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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
342/24 R.G. Lav.
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 25.02.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono presenti l'avv. Michela
Bacchetti, per parte ricorrente, , e per parte resistente Parte_1 Controparte_1
la dott.ssa Monica Zuddas.
[...]
L'avv. Michela Bacchetti si riporta al ricorso e alle note conclusive ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
La dott.ssa Monica Zuddas alla memoria di costituzione e alle note conclusive e chiede il rigetto del ricorso.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
R.G. n. 342/24
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 342/24
Promossa da:
[...]
[...]
nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Parte_2 C.F._1 difesa dall'avv. Michela Bacchetti
- ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_2 P.IVA_1
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante, difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Trieste
- resistente - oggetto: licenziamento sulle seguenti conclusioni di parte:
: Parte_1
Cont
“a) Accertata e dichiarata nullità inefficacia del licenziamento disciplinare intimato dal con provvedimento d.d. prot. 29.9.2023 notificato il 5.10.2023 e di ogni altro atto presupposto e/o conseguente accertato il diritto della ricorrente alla prosecuzione del rapporto condannarsi il resistente a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro, presso l'Istituto di Udine ovvero CP_1
presso altro istituto scolastico dal 5.10.2023, con le mansioni ritenute di giustizia, con ricostituzione delle posizione economica e giuridica, con condanna del resistente al risarcimento di tutti CP_1 i danni, che si quantificano salva determinazione giudiziale, nella condanna al pagamento di una indennità, - commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 2.523,75 lordi), - dal
5.10.2023 alla data della effettiva reintegra nel posto di lavoro, con un minimo di 5 mensilità, ed al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali dalla interruzione alla reintegra. Spese rifuse. b) In subordine Accertata e dichiarata nullità, inefficacia, invalidità e annullato il Cont licenziamento disciplinare intimato dal con provvedimento d.d. prot. 29.9.2023 notificato il
5.10.2023 e di ogni altro atto presupposto e/o conseguente accertato il diritto della ricorrente alla prosecuzione del rapporto condannarsi il resistente a reintegrare la ricorrente nel posto di CP_1 lavoro, presso l'Istituto di Udine o altre Istituto scolastico, con le mansioni di giustizia, dal 5.10.2023 con ricostruzione giudica ed economica e con condanna del al risarcimento del danno con CP_1
un minimo di 12 mensilità e ad un massimo di 24 mensilità e/o a quella ritenuta di giustizia ex art. 18 comma 4 L. 300/70 al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali dalla interruzione del rapporto alla reintegra oltre interessi legali e rivalutazione monetaria Spese rifuse;
c)
In ulteriore subordine accertata e dichiarata la illegittimità inefficacia annullato il licenziamento
Cont disciplinare intimato dal con provvedimento d.d. prot. 29.9.2023 notificato il 5.10.2023 e di ogni altro atto presupposto e/o rideterminare la sanzione in una sanzione conservativa con conseguentemente condannare il al pagamento delle retribuzioni fino alla reintegra al CP_1
versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali dalla interruzione del rapporto alla reintegra oltre interessi legali e rivalutazione monetaria Spese rifuse. d) accertato e dichiarato che il rapporto di lavoro della ricorrente è cessato il 5.10.2023 condannarsi il Controparte_1
al pagamento delle retribuzioni maturate e non percepite (detratto il percepito assegno
[...] alimentare) nel periodo di sospensione dal servizio dell'ottobre 2017 all'ottobre 2022 e quindi al pagamento, in favore della ricorrente della somma lorda di € 73.000,00, salvo diversa determinazione in corso di causa maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria da dovuto al saldo. Spese in ogni caso integralmente rifuse”.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
“In via principale: dichiararsi inammissibili e/o rigettare le avversarie domande. Spese rifuse. In subordine, rideterminarsi la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 02.05.24 è insorta contro il provvedimento di Parte_1
licenziamento.
La ricorrente ha allegato, in particolare: che dal 1999 svolge attività di insegnamento e che nel dicembre 2000 è stata assunta dal
[...]
prima con contratti a tempo determinato e dal 1° settembre 2007 con contratto a tempo Controparte_1
indeterminato assumendo servizio a Tolmezzo;
che nel 2007, la ricorrente, ottenuta l'abilitazione alla lingua inglese, ha superato il concorso ordinario per inglese alle medie e superiori, ma non ha superato l'anno di prova per l'insegnamento nelle scuole di primo grado e nel 2012 è stata riassegnata alla scuola per l'infanzia; che nell'anno scolastico 2015 - 2016 è stata assegnata alla scuola per l'Infanzia “CAS” sita in Udine
P.zzale Cavalcaselle e durante l'anno erano emerse delle criticità nella gestione dei bambini che frequentavano la scuola dell'infanzia;
che all'inizio dell'anno scolastico 2016-2017 le criticità già emerse nell'anno precedente si erano ripresentate in modo più grave anche perché la divisione fisica degli spazi con realizzazione di un muro divisorio limitava la sorveglianza, la compresenza delle insegnanti e quindi il controllo e la vigilanza dei bambini da parte di più insegnati;
che la situazione era stata rappresenta al Dirigente di Istituto e risultava dai verbali dei consigli di classe;
che la classe che era stata assegnata alla ricorrente aveva una forte presenza di bambini stranieri, alcuni dei nuovi bambini non possedevano le autonomie necessarie per la scuola dell'infanzia, non conoscevano la lingua italiana, risultavano particolarmente vivaci e non rispettosi delle regole ed alcuni necessitavano dell'insegnante di sostegno che non era stata assegnata;
che la difficoltà della situazione era stata tempestivamente rappresentata dalla ricorrente, ma anche dalle altre docenti, al Dirigente di Istituto che non aveva posto in essere misure che prevedessero la compresenza di insegnanti, il sostegno ai minori con problematicità, ovvero azioni che potessero agevolare lo svolgimento della regolare funzione di insegnamento;
che solo occasionalmente venivano inviate presso la scuola delle mediatrici culturali che non avevano però specifiche specializzazioni nella gestione dei bambini;
che il Dirigente di Istituto era anche a conoscenza che all'interno del corpo docente c'era conflittualità ed in particolare della situazione della ricorrente alla quale non veniva offerto dalle colleghe e dalla collaboratrice scolastica il necessario aiuto e supporto nella gestione della classe particolarmente problematica;
che la ricorrente nel settembre 2016 e nell'ottobre 2016, aveva inviato al Dirigente di Istituto delle lettere manoscritte e nel febbraio 2017 una raccomandata segnando le criticità, in particolare la docente evidenziava “la pericolosità di alcuni bambini, la difficoltà di gestione degli stessi talvolta violenti”; l'insegnante evidenziava, inoltre, che anche gli ambienti di lavoro, dopo la realizzazione di un muro divisorio che impedivano la compresenza fra colleghe, limitavano la capacità di sorveglianza e controllo dei bambini, la collaborazione fra le colleghe e l'insegnante si trovava da sola a gestire situazioni delicate e complicate;
che in questo difficile contesto lavorativo il 16.11.16 intervenivano le forze dell'ordine per verificare la situazione di una minore e l'accaduto veniva chiarito;
che solo successivamente la ricorrente sapeva che l'intervento era stato sollecitato dal genitore della minore;
che in data 24.05.17 la ricorrente riceveva una circostanziata contestazione disciplinare con la quale veniva a conoscenza che era stata avviata una indagine con intercettazioni ambientali da parte della
Procura della Repubblica di Udine che ipotizzava nei suoi confronti il reato p.p. dagli art. 572 c.p., perché in qualità di insegnante in vari episodi specificatamente indicati teneva comportamenti non consoni, proferiva frasi offensive e teneva modi bruschi;
che il sospendeva il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale con CP_1 provvedimento dell'ottobre 2017;
che nei confronti dalla ricorrente il GIP del Tribunale penale di Udine aveva disposto la misura di allontanamento dalla scuola ed il la aveva sospesa cautelativamente dall'attività di CP_1 insegnamento dal maggio 2017, con diritto all'assegno alimentare;
che il Tribunale di Udine con sentenza del 09.04.19 condannava la ricorrente, “per il reato” p.p. dall'art. 61 n. 11 ter, 61 n 11 quinquies e 572 c.p., alla pena di anni 2 mesi 6;
che con sentenza del 03.03.22 la Corte d'Appello di Trieste riconosceva le attenuanti generiche riducendo la pena a anni 1 e mesi 6 di reclusione e che la sentenza passava in giudicato in data
17.10.22 dopo che la Corte di Cassazione aveva respinto l'impugnazione; che con provvedimento del 24.10.22 AOODRFVG, essendo trascorsi 5 anni dalla sospensione cautelare, il rimetteva la ricorrente in servizio e la utilizzava, su consenso della stessa, in CP_1 segreteria in mansioni diverse dall'insegnamento; che con provvedimento d.d. 01.06.23, notificato in data 09.06.23 il riavviava il CP_1 procedimento disciplinare ed all'esito del procedimento disciplinare con provvedimento d.d.
