmi e Davide Paolo Gatti;
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Dichiararsi la nullità della “conciliazione” dd.
31.1.2019 o comunque annullarsi la medesima o in subordine dichiararne
e/o disporne la rescissione con effetto immediato dal momento della sottoscrizione. 2) Accertarsi e dichiararsi che tra la ricorrente ed CP_1
e/o si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo
[...] Controparte_2
indeterminato, di fatto o comunque per violazione dell'art. 29 D.lgs
276/03, a decorrere dal 10.11.2008 o dalla diversa data che risulterà di giustizia, eventualmente dal 1.2.2019, e conseguentemente disporsi la costituzione del rapporto in capo ad o in subordine ad CP_1 [...]
o ad entrambe le società in solido fin dall'inizio del medesimo. CP_2
3) Accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel V livello CCNL ANIA od in altro diverso livello ritenuto coerente alle mansioni svolte, con l'applicazione di tutte le previsioni retributive e normative di tale CCNL e della contrattazione integrativa aziendale. 4)
Ordinare ad o in subordine ad o ad CP_1 Controparte_2
entrambe le società in solido la riammissione della lavoratrice nel posto di lavoro condannando le stesse al risarcimento del danno nella misura di cui all'art. 32, c. 5, L. 183/10. 5) Condannare o in subordine CP_1
o entrambe le società in solido a corrispondere alla Controparte_2
ricorrente le retribuzioni a qualsiasi titolo spettanti in ragione del CCNL da applicare, anche per premi, lavoro straordinario settimanalmente prestato in ragione dell'improprio regime orario applicato, ferie, riposi, corrispettivo per previdenza integrativa, tutela sanitaria, ed ogni altro istituto previsto dalla contrattazione nazionale ed aziendale. 6)
Condannare conseguentemente o in subordine ad CP_1 [...]
o ad entrambe le società in solido a corrispondere alla CP_2
ricorrente quanto dovuto per effetto delle pronunce di cui sopra sub 3) e 4) con accessori di legge e conseguente regolarizzazione contributiva. 7) Con vittoria di spese”.
Per la parte resistente: “in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità di tutte le domande avversarie nei confronti dell'ormai ceSAta Controparte_2
e l'intervenuta decadenza della Dott.SA ex artt. 32, co. 4,
[...] Pt_1
lett. d) l. 183/2010 e 39, comma 1 D.Lgs. 81/2015 con conseguente rigetto
Pag. 2 di 20 di tutte le domande avversarie;
- nel merito: rigettare il ricorso e ogni domanda avversaria;
- in via subordinata: in ogni caso di accoglimento della domanda principale avversaria, condannare la Dott.SA Pt_1
a restituire ad in persona del legale rappresentante
[...] CP_1
pro tempore l'importo di Euro 1.500, oltre interessi di legge, ovvero la maggior o minor somma ritenuta di giustizia;
- in ogni caso: con il favore di compensi professionali e spese del procedimento”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con un primo ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 20.3.2023, la ricorrente indicata in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro di Trieste, esponendo di essere stata assunta da con contratto a Parte_2
tempo indeterminato, CCNL commercio ed inquadramento al III livello e diversamente da quanto previsto dal contratto, già il 10.11.2008, primo giorno di lavoro, aveva iniziato a lavorare presso l'ufficio IT help desk II livello software di . L'attività lavorativa era sempre stata svolta a CP_1
favore delle convenute ed con CP_1 Controparte_2
inserimento nell'organizzazione imprenditoriale delle medesime, tanto che tutte le direttive sul lavoro, le comunicazioni e le procedure, erano state inviate a mezzo mail dai responsabili della struttura, o da altri dipendenti
. Evidenziava inoltre la ricorrente che a partire dagli ultimi mesi del CP_1
2018, alla steSA e ad altri lavoratori nella sua steSA situazione, veniva insistentemente riferito che se avessero voluto continuare a lavorare avrebbero dovuto sottoscrivere un atto di rinuncia a qualsiasi diritto nei confronti di a fronte della corresponsione della somma irrisoria di € CP_1
1.500,00 lordi. In data 31.1.2019 la ricorrente, che non poteva permettersi di non lavorare per la sua situazione familiare, si era determinata a
Pag. 3 di 20 sottoscrivere non potendo permettersi di non lavorare. Dopo la sottoscrizione del verbale di conciliazione la aveva continuato a Pt_1
lavorare con le medesime caratteristiche già descritte fino all'1.8.2022, quando insieme a tutti gli altri lavoratori di erano stati Parte_2
disabilitati dal servizio.
