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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/11/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1282/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1282/2023 promossa da:
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) genitori della minore (CF. con il C.F._2 Persona_1 C.F._3 patrocinio dell'avv. MATTIELLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in VIA ROMA 112 TEVEROLA (CE) presso il difensore avv. MATTIELLO GIUSEPPE RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZEFFIRO Controparte_1 P.IVA_1 AN e dell'avv. CERICOLA GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in VIA G. TORRETTA ATESSA presso il difensore avv. ZEFFIRO AN AR BU (C.F. ) CONTUMACE C.F._4
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.11.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale, accertato che il sinistro avvenuto il 19.10.2021 a Pescara, in via Stazione Ferroviaria, è da ricondurre all'esclusiva responsabilità della conducente dell'autovettura
Ford Fusion tg. CS353MP, che aveva investito la figlia minore dei ricorrenti, , Parte_3 mentre attraversava la strada, condanni i convenuti al risarcimento dei danni subiti dalla minore, da accertarsi all'esito di perizia medico legale.
In subordine, accertata la concorsuale responsabilità del conducente dell'autovettura Tg. CP_2
CS353MP, in ordine alla produzione del sinistro sopra indicato, condanni i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento pro quota dei danni cagionati.
La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda formulata dai ricorrenti, Controparte_3 con vittoria di spese e competenze di lite.
In via subordinata, ha chiesto che il Tribunale, accertato il concorso, sicuramente minoritario del conducente del veicolo assicurato, provveda a liquidare il risarcimento dovuto, tenendo conto del grado pagina 1 di 6 di responsabilità ascrivibile al conducente del veicolo assicurato, con applicazione dello scaglione tariffario determinato ex art.5 DM 55/2014.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 23.3.2023 e ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio AR BU, proprietario del veicolo Ford Fusion tg. CS353MP e condotto al momento del sinistro da nonché la Controparte_4
, che assicurava per la RCA il veicolo, chiedendo la condanna dei Controparte_1 convenuti al risarcimento del danno cagionato alla figlia minore.
A sostegno della domanda formulata assumevano che alle ore 08.10 circa del 19.10.2021, il veicolo sopra indicato, procedendo in direzione nord con andatura non commisurata alle condizioni del traffico, aveva investito la figlia minore dei ricorrenti, , mentre attraversava la strada, Parte_3 cagionandole la frattura del malleolo tibiale della caviglia sx.
2. Con comparsa depositata in data 9.6.2023 si è costituita , Controparte_1 contestando le avverse pretese ed assumendo che, al momento del fatto, la minore non fosse in compagnia del padre e fosse comparsa davanti alla vettura del convenuto provenendo di corsa da dietro un autobus.
Contestava che vi fosse stato un contatto tra la minore e l'auto assicurata che, a causa delle condizioni del traffico procedeva a velocità ridotta.
3. AR BU, ritualmente citato non è comparso ed è stato dichiarato contumace.
4. Considerata l'incompatibilità della controversia con il rito sommario prescelto, con ordinanza in data
23.6.2023 è stato disposto il mutamento del rito ed assegnati alle parti i termini ex art. 171 ter cpc.
5. La prova per testi articolata dalle parti è stata assunta alle udienze del 12.4.2024 e 2.10.2024.
6. La causa è stata quindi rinviata per la decisione all'udienza del 12.11.2025, con riserva all'esito di valutare la necessità di disporre CTU medico legale, finalizzata ad accertare l'entità delle lesioni riportate dalla minore a seguito del sinistro. Parte_3
***
La domanda dei ricorrenti è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
A. Sull'inquadramento giuridico della fattispecie
Al caso di specie è applicabile l'art. 2054 c.c., ai sensi del quale “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Il proprietario del veicolo è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.
Trattasi di un regime di responsabilità in parte oggettivo ed in parte aggravato per cui, in deroga agli ordinari criteri di riparto, ricade sul convenuto l'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno cagionato da un evento improvviso, imprevedibile ed inevitabile, integrante gli estremi del caso fortuito. pagina 2 di 6 Il regime anzidetto poggia sulla presunzione di colpa, gravante sul conducente, che non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana e dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (Cass. civ., sent. n. 26873/2022).