29.09.23, notificato il 05.10.2023, ex art. 492 e seg 498 co 1 lettera a) D. lgs. 297/1994 55 - quater lettera e) del Dec. Lgs 165/2001, intimava alla ricorrente il licenziamento senza preavviso a decorrere dal giorno successivo alla notifica del provvedimento con esclusione dalle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato ed indeterminato;
che la ricorrente con ar del 13.11.2023 impugnava il licenziamento offrendo la prestazione lavorativa. Quindi, la ricorrente sosteneva che il licenziamento con destituzione fosse atto abnorme, nullo e, in ogni caso, gravemente illegittimo e dovesse essere annullato, dichiarato inefficace, privo di effetto.
In particolare, lamentava: Parte_1
1. violazione falsa applicazione art 55 ter 4° co del. Lgs 165/2001 rapporti fra procedimento penale e disciplinare - tardivo riavvio del procedimento disciplinare;
2. illegittimità del licenziamento per violazione del procedimento Violazione art. 492 s segg D. lgs 1994 n. 297 --Violazione falsa applicazione art. 55 quater Dec. Lgs 156/2001 - Incoerenza
- contraddittorietà fra atti posti in essere dalla PA;
3. illegittimità del licenziamento per violazione del procedimento -Violazione falsa applicazione art. 55 bis Dec. Lgs 156/2001 - Violazione art. 492 s segg D. lgs 1994 n. 297 - violazione art. 2106 cc Erroneità carenza dell'istruttoria - mancata valutazione fatti accertati - Assenza motivazione Assenza dei presupposti di fatto e di diritto - illegittimità del licenziamento - inidoneità del fatto contestato per legittimare la sanzione impugnata - contraddittorietà del comportamento - violazione art. 2106 c.c..
In ogni caso, la ricorrente sosteneva che la sospensione facoltativa disposta in attesa del giudicato penale alla luce della data in cui era cessato il rapporto lavorativo - ottobre 2023 - era priva di ogni giustificazione e che l'Amministrazione dovesse essere condannata al pagamento delle differenze retributive maturate dal maggio 2017 fino al mese di ottobre 2022 - detratto il percepito - maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, precisando di aver percepito un assegno alimentare di circa €
1.013,00 mensile a fronte di una retribuzione di oltre 1.900,00 che avrebbe potuto percepire e che aveva, infatti, percepito come addetta di segretaria da ottobre 2022 e fino alla cessazione del rapporto intervenuto per effetto del provvedimento impugnato.
Il si è costituito in giudizio, opponendosi all'accoglimento del Controparte_1
ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, ed hanno proceduto alla discussione orale all'udienza del giorno 25.02.25.
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Il Giudicante ritiene che le domande della ricorrente debbano essere rigettate per i motivi che di seguito si espongono.
1. In via preliminare, in punto legittimazione passiva, deve rilevarsi che soltanto il è CP_1
legittimato a contraddire nelle controversie relative al rapporto di lavoro del personale della scuola. In tal senso, si richiama la costante giurisprudenza di legittimità riferita alla carenza di legittimazione passiva degli istituti scolastici, con la quale è sempre stata affermata l'esclusiva legittimazione in capo al : “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per Controparte_1
effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale,
e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del
, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto” (Cass. 21 marzo 2011 n. 6372, CP_1
Cass. 15 ottobre 2010 n. 21276 e Cass. 28 luglio 2008 n. 20521). Deve, poi, aggiungersi che l'
[...]
, a norma dell'art. 8 D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17, “costituisce un autonomo Controparte_2 centro di responsabilità amministrativa”. La medesima disposizione attribuisce, poi, all'Ufficio scolastico regionale competente la rappresentanza in giudizio, ma non crea (né avrebbe potuto visto il rango della norma) un nuovo ed autonomo soggetto giuridico. Il conferimento di poteri previsto dalla norma costituisce fatto interno al che è e resta soggetto unitario, restando indifferente CP_1 rispetto ai terzi la sua articolazione organizzativa. La Corte di Cassazione “nell'affermare che il d.lgs.
30 marzo 2001, n. 165, art. 16, lett. f), laddove dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali
(o strutture sovraordinate) "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 12, comma 1", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti, ha messo in rilievo che lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto del R.D. 30 ottobre
1933, n. 1611, art. 11, comma 1, (nel testo novellato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente (Cass. Sez. Un, 6 luglio 2006, n. 15342)” (Cass., 26 marzo 2008, n. 7862). Pertanto, la dizione legittimazione passiva contenuta nell'art. 8 D.P.R. n.
17/2009 (come già prima nell'art. 7 D.P.R. n. 260/2007 ed ancor prima nell'art. 8 D.P.R. n. 319/2003)
è impropria perché la norma ha semplicemente inteso richiamare la legittimazione processuale dei dirigenti prevista dall'art.16 co. 1° lettera f, d.lgs. n. 165/2001. Anche la legittimazione di cui al citato art. 8 deve, quindi, intendersi come legittimazione processuale, poiché nessuna norma ha dotato di personalità giuridica l' . Conseguentemente gli Uffici scolastici regionali Controparte_2
restano articolazioni periferiche del (Cass., 3 novembre 2011, n. 22743), per cui unico soggetto CP_4 legittimato passivo nel presente giudizio rimane il . CP_1
2. Ancora, in via preliminare, va rammentato che la Corte di Cassazione ha definitivamente sancito la possibilità per il Giudicante di fare riferimento anche alle argomentazioni addotte dalle parti del processo nello svolgimento dell'iter logico argomentativo volto a giungere alla determinazione della controversia (“Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta
l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato” cfr. Cass. 642/15).
3. Ciò premesso, a parere del Giudicante, infondato è, innanzitutto, il primo motivo di impugnazione di cui al ricorso introduttivo.
In particolare e come già detto, ha allegato in ricorso che il Tribunale di Udine con Parte_1 sentenza del 09.04.19 ha condannato la ricorrente, per “il reato” p.p. dall'art. 61 n. 11 ter, 61 n 11 quinquies e 572 c.p. e che con sentenza del 03.03.22 la Corte d'Appello di Trieste ha riconosciuto le attenuanti generiche, riducendo la pena, ed il beneficio della sospensione condizionale, essendo tale sentenza passata in giudicato in data 17.10.22 dopo che la Corte di Cassazione respingeva l'impugnazione.
Quindi, la ricorrente ha spiegato che con provvedimento dd. 01.06.23, notificato in data 09.06.23, il ha riavviato il procedimento disciplinare, benchè già il 20.02.23 la CP_1 Controparte_5
avesse ricevuto dalla Corte di Cassazione il dispositivo della decisione della Corte di Cassazione di rigetto dell'impugnazione della ricorrente e della condanna della ricorrente. Pertanto, Parte_1
, sottolineando di aver ricevuto la notifica del provvedimento di riavvio solo il 09.06.23, ha
[...]
lamentato che il riavvio del procedimento disciplinare sia avvenuto oltre la scadenza del termine perentorio di 60 giorni che secondo la ricorrente decorre dal febbraio 2023 e, comunque, anche oltre i 60 giorni decorrenti da quando (il 06.04.23) l'Amministrazione aveva ricevuto la copia integrale delle sentenze richieste. Ebbene, risulta incontestato e, comunque, provato documentalmente che:
Cont
• l' (presso il quale è incardinato l' ) riceveva dagli Uffici Centrali Controparte_2
[...]
solo la comunicazione prot. n. AOODGPER 9388 del 16.02.23, che trasmetteva il CP_1
dispositivo della sentenza di rigetto del ricorso per Cassazione (cfr. doc. 4a e 4b di parte resistente);
• a questo punto, l' , con nota prot. n. AOODRFVG 2738 del 01.03.23 (cfr. Controparte_2
doc. 4c di parte resistente) provvedeva a richiedere copia integrale di tutti i provvedimenti dei competenti Organi Giudicanti, l'ultimo dei quali, in particolare, munito della postilla attestante la data di passaggio in giudicato, reiterando la richiesta in data 28.03.23 con atto prot. n. AOODRFVG 4109 (cfr. doc. 4d di parte resistente);
• soltanto con il riscontro alle relative citate richieste del 01.03.23 e 28.03.23, in allegato a nota acquisita dall' con prot. n. 4597 del 06.04.23, la cancelleria penale della Controparte_2
Corte d'Appello di Trieste trasmetteva copia integrale delle sentenze di primo e secondo grado
(quest'ultima con attestazione di irrevocabilità) (cfr. doc. 4e e 4f di parte resistente).
Ciò posto, allora, deve ritenersi, secondo il Giudice, che il 06.04.23 (giorno dal quale l'Amministrazione disponeva delle sentenze integrali di primo e secondo grado e non del solo dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione) costituisce il dies a quo per il decorso del termine di 60 giorni ai fini della ripresa del procedimento disciplinare che è stato, appunto, ripreso, nel caso di specie, con l'assunzione del provvedimento di cui si tratta in data 01.06.23 e, pertanto, tempestivamente, non rilevando il giorno (di poco successivo, 09.06.23) in cui la ricorrente ha ricevuto la notifica dell'atto.