2. Tanto premesso in fatto, parte ricorrente evidenziava la nullità del verbale di conciliazione sottoscritto ed il ricorrere di un'ipotesi di appalto illecito ex art. 29 D.lgs 276/03 e rilevava che dall'accertamento della natura subordinata del rapporto con le convenute, derivava il suo diritto all'applicazione del CCNL per i dipendenti delle imprese assicuratrici
(ANIA), con inquadramento nel V livello contrattuale, corrispondente alle mansioni di addetto all'help desk di II livello.
3. Con memorie difensive di identico contenuto del 12.5.2023, si costituivano in giudizio le convenute, le quali preliminarmente deducevano la piena validità del verbale di conciliazione del 31.1.2019 e dunque l'inammissibilità della domanda avversaria. Deducevano inoltre che la domanda principale avversaria era improcedibile, poiché non era stato preventivamente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 80, co. 4 D.lgs. 276/2003. Rilevavano che parte ricorrente era incorsa nella decadenza ex art. 32 D. Lgs. 81/2015 in quanto aveva ceSAto di svolgere qualsiasi attività in esecuzione del servizio appaltato da CP_1
al più tardi in data 29 gennaio 2022, mentre il primo atto di impugnazione era datato 22 settembre 2022, ben oltre il termine decadenziale di 60 giorni.
Contestata la ricostruzione in fatto offerta da parte ricorrente, le convenute deducevano la legittimità dei contratti di appalto nei quali la ricorrente era stata impiegata, e concludevano per il rigetto integrale del ricorso.
Pag. 4 di 20 4. Con sentenza nr. 109/2023 il Tribunale di Trieste dichiarava l'inammissibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo preventivo di conciliazione obbligatorio ex art. 80, c. 4, D.lgs. 276/2003.
5. Con un secondo ricorso ex art. 414 c.p.c., parte ricorrente riproponeva le medesime domande già oggetto del precedente procedimento, rilevando di aver proposto il tentativo di conciliazione.
6. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio anche quale successore universale di CP_1
nel frattempo cancellata a seguito di liquidazione Controparte_2
volontaria, eccependo la decadenza di parte ricorrente ex artt. 32, co. 4, lett.
d) l. 183/2010 e 39, co. 1, D.Lgs. 81/2015 come già fatto nel corso del precedente giudizio ed anche con riferimento alla mancata tempestiva proposizione del ricorso dopo l'esperimento del tentativo di conciliazione.
Per il resto venivano riproposte le medesime difese.
7. Con ordinanza del 4.4.2024 venivano ammesse prove orali sulla questione relativa all'inammissibilità del ricorso per intervenuta conciliazione ed in seguito la causa veniva rinviata al 18.6.2025 per la decisione sulle questioni preliminari sollevate da parte resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta sono infondate per le ragioni che di seguito vengono illustrate.
9. Sotto un primo profilo ha affermato che la domanda CP_1
avversaria di impugnazione della transazione del 31 gennaio 2019 è certamente improcedibile nei confronti di poiché Controparte_2
controparte non ha preventivamente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 80, co. 4 D.lgs. 276/2003 nei confronti della
Pag. 5 di 20 steSA, ma solo nei confronti di malgrado CP_1 Controparte_2
fosse ancora regolarmente iscritta al registro delle imprese nel momento in cui è stato avviato e poi esperito il tentativo di conciliazione.