Nel caso in cui il sinistro riguardi l'investimento di un pedone, la presunzione in parola va letta alla luce dell'accertamento del fatto e delle modalità di verificazione dello stesso, con conseguente necessaria valutazione della condotta del danneggiato, che può esentare il conducente da responsabilità solo qualora risulti accertato un comportamento imprudente del pedone, tale da configurare, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento.
Il conducente deve quindi dimostrare di essersi trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in questo caso l'incidente potrebbe ricondursi eziologicamente proprio ed esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima (Trib. Trento, sent. n.
475/2022).
A ciò si aggiunga che la prova liberatoria, prevista dalla citata disposizione, per quanto rigorosa, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza.
Pertanto il pedone, che attraversa la strada di corsa, sia pure sulle apposite strisce pedonali, immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell'art. 2054
c.c., dimostri che l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l'evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un'idonea manovra di emergenza (Cass. civ., sent. n. 14064/2010).
Il conducente del veicolo investitore può quindi vincere la presunzione di colpa posta a suo carico, solo dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento.
Non è quindi sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che il conducente del veicolo provi di aver adottato tutte le cautele esigibili, in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta (Cass. civ., n. 9856/2022).
B. Sulle modalità di verificazione del sinistro
Dall'istruttoria svolta ed in particolare dall'esame dei testi e Testimone_1 Testimone_2 pagina 3 di 6 sentiti all'udienza del 12.4.2024 e , sentito all'udienza del 2.10.2024 è emerso che Testimone_3 in data 19.10.2021 verso le 8.00 del mattino su via Stazione Ferroviaria di Pescara, nei pressi dell'Hotel
G la vettura Ford Fusion Tg. CS353MP, condotta da intestata a AR Controparte_4
BU ed assicurata con la mentre procedeva in Controparte_1 direzione nord aveva investito la minore , che attraversava la strada fuori delle Parte_3 strisce pedonali con direzione monti mare.
Particolarmente precise le dichiarazioni rese all'udienza del 12.4.2024 dal teste Testimone_1
Maresciallo del NORM di Pescara che, libero dal servizio aveva assistito al sinistro, mentre Tes_4 si trovava a bordo della sua vettura e procedeva in direzione opposta a quella del veicolo del convenuto
BU.
Rispondendo alle prove capitolate dalla convenuta il teste ha dichiarato che: “La ragazza ha attraversato di corsa la strada con direzione monti mare correndo. Ha attraversato davanti alla mia macchina, che in quel momento era ferma per il traffico.
Ha superato la carreggiata lato monti ed è stata investita a metà della corsia dell'altro senso di marcia. ….. L'urto è stato forte io sono sceso immediatamente dall'auto e lei diceva “sono viva? sono viva? era in piedi e zoppicava visibilmente. Io le ho detto “non si attraversa così” come un padre ad un figlio. …. Alla ragazza non ho detto che ero un carabiniere. L'ho detto alla signora che guidava la macchina che aveva investito la ragazza minore, che attraversava”.
Il teste ha precisato che la ragazza era da sola e che, nel punto in cui aveva attraversato, non erano presenti strisce pedonali.
Ha precisato che la minore era “arrivata correndo costeggiando le auto ferme, incolonnate sul lato monte e poi è passata davanti alla mia macchina raggiungendo così il centro strada. Sempre correndo.
Non ha guardato a mio parere, è andata diritta,
Sostanzialmente conformi le dichiarazioni degli altri due testi oculari che hanno confermato che la ragazza aveva attraversato la strada a passo svelto (teste e Buracchio) e che l'investimento è Tes_2 avvenuto quasi alla fine della careggiata (teste . Tes_2
Nessuno dei testi esaminati ha confermato che la minore era passata dietro ad un autobus.
Accertato che, come risulta dalle fotografie allegate dalla convenuta e confermate dal teste
[...]
, la situazione dei luoghi è stata modificata in data successiva al sinistro, con rifacimento del Tes_5 manto di asfalto e riposizionamento delle strisce pedonali emerge, all'esame delle immagini presenti su
Google Earth, che nel 2021 le strisce pedonali, erano presenti su via Stazione Ferroviaria, sia nei pressi dell'incrocio tra via Stazione e via Michelangelo, che di fronte all'entrata della Stazione Ferroviaria di
Pescara.
