Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 26/05/2025, n. 10119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10119 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2025
N. 10119/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12475/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12475 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Fabio Crea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dell’Interno -OMISSIS- con cui è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della Legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 maggio 2025 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame introduttivo del giudizio la ricorrente ha impugnato il provvedimento, più puntualmente indicato in epigrafe, di rigetto dell’istanza – presentata in data -OMISSIS- – finalizzata alla concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera f) della Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, domandandone l’annullamento.
Con un unico motivo di ricorso si deduce “ eccesso di potere – omissione di istruttoria – mancata valutazione della memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/1990 in data -OMISSIS- - erroneo giudizio circa l’inaffidabilità e la non compiuta integrazione nella comunità nazionale – erroneo giudizio sulla capacità reddituale ”, ritenendo sussistenti, nel caso di specie, i necessari presupposti per l’accoglimento dell’istanza e l’erroneità della valutazione effettuata dal Ministero resistente.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, depositando documenti e chiedendo il rigetto del ricorso.
3. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 9 maggio 2025, celebratasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso non può trovare accoglimento, non apprezzandosi, nel caso in esame, nessuna arbitrarietà o irragionevolezza nelle valutazioni svolte dall’Amministrazione e poste a fondamento della reiezione della richiesta di riconoscimento, in favore della ricorrente, della cittadinanza italiana.
4.1. Giova premettere che, in base a consolidata giurisprudenza: “ Il provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza non è sindacabile per i profili di merito della valutazione amministrativa. Uniche censure che la parte può avanzare sono quelle afferenti ai profili di eccesso di potere, tra i quali è tradizionalmente annoverata l'inadeguatezza ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. I, 30 luglio 2024, n. 908).
Ed infatti, venendo in rilievo l’esercizio di un potere altamente discrezionale, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino; il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, quindi, nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione ( ex multis , Cons. St., Sez. IV n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; TAR Lazio, Sez. I ter, n. 3226/2021, Sez. II quater, n. 5665/2012).
4.2. Nel caso in esame l’Amministrazione ha negato l’accoglimento dell’istanza sulla base di due circostanze concorrenti:
i) l’avere la ricorrente riportato in passato, a proprio carico, una sentenza emessa dalla Corte di Appello di -OMISSIS- in data -OMISSIS- e divenuta irrevocabile in data -OMISSIS-, a conferma della sentenza emessa in data -OMISSIS- dal Tribunale di -OMISSIS-, per la violazione dell'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone di cui all'art. 189, comma 6, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, condanna non dichiarata in sede di istanza di concessione di cittadinanza;
ii) la carenza del requisito reddituale, risultando i redditi riferiti all'interessata nel biennio -OMISSIS- insufficienti alla luce dei parametri di riferimento per la concessione della cittadinanza italiana.
In questo contesto, il Collegio ritiene che le conclusioni tratte dal Ministero resistente debbano ritenersi congrue rispetto ai presupposti evidenziati, e non inficiate da quanto osservato in ricorso, essendo l’Amministrazione pervenuta ad un giudizio di inaffidabilità e mancata integrazione del richiedente nella comunità nazionale alla luce del precedente penale emerso a suo carico: detta valutazione non risulta affetta dal vizio di eccesso di potere denunciato, in quanto ispirata dall’esigenza di assicurare preminente tutela ai principi fondamentali della convivenza sociale e dell’ordine pubblico.
Il Ministero ha infatti ritenuto di valutare sfavorevolmente il “fatto storico” incriminato all’esito di un giudizio prognostico sull’affidabilità e sulla compiuta integrazione del richiedente nella comunità nazionale, che non appare affetto da vizi di manifesta irragionevolezza (cfr., in senso conforme, Consiglio di Stato, n. 7122/2022 cit.), apprezzamento che non è messo in discussione dalla circostanza dell’applicazione del minimo della pena edittale e dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
In altri termini, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’Amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità e di osservare l’ordine e la sicurezza nazionale (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227/2021; n. 12006/2021; Cons. St., sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/-OMISSIS-; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n. 798/1999).
Soprattutto, appare determinante la circostanza che la ricorrente non abbia dichiarato l’esistenza di tale vicenda penale all’atto della presentazione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, in tal modo ponendo in essere una condotta astrattamente idonea a impedire all’Amministrazione la piena ponderazione di ogni elemento utile ad effettuare le proprie valutazioni.
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza, che l’ordinamento riconosce al richiedente una volta mutate le condizioni oggettive sottese all'esito negativo originario.
4.3. Il provvedimento impugnato appare inoltre legittimamente adottato con riferimento alla riscontrata incapienza reddituale, nonostante sia sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa per condurre al rigetto dell’intero ricorso (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 6470 del 2021).