10. L'eccezione è infondata. Il tentativo di conciliazione è stato regolarmente esperito nei confronti dell'unico soggetto nei cui confronti è possibile attualmente avanzare le domande oggetto di ricorso, in quando successore universale di Conseguentemente alcuna declaratoria Controparte_2
di improcedibilità appare possibile, in quanto la sanzione conneSA al mancato esperimento del tentativo di conciliazione, lungi dal risolversi in uno sterile formalismo, rappresenta la misura con la quale l'ordinamento assicura effettività all'osservanza dell'onere imposto dalla legge in funzione delle finalità di interesse pubblico perseguite, ovvero evitare un incontrollato aumento delle controversie attribuite al giudice ordinario.
Tale finalità, nel caso di specie, appare ampiamente soddisfatta, con conseguente necessità di rigettare l'eccezione sollevata da Controparte_1
11. ha poi eccepito l'intervenuta decadenza di parte ricorrente CP_1
ex artt. 32, co. 4, lett. d) l. 183/2010 e 39, co. 1, D.Lgs. 81/2015, in ragione:
-del mancato rispetto del termine di 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale;
- dell'omesso deposito del ricorso giudiziale nei successivi 180 giorni;
-in ogni caso, per non aver nemmeno rispettato l'ulteriore termine decadenziale di 60 giorni dal mancato accordo all'esito del tentativo di conciliazione del 18 settembre 2023.
Giova rammentare che la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 e 3, prevede che: "Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro seSAnta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta,
Pag. 6 di 20 ovvero dalla comunicazione, anch' eSA in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo neceSArio al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro seSAnta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. Le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, art. 6, come modificato dal comma 1, del presente articolo, si applicano anche: … d) in ogni altro caso in cui, compresa
l'ipotesi prevista dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 27, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto".
12. Tuttavia, con l'ordinanza nr. 6266 del 08.03.2024, la CaSAzione ha affermato che, in caso di domanda volta all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'appaltante, i termini di decadenza, di cui all'art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010, trovano applicazione solo se l'utilizzatore abbia negato per iscritto la titolarità del rapporto, non essendo imputabile allo stesso (ai fini del decorso dei termini decadenziali) l'atto di licenziamento intimato dall'appaltatore/formale datore. Orientamento, quello in questione, già in precedenza affermato
Pag. 7 di 20 dall'ordinanza resa dalla CaSAzione in data 21 novembre 2022, n. 34181, nella quale si è escluso che il termine di decadenza poSA trovare applicazione alla richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, ove manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso. La CaSAzione ha motivato tale pronuncia affermando che, venendo in rilievo una limitazione temporale per l'esercizio dell'azione giudiziaria di notevole incidenza sui diritti del lavoratore, alla norma deve essere attribuito carattere di eccezionalità, imponendosene una interpretazione particolarmente rigorosa.
(nello stesso senso, Cass., nr. 9469/2019). Ha anche affermato la
CaSAzione che l'introduzione di nuovi termini decadenziali per l'esercizio d'un diritto appartiene alla discrezionalità del legislatore e non potrebbe determinare, nel bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti, il totale sacrificio o la compromissione eccessiva di uno di essi, ed il decorso della decadenza anche in difetto d'una formale comunicazione di ceSAzione di tale utilizzo renderebbe eccessivamente aleatorio l'esercizio del diritto d'azione del lavoratore, stante l'intrinseca difficoltà di identificarne con esattezza il dies a quo. Inoltre, dall'applicazione del termine di decadenza, anche a fattispecie in cui manchi un provvedimento datoriale che neghi la sussistenza del rapporto di lavoro, deriverebbe un'aporia rispetto al combinato disposto degli artt. 6 L. n. 604/1966 e 32 L.
n. 183/2010 e alla consolidata giurisprudenza della Corte di CaSAzione, per la quale non è possibile l'applicabilità del termine di decadenza dall'impugnativa del recesso datoriale, previsto dall'art. 6 L. 604/1966, in caso di licenziamento orale (Cass., 11 gennaio 2019, n. 523). L'eccezione
Pag. 8 di 20 in questione è pertanto da rigettare, sotto tutti i profili sollevati, non potendosi applicare la norma richiamata da controparte al caso di specie.
