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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/04/2025, n. 3184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3184 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 23584/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 23584/2021 promossa da:
, con l'avv. SALVATORE MASSIMILIANO MONACÒ Parte_1
PARTE ATTOREA
CONTRO con l'avv. IRMA POLETTI CP_1
MA AL
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI delle parti:
Per la parte attorea:
“Voglia l'ill.mo Tribunale di Milano adito, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, dichiarare, previe le declaratorie del caso, che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva della signora BO RT alla guida del veicolo Renault
Clio Tg. EM 161 VR e, per l'effetto, condannare i convenuti, in via solidale tra loro, al risarcimento - in pagina 1 di 8 favore dell'attrice - di tutti i danni patrimoniali e non, patiti in conseguenza del sinistro per cui è causa, comprensivi del danno biologico/dinamico-relazionale permanente e temporaneo, nonché, del danno da sofferenza soggettiva interiore, nonché, delle spese mediche di cura e fisioterapiche sostenute in conseguenza del sinistro per cui è causa, nonché, del danno da c.d. "cenestesi lavorativa" accertato dal
C.T.U, oltre un'ulteriore aumento a titolo di personalizzazione da valutarsi con equo apprezzamento sulla componente di danno non patrimoniale, nonché, del danno da lesione alla c.d. idoneità lavorativa generica e specifica presente e futura, alla rivalutazione del credito e agli interessi legali dalla data del fatto (02.10.2020) al saldo, oltre le spese legali relative all'attività professionale svolta nell'interesse dell'istante sig.ra , dall'Avv. Salvatore M. Monacò nella fase stragiudiziale della Parte_1 vertenza de qua che si quantificano in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario 15,00% ed accessori di legge, come da fattura agli atti, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, e gli interessi annui al tasso legale dalla data della sentenza sino alla data dell'effettivo pagamento o quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia e, comunque, entro i limiti di competenza per valore di codesto
Giudice adito.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre a rimborso forfettario 15,00%, IVA 22% e CPA 4% come per Legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per testi (per gli Agenti di P.L. e D. sui CP_2 Pt_2
capitoli 1.) - 2.) - 3.) - 4.) - 5.) - 6.) - 7.) - 8.) - 9.) - 10.) e per interrogatorio formale della convenuta contumace, signora BO RT, sui medesimi capitoli, nonché, del sig. sui Controparte_3
seguenti capitoli: 11.) - 12.) - 13.), formulati in termini positivi ed emendati da ogni giudizio e/o valutazione, preceduti dalla locuzione "vero che":
1.) in data 02.10.2020, intorno alle ore 14.20 circa, nel territorio del comune di NA De' Pecchi
(MI), in via Roma, la signora , la stessa in qualità di pedone ed unitamente al Parte_1
minore che trasportava in braccio, attraversava il parcheggio antistante Persona_1
il civico 81 in direzione viale Trieste;
2.) in data 02.10.2020, intorno alle ore 14.20 circa, la signora veniva improvvisamente e Pt_1
CP_ bruscamente colpita dalla parte posteriore del veicolo Renault ò. Tg. EM 161 VR, di proprietà e condotta dalla signora BO RT;
3.) in seguito all'urto la signora cadeva rovinosamente a terra, come da relazione d'incidente Pt_1
stradale redatta dalla Polizia Locale Centro Martesana del Comune di NA de' Pecchi, Protocollo n.
36/2020 del 02.10.2020 (cfr. doc.