Considerato che , in applicazione del principio di autoresponsabilità e di quanto Parte_3 previsto dall'art. 190 del CdS era tenuta ad attraversare la strada utilizzando le strisce pedonali, presenti a distanza inferiore a 100 metri dal luogo dell'attraversamento, va evidenziato che, a sua volta, la conducente del veicolo Ford Fusion, era tenuta a procedere con particolare attenzione su quel tratto di strada, intensamente frequentato, particolarmente alle ore 8.00, da auto e pedoni e soprattutto da pagina 4 di 6 ragazzi diretti a scuola.
Accertato che l'infortunio si è verificato in orario diurno, sulla carreggiata opposta rispetto a quella di provenienza del pedone, si può quindi affermare che la conducente del veicolo Ford Fusion era stata posta nelle condizioni di poter avvistare la minore, che aveva attraversato irregolarmente e di corsa la sede stradale.
Considerata la concorrente responsabilità della conducente del veicolo investitore, valutata l'entità minima delle lesioni riportate dalla minore, compatibili con un urto di bassa intensità, rilevato che il teste ha dichiarato che la vettura si era fermata subito, si stima equo attribuire la responsabilità Tes_1 del sinistro nella misura del 40% al veicolo e per la quota residua alla minore , Parte_3 considerato il comportamento gravemente imprudente della medesima.
C. Sul quantum debeatur
Prima di procedere all'espletamento di CTU medico legale, finalizzata a valutare la natura e l'entità dei postumi riportati da a seguito del sinistro, per ragioni di economia processuale e di Parte_3 contenimento delle spese di lite, sulla base della documentazione medica allagata dai ricorrenti, dalla quale risulta che la minore aveva riportato la frattura del malleolo tibiale ed era clinicamente guarita in data 4.1.2022, appare opportuno sottoporre alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, elaborata sulla base dei criteri previsti dall'art. 139 del DLvo 209 del 2005: riconoscimento alla minore, , da parte dei convenuti: Parte_3
• del risarcimento del danno alla salute temporaneo quantificato in € 2.345,52: giorni 76 di cui 30 al
75%, 30 al 50% e 16 al 25%, (danno da liquidarsi prendendo come riferimento la somma di €. 56,18 al giorno per ogni giorno di invalidità temporanea totale, applicandola in percentuale ai giorni di invalidità temporanea come sopra indicati);
• del risarcimento del danno alla salute permanente quantificato nella misura del 6% pari ad € 9.630,15 danno da liquidarsi applicando i criteri di liquidazione relativi alle cc.dd. lesioni micro-permanenti, senza personalizzazione;
• del rimborso della somma di €. 453,12 pari alle spese mediche allegate,
• riduzione nella misura del 60% dell'importo totale spettante ai ricorrenti, pari alla somma di €
4.971,516 (12.428,79 ridotta del 60%) considerata la corresponsabilità della figlia minore nella causazione del sinistro;
• riconoscimento ai ricorrenti degli interessi legali sulla somma di € 4.971,516 devalutata al 4 gennaio
2022, data di stabilizzazione dei postumi e rivalutata anno per anno secondo le variazioni ISTAT FOI relative al costo della vita, fino alla data di accordo sulla proposta conciliativa ed ulteriormente maggiorata di interessi legali fino all'effettivo pagamento;
• riconoscimento ai ricorrenti del diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività stragiudiziale svolta dal difensore, liquidata nell'importo di € 1500,00 nonché del diritto al rimborso delle spese legali della presente fase (valore della controversia € 4.971,516) aumentate per il numero delle parti
(due) ad € 3.317,60 per onorari ed € 267,60 per spese, importi ridotti del 60% considerata la ritenuta pagina 5 di 6 corresponsabilità della vittima e maggiorati di spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, spese da distrarre in favore del difensore, antistatario.
PQM
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al R.G. 1282/2023
DICHIARA che il sinistro avvenuto in data 19 ottobre 2021 si è verificato nella misura del 40% per colpa del veicolo di proprietà del convenuto AR BU, assicurato con
[...]
e per la quota residua del 60% per colpa della figlia minore dei ricorrenti. CP_1
RIMETTE la causa in istruttoria per le causali di cui in motivazione, come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e gli adempimenti di competenza.