13. ha poi rilevato la totale infondatezza dell'impugnazione CP_1
avversaria dell'accordo transattivo del 31 gennaio 2019, con il quale la ricorrente aveva rinunciato a qualsiasi diritto nei confronti di a CP_1
fronte della corresponsione della somma di € 1.500,00 lordi, deducendo dunque la conseguente inammissibilità del ricorso per intervenuta ceSAzione della materia del contendere.
L'accordo transattivo intervenuto tra le parti era del seguente tenore:
Parte ricorrente ha eccepito la nullità di tale verbale per assenza di una res litigiosa e mancanza di un'assistenza effettiva da parte del rappresentante
Pag. 9 di 20 sindacale. In subordine ha eccepito l'annullabilità della transazione per il ricorrere di un vizio della volontà.
14. Come noto, l'art. 2113, co. 1, c.c. individua un generale divieto degli atti abdicativi da parte del lavoratore, ogni qual volta questi incidano su diritti indisponibili, stabilendo in via generale che tali negozi sono invalidi.
Altrettanto noto è, tuttavia, che la validità dei predetti negozi abdicativi risulta condizionata alla loro mancata impugnazione, da parte del prestatore, nel termine di sei mesi, decorrenti dalla ceSAzione del rapporto o dalla successiva data di sottoscrizione degli stessi. L'impianto descritto prevede, però, una rilevante eccezione nell'ipotesi delle conciliazioni effettuate, come si usa dire, “in sede protetta”: il riferimento è agli accordi abdicativo-transattivi che, come evincibile dal combinato disposto dell'art. 2113, co. 4, c.c., 185, 410, 411 c.p.c., possono essere stipulati:
-dinanzi al Giudice in sede conciliativa;
-presso l (sia nelle forme della conciliazione Controparte_3
monocratica che di fronte alla Commissione di conciliazione);
-di fronte alle Commissioni di certificazione dei contratti di lavoro, come avvenuto nel caso di specie:
-con l'assistenza di un conciliatore sindacale e nelle forme regolate dalla contrattazione collettiva.
15. In queste ipotesi, taSAtivamente previste, le conciliazioni sono sottratte al regime di impugnabilità stabilito dall'art. 2113 c.c.: in altri termini, il lavoratore non gode di alcun diritto di ripensamento che gli consenta di revocare il consenso prestato al momento della sottoscrizione dell'accordo.
Come ha avuto modo di precisare anche la Suprema Corte, la ragione sottesa alla stringente disciplina prevista dal legislatore in tema di rinunzie
Pag. 10 di 20 e transazioni, deve essere individuata nella considerazione che il lavoratore può trovarsi in condizioni di soggezione o di inferiorità nei confronti del suo datore di lavoro nel momento in cui da solo sottoscrive un atto di rinunzia o di transazione.
16. Logico, allora, è che tale esigenza di protezione deve arretrare quando sussistono le garanzie di assistenza e affidabilità che sono in grado di offrire gli organi giudiziari, sindacali o amministrativi. Detto altrimenti,
l'esigenza di tutelare il lavoratore dal rischio che la sua volontà sia coartata e indirizzata ad un risultato contrario ai suoi interessi viene meno quando la conciliazione si realizza in una delle forme previste dagli artt. 185, 410 e
411 c.p.c. (cfr. Cass 9241/1991 e Cass. 5832/1987). Ben si comprende il fondamento dell'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il presupposto indefettibile del regime derogatorio in materia di conciliazioni “protette” è rappresentato dal positivo riscontro proprio delle caratteristiche di assistenza, protezione e garanzia delle ragioni del prestatore di lavoro.
