CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 87/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
FESTA LELIO FABIO, Giudice
GENOVIVA PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1169/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Cancellata Dal Registro Imprese In Data 10/01/2024 - 02858270735
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620240020331167801 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620240027187792801 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
le parti si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. R.G. 1169/2025, nominativo 1, già socio della Ricorrente_1, cancellata dal registro delle imprese in data 10/01/2024, impugnava le cartelle n.
10620240020331167801 e n. 10620240027187792801 emesse dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione
(d'ora in avanti, Ader) entrambe notificate in data 12/05/2025.
Lamentava il contribuente l'omessa preventiva notifica degli avvisi bonari di cui all'art. 54-bis del D.P.R. n.
633/1972 e chiedeva, per tale ragione, l'annullamento dele cartelle e, in subordine, la riduzione delle sanzioni irrogate nella misura minima di legge, o comunque nella misura ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 7, comma ,4 del D.Lgs. n. 472/1997, in considerazione della complessità e della novità interpretativa.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi, Ade).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le cartelle hanno a oggetto somme dichiarate e non versate.
La S.C. ha da tempo affermato il principio secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'art. 36 bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (o dall'omologa disposizione dell'art. 54 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati (ex multis, Cass. 9089/2025).
Trattandosi di principio ormai consolidato, non si ravvisa alcuna complessità e della novità interpretativa.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 4.000,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
FESTA LELIO FABIO, Giudice
GENOVIVA PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1169/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Cancellata Dal Registro Imprese In Data 10/01/2024 - 02858270735
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620240020331167801 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620240027187792801 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
le parti si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. R.G. 1169/2025, nominativo 1, già socio della Ricorrente_1, cancellata dal registro delle imprese in data 10/01/2024, impugnava le cartelle n.
10620240020331167801 e n. 10620240027187792801 emesse dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione
(d'ora in avanti, Ader) entrambe notificate in data 12/05/2025.
Lamentava il contribuente l'omessa preventiva notifica degli avvisi bonari di cui all'art. 54-bis del D.P.R. n.
633/1972 e chiedeva, per tale ragione, l'annullamento dele cartelle e, in subordine, la riduzione delle sanzioni irrogate nella misura minima di legge, o comunque nella misura ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 7, comma ,4 del D.Lgs. n. 472/1997, in considerazione della complessità e della novità interpretativa.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi, Ade).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le cartelle hanno a oggetto somme dichiarate e non versate.
La S.C. ha da tempo affermato il principio secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'art. 36 bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (o dall'omologa disposizione dell'art. 54 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati (ex multis, Cass. 9089/2025).
Trattandosi di principio ormai consolidato, non si ravvisa alcuna complessità e della novità interpretativa.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 4.000,00, oltre accessori come per legge.