Pescara, 20 novembre 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1282/2023 promossa da:
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) genitori della minore (CF. con il C.F._2 Persona_1 C.F._3 patrocinio dell'avv. MATTIELLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in VIA ROMA 112 TEVEROLA (CE) presso il difensore avv. MATTIELLO GIUSEPPE RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZEFFIRO Controparte_1 P.IVA_1 AN e dell'avv. CERICOLA GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in VIA G. TORRETTA ATESSA presso il difensore avv. ZEFFIRO AN AR BU (C.F. ) CONTUMACE C.F._4
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.11.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale, accertato che il sinistro avvenuto il 19.10.2021 a Pescara, in via Stazione Ferroviaria, è da ricondurre all'esclusiva responsabilità della conducente dell'autovettura
Ford Fusion tg. CS353MP, che aveva investito la figlia minore dei ricorrenti, , Parte_3 mentre attraversava la strada, condanni i convenuti al risarcimento dei danni subiti dalla minore, da accertarsi all'esito di perizia medico legale.
In subordine, accertata la concorsuale responsabilità del conducente dell'autovettura Tg. CP_2
CS353MP, in ordine alla produzione del sinistro sopra indicato, condanni i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento pro quota dei danni cagionati.
La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda formulata dai ricorrenti, Controparte_3 con vittoria di spese e competenze di lite.
In via subordinata, ha chiesto che il Tribunale, accertato il concorso, sicuramente minoritario del conducente del veicolo assicurato, provveda a liquidare il risarcimento dovuto, tenendo conto del grado pagina 1 di 6 di responsabilità ascrivibile al conducente del veicolo assicurato, con applicazione dello scaglione tariffario determinato ex art.5 DM 55/2014.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 23.3.2023 e ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio AR BU, proprietario del veicolo Ford Fusion tg. CS353MP e condotto al momento del sinistro da nonché la Controparte_4
, che assicurava per la RCA il veicolo, chiedendo la condanna dei Controparte_1 convenuti al risarcimento del danno cagionato alla figlia minore.
A sostegno della domanda formulata assumevano che alle ore 08.10 circa del 19.10.2021, il veicolo sopra indicato, procedendo in direzione nord con andatura non commisurata alle condizioni del traffico, aveva investito la figlia minore dei ricorrenti, , mentre attraversava la strada, Parte_3 cagionandole la frattura del malleolo tibiale della caviglia sx.
2. Con comparsa depositata in data 9.6.2023 si è costituita , Controparte_1 contestando le avverse pretese ed assumendo che, al momento del fatto, la minore non fosse in compagnia del padre e fosse comparsa davanti alla vettura del convenuto provenendo di corsa da dietro un autobus.
Contestava che vi fosse stato un contatto tra la minore e l'auto assicurata che, a causa delle condizioni del traffico procedeva a velocità ridotta.
3. AR BU, ritualmente citato non è comparso ed è stato dichiarato contumace.
4. Considerata l'incompatibilità della controversia con il rito sommario prescelto, con ordinanza in data
23.6.2023 è stato disposto il mutamento del rito ed assegnati alle parti i termini ex art. 171 ter cpc.
5. La prova per testi articolata dalle parti è stata assunta alle udienze del 12.4.2024 e 2.10.2024.
6. La causa è stata quindi rinviata per la decisione all'udienza del 12.11.2025, con riserva all'esito di valutare la necessità di disporre CTU medico legale, finalizzata ad accertare l'entità delle lesioni riportate dalla minore a seguito del sinistro. Parte_3
***
La domanda dei ricorrenti è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
A. Sull'inquadramento giuridico della fattispecie
Al caso di specie è applicabile l'art. 2054 c.c., ai sensi del quale “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Il proprietario del veicolo è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.
Trattasi di un regime di responsabilità in parte oggettivo ed in parte aggravato per cui, in deroga agli ordinari criteri di riparto, ricade sul convenuto l'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno cagionato da un evento improvviso, imprevedibile ed inevitabile, integrante gli estremi del caso fortuito. pagina 2 di 6 Il regime anzidetto poggia sulla presunzione di colpa, gravante sul conducente, che non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana e dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (Cass. civ., sent. n. 26873/2022).