17. Nel caso di specie, l'accordo è stato sottoscritto in sede di commissione di certificazione, che, come rilevato, risulta essere sede protetta per la sottoscrizione degli accordi transattivi in materia lavoro, e pur tuttavia è sempre possibile per il lavoratore impugnare tale tipologia di accordi deducendo un vizio di nullità o di annullabilità, come nel caso di specie. E' stato difatti affermato che, le conciliazioni in esame, pur sottratte all'impugnativa prevista dall'art. 2113 c.c., possono essere oggetto di azione di nullità e/o di annullamento in base alla disciplina comune dei contratti. Pertanto, il lavoratore può chiedere l'annullamento del negozio sostanziale racchiuso nel verbale di conciliazione per incapacità naturale o
Pag. 11 di 20 legale, per violenza, dolo o errore diverso dall'errore di diritto relativo alle questioni oggetto di transazione ex art. 1969 c.c.. Il lavoratore può inoltre proporre azione ordinaria di nullità del negozio.
18. Ciò è avvenuto nel caso di specie, nel quale la lavoratrice deduce la nullità in via principale e l'annullabilità in via subordinata dell'accordo conciliativa.
19. Quanto all'eccezione di nullità la steSA è infondata.
20. Riguardo al profilo di nullità relativo alla conclusione dell'accordo senza l'effettiva assistenza di un sindacalista, la prospettazione attorea è infondata, in quanto nel caso di specie sono i componenti della commissione di certificazione a svolgere quella funzione di garanzia e di protezione a tutela del lavoratore predisposta dal legislatore e che conferisce particolare forza all'accordo. La presenza del sindacalista è dunque irrilevante per quanto in argomento. Alcuna censura specifica è stata moSA da parte ricorrente sul mancato svolgimento di tale funzione di garanzia da parte della se non un profilo esclusivamente CP_4
formale relativo alla sottoscrizione dell'accordo, apposta da soggetto, d.SA
, differente da quello indicato nello spazio superiore a quello Parte_3
riservato per la sottoscrizione. Profilo, quello in trattazione, che attiene ad un errore meramente materiale, stante il fatto che la d.SA è stata Pt_3
indicata quale rappresentante di nelle premesse della transazione, CP_1
ed in ragione del fatto che la steSA era certamente in possesso dei poteri a transigere (doc. 7 memoria difensiva).
21. Quanto al secondo profilo di nullità sollevato da parte ricorrente, ovvero l'insussistenza di una res litigiosa o res dubia, se ne deve evidenziare parimenti l'infondatezza, in quanto bisogna ricordare che tale elemento
Pag. 12 di 20 individua “l'incertezza, almeno nell'opinione delle parti, circa il rapporto giuridico intercorrente tra le stesse e le rispettive contrapposte pretese e la corrispettività del sacrificio sopportato, o meglio le reciproche concessioni” (Cass. nr. 7999/2010), senza esser neceSArio, però, che di tali pretese avvenga la concreta esteriorizzazione (Cass. nr. 12211/2011) e senza che poSA acquisire rilievo l'eventuale squilibrio tra il datum e il retentum (Cass. nr, 8808/2015). Ciò che rileva è, pertanto, che venga palesata la chiara ed inequivocabile espressione di volontà delle parti, la quale risulta preminente rispetto all'attualità di una res litigiosa, ben potendo quest'ultima essere anche potenziale (Cass. nr. 8917/2016).
22. Alla luce di tali indicazioni, l'esame del verbale conciliativo oggetto di causa permette di affermare che vi è il ricorrere di una res dubia, in quanto il verbale fa espresso riferimento al suo punto d), alla necessità di prevenire e risolvere qualsiasi controversia in essere o che poSA insorgere fra il lavoratore da un lato, e dall'altro, “con riferimento all'esecuzione e CP_1
ceSAzione del rapporto di lavoro subordinato e dei contratti di appalto di cui alla premeSA b), eliminando l'alea di eventuali giudizi”. Contestazioni, quelle relative all'inserimento della lavoratrice nelle attività oggetto di appalto che erano certamente riconducibili ad una potenziale lite, poi nella realtà effettivamente instaurata con il ricorso qui in discussione, a dimostrazione della correttezza, sul punto, dell'impostazione di parte resistente.