Invero, a sostegno della conclusione di cui sopra si richiama la giurisprudenza della Corte di
Cassazione secondo cui:
“……già sul piano letterale, la norma (55 ter, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001) àncora il termine di decorrenza alla comunicazione della “sentenza”, in tal modo collegando chiaramente la ripresa del procedimento disciplinare alla disponibilità non già del solo dispositivo ma del provvedimento completo della motivazione. … Tale interpretazione, fondata sul dato letterale, va confermata anche in correlazione alla disposizione di cui all'art. 154 ter disp. att. cod. proc. pen., introdotta proprio dall'art. 70 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in parallelo con l'introduzione dell'art. 55 ter in commento (per l'appunto, inserito dall'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009), in virtù del quale
«La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento». Il riferimento alla trasmissione di copia integrale del provvedimento non può che raccordarsi con la disposizione decadenziale, nel senso di postularne la decorrenza solo nel momento in cui l'amministrazione ne abbia acquisito ufficialmente la disponibilità, dovendosi considerare anche la possibilità di differire il termine per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. … Del resto, anche sul piano dell'interpretazione teleologica e costituzionale, con riferimento ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 sottesi al procedimento disciplinare a carico di dipendenti pubblici, non sarebbe possibile configurare a carico dell'amministrazione un onere di attivazione a pena di decadenza che non fosse assistito dalla concreta possibilità di procedere nel senso postulato dalla norma, posto che la ripresa del procedimento richiede il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente. .. Infatti, per come costantemente interpretato da questa Corte, anche la decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 - nel testo applicabile ratione temporis ed anteriore alla c.d. riforma Madia per la conclusione del procedimento disciplinare - ricollegata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, presuppone l'acquisizione di una notizia
“qualificata” ed idonea a supportare l'apertura del procedimento disciplinare con la formulazione della contestazione (in tal senso, fra molte Cass. Sez. L, 04/05/2021, n. 11635; nello stesso senso anche Cass. Sez. L, 07/04/2021, n. 9313, che ha sottolineato come la formulazione di una contestazione disciplinare deve essere basata su una completa e autonoma valutazione dei fatti e deve consentire all'incolpato il completo ed effettivo esercizio del diritto di difesa e renda necessaria una notizia “circostanziata” dell'illecito, ovvero una conoscenza certa, da parte dei titolari dell'azione disciplinare, di tutti gli elementi costitutivi dello stesso). In quest'ottica, è stato pure affermato che «ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall'acquisizione della notizia dell'infrazione (ex art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla
Corte cost. (sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto,
l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione» (Cass. Sez. L, 20/03/2017, n. 7134).
Tale principio, sebbene affermato in relazione al termine per la conclusione del procedimento, è stato ritenuto applicabile anche qualora venga in rilievo la tempestività della contestazione, poiché quest'ultima può essere ritenuta tardiva solo qualora l'amministrazione rimanga ingiustificatamente inerte e, quindi, non proceda ad avviare il procedimento, pur essendo in possesso degli elementi necessari per il suo valido avvio, dovendosi pertanto concludere che «Il termine, invece, non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito.» (Cass. Sez. L, 11/09/2018, n. 22075). … I medesimi principi, stante
l'identità di ratio e funzione fra la rinnovazione della contestazione per la ripresa del procedimento disciplinare ed il termine iniziale fissato per l'avvio del procedimento (in tal senso Cass. Sez. L,
29/03/2023, n. 8943), trovano applicazione anche per l'ipotesi della ripresa del procedimento disciplinare sospeso in caso di pendenza del procedimento penale, in quanto si richiede all'amministrazione di rinnovare la contestazione compiendo anche una necessaria rivalutazione dei fatti accertati in sede penale sotto la differente ottica di rilevanza disciplinare, onde non può che addivenirsi ad un'interpretazione che consideri la necessità che il termine non possa decorrere se il soggetto non è posto nelle condizioni di compiere l'atto soggetto a decadenza;
ne consegue che la comunicazione di cui all'art. 55 ter va necessariamente correlata alla disponibilità integrale del provvedimento, pure prevista dall'art. 154 ter disp. att. cod. proc. pen., disposizione che non può essere suscettibile di lettura differente senza essere sospettata di incostituzionalità… Del resto, ad analoga conclusione questa Corte era pervenuta anche nella vigenza della precedente disposizione
(legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 10, comma 3, nella versione conseguente alla pronuncia di illegittimità costituzionale resa dalla Corte con la sentenza 24 giugno 2004, n. 186), con
l'affermazione del principio secondo cui ai fini della decorrenza del termine occorre che
l'amministrazione venga a conoscenza della integrale sentenza di condanna irrevocabile, in quanto essa deve avere esatta cognizione dei fatti accertati in sede penale, onde contestarli al dipendente e valutarli in sede disciplinare (in tal senso, Cass. Sez. L, 02/03/2017, n. 5313, relativa proprio ad un caso di sentenza di patteggiamento, come nel caso in esame). …Ne discende l'infondatezza del motivo, nei termini sopra indicati, dovendosi ritenere che il termine decadenziale non possa che decorrere nel momento di acquisizione ufficiale del provvedimento in forma integrale, salvo il caso che l'eventuale ritardo non comporti una violazione del diritto di difesa. …dovendosi dare continuità all'interpretazione resa da questa Corte, secondo cui «ai fini del rispetto del termine previsto per la riattivazione del procedimento disciplinare, a seguito della comunicazione della sentenza che definisce il procedimento penale, occorre avere riguardo alla data di adozione dell'atto da parte della P.A., in applicazione della regola più generale secondo cui la decadenza è impedita dal compimento dell'atto tipico entro il termine indicato, mentre - se l'atto ha carattere recettizio - la sua conoscenza (o conoscibilità) da parte del destinatario rileva esclusivamente ai fini della produzione degli effetti dell'atto, a meno che essa non sia prevista come elemento costitutivo della fattispecie impeditiva nella fonte che contempla la decadenza, previsione che non si rinviene negli artt. 55 bis e 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 né nella contrattazione collettiva.» (Cass. Sez. L,
03/06/2021, n. 15464). …Del resto, analoga interpretazione era già stata resa anche in relazione al termine di cui all'art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 (sempre nella versione anteriore alla cd. riforma Madia), nel senso che ai fini della decadenza dall'azione disciplinare occorre avere riguardo alla data in cui l'amministrazione datrice di lavoro esprime la propria valutazione in ordine alla rilevanza e consistenza disciplinare della notizia dei fatti rilevanti disciplinarmente e la consolida nell'atto di contestazione, assumendo rilievo l'eventuale ritardo nella comunicazione solo allorché sia di entità tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'incolpato (Cass. Sez. L, 10/08/2016, n. 16900; in senso conforme, Cass. Sez. L, 25/09/2018, n.
22683). … (cfr. Cass. 18362/23)”.
Né la ricorrente ha dedotto, nel caso concreto, che vi sia stato un ritardo che ha comportato la violazione del suo diritto alla difesa.
4. La ricorrente, premettendo che il Giudice Penale ha accertato nei suoi confronti la commissione “del reato” p.p. dall'art. 572 c.p., ha, poi, lamentato che nel caso in esame il CP_1
che non ha compiuto una propria indagine, non ha acquisito proprie prove e non ha tenuto conto della situazione concreta accertata dal Giudice Penale che, invece, valorizzando l'incensuratezza della ricorrente e tenendo conto delle difficoltà dell'ambiente di lavoro (il comportamento tenuto della ricorrente era stato esasperato dalla situazione ambientale nota alla scuola che nulla aveva fatto per migliorare le condizioni di lavoro), ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ed ha svolto una prognosi “….di astensione dalla commissione di analoghe condotte…” concedendo la sospensione condizionale della pena. Poi, secondo la ricorrente si sarebbe trattato di docente che ha ecceduto nelle modalità di insegnamento, comportandosi in modo non conforme al modello educativo, e, quindi, il avrebbe dovuto applicare la sanzione prevista dall'art. 496 d.lgs. CP_1
297/1994 che stabilisce la sanzione della sospensione dall'insegnamento e successivamente la destinazione ad altro utilizzo, anziché la sanzione dell'art. 498 d.lgs. 297/1994 della destituzione.
Ancora, ha sostenuto in ricorso che la destituzione/licenziamento senza preavviso Parte_1 non rispetta neppure la disposizione contenuta nell'art. 55 quater lettera e) che prevede per la sua applicazione la “…e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui…”, mentre, nel caso in esame, la ricorrente era incensurata, non le era mai stata contestata la reiterazione di condotte o la recidiva, non le erano mai state accertate e contestate condotte aggressive ingiuriose o lesive dell'onere e della dignità, avendo la Corte d'Appello Penale anche affermato che “ ….le condotte ascritte all'imputata, pur disdicevoli perché idonee a mortificare i minori indifesi rispetto alle aggressioni verbali e fisiche, consistevano in atti spesso impulsivi o frutto di esasperazione e di scarsa capacità di autocontrollo, mai di violenza fisica eccessiva o frutto di lesioni per i bambini né l'adozione di esplicite pene corporali…”. Ancora, la ricorrente ha affermato che la condanna per il reato di cui all'art 572 c.p. richiede il compimento di più azioni e non è sufficiente ad integrare la fattispecie di cui all'art. 55 lettera e) che prevederebbe, invece, il ripetersi di reati, la recidiva di gravi condotte, lesive della dignità e dell'onore. La ricorrente ha negato anche di aver posto in essere maltrattamenti, poichè, secondo la sentenza penale non avrebbe accertato Parte_1
maltrattamenti (testualmente, in tesi attorea, la sentenza della Corte d'Appello Penale escludeva la violenza fisica, cfr. pag. 7 “mai di violenza fisica eccessiva o frutto di lesioni per i bambini né dell'adozioni di esplicite pene corporali”), ma avrebbe accertato relazioni impulsive, non controllate, frutto di esasperazione e determinate da una situazione complessa, frasi del tipo “…sei un mostro…” modi spicci e sbrigativi. Né, in tesi difensiva, vi sarebbe stata la volontarietà di compiere atti lesivi nei confronti dei minori. Pertanto, la ricorrente ha invocato, in via subordinata, l'applicazione di una sanzione conservativa.