Nel caso in cui il sinistro riguardi l'investimento di un pedone, la presunzione in parola va letta alla luce dell'accertamento del fatto e delle modalità di verificazione dello stesso, con conseguente necessaria valutazione della condotta del danneggiato, che può esentare il conducente da responsabilità solo qualora risulti accertato un comportamento imprudente del pedone, tale da configurare, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento.
Il conducente deve quindi dimostrare di essersi trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in questo caso l'incidente potrebbe ricondursi eziologicamente proprio ed esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima (Trib. Trento, sent. n.
475/2022).
A ciò si aggiunga che la prova liberatoria, prevista dalla citata disposizione, per quanto rigorosa, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza.
Pertanto il pedone, che attraversa la strada di corsa, sia pure sulle apposite strisce pedonali, immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell'art. 2054
c.c., dimostri che l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l'evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un'idonea manovra di emergenza (Cass. civ., sent. n. 14064/2010).
Il conducente del veicolo investitore può quindi vincere la presunzione di colpa posta a suo carico, solo dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento.
Non è quindi sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che il conducente del veicolo provi di aver adottato tutte le cautele esigibili, in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta (Cass. civ., n. 9856/2022).
B. Sulle modalità di verificazione del sinistro
Dall'istruttoria svolta ed in particolare dall'esame dei testi e Testimone_1 Testimone_2 pagina 3 di 6 sentiti all'udienza del 12.4.2024 e , sentito all'udienza del 2.10.2024 è emerso che Testimone_3 in data 19.10.2021 verso le 8.00 del mattino su via Stazione Ferroviaria di Pescara, nei pressi dell'Hotel
G la vettura Ford Fusion Tg. CS353MP, condotta da intestata a AR Controparte_4
BU ed assicurata con la mentre procedeva in Controparte_1 direzione nord aveva investito la minore , che attraversava la strada fuori delle Parte_3 strisce pedonali con direzione monti mare.
Particolarmente precise le dichiarazioni rese all'udienza del 12.4.2024 dal teste Testimone_1
Maresciallo del NORM di Pescara che, libero dal servizio aveva assistito al sinistro, mentre Tes_4 si trovava a bordo della sua vettura e procedeva in direzione opposta a quella del veicolo del convenuto
BU.
Rispondendo alle prove capitolate dalla convenuta il teste ha dichiarato che: “La ragazza ha attraversato di corsa la strada con direzione monti mare correndo. Ha attraversato davanti alla mia macchina, che in quel momento era ferma per il traffico.
Ha superato la carreggiata lato monti ed è stata investita a metà della corsia dell'altro senso di marcia. ….. L'urto è stato forte io sono sceso immediatamente dall'auto e lei diceva “sono viva? sono viva? era in piedi e zoppicava visibilmente. Io le ho detto “non si attraversa così” come un padre ad un figlio. …. Alla ragazza non ho detto che ero un carabiniere. L'ho detto alla signora che guidava la macchina che aveva investito la ragazza minore, che attraversava”.
Il teste ha precisato che la ragazza era da sola e che, nel punto in cui aveva attraversato, non erano presenti strisce pedonali.
Ha precisato che la minore era “arrivata correndo costeggiando le auto ferme, incolonnate sul lato monte e poi è passata davanti alla mia macchina raggiungendo così il centro strada. Sempre correndo.
Non ha guardato a mio parere, è andata diritta,
Sostanzialmente conformi le dichiarazioni degli altri due testi oculari che hanno confermato che la ragazza aveva attraversato la strada a passo svelto (teste e Buracchio) e che l'investimento è Tes_2 avvenuto quasi alla fine della careggiata (teste . Tes_2
Nessuno dei testi esaminati ha confermato che la minore era passata dietro ad un autobus.
Accertato che, come risulta dalle fotografie allegate dalla convenuta e confermate dal teste
[...]
, la situazione dei luoghi è stata modificata in data successiva al sinistro, con rifacimento del Tes_5 manto di asfalto e riposizionamento delle strisce pedonali emerge, all'esame delle immagini presenti su
Google Earth, che nel 2021 le strisce pedonali, erano presenti su via Stazione Ferroviaria, sia nei pressi dell'incrocio tra via Stazione e via Michelangelo, che di fronte all'entrata della Stazione Ferroviaria di
Pescara.
