Articolo 2 della Legge 23 dicembre 1972, n. 909
Articolo 1
Versione
4 febbraio 1973
Art. 2.
All'onere di lire 940 milioni relativo agli anni finanziari 1969, 1970 e 1971 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971. A quello di lire 318 milioni per l'anno 1972 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo numero 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 4 febbraio 1973