In merito, osserva, innanzitutto, il Giudice come con l'atto prot. n. AOODRFVG 7036 del 01.06.23 il , dopo aver riportato il contenuto della originaria lettera di contestazione degli addebiti e CP_1
richiamato il capo di imputazione di cui alla sentenza del Tribunale di Udine Sez. Pen. n. 377/2019
(di seguito riportato anche nella motivazione della presente sentenza) ed aver riassunto lo svolgimento del procedimento ammnistrativo, ha rinnovato la contestazione disciplinare per: “…. aver posto in essere - come accertati con sentenza penale definitiva - fatti e comportamenti in contrasto e incompatibili con l'azione educativa e con la funzione docente esercitata, consistenti in maltrattamenti a danno dei propri alunni, sottoposti alla autorità della S.V. ed alla S.V. medesima affidati per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia;
tali atti minano il rapporto di fiducia intercorrente tra Amministrazione e dipendente;
i fatti ed i comportamenti in questione, inoltre, ledono l'immagine, il decoro ed il prestigio della Scuola e dell'Amministrazione, nonché sono causa di turbamento e sconcerto nell'ambito della comunità scolastica. Con l'aggravante del compimento di tali atti ai danni di alunni minori della scuola dell'Infanzia CAS di Udine, di età compresa tra i 3 e i 5 anni, dal 2016 e fino a giugno 2017….” (cfr. atto prot. n. AOODRFVG 7036 del 01.06.23).
Quindi, con il provvedimento dd. 29.09.23 il ha irrogato la sanzione espulsiva del CP_1
licenziamento senza preavviso, valutando che quelli posti in atto dalla docente erano atti in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione tali da rescindere definitivamente il vincolo fiduciario con l'Amministrazione, con richiamo in particolare dell'art. 498 c. 1 lettera a) d.lgs. 297/94 e dell'art. 55-quater c. 1 lettera e) D.Lgs. n. 165 del 2001 (cfr. provvedimento dd. 29.09.23).
Risulta, poi, documentato che la sentenza penale del Tribunale di Udine n. 377/2019, depositata il
09.04.19, ha comminato la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione alla dipendente, riconosciuta colpevole dei “reati ascritti” (cfr. pg. 19 e 28 della citata sentenza penale) - unificati ai sensi dell'art. 81 c.p. attesa la pluralità dei soggetti offesi (cfr. pg. 26 e 27 e 28 della citata sentenza penale) - di maltrattamenti nei confronti dei minori a lei affidati, mediante condotte di violenza fisica e verbale all'interno dell'istituto scolastico (scuola materna), ai sensi dell'art. 572 c.p. e delle aggravanti contestate di cui agli artt. 61 n.11 ter, 61 n. 11 quinquies e c.p..
In particolare, risulta che la sentenza penale del Tribunale di Udine n. 377/2019 ha accertato la materialità di tutti i gravi e plurimi fatti descritti nell'imputazione penale ai danni di bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni (“….in qualità di insegnante presso la scuola dell'infanzia "CAS" sita in
Udine via Pradamano n. 11, maltrattava i minori a lei affidati, mediante condotte di violenza fisica
e verbale reiterate nel tempo ed in particolare: -si rivolgeva abitualmente ai minori con tono di voce aggressivo, minaccioso e/o alterato;
-in diverse occasioni tirava per il braccio, strattonava, sollevava di peso alcuni bambini a lei affidati facendoli cadere a terra;
-in alcune occasioni colpiva i bambini con schiaffi;
-in diverse occasioni insultava i bambini a lei affidati rivolgendo loro espressioni ingiuriose quali "sei un mostro", "sei un animale" o "non hai capito un cazzo "; -in data 16.11.2016 afferrava con forza per il braccio e strattonava che in quei giorni stava effettuando Persona_1
l'inserimento a scuola e non comprendeva la lingua italiana;
-in data 27.3.2017 afferrava Per_2
nato il [...], per la caviglia e il braccio sinistro, sollevandolo di peso, poi lo lasciava
[...]
cadere, lo rimproverava energicamente e lo schiaffeggiava;
-in due occasioni, in data 28.3.2017, faceva lo sgambetto a nato il [...], che stava correndo nel corridoio, facendolo Per_2
cadere a terra;
-in data 28.3.2017 afferrava per il braccio sinistro nato il Persona_3
24.1.2012, che stava correndo lungo il corridoio, lo sbatteva contro lo schienale di una panchina facendolo sedere per poi risollevarlo e farlo ricadere sulla sedia, successivamente lo spingeva e gli dava uno schiaffo alle mani;
-in data 29.3.2017 sollevava per il braccio destro, strattonava e lasciava cadere a terra -in data 4.4.2017 afferrava violentemente lo scuoteva e gli Per_2 Per_2
dava una sberla sulla schiena;
-in data 10.4.2017 colpiva con delle sberle e lo Per_2
strattonava; successivamente proferiva nei suoi confronti l'espressione: "vaffanculo"; nella stessa giornata si rivolgeva al bambino dicendogli "non hai capito un cazzo!"; -in data 12.4.2017 afferrava per il polso lo trascinava con forza fino a farlo sedere e lo colpiva con ripetuti schiaffi;
Per_2
-in data 19.4.2017 afferrava per i pantaloni , nato il [...], lo sollevava Persona_4
violentemente afferrandolo per le braccia e lo lasciava cadere su una sedia, successivamente proferiva nei suoi confronti la seguente frase: "Dio Cristo ...se lo fai ancora le becchi" con
l'aggravante di avere commesso il fatto ai danni di minori all'interno di un istituto di istruzione;
con
l'aggravante di avere commesso il fatto in presenza di minori degli anni diciotto. In Udine fino al
21.4.2017….”), ad eccezione degli episodi relativi alla pronuncia delle frasi “vaffanculo” e “non hai Perso capito un cazzo” nei confronti di (episodio contestato come commesso in data 10.04.2017) ed allo strattonamento con sberla di data 04.04.2017 e per l'episodio dd. 29.03.2017 per il quale è risultato che sia stato il bambino a gettarsi a terra (cfr. pg. 22 della citata sentenza penale).
Evidenzia, ancora, il Giudice che la successiva sentenza penale della Corte d'Appello di Trieste n.
1642, depositata il 3 marzo 2022 e passata in giudicato il 17 ottobre 2022, si è limitata a riconoscere le circostanze attenuanti generiche (che il Giudice Penale di primo grado aveva negato), rideterminando, quindi, la pena inflitta alla docente in anni 1 e mesi 6 di reclusione, Parte_1
oltre che ad accordare il beneficio della sospensione condizionale della pena.
In particolare, anche la sentenza penale della Corte d'Appello di Trieste ha ribadito che “….i singoli episodi di cui all'imputazione risultano provati dalle registrazioni audio-video onde possono apprezzarsi gli atteggiamenti della spesso eccessivamente energici, talune volte sbrigativi Parte_1
e scomposti, che sfociavano in schiaffi o percosse o comunque forme di violenza piuttosto nette (come lo sgambetto per far inciampare il minore)…a titolo esemplificativo va menzionato l'episodio del 27 marzo ove si vede che l'imputata, dopo aver minacciato il minore di schiaffeggiarlo, lo colpiva effettivamente con due ceffoni e con un calcio nel sedere;
in altro caso (19.4) si vede la Parte_1
che sollevava per le braccia un bambino mentre faceva i capricci;
in altra ipotesi ancora si vede la donna trascinare di peso un minore per farlo sedere…l'utilizzo di aggressività fisica, oltre che verbale, rivolgendo ai minori epiteti ingiuriosi gravi…anche di matrice razzista, volgari, diseducativi, non si concilia in alcun modo col presunto fine educativo rappresentato nell'atto di appello…violente reazioni esageratamente nervose e aggressive anche di fronte al più banale dei capricci dei bambini possono considerarsi abituali sia tenuto conto della frequenza degli episodi registrati …” (cfr. pg. 5 e 6 sentenza penale della Corte d'Appello di Trieste).
La sentenza penale della Corte d'Appello di Trieste ha, poi, inteso concedere le circostanze attenuanti generiche (comunque, mantenendo il riconoscimento, e quindi l'aumento, per la “continuazione interna” tra i reati, cfr. pg. 8 della sentenza penale della Corte d'Appello di Trieste) solo in considerazione della “…personalità dell'imputata, soggetto privo di precedenti penali che aveva manifestato anche con soggetti terzi le proprie oggettive difficoltà a gestire i bambini e la loro estrema vivacità…” (cfr. pg. 7 sentenza penale della Corte d'Appello di Trieste). Infine, la sentenza penale della Corte d'Appello di Trieste, allo scopo di giustificare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, premesso che “….i fatti commessi, di obiettiva offensività, venivano posti in essere con scarsa consapevolezza della loro effettiva gravità, appellandosi ad una desueta ed improbabile interpretazione della bontà di tecniche decise e, se necessario, violente...in tal senso, l'atteggiamento processuale dell'imputata, che ha negato completamente ogni addebito pur a fronte dell'evidenza delle prove a suo carico, rappresenta evidente riscontro delle ragioni intime che giustificavano siffatti comportamenti…” ha ritenuto che “….l'assenza di precedenti condanne e l'efficacia dissuasiva del presente procedimento e della pronuncia di condanna a suo carico, anche in relazione al disposto risarcimento del danno a favore della parte civile, sono elementi che si reputano idonei a consentire una prognosi positiva rispetto al fatto che la predetta si asterrà dalla commissione di altri reati, apparendo improbabile, oltre che inopportuno, che ella possa reiterare esperienze professionali analoghe…” (cfr. pg. 8 sentenza penale della Corte
d'Appello di Trieste).
