Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui al precedente articolo a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 36 dello Accordo stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui al precedente articolo a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 36 dello Accordo stesso.