L’atto gravato è infatti un provvedimento strutturalmente plurimotivato, ossia fondato su distinte ragioni, ciascuna autonomamente in grado di sorreggere la valutazione amministrativa, sicché l’eventuale illegittimità di una di esse non è sufficiente ad inficiare il provvedimento stesso (Cons. Stato, sez. IV, 27 settembre 2021 n. 6470; 30 agosto 2021 n. 6115; 1° luglio 2021 n. 5018; sez. II, 18/02/2020, n. 1240).
Tuttavia, per ragioni di completezza, con riguardo al requisito reddituale per l’ottenimento della cittadinanza italiana, giova rammentare che per giurisprudenza costante ( ex multis , Tar Lazio, sez. V-Bis, 28 giugno 2024, n. 13101), nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana rientra anche l’accertamento della sufficienza del reddito, in quanto “ la condizione del possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’istante non è solo funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974) – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale ad assicurare che lo straniero possa conseguire l’utile inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, cui verrebbe ad essere assoggettato; in particolare, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali ” (cfr., ex multis , Tar Lazio, I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; id., 19 febbraio -OMISSIS-, n. 1902; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
Inoltre, è costantemente affermato che la “ valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto di quello già maturato al momento della presentazione della domanda – che deve essere corredata dalla dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio, come prescritto dal DM 22.11.1994 -adottato in base all’art. 1 co. 4 del DPR 18 aprile 1994, n. 362 – sia di quello successivo, dovendo essere mantenuto fino al momento del giuramento, come previsto dall’art. 4, co. 7, DPR 12.10. 1993, n. 572. ” (cfr. ex multis , TAR Lazio, V, n. 20573/2024 e n. 22618/2024).
Dagli atti di causa (controlli effettuati presso il sistema Punto Fisco dell’Agenzia delle Entrate) è emerso che le dichiarazioni reddituali della ricorrente verificate al momento della valutazione dell’istanza rappresentavano una situazione reddituale non conforme con quanto necessario ai fini della dimostrazione del requisito della adeguata capacità reddituale, in base ai valori rilevanti.
Nella specie, come anche affermato nelle produzioni di parte ricorrente, nel -OMISSIS- e nel -OMISSIS- ella non ha soddisfatto i requisiti richiesti. Nello specifico, è risultata una percezione dei redditi insufficiente nel corso del -OMISSIS-, di € -OMISSIS-, e del -OMISSIS-, di € -OMISSIS- a fronte di soglie di legge che, tenendo in conto che il nucleo familiare dell’istante è composto dal coniuge e da un figlio a carico, erano pari a euro 11.878,05 (€ 11.362,05 per il coniuge cui si aggiunge € 516,00 per il figlio a carico).
Peraltro, neppure pervenivano osservazioni in riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi inviata alla ricorrente, tesi a rappresentare elementi diversi da quelli su cui si basa l’impugnato diniego, se non riferibili proprio alla circostanza della nascita del figlio che, se da un lato determina una minore capacità lavorativa della ricorrente, dall’altro è dalla normativa associata ad un incremento del reddito minimo richiesto per la concessione.
Come già chiarito da questo Tribunale, la verifica del requisito reddituale deve riguardare sia il triennio precedente la richiesta di concessione della cittadinanza sia quello successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità dello stesso fino al giuramento (TAR Lazio, sez. I ter, n. 507/2021, n. 13690/2021, n. 10750/2020, n. 2234/2009; cfr. sez. II quater n. 1833/2015; n. 8226/2008).
Nel caso in esame le circostanze rappresentate dalla ricorrente non consentono di compensare la carenza della condizione in argomento, riferita al reddito percepito negli anni precedenti la presentazione della domanda, dato che è stato confermato dalla stessa, nella misura in cui ha dedotto come solo ex post tali redditi siano stati aggiornati.
Deve dunque ritenersi che il provvedimento impugnato faccia corretta applicazione del quadro normativo sopra ricostruito e che sia stato correttamente motivato con riguardo alle risultanze dell’istruttoria (riportate nell’atto gravato e riferite al momento della sua adozione).
Rileva comunque come l'ordinamento, in ogni caso, offra una soluzione a situazioni, come quella in questione, in cui il divenire della vicenda mostri elementi deponenti in senso favorevole all'istante, costituita dalla possibilità di reiterare l'istanza al fine di ottenere il riesercizio del potere valutativo da parte dell'Amministrazione una volta decorsi i termini previsti dalla l. n. 92 del 1991 (cfr. Cons. St., III, n. 8042/2022; TAR Lazio, I-ter, n. 1725/2023).
5. In ragione di quanto precede il gravame deve essere respinto.
6. Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4-bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
Luca Pavia, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ciro Daniele Piro | Luca Pavia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.