Tutto ciò precisato, rammenta, allora, il Giudice che, ai sensi dell'art. 653 c. 1 bis c.p.p., “…la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso…”.
Ancora, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione “….venuta meno la regola assoluta della pregiudizialità del processo penale rispetto al procedimento disciplinare e disciplinato per legge il possibile conflitto fra gli esiti dei procedimenti (art. 55 ter ultimo comma d.lgs. 165/01, artt.
653 e 654 c.p.p.) nulla impedisce alla P.A. di avvalersi, per dimostrare la fondatezza della contestazione disciplinare, degli atti del procedimento penale. (Cass. n.5284 del 2017, Cass. n.19183 del 2016). Va, quindi, ribadito il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la
Amministrazione datrice di lavoro è libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente (Cass., n. 21260 del 2018,
n. 8410 del 2018, n. 5284 del 2017, n. 19183 del 2016, n. 758 del 2006)….” (cfr. Cass. 33979/22).
Infondata è, quindi, la lamentela attorea secondo cui il che non ha compiuto una propria CP_1
indagine e non ha acquisito proprie prove, tenuto conto anche della circostanza che, come evidenziato dalle sentenze penali di primo e di secondo grado, i fatti addebitati alla odierna ricorrente sono stati inequivocabilmente immortalati dalle intercettazioni ambientali.
Pertanto ed allora, come risulta dalla lettura del capo di imputazione penale e dalle sentenze penali sopra riportate, per quel che più interessa, è incontestabile che abbia tenuto plurime Parte_1
condotte caratterizzate da aggressività verbale e fisica, gravi, nei confronti di più bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni, affidati alla sua cura presso la scuola materna.
Quanto, poi, al giudizio di proporzionalità della sanzione irrogata, ritiene il Giudice di condividere la valutazione fatta dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 12746/24 perché relativa ad una fattispecie sostanzialmente analoga a quella per cui è processo (peraltro, a parere dello Scrivente
Giudice, meno grave di quella per cui è processo, quanto meno, perché nel corrente giudizio i comportamenti aggressivi, violenti ed offensivi sono stati tenuti nei confronti di bambini di età ancora minore rispetto a quelli di cui si è occupata la Suprema Corte). La Corte di Cassazione, infatti, ha ritenuto che in tema di sanzioni disciplinari, l'adozione, da parte di un docente, di reiterati comportamenti minacciosi ed aggressivi verso minori costituisce giusta causa di licenziamento, in quanto il metodo educativo non giustifica il compimento di atti anche solo potenzialmente lesivi dell'integrità psico-fisica dell'individuo e contrastanti con la centralità dei diritti inviolabili dell'uomo nel disegno costituzionale e con le finalità stesse dell'attività educativa, secondo gli standard valutativi dell'attuale coscienza sociale (cfr. Cass. 12746/24).
In particolare, in tale sentenza si legge: “…..con riferimento alla nozione di giusta causa giova ribadire che la stessa, come clausola elastica, rimanda ad un giudizio esteso ad ogni aspetto dell'ambito fattuale al fine di apprezzare la “gravità” della condotta all'interno del comune modo di sentire in un determinato contesto storico ed ambientale, alimentando la valutazione con il ricorso ai principi interni dell'ordinamento giuridico ovvero con riferimento a specifiche esigenze che caratterizzano un determinato settore. L'operazione valutativa, compiuta dal giudice di merito nell'applicare tale clausola generale, non sfugge al sindacato di legittimità, poiché l'operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall'ordinamento (così,
Cass. Sez. L, 21/04/2022, n. 12789). Nello stesso senso, questa Corte ha affermato che la “giusta causa” di licenziamento integra una clausola generale che l'interprete deve concretizzare tramite fattori esterni relativi alla coscienza generale e principi tacitamente richiamati dalla norma e, quindi, mediante specificazioni di natura giuridica, la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi integranti il parametro normativo costituisce un giudizio di fatto, demandato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici;
la sussunzione della fattispecie concreta nella clausola elastica della giusta causa secondo standard conformi ai valori dell'ordinamento, che trovino conferma nella realtà sociale, è dunque sindacabile in sede di legittimità con riguardo alla pertinenza e non coerenza del giudizio operato, quali specificazioni del parametro normativo avente natura giuridica e del conseguente controllo nomofilattico affidato alla
Corte di cassazione (così, Cass. Sez. L, 09/03/2023, n. 7029, e numerosi precedenti ivi citati). In particolare, nel caso esaminato da questa Corte nel precedente da ultimo citato (definito con la cassazione della sentenza impugnata), il recesso datoriale era stato considerato dai giudici di merito sproporzionato in quanto la condotta in contestazione (apprezzamenti di carattere sessuale che un lavoratore aveva rivolto ad una collega durante l'orario di lavoro e alla presenza di altre persone) era stata qualificata come meramente inurbana, mentre doveva essere considerata contrastante con
i valori radicati nella coscienza generale ed espressione di principi fondanti dell'ordinamento. 2.4.
– In applicazione di tali principi al caso di specie, va rimarcato che la Corte d'appello ha fondato la propria valutazione nell'escludere la sussistenza della giusta causa partendo dall'analisi del
“metodo educativo” adottato dalla docente, che, seppure antiquato e non condivisibile, non risulterebbe definitivamente incompatibile con l'insegnamento, così giustificando l'applicazione della sanzione disciplinare di natura conservativa prevista dal C.C.N.L. (art. 13, comma 8, C.C.N.L., in relazione al comma 4 lett. G del C.C.N.L.). Orbene, in disparte l'aver applicato una disposizione disciplinare prevista non per il personale docente bensì per il personale ausiliario tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative (come risulta chiaramente dall'art. 10 del
C.C.N.L. del personale del comparto istruzione e ricerca, triennio 2016-2018), la valutazione operata dal giudice di merito risulta viziata in radice, nel suo presupposto fondante, che si pone in netto contrasto con i principi generali dell'ordinamento, siccome ormai radicati nella coscienza generale.
Infatti, costituisce innegabile conquista dell'evoluzione della società la maturata consapevolezza che il “metodo educativo” non può ricomprendere né tanto meno legittimare atti anche solo potenzialmente lesivi dell'integrità psico-fisica dell'individuo, come emerge dalla riconosciuta centralità dei diritti inviolabili dell'uomo nel disegno costituzionale, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2), prima ancora del valore attribuito all'istruzione ed all'educazione (artt. 33 e 34). Di tale raggiunta consapevolezza è chiara espressione anche il giudizio intervenuto in sede penale, ove la docente è stata condanna per il reato di maltrattamenti, di cui all'art. 572 cod. pen., e non già per quello, meno grave, di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, di cui all'art. 571 cod. pen. Pertanto, la condotta della docente, consistente, secondo l'accertamento fattuale svolto dai giudici di merito, in «reiterati comportamenti aggressivi e minacciosi nei confronti di minori», non solo non può essere considerata un “metodo educativo” – secondo l'assunto fondativo del ragionamento espresso nella sentenza impugnata – ma, addirittura, non può di per sé rientrare nella nozione di attività educativa, ponendosi in radicale contrapposizione con le finalità dalla stessa perseguite, secondo gli standard valutativi attuali della coscienza sociale. Ne consegue che la valutazione espressa sul punto nella sentenza impugnata viene ad essere in evidente contrasto con l'individuazione della scala valoriale di riferimento nell'integrazione della norma elastica della giusta causa di licenziamento in relazione alla condotta attribuita alla docente, tanto più ove si consideri la qualità di insegnante della scuola elementare e
l'età degli alunni (sei-sette anni), elementi della fattispecie che implicano l'esigenza di considerare con particolare attenzione lo stato psicologico dei minori affidati ad una persona che avrebbe dovuto piuttosto rappresentare un modello di riferimento per il loro sviluppo…”.