1. fascicolo attoreo che si rammostra al teste);
4.) durante la manovra di retromarcia per uscire dallo stallo di parcheggio sito di fronte alla pizzeria pagina 2 di 8 Capri di via Roma n. 81, girava il capo verso il lunotto e gli ulteriori finestrini posteriori al fine di scorgere eventuali ostacoli, autovetture in transito o pedoni in attraversamento nei pressi del veicolo, che potessero frapporsi, ostacolando la manovra di uscita;
5.) durante la manovra di retromarcia la signora BO, udendo un urto provenire dalla parte posteriore, arrestava subito il proprio veicolo;
6.) nell'uscire dal veicolo si accorgeva che dietro l'autovettura giaceva una donna a terra che teneva in braccio un bambino;
7.) la signora nel cadere in seguito all'urto cercava di proteggere il bambino che teneva in Pt_1
braccio dall'impatto con il suolo ed in seguito alla caduta la stessa accusava dolore al braccio ed alla spalla destra;
8.) la signora in seguito all'urto, è rimasta a terra dolorante, senza riuscire a rimettersi in Pt_1
posizione eretta, anche durante la presenza degli Agenti di P.L, presentandosi, così, la necessità dell'intervento di un'autolettiga che la trasportava al Pronto Soccorso dell'ICRSS " San Raffaele" via
Olgettina n. 6;
9.) la signora BO si assicurava di poter effettuare la manovra senza creare pericolo agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
10.) alla signora BO veniva contestata l'infrazione di cui all'art. 154, comma I - VIII e veniva rilasciata copia del verbale n. 1982 del 02.10.2020, con indicate le modalità per il pagamento e ricorso, come emerge dalla relazione di incidente stradale del 02.10.2020, prot. n. 36/2020 prodotto da parte attrice quale doc. 1 che si rammostra al teste;
11.) la signora in data 23.06.2020 veniva assunta con contratto a tempo indeterminato dal Pt_1
signor come collaboratrice domestica (località di impiego: NA De' Pecchi (MI), Controparte_3
via Giuseppe Garibaldi n. 2) per venti ore settimanali ad una retribuzione orario di euro 6,50, esercitando tale attività lavorativa a partire dal giugno 2020 sino al mese di ottobre 2020, come da doc.
25.) che si rammostra al teste;
12.) a seguito dell'incidente occorso alla signora in data 02.10.2020, il rapporto di lavoro Pt_1
veniva interrotto e ciò per le lesioni riportate dalla medesima attrice che non le consentivano, essendo un impiego che implica l'utilizzo degli arti (attività di pulizia), di continuare l'attività di colf (come da denuncia di rapporto di lavoro Inps che si rammostra al teste - cfr. doc. 25.)
13.) la signora a seguito del sinistro, accusa intenso dolore alla spalla destra con riduzione dei Pt_1
movimenti di elevazione e rotazione del braccio destro;
a causa dei postumi permanenti acquisiti in seguito alle lesioni riportate nell'incidente, la stessa, essendo sempre stata un soggetto destrimane, è limitata nel compiere le azioni fisiche proprie della propria attività lavorativa per la quale in data pagina 3 di 8 23.06.2020 era stata assunta.
Si indicano a testi: 1.) Agente di P.L Brogna A. (Polizia Locale Centro Martesana - Questura di NA de' Pecchi - 20051, via Mazzini n. 26); 2.) Agente di P.L. Cadore D. (Polizia Locale Centro Martesana
- NA de' Pecchi); 3.) residente in [...]
Giuseppe Verdi n. 24/B.”