23. Quanto all'eccezione di annullabilità della transazione, la steSA è invece fondata.
24. Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento del contratto qui in discussione deducendo di essere stata coartata alla sottoscrizione della transazione in
Pag. 13 di 20 ragione del fatto che più volte il titolare dell'azienda da cui dipendeva, tale le aveva riferito che in mancanza di sottoscrizione della Per_1
transazione proposta da sarebbe stata licenziata. Parte ricorrente ha CP_1
altresì dedotto che tali pressioni sarebbero state esercitate anche da dipendenti . CP_1
25. L'istruttoria ha confermato tale ricostruzione dei fatti, se pure con riferimento alla sola condotta posta in essere da comunque parte Per_1
del contratto di transazione.
26. Ha dichiarato il teste di parte ricorrente : “Nell'agosto 2018, Testimone_1
il mio datore di lavoro formale, , è entrato in ufficio 3000, e ci Per_1
ha detto chiaramente che proponeva un accordo tombale per il CP_1
pregresso con una corresponsione di € 1.500,00, e che se non avessimo firmato tale accordo saremmo stati allontanati da almeno questo è CP_1
quello che è successo ad agosto. Effettivamente io sono stata allontanata da io mi sono presentata a lavoro l'1.2.20219 e il mio badge CP_1
risultava disattivato. Già prima dell'1.2.2019 avevo parlato con , Per_1
insieme ad altri colleghi, e lui prima ha avuto dei toni concilianti, poi mi ha detto che tutti quelli che non avevano firmato l'avrebbero portato alla rovina. Ci ha detto anche che avrebbe cercato altri clienti per consentirci di lavorare, ma questo non è mai avvenuto. Dopo tre mesi senza stipendio e senza contributi siamo stati licenziati. Sulla mia raccomandata c'era scritto che il licenziamento avveniva in quanto non mi sono presentata sul posto di lavoro. Tuttavia devo precisare che dopo l'1.2.2019 abbiamo avuto da una settimana di ferie, più che altro ci ha detto di farci Per_1
sentire dopo una settimana. Dopo una settimana ci siamo presentati
(eravamo un gruppetto di circa 10 persone) presso la sede di Pt_2
Pag. 14 di 20 in Via Frigessi 2 a Trieste, e lì il signor non c'era, c'era la Pt_2 Per_1
segretaria che ci ha detto che non c'era nessuna novità e si sarebbero fatti sentire loro. Abbiamo aspettato, e a fine mese non è arrivato lo stipendio.
Abbiamo verificato che lo stipendio veniva invece corrisposto ai nostri colleghi che lavoravano ad e la steSA segretaria se non erro, ci ha CP_1
riferito che era un problema di banca. Una collega, mi ha Testimone_2
riferito che dietro sue ripetute richieste, la segretaria di le aveva Per_1
detto che era stato l'avvocato di a consigliargli di bloccare i Per_1
pagamenti”. ADR: “So che dopo l'incontro di agosto alcuni miei colleghi si sono recati da per avere spiegazioni ed informazioni. Poi è Per_1 Per_1
venuto molte volte nel nostro ufficio per sapere quali erano le nostre intenzioni”. ADR: “La condizione relativa al patto di stabilità contenuta nell'accordo è stata aggiunta molto tempo dopo rispetto ad agosto 2018, tale condizione mi è stata proposta ma ho ritenuto di non accettare, in quanto non avevo per ragioni personali la preoccupazione di perdere il lavoro…. mi disse che non c'era molto margine di negoziazione e che Per_1
era chiusa a modifiche…. venne solo ad informarsi sulle CP_1 Per_1
prime, fu più aggressivo dopo la firma dell'accordo quando si rese conto che alcuni non avevano firmato. Furono i colleghi che avevano paura di perdere il lavoro ad insistere per la firma. In più c'era la prospettiva di perdere il lavoro che sicuramente metteva pressione. Il signor Tes_3
dipendente di , lavorava al secondo livello, non ebbi a che Parte_2
fare con lui”.