Peraltro, la Corte di Cassazione ha statuito anche che: “…..per il personale direttivo e docente della scuola statale il codice disciplinare è dettato dagli articoli da 492 a 499 del D.Lgs. nr. 297/1994; tali norme sono rimaste in vigore anche dopo la contrattualizzazione del pubblico impiego, in quanto richiamate dall'art. 91 del CCNL comparto Scuola 29.11.2007, secondo il quale continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo 1^, Capo 4^ della Parte 3^ del D.Lgs. n. 297 del 1994. 10. Il richiamato decreto legislativo, agli articoli da 493 a 498, descrive, tipizzandole, le singole condotte disciplinarmente rilevanti ed a ciascuna di esse correla, secondo una scala di gradualità per gravità, le sanzioni applicabili. …. E' … chiara la diversità di tale fattispecie (art 498, lettera a) del D.Lgs. nr, 297/1994 come illecito sanzionato con la destituzione) rispetto a quella di cui al precedente articolo 496, che punisce con la sanzione conservativa della sospensione per un periodo di sei mesi
e dell'utilizzazione, decorso il tempo di sospensione, in compiti diversi dalla funzione docente, il compimento di specifici atti che— pur se di particolare gravità ed integranti reato — siano «non conformi ai doveri specifici inerenti la funzione docente» e denotino «l'incompatibilità del soggetto
a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicazione del rapporto educativo». 16. Vi è, dunque, nel caso sanzionato con la destituzione una violazione grave e diretta dei doveri inerenti la funzione mentre nel precedente articolo 496 la sanzione conservativa si fonda su un semplice giudizio di
«incompatibilità» tra il fatto di reato e la funzione docente….” (cfr. Cass. 30955/22).
Anche la Corte d'Appello di Torino, con la sentenza n. 448 del 2020, ha affermato che la destituzione irrogata con riferimento all'art. 498 del d.lgs. n. 294 del 1997 ha un quid pluris rispetto all'art. 496 del medesimo d.lgs. e ricomprende tutte quelle condotte che possono ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con la Pubblica Amministrazione per le ragioni indicate al comma 1, lett. a) (“atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione”), e che non possono essere tipizzate.
In conclusione e per quanto sopra detto, nel caso concreto, non si possono che sussumere le condotte addebitate alla ricorrente nell'ambito di applicazione dell'art. 498 c. 1 lett. a) d.lgs. 297/94 in quanto direttamente legate alla qualità di di docente nella classe in cui si trovavano i Parte_1
bambini offesi dai suoi comportamenti, in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione (funzione docente che, ai sensi dell'art. 395 del d. lgs. 297 del 1994 consiste nella “esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità”, non potendosi dubitare che il contributo alla formazione umana della persona altrui, specie dei minori, se ovviamente si manifesta con la trasmissione ad essi di nozioni, inevitabilmente transita anche attraverso l'esempio comportamentale, primariamente in ambito scolastico), ciò avendo comportato la lesione dell'elemento fiduciario del rapporto con il datore di lavoro.
Né vale, rispetto alla gravità delle condotte, il tentativo della ricorrente di giustificare in ricorso il comportamento tenuto sostenendo che sia stato esasperato dalla situazione ambientale nota alla scuola che nulla aveva fatto per migliorare le condizioni di lavoro. Al riguardo, basti aggiungere a quanto già detto che il Giudice Penale ha accertato che problematiche analoghe a quelle affrontate dalla odierna ricorrente erano state affrontate e correttamente risolte dalle altre insegnanti occupate presso la scuola materna C.A.S., confrontandosi con lo stesso tipo di utenza, prevalentemente straniera (cfr. pg. 26 della sentenza penale di primo grado).
Si tenga conto, invece, sempre rispetto alla valutazione di oggettiva gravità delle condotte e proporzionalità della sanzione, anche del fatto che le condotte accertate si sono protratte per un significativo lasso di tempo ed hanno cagionato ai minori uno stato di intimidazione e sofferenza (cfr. pg. 23 e 24 della sentenza penale di primo grado), avendo perseverato nei suoi Parte_1 comportamenti anche dopo che colleghi e genitori le avevano contestato l'eccesso del suo comportamento in svariate occasioni (cfr. pg. 25 della sentenza penale di primo grado).
Circostanze tutte, quelle da ultimo esposte, che appalesano - (anche) a parere dell'odierno Giudicante
e diversamente da quanto sostenuto in ricorso - pure l'indubbia sussistenza dell'elemento psicologico in capo alla odierna ricorrente.
Peraltro, la ricorrente vorrebbe, inammissibilmente offuscare la sussistenza nel caso di specie dell'ipotesi dell'art. 55 quater, comma 1 lett. e) d.lgs. n. 165/2001, come imputato dal nella CP_1
contestazione disciplinare e nel provvedimento di licenziamento.
Tuttavia, in un caso per alcuni aspetti simile a quello per cui è causa (insegnante che aveva posto in essere «manifestazioni denigratorie tecnicamente errate e violazione della dignità di alunne con esigenze di integrazione» nonché comportamenti aggressivi, minacciosi, denigratori e offensivi nei confronti di colleghi e studenti), la Corte di Cassazione ha evidenziato che “…l'art. 498 d.lgs. n.
297/1994 … prevede … la destituzione «per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione», e l'art. 55 quater comma 1 lett. e) e f-bis) d.lgs. n. 165/2001, che analogamente sanzionano con il licenziamento, rispettivamente, la «reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui» nonché le «gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3».
6.5 Si tratta di disposizioni, quelle di all'art. 55 quater, comma 1 lett. e)
e f-bis), d.lgs. n. 165/2001, che il ricorrente vorrebbe mettere in ombra, quando la disciplina alle stesse conferisce, invece, carattere di norme imperative ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e
1419 comma 2 cod. civ., stabilendone l'applicazione, doverosa (v. art. 55 recante “sanzioni disciplinari e responsabilità”), ai rapporti di lavoro di cui all'art. 2 comma 2 alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 d.lgs. n. 165/2001...” (cfr. Cass. 16634/24).
Osserva il Giudice che l'art. 55 quater comma 1 lett. e) d.lgs. n. 165/2001 prevede per la sua applicazione la “… reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui…” e, quindi, la norma - diversamente da quanto pare sostenere la ricorrente - non presuppone né che sia stata contestata la recidiva, né il “ripetersi di reati” (cfr. pg. 9 del ricorso) e potendo, invece, integrare la reiterazione di cui si tratta proprio la sussistenza del reato di cui all'art. 572 c.p. che, per sua natura, presuppone il carattere ripetitivo e sistematico delle condotte di sopraffazione fisica e morale, come
è avvenuto nel caso per cui è processo.
Peraltro, anche a voler dar credito all'assunto attoreo, si è già detto che il Giudice Penale ha condannato per una pluralità di reati ex art. 572 c.p., uniti dal vincolo della Parte_1
continuazione.
Infondata è, infine, la lamentela attorea secondo cui il Ministero non avrebbe tenuto conto della situazione concreta accertata dal Giudice Penale che, invece, valorizzando l'incensuratezza della ricorrente e tenendo conto delle difficoltà dell'ambiente di lavoro, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ed ha svolto una prognosi “….di astensione dalla commissione di analoghe condotte…” concedendo la sospensione condizionale della pena.
Invero, sempre secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, nei rapporti tra processo penale e procedimento disciplinare nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, a fronte di una sentenza penale passata in giudicato, l'accertamento dei fatti nella loro materialità - e dunque, della ricostruzione dell'episodio posto a fondamento dell'incolpazione - operato nel giudizio penale costituisce un limite oltre il quale non si può andare in sede disciplinare, per quanto sia possibile operare una nuova valutazione dei fatti in sede disciplinare, attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità (cfr. ad es. Cass. 3659/21).
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito, in particolare, che “….il giudice disciplinare non è vincolato dalla valutazioni contenute nella sentenza penale relative alla commisurazione della pena, alla concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale, trattandosi di determinazioni riconducibili a finalità del tutto distinte rispetto a quelle del giudizio disciplinare…” (cfr. Cass. SS.UU. 23778/10), e cioè rispetto “….alla valutazione del datore di lavoro, nella specie ente pubblico, in ordine alla sussistenza, o meno, delle condizioni di fiducia necessarie per la prosecuzione del rapporto…” (cfr. Cass. 17113/09).
Peraltro, la stessa Corte d'Appello invocata dalla odierna ricorrente - oltre ad aver, come già detto, valorizzato solo la personalità della ricorrente nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche - ha formulato, per concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, una prognosi positiva rispetto alla astensione dalla commissione di altri reati, ma ritenendo “…improbabile, oltre che inopportuno, che ella possa reiterare esperienze professionali analoghe…” (cfr. pg. 8 sentenza penale della Corte d'Appello di Trieste). Prognosi positiva che, invece, lo Scrivente Giudice non condivide - sotto il diverso profilo che rileva nel corrente processo, ove si tratta di valutare la sussistenza, o meno, delle condizioni di fiducia necessarie per la prosecuzione del rapporto - per le ragioni esplicitate dal Ministero nel provvedimento di licenziamento (“….in quanto le condotte poste in essere dalla docente si caratterizzano per essere delle reazioni impulsive, frutto di scarsa capacità di autocontrollo, capacità che, come sopra osservato, la dipendente non ha affermato, e tantomeno dimostrato, di avere nel frattempo acquisito…”, cfr. pg. 3 del provvedimento di licenziamento) che hanno trovato conferma nelle stesse considerazioni esposte sempre a pg. 8 sentenza penale della Corte
d'Appello di Trieste (“….i fatti commessi, di obiettiva offensività, venivano posti in essere con scarsa consapevolezza della loro gravità, appellandosi ad una desueta ed improbabile interpretazione della bontà delle tecniche educative decise e, se necessario, violente. In tal senso, l'atteggiamento processuale dell'imputata, che ha negato completamente ogni addebito pur a fronte dell'evidenza delle prove a suo carico, rappresenta evidente riscontro delle ragioni intime che giustificavano siffatti comportamenti…”).
