Articolo 111 della Legge 28 giugno 1964, n. 444
Articolo 110Articolo 112
Versione
15 luglio 1964
Art. 111.
La percentuale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544, per il periodo 1 luglio 31 dicembre 1964, s'intende riferita al doppio della originaria spesa effettiva recata dagli stati di previsione per il periodo medesimo e delle successive variazioni.
Entrata in vigore il 15 luglio 1964