Considerato che , in applicazione del principio di autoresponsabilità e di quanto Parte_3 previsto dall'art. 190 del CdS era tenuta ad attraversare la strada utilizzando le strisce pedonali, presenti a distanza inferiore a 100 metri dal luogo dell'attraversamento, va evidenziato che, a sua volta, la conducente del veicolo Ford Fusion, era tenuta a procedere con particolare attenzione su quel tratto di strada, intensamente frequentato, particolarmente alle ore 8.00, da auto e pedoni e soprattutto da pagina 4 di 6 ragazzi diretti a scuola.
Accertato che l'infortunio si è verificato in orario diurno, sulla carreggiata opposta rispetto a quella di provenienza del pedone, si può quindi affermare che la conducente del veicolo Ford Fusion era stata posta nelle condizioni di poter avvistare la minore, che aveva attraversato irregolarmente e di corsa la sede stradale.
Considerata la concorrente responsabilità della conducente del veicolo investitore, valutata l'entità minima delle lesioni riportate dalla minore, compatibili con un urto di bassa intensità, rilevato che il teste ha dichiarato che la vettura si era fermata subito, si stima equo attribuire la responsabilità Tes_1 del sinistro nella misura del 40% al veicolo e per la quota residua alla minore , Parte_3 considerato il comportamento gravemente imprudente della medesima.
C. Sul quantum debeatur
Prima di procedere all'espletamento di CTU medico legale, finalizzata a valutare la natura e l'entità dei postumi riportati da a seguito del sinistro, per ragioni di economia processuale e di Parte_3 contenimento delle spese di lite, sulla base della documentazione medica allagata dai ricorrenti, dalla quale risulta che la minore aveva riportato la frattura del malleolo tibiale ed era clinicamente guarita in data 4.1.2022, appare opportuno sottoporre alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, elaborata sulla base dei criteri previsti dall'art. 139 del DLvo 209 del 2005: riconoscimento alla minore, , da parte dei convenuti: Parte_3
• del risarcimento del danno alla salute temporaneo quantificato in € 2.345,52: giorni 76 di cui 30 al
75%, 30 al 50% e 16 al 25%, (danno da liquidarsi prendendo come riferimento la somma di €. 56,18 al giorno per ogni giorno di invalidità temporanea totale, applicandola in percentuale ai giorni di invalidità temporanea come sopra indicati);
• del risarcimento del danno alla salute permanente quantificato nella misura del 6% pari ad € 9.630,15 danno da liquidarsi applicando i criteri di liquidazione relativi alle cc.dd. lesioni micro-permanenti, senza personalizzazione;
• del rimborso della somma di €. 453,12 pari alle spese mediche allegate,
• riduzione nella misura del 60% dell'importo totale spettante ai ricorrenti, pari alla somma di €
4.971,516 (12.428,79 ridotta del 60%) considerata la corresponsabilità della figlia minore nella causazione del sinistro;
• riconoscimento ai ricorrenti degli interessi legali sulla somma di € 4.971,516 devalutata al 4 gennaio
2022, data di stabilizzazione dei postumi e rivalutata anno per anno secondo le variazioni ISTAT FOI relative al costo della vita, fino alla data di accordo sulla proposta conciliativa ed ulteriormente maggiorata di interessi legali fino all'effettivo pagamento;
• riconoscimento ai ricorrenti del diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività stragiudiziale svolta dal difensore, liquidata nell'importo di € 1500,00 nonché del diritto al rimborso delle spese legali della presente fase (valore della controversia € 4.971,516) aumentate per il numero delle parti
(due) ad € 3.317,60 per onorari ed € 267,60 per spese, importi ridotti del 60% considerata la ritenuta pagina 5 di 6 corresponsabilità della vittima e maggiorati di spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, spese da distrarre in favore del difensore, antistatario.
PQM
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al R.G. 1282/2023
DICHIARA che il sinistro avvenuto in data 19 ottobre 2021 si è verificato nella misura del 40% per colpa del veicolo di proprietà del convenuto AR BU, assicurato con
[...]
e per la quota residua del 60% per colpa della figlia minore dei ricorrenti. CP_1
RIMETTE la causa in istruttoria per le causali di cui in motivazione, come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e gli adempimenti di competenza.
Pescara, 20 novembre 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
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