Per CP_1
Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis per le ragioni tutte esposte in narrativa così giudicare: in via principale: respingere le domande formulate dalla signora in quanto Parte_1
infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione svolta in via principale, dichiarare tenuta al risarcimento in favore della signora CP_1 Parte_1 di quella somma che risulterà dovuta all'esito dell'esperenda istruttoria ovvero che verrà determinata dal Giudice, detratte le somme medio tempore corrisposte da , da contenersi in ogni caso CP_1
entro il limite del massimale di polizza n. 074142049; in via istruttoria: senza che ciò determini inversione dell'onere della prova si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze: cap.1) vero che in data 20 maggio 2021 su incarico di sottoponevo a visita medica la CP_1
signora ; Parte_1
cap. 2) vero che in sede di visita medico legale la signora ometteva di produrre Parte_1
ricevute comprovanti spese mediche sostenute;
cap. 3) vero che in sede di visita medico legale dall'esame della documentazione medica consegnatami dalla perizianda evidenziavo come alla stessa fosse stata posta dal dott. indicazione Parte_3
chirurgica, come da relazione medica che prodotta sub. all 3 fascicolo mi viene CP_1
rammostrata cap. 4) vero che all'esito della visita medico legale riscontravo postumi permanenti in capo alla signora quantifica in 15 punti percentuali di IP e in complessivi 95 giorni di ITP come da relazione Pt_1
medica che, prodotta sub. all. 3 fascicolo , mi viene rammostrata CP_1
Si indica a teste la dott.sa domiciliata in Milano via Andrea Costa n. 2 Testimone_1
in ogni caso: con vittoria di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario 15%; cassa avvocati e
Iva come per legge se dovuta”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio la società e MA Parte_1 CP_1
AL affermando che: in data 2/10/2020 la parte attorea, mentre stava attraversando a piedi pagina 4 di 8 un'area adibita a parcheggio, era stata urtata da un'autovettura che stava compiendo una manovra di retromarcia;
che tale autovettura era di proprietà di MA AL, condotta dalla stessa ed assicurata con la compagnia assicuratrice convenuta;
e che a seguito del sinistro l'odierna attrice aveva riportato lesioni;
e chiedendo la condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni lamentati. costituitasi in giudizio, ha contrastato le domande attoree. CP_1
MA AL non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
Nel corso dell'istruttoria non è stata ammessa la richiesta di prova orale avanzata dalla parte attorea nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere generico, valutativo, documentale (cap. 1, 2, 3, 8, 12), di carattere generico e valutativo (cap.
4, 5, 6, 7, 9, 13), di carattere documentale (cap. 10, 11); non è stata ammessa la richiesta di prova orale avanzata dalla compagnia assicuratrice convenuta nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere documentale (cap. 1, 3), di carattere valutativo e documentale (cap. 4), di carattere valutativo (cap. 2); ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- la compagnia assicuratrice convenuta non ha contestato le allegazioni della parte attorea in relazione alla dinamica del sinistro;
- dalla relazione di incidente stradale (v. il doc. 1 di cui alle produzioni della parte attorea) emerge che MA AL ha dichiarato alla Polizia Locale intervenuta sul luogo del sinistro che dopo aver iniziato “a procedere in retromarcia”, “per uscire dal parcheggio”, aveva sentito “un urto”, aveva frenato e “nell'uscire dal veicolo” aveva visto “una donna a terra”; e che nei confronti di MA AL, conducente del veicolo, era stata contestata la violazione di quanto disposto dall'art. 154, comma 1 del codice della strada;
- tenuto conto di quanto emerge dalla relazione della Polizia Locale, nel caso di specie appare sussistere sul piano causale un collegamento eziologico assorbente tra il comportamento di
MA AL ed il sinistro in oggetto, posto che quest'ultima effettuava la manovra di retromarcia, già di per sé insidiosa, senza la dovuta attenzione, in una situazione in cui -data la
“visibilità scarsa” per “pioggia in atto” (come risulta dalla relazione di incidente)- la prudenza imponeva al conducente del veicolo di tenere un comportamento particolarmente attento, non essendo viceversa emersi profili di colpa in capo all'odierna attrice;
- nella consulenza tecnica d'ufficio espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva- il CTU ha accertato la sussistenza in capo alla parte attorea in seguito all'evento per cui è causa di un pagina 5 di 8 periodo di inabilità temporanea “al 75%” di “30 (trenta) giorni”, nonché di un periodo di inabilità temporanea “al 50%” di “30 (trenta) giorni” e di un ulteriore periodo di inabilità temporanea “al 25%” di “30 (trenta) giorni”; la sussistenza di postumi permanenti valutati
“nella misura del 16%”; che “la attività lavorativa di domestica” è “ridotta di circa 1/3”; nonché la sussistenza di “spese mediche e di cura”, “da ritenere necessarie e congrue”, pari ad