Assolutamente contraria a quanto accertato in sede penale con efficacia di giudicato è, poi,
l'asserzione attorea secondo cui la ricorrente non avrebbe posto in essere maltrattamenti. Oltre a richiamare tutte le condotte sopra riportate e giudicate, complessivamente, in via definitiva proprio come maltrattamenti, osserva il Giudice, in aggiunta, solo che la stessa frase estrapolata dalla ricorrente, per escludere la violenza fisica, dal più ampio ed articolato complesso della sentenza della
Corte d'Appello (cfr. pag. 7 “mai di violenza fisica eccessiva o frutto di lesioni per i bambini né dell'adozioni di esplicite pene corporali…” della citata sentenza, cfr. pg. 11 del ricorso) riconosce che violenza fisica, in ogni caso, vi è stata.
5. Da ultimo, infondata è la richiesta di parte ricorrente di condanna della Amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive maturate dal maggio 2017 al mese di ottobre 2022
- detratto il percepito - maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, avendo la ricorrente percepito un assegno alimentare di circa € 1.013,00 mensile, a fronte di una retribuzione di oltre
1.900,00 che avrebbe potuto percepire e che ha, infatti, percepito come addetta di segretaria da ottobre
2022 e fino alla cessazione del rapporto intervenuto per effetto del provvedimento impugnato.
La ricorrente, infatti, afferma che la sospensione facoltativa disposta in attesa del giudicato penale, in relazione al tempo trascorso, sia stata priva di ogni giustificazione.
Osserva, invece, al riguardo il Giudice che, anche a voler prescindere dalla genericità della allegazione attorea, nell'impiego pubblico contrattualizzato, la sospensione facoltativa del dipendente sottoposto a procedimento penale, in quanto misura cautelare e interinale, diviene priva di titolo qualora all'esito del procedimento penale quello disciplinare non venga attivato (circostanza che, però, non ricorre nel caso di specie) e che il diritto del dipendente alla restitutio in integrum, che ha natura retributiva e non risarcitoria, sorge solo se la sanzione non venga inflitta o ne sia irrogata una di natura ed entità tali da non giustificare la sospensione sofferta (circostanza analogamente mancante nel caso di specie) (cfr. Cass. 7657/19, 10137/18).
6. Da ultimo, attesa la soccombenza di parte ricorrente, la stessa deve essere condannata a rifondere le spese di lite, liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14 secondo lo scaglione del valore indeterminabile di bassa complessità, nei minimi ed esclusa la fase istruttoria che sostanzialmente non vi è stata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna a rifondere al resistente le spese di lite che liquida in Parte_1 CP_1
complessivi Euro 3.689,00 a titolo di compenso, oltre agli accessori di legge.
Udine, 25.02.25
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 25.02.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono presenti l'avv. Michela
Bacchetti, per parte ricorrente, , e per parte resistente Parte_1 Controparte_1
la dott.ssa Monica Zuddas.
[...]
L'avv. Michela Bacchetti si riporta al ricorso e alle note conclusive ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
La dott.ssa Monica Zuddas alla memoria di costituzione e alle note conclusive e chiede il rigetto del ricorso.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
R.G. n. 342/24
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 342/24
Promossa da:
[...]
[...]
nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Parte_2 C.F._1 difesa dall'avv. Michela Bacchetti
- ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_2 P.IVA_1
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante, difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Trieste
- resistente - oggetto: licenziamento sulle seguenti conclusioni di parte:
: Parte_1
Cont
“a) Accertata e dichiarata nullità inefficacia del licenziamento disciplinare intimato dal con provvedimento d.d. prot. 29.9.2023 notificato il 5.10.2023 e di ogni altro atto presupposto e/o conseguente accertato il diritto della ricorrente alla prosecuzione del rapporto condannarsi il resistente a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro, presso l'Istituto di Udine ovvero CP_1
presso altro istituto scolastico dal 5.10.2023, con le mansioni ritenute di giustizia, con ricostituzione delle posizione economica e giuridica, con condanna del resistente al risarcimento di tutti CP_1 i danni, che si quantificano salva determinazione giudiziale, nella condanna al pagamento di una indennità, - commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 2.523,75 lordi), - dal
5.10.2023 alla data della effettiva reintegra nel posto di lavoro, con un minimo di 5 mensilità, ed al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali dalla interruzione alla reintegra. Spese rifuse. b) In subordine Accertata e dichiarata nullità, inefficacia, invalidità e annullato il Cont licenziamento disciplinare intimato dal con provvedimento d.d. prot. 29.9.2023 notificato il
5.10.2023 e di ogni altro atto presupposto e/o conseguente accertato il diritto della ricorrente alla prosecuzione del rapporto condannarsi il resistente a reintegrare la ricorrente nel posto di CP_1 lavoro, presso l'Istituto di Udine o altre Istituto scolastico, con le mansioni di giustizia, dal 5.10.2023 con ricostruzione giudica ed economica e con condanna del al risarcimento del danno con CP_1
un minimo di 12 mensilità e ad un massimo di 24 mensilità e/o a quella ritenuta di giustizia ex art. 18 comma 4 L. 300/70 al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali dalla interruzione del rapporto alla reintegra oltre interessi legali e rivalutazione monetaria Spese rifuse;
c)
In ulteriore subordine accertata e dichiarata la illegittimità inefficacia annullato il licenziamento
Cont disciplinare intimato dal con provvedimento d.d. prot. 29.9.2023 notificato il 5.10.2023 e di ogni altro atto presupposto e/o rideterminare la sanzione in una sanzione conservativa con conseguentemente condannare il al pagamento delle retribuzioni fino alla reintegra al CP_1
versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali dalla interruzione del rapporto alla reintegra oltre interessi legali e rivalutazione monetaria Spese rifuse. d) accertato e dichiarato che il rapporto di lavoro della ricorrente è cessato il 5.10.2023 condannarsi il Controparte_1
al pagamento delle retribuzioni maturate e non percepite (detratto il percepito assegno
[...] alimentare) nel periodo di sospensione dal servizio dell'ottobre 2017 all'ottobre 2022 e quindi al pagamento, in favore della ricorrente della somma lorda di € 73.000,00, salvo diversa determinazione in corso di causa maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria da dovuto al saldo. Spese in ogni caso integralmente rifuse”.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
“In via principale: dichiararsi inammissibili e/o rigettare le avversarie domande. Spese rifuse. In subordine, rideterminarsi la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 02.05.24 è insorta contro il provvedimento di Parte_1
licenziamento.
La ricorrente ha allegato, in particolare: che dal 1999 svolge attività di insegnamento e che nel dicembre 2000 è stata assunta dal
[...]
prima con contratti a tempo determinato e dal 1° settembre 2007 con contratto a tempo Controparte_1
indeterminato assumendo servizio a Tolmezzo;
che nel 2007, la ricorrente, ottenuta l'abilitazione alla lingua inglese, ha superato il concorso ordinario per inglese alle medie e superiori, ma non ha superato l'anno di prova per l'insegnamento nelle scuole di primo grado e nel 2012 è stata riassegnata alla scuola per l'infanzia; che nell'anno scolastico 2015 - 2016 è stata assegnata alla scuola per l'Infanzia “CAS” sita in Udine
P.zzale Cavalcaselle e durante l'anno erano emerse delle criticità nella gestione dei bambini che frequentavano la scuola dell'infanzia;
che all'inizio dell'anno scolastico 2016-2017 le criticità già emerse nell'anno precedente si erano ripresentate in modo più grave anche perché la divisione fisica degli spazi con realizzazione di un muro divisorio limitava la sorveglianza, la compresenza delle insegnanti e quindi il controllo e la vigilanza dei bambini da parte di più insegnati;
che la situazione era stata rappresenta al Dirigente di Istituto e risultava dai verbali dei consigli di classe;
che la classe che era stata assegnata alla ricorrente aveva una forte presenza di bambini stranieri, alcuni dei nuovi bambini non possedevano le autonomie necessarie per la scuola dell'infanzia, non conoscevano la lingua italiana, risultavano particolarmente vivaci e non rispettosi delle regole ed alcuni necessitavano dell'insegnante di sostegno che non era stata assegnata;
che la difficoltà della situazione era stata tempestivamente rappresentata dalla ricorrente, ma anche dalle altre docenti, al Dirigente di Istituto che non aveva posto in essere misure che prevedessero la compresenza di insegnanti, il sostegno ai minori con problematicità, ovvero azioni che potessero agevolare lo svolgimento della regolare funzione di insegnamento;
che solo occasionalmente venivano inviate presso la scuola delle mediatrici culturali che non avevano però specifiche specializzazioni nella gestione dei bambini;
che il Dirigente di Istituto era anche a conoscenza che all'interno del corpo docente c'era conflittualità ed in particolare della situazione della ricorrente alla quale non veniva offerto dalle colleghe e dalla collaboratrice scolastica il necessario aiuto e supporto nella gestione della classe particolarmente problematica;
che la ricorrente nel settembre 2016 e nell'ottobre 2016, aveva inviato al Dirigente di Istituto delle lettere manoscritte e nel febbraio 2017 una raccomandata segnando le criticità, in particolare la docente evidenziava “la pericolosità di alcuni bambini, la difficoltà di gestione degli stessi talvolta violenti”; l'insegnante evidenziava, inoltre, che anche gli ambienti di lavoro, dopo la realizzazione di un muro divisorio che impedivano la compresenza fra colleghe, limitavano la capacità di sorveglianza e controllo dei bambini, la collaborazione fra le colleghe e l'insegnante si trovava da sola a gestire situazioni delicate e complicate;
che in questo difficile contesto lavorativo il 16.11.16 intervenivano le forze dell'ordine per verificare la situazione di una minore e l'accaduto veniva chiarito;
che solo successivamente la ricorrente sapeva che l'intervento era stato sollecitato dal genitore della minore;
che in data 24.05.17 la ricorrente riceveva una circostanziata contestazione disciplinare con la quale veniva a conoscenza che era stata avviata una indagine con intercettazioni ambientali da parte della
Procura della Repubblica di Udine che ipotizzava nei suoi confronti il reato p.p. dagli art. 572 c.p., perché in qualità di insegnante in vari episodi specificatamente indicati teneva comportamenti non consoni, proferiva frasi offensive e teneva modi bruschi;
che il sospendeva il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale con CP_1 provvedimento dell'ottobre 2017;
che nei confronti dalla ricorrente il GIP del Tribunale penale di Udine aveva disposto la misura di allontanamento dalla scuola ed il la aveva sospesa cautelativamente dall'attività di CP_1 insegnamento dal maggio 2017, con diritto all'assegno alimentare;
che il Tribunale di Udine con sentenza del 09.04.19 condannava la ricorrente, “per il reato” p.p. dall'art. 61 n. 11 ter, 61 n 11 quinquies e 572 c.p., alla pena di anni 2 mesi 6;
che con sentenza del 03.03.22 la Corte d'Appello di Trieste riconosceva le attenuanti generiche riducendo la pena a anni 1 e mesi 6 di reclusione e che la sentenza passava in giudicato in data
17.10.22 dopo che la Corte di Cassazione aveva respinto l'impugnazione; che con provvedimento del 24.10.22 AOODRFVG, essendo trascorsi 5 anni dalla sospensione cautelare, il rimetteva la ricorrente in servizio e la utilizzava, su consenso della stessa, in CP_1 segreteria in mansioni diverse dall'insegnamento; che con provvedimento d.d. 01.06.23, notificato in data 09.06.23 il riavviava il CP_1 procedimento disciplinare ed all'esito del procedimento disciplinare con provvedimento d.d.
