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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 20/10/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1274/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuliana Santa Trotta Presidente
dott. Maurizio Ferrara Giudice
dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1274/2024 promossa da:
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CE AR (C.F. ) , giusta procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio).
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: pronuncia di separazione.
pagina 1 di 3 Conclusioni del Pubblico Ministero:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/12/2024, (C.F Parte_1
) chiedeva che fosse pronunciata la separazione con C.F._1 Controparte_1
(C.F. ) esponendo, in particolare: C.F._3
- di aver contratto matrimonio il 14/12/2017 con parte resistente;
- che dal matrimonio non erano nati figli;
- che era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra le parti.
inoltre, chiedeva emettersi sentenza cumulativa sullo status e Pt_1 Parte_1 nulla disporre sul punto di vista economico.
non si costituiva. Controparte_1
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co.
1 c.c.
Ed invero, da quanto dedotto da parte ricorrente e di fatto non contestato da parte resistente rimasta contumace tra i coniugi è venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale per cui, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
La causa va proseguita in ordine alla domanda di scioglimento, per cui va disposta, con separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al giudice istruttore.
Anche la determinazione delle spese processuali va rinviata al momento di emanazione della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, non definitivamente pronunciando, così dispone:
I. pronuncia la separazione dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ); C.F._1 Controparte_1 C.F._3
II. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di AULETTA per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (Atto n. 3, parte I Serie Ufficio I dei registri di matrimonio dell'anno 2017 del Comune di AULETTA);
III. rinvia la statuizione sulle spese al momento della emanazione della sentenza definitiva;
IV. rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice istruttore.
Così deciso in Lagonegro nella camera di consiglio del 15/10/2025 pagina 2 di 3 Il Giudice Relatore dott. Riccardo Sabato
Il Presidente dott. Giuliana Santa Trotta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuliana Santa Trotta Presidente
dott. Maurizio Ferrara Giudice
dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1274/2024 promossa da:
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CE AR (C.F. ) , giusta procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio).
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: pronuncia di separazione.
pagina 1 di 3 Conclusioni del Pubblico Ministero:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/12/2024, (C.F Parte_1
) chiedeva che fosse pronunciata la separazione con C.F._1 Controparte_1
(C.F. ) esponendo, in particolare: C.F._3
- di aver contratto matrimonio il 14/12/2017 con parte resistente;
- che dal matrimonio non erano nati figli;
- che era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra le parti.
inoltre, chiedeva emettersi sentenza cumulativa sullo status e Pt_1 Parte_1 nulla disporre sul punto di vista economico.
non si costituiva. Controparte_1
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co.
1 c.c.
Ed invero, da quanto dedotto da parte ricorrente e di fatto non contestato da parte resistente rimasta contumace tra i coniugi è venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale per cui, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
La causa va proseguita in ordine alla domanda di scioglimento, per cui va disposta, con separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al giudice istruttore.
Anche la determinazione delle spese processuali va rinviata al momento di emanazione della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, non definitivamente pronunciando, così dispone:
I. pronuncia la separazione dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ); C.F._1 Controparte_1 C.F._3
II. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di AULETTA per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (Atto n. 3, parte I Serie Ufficio I dei registri di matrimonio dell'anno 2017 del Comune di AULETTA);
III. rinvia la statuizione sulle spese al momento della emanazione della sentenza definitiva;
IV. rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice istruttore.
Così deciso in Lagonegro nella camera di consiglio del 15/10/2025 pagina 2 di 3 Il Giudice Relatore dott. Riccardo Sabato
Il Presidente dott. Giuliana Santa Trotta
pagina 3 di 3