Euro 1.135,55;
- la quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla parte attorea va effettuata tenendo conto delle conclusioni esposte dalla relazione del CTU e della Tabella dell'Osservatorio sulla
Giustizia civile di Milano del 2024; sulla base di tali parametri -considerata l'età della parte attorea, la durata e la misura dell'inabilità temporanea, l'entità dei postumi permanenti e la sofferenza soggettiva patita nel caso concreto in conseguenza della lesione della salute- il danno non patrimoniale subito va liquidato in Euro 49.243,00 per il danno permanente -di cui Euro
37.305,00 in relazione alla componente di danno biologico/dinamico-relazionale ed Euro
11.938,00 in relazione alla componente relativa alla sofferenza soggettiva interiore- nonché in
Euro 5.175,00 per il danno temporaneo -tenuto conto che entrambe le suddette componenti del danno non patrimoniale sussistono nel caso di specie- e quindi per un totale di Euro 54.418,00;
- nessuna somma può essere liquidata in relazione alla doglianza relativa alla richiesta di personalizzazione del danno non patrimoniale, tenuto conto della genericità del riferimento accennato sul punto nell'atto di citazione, e che la parte attorea non ha dedotto specifiche allegazioni al riguardo entro il termine perentorio di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 cpc, che costituisce barriera preclusiva sul piano assertivo e per la proposizione delle domande;
- costituiscono voci di danno emergente: le spese mediche pari ad Euro 1.135,55, la somma di
Euro 200,01 di cui al documento n. 27 delle produzioni della parte attorea ed in relazione alle spese legali stragiudiziali, vista l'attività documentata in atti relativa alla fase di attivazione della procedura di negoziazione assistita, appare congruo liquidare ai sensi del DM 55/14, nel testo applicabile ratione temporis, la somma di Euro 960,00, nonché la somma di Euro 8,05 per il costo dell'invio della raccomandata spedita in data 5/2/2021; la sommatoria di tali importi ammonta ad Euro 2.303,61; nulla può essere riconosciuto in relazione alla lamentata sussistenza di spese per l'acquisizione della relazione di incidente, in assenza di documentazione dell'esborso;
- quanto al danno patrimoniale da lucro cessante subito dalla parte attorea relativamente all'aspetto lavorativo, si osserva quanto segue:
considerato che
il CTU ha accertato che “la attività lavorativa di domestica” è “ridotta di circa 1/3”, “non risultando peraltro ipotizzabile –
pagina 6 di 8 attesa l'età e l'anamnesi specifica” dell'attrice, “di anni 61 all'epoca dei fatti”, “un (re)impiego in attività diverse”; tenuto conto del doc. 25 di cui alle produzioni della parte attorea e considerato che non appare dalle circostanze emergenti dagli atti che il reddito dell'infortunata fosse destinato a crescere in futuro, la capacità reddituale emergente dalla predetta documentazione appare idonea a costituire base di calcolo probabilistico delle possibilità di reddito futuro della parte attorea;
ciò posto, tenuto conto del coefficiente moltiplicativo di cui alla Tabella dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano del 2024, considerata l'età del soggetto danneggiato e la durata dell'arco temporale relativo alla perdita -valutabile nella misura di 1/3- dei relativi redditi, appare congruo liquidare in favore della parte attorea la somma di Euro 12.956,67;
- la sommatoria dell'importo per il danno non patrimoniale e degli importi per il danno patrimoniale determina il danno complessivamente risarcibile che ammonta ad Euro 69.678,28, somma liquidata in moneta attuale;
- gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Corte di Cassazione (sent. n.
1712/95), decorrono dalla data del fatto sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
In considerazione di quanto sopra esposto le parti convenute devono essere condannate al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro 69.678,28, oltre accessori come sopra indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che le parti convenute devono essere condannate alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Salvatore
Massimiliano Monacò, procuratore della parte attorea, vista l'istanza di quest'ultimo, liquidate in Euro
814,02 per esborsi ed Euro 8.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
Le spese della ctu espletata devono essere poste definitivamente a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna le parti convenute al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro
69.678,28, oltre accessori come indicato in motivazione;
2. condanna le parti convenute alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Salvatore
Massimiliano Monacò, procuratore della parte attorea, liquidate in Euro 814,02 per esborsi ed Euro
pagina 7 di 8 8.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
3. pone a carico delle parti convenute le spese della ctu espletata.
Milano, 14/04/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
pagina 8 di 8