27. Ha dichiarato il teste di parte ricorrente “L'accordo Testimone_4
conciliativo fu proposto anche a me. Io ero in maternità dall'ottobre 2018 infatti andai a firmare l'accordo con mio figlio in passeggino. Io avevo
Pag. 15 di 20 chiesto a , mio datore di lavoro, cosa sarebbe successo se io non Per_1
fossi venuta a firmare l'accordo nel giorno fiSAto. Infatti avevo paura di non poterci essere a causa della necessità di badare al mio bambino. Igor
mi rispose che forse, sottolineando quel forse molteplici volte, ci Per_1
sarebbe stata la possibilità di un secondo giorno in cui firmare l'accordo, ma che non era sicuro. Comunque in quel caso la firma sarebbe stata apposta a Milano. A quel punto, vista l'eventualità di effettuare una trasferta a Milano con il bambino mi sono convinta a firmare a Trieste. Fu in quell'occasione che mi disse che se non si firmava non si sarebbe Per_1
potuto rientrare in ufficio”. ADR: “L'ufficio in cui non saremmo potuti rientrare era l'ufficio di Non mi ha detto che avrei perso il posto di CP_1
lavoro presso ma ha specificato che era l'unico Parte_2 CP_1
cliente dell'azienda e quindi noi sapevamo benissimo di non avere altra possibilità..Sia che tutti i colleghi mi hanno riferito che non Per_1
c'era alcun margine di negoziazione….Io ho interloquito solo con , fu Per_1
lui a dirmi che non vi era altra possibilità per mantenere il posto di lavoro.
Quando sono arrivata a firmare c'erano altri colleghi ed ho parlato anche con loro di tale prospettiva bloccata, non ho parlato con altri…Confermo il capitolo, avevamo la steSA situazione, con un mutuo ed un bambino appena nato, non potevamo restare senza lavoro….io non ho avuto pressioni da , che per altro era molto comprensivo con le Per_1
esigenze dei lavoratori. Lui mi ha chiamato una volta e mi ha detto qual era la situazione, ossia che non avremmo più lavorato in mancanza di sottoscrizione dell'accordo. Poi l'avrò chiamato una o più volte per avere chiarimento. Non ho ricevuto né chiamate né pressioni da altri. Comunque non era nostro referente, il nostro referente era . Tes_3 Persona_2
Pag. 16 di 20 Lei non era d'accordo nel firmare il verbale di conciliazione, e dunque non ha firmato. Conseguentemente ha perso il posto di lavoro”. ADR: “So solo che non ha continuato a lavorare per anche se non conosco Parte_2
la formula con la quale è stato risolto il rapporto di lavoro”.
28. Ebbene, si deve rammentare che per quel che concerne la fattispecie di cui all'art 1434 c.c., la violenza morale consiste nella minaccia di un male ingiusto e notevole che induce un soggetto a stipulare un negozio che non avrebbe altrimenti stipulato o a concluderlo a condizioni diverse da quelle che avrebbe accettato in assenza di violenza, tenuto conto, in particolare, delle condizioni, dell'età e del sesso della persona minacciata. In particolare, la violenza rilevante è quella “specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del negozio, di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, comprimendone la libertà di autodeterminazione” (Cass. nr. 3644/2004 e nr. 8430/2000). Ne consegue che “il contratto non può essere annullato ex art. 1434 c.c. ove la determinazione della parte sia stata determinata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte” (Cass. nr. 12058/2022). Affinché la violenza, come vizio della volontà di una parte, poSA costituire causa di annullamento del negozio, il combinato disposto degli artt. 1434 e 1435 cc. richiede che questa, valutato il soggetto passivo e il contesto sociale nella quale avviene, sia di natura tale da impressionare una persona sensata e far temere un male ingiusto e notevole per sé o il suo patrimonio. In tema, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di violenza morale, quale vizio invalidante del
Pag. 17 di 20 consenso, i requisiti previsti dall'art. 1435 c.c. possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, anche ad opera di un terzo;
è in ogni caso neceSArio che la minaccia sia stata specificamente diretta ad estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l'annullabilità e risulti di natura tale da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell'autore di eSA” (cfr. Cass. nr.
19974/2017). Il comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, può infine consistere nella minaccia di far valere un diritto, la quale assume i caratteri delle violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione di un contratto, ai sensi dell'art. 1438 c.c., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, il che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia anche esorbitante ed iniquo rispetto all'oggetto di quest'ultimo, e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall'ordinamento (Cass. nr.
28260/2005). In particolare, in materia di licenziamento, è stato affermato che deve reputarsi configurabile come prospettazione di un male ingiusto di per sè, invece che come minaccia di far valere un diritto anche la minaccia di un licenziamento per giusta causa o di una denuncia penale ove si accerti l'inesistenza del diritto del datore di lavoro al licenziamento o anche l'infondatezza e la pretestuosità dell'addebito penale posto a fondamento della prospettata denuncia (cfr. Cass. nr. 509/1999 e nr. 3380/2001).
Pag. 18 di 20 29. Nel caso di specie ricorrono tutti i requisiti richiesti dalla normativa applicabile e dalla giurisprudenza sopra menzionata in quanto:
-vi è stata la prospettazione di un male, ovvero la perdita del posto di lavoro;
-tale male, ovvero la perdita del posto di lavoro, era di proporzioni e dimensioni tali da impressionare una persona sensata e far temere un male ingiusto e notevole per sé o il suo patrimonio, tanto più trattandosi di una persona in condizioni economiche e famigliari quali quelle dedotte in ricorso;
-la prospettazione della perdita del posto di lavoro da parte del e Per_1
prima ancora dell'impossibilità di adibire la lavoratrice all'appalto CP_1
era un male ingiusto, in quanto l'estromissione dall'appalto e la risoluzione del rapporto di lavoro non avevano alcuna giustificazione diversa dalla mancata sottoscrizione di un contratto transattivo interamente e completamente proposto da , la quale perseguiva, attraverso tale CP_1
forma di illecita coazione, l'obiettivo di porsi al riparo dai rischi di una futura declaratoria dell'illiceità dell'appalto.
30. Peraltro la pretesa di parte resistente di scomporre le condotte (ad , CP_1
si afferma, non era riconducibile alcuna minaccia di risoluzione del rapporto di lavoro, ma solo la libera scelta di non adibire un lavoratore all'appalto) non è condivisibile, in quanto tutti i soggetti menzionati erano parti dello stesso contratto e la volontà della lavoratrice, con ogni evidenza,
è stata raggiunta da una combinazione di condotte convergenti nel senso di un'oggettiva coartazione della steSA, unica evidenza che conta se è vero che ai sensi dell'art. 1434 c.c. la violenza è causa di annullamento del contratto anche se esercitata da un terzo.
Pag. 19 di 20 31. La conciliazione sottoscritta in data 31 gennaio 2019, dunque, deve essere annullata.
32. Il giudizio deve proseguire per l'esame delle ulteriori domande proposte da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando:
1) annulla la conciliazione intercorsa fra parte ricorrente e in CP_1
31.1.2019 dinanzi alla Commissione di Certificazione dei Contratti di
Lavoro dell'Università Ca' Foscari di Venezia;
2) dispone la prosecuzione del giudizio per la decisione in ordine alle altre domande di parte ricorrente e rinvia la causa all'udienza del 16 luglio 2025, alle ore 09:15.
Trieste, 18/6/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Ancora
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