29.09.23, notificato il 05.10.2023, ex art. 492 e seg 498 co 1 lettera a) D. lgs. 297/1994 55 - quater lettera e) del Dec. Lgs 165/2001, intimava alla ricorrente il licenziamento senza preavviso a decorrere dal giorno successivo alla notifica del provvedimento con esclusione dalle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato ed indeterminato;
che la ricorrente con ar del 13.11.2023 impugnava il licenziamento offrendo la prestazione lavorativa. Quindi, la ricorrente sosteneva che il licenziamento con destituzione fosse atto abnorme, nullo e, in ogni caso, gravemente illegittimo e dovesse essere annullato, dichiarato inefficace, privo di effetto.
In particolare, lamentava: Parte_1
1. violazione falsa applicazione art 55 ter 4° co del. Lgs 165/2001 rapporti fra procedimento penale e disciplinare - tardivo riavvio del procedimento disciplinare;
2. illegittimità del licenziamento per violazione del procedimento Violazione art. 492 s segg D. lgs 1994 n. 297 --Violazione falsa applicazione art. 55 quater Dec. Lgs 156/2001 - Incoerenza
- contraddittorietà fra atti posti in essere dalla PA;
3. illegittimità del licenziamento per violazione del procedimento -Violazione falsa applicazione art. 55 bis Dec. Lgs 156/2001 - Violazione art. 492 s segg D. lgs 1994 n. 297 - violazione art. 2106 cc Erroneità carenza dell'istruttoria - mancata valutazione fatti accertati - Assenza motivazione Assenza dei presupposti di fatto e di diritto - illegittimità del licenziamento - inidoneità del fatto contestato per legittimare la sanzione impugnata - contraddittorietà del comportamento - violazione art. 2106 c.c..
In ogni caso, la ricorrente sosteneva che la sospensione facoltativa disposta in attesa del giudicato penale alla luce della data in cui era cessato il rapporto lavorativo - ottobre 2023 - era priva di ogni giustificazione e che l'Amministrazione dovesse essere condannata al pagamento delle differenze retributive maturate dal maggio 2017 fino al mese di ottobre 2022 - detratto il percepito - maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, precisando di aver percepito un assegno alimentare di circa €
1.013,00 mensile a fronte di una retribuzione di oltre 1.900,00 che avrebbe potuto percepire e che aveva, infatti, percepito come addetta di segretaria da ottobre 2022 e fino alla cessazione del rapporto intervenuto per effetto del provvedimento impugnato.
Il si è costituito in giudizio, opponendosi all'accoglimento del Controparte_1
ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, ed hanno proceduto alla discussione orale all'udienza del giorno 25.02.25.
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che le domande della ricorrente debbano essere rigettate per i motivi che di seguito si espongono.
1. In via preliminare, in punto legittimazione passiva, deve rilevarsi che soltanto il è CP_1
legittimato a contraddire nelle controversie relative al rapporto di lavoro del personale della scuola. In tal senso, si richiama la costante giurisprudenza di legittimità riferita alla carenza di legittimazione passiva degli istituti scolastici, con la quale è sempre stata affermata l'esclusiva legittimazione in capo al : “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per Controparte_1
effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale,
e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del
, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto” (Cass. 21 marzo 2011 n. 6372, CP_1
Cass. 15 ottobre 2010 n. 21276 e Cass. 28 luglio 2008 n. 20521). Deve, poi, aggiungersi che l'
[...]
, a norma dell'art. 8 D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17, “costituisce un autonomo Controparte_2 centro di responsabilità amministrativa”. La medesima disposizione attribuisce, poi, all'Ufficio scolastico regionale competente la rappresentanza in giudizio, ma non crea (né avrebbe potuto visto il rango della norma) un nuovo ed autonomo soggetto giuridico. Il conferimento di poteri previsto dalla norma costituisce fatto interno al che è e resta soggetto unitario, restando indifferente CP_1 rispetto ai terzi la sua articolazione organizzativa. La Corte di Cassazione “nell'affermare che il d.lgs.
30 marzo 2001, n. 165, art. 16, lett. f), laddove dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali
(o strutture sovraordinate) "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 12, comma 1", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti, ha messo in rilievo che lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto del R.D. 30 ottobre
1933, n. 1611, art. 11, comma 1, (nel testo novellato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente (Cass. Sez. Un, 6 luglio 2006, n. 15342)” (Cass., 26 marzo 2008, n. 7862). Pertanto, la dizione legittimazione passiva contenuta nell'art. 8 D.P.R. n.
17/2009 (come già prima nell'art. 7 D.P.R. n. 260/2007 ed ancor prima nell'art. 8 D.P.R. n. 319/2003)
è impropria perché la norma ha semplicemente inteso richiamare la legittimazione processuale dei dirigenti prevista dall'art.16 co. 1° lettera f, d.lgs. n. 165/2001. Anche la legittimazione di cui al citato art. 8 deve, quindi, intendersi come legittimazione processuale, poiché nessuna norma ha dotato di personalità giuridica l' . Conseguentemente gli Uffici scolastici regionali Controparte_2
restano articolazioni periferiche del (Cass., 3 novembre 2011, n. 22743), per cui unico soggetto CP_4 legittimato passivo nel presente giudizio rimane il . CP_1
2. Ancora, in via preliminare, va rammentato che la Corte di Cassazione ha definitivamente sancito la possibilità per il Giudicante di fare riferimento anche alle argomentazioni addotte dalle parti del processo nello svolgimento dell'iter logico argomentativo volto a giungere alla determinazione della controversia (“Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta
l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato” cfr. Cass. 642/15).
3. Ciò premesso, a parere del Giudicante, infondato è, innanzitutto, il primo motivo di impugnazione di cui al ricorso introduttivo.
In particolare e come già detto, ha allegato in ricorso che il Tribunale di Udine con Parte_1 sentenza del 09.04.19 ha condannato la ricorrente, per “il reato” p.p. dall'art. 61 n. 11 ter, 61 n 11 quinquies e 572 c.p. e che con sentenza del 03.03.22 la Corte d'Appello di Trieste ha riconosciuto le attenuanti generiche, riducendo la pena, ed il beneficio della sospensione condizionale, essendo tale sentenza passata in giudicato in data 17.10.22 dopo che la Corte di Cassazione respingeva l'impugnazione.
Quindi, la ricorrente ha spiegato che con provvedimento dd. 01.06.23, notificato in data 09.06.23, il ha riavviato il procedimento disciplinare, benchè già il 20.02.23 la CP_1 Controparte_5
avesse ricevuto dalla Corte di Cassazione il dispositivo della decisione della Corte di Cassazione di rigetto dell'impugnazione della ricorrente e della condanna della ricorrente. Pertanto, Parte_1
, sottolineando di aver ricevuto la notifica del provvedimento di riavvio solo il 09.06.23, ha
[...]
lamentato che il riavvio del procedimento disciplinare sia avvenuto oltre la scadenza del termine perentorio di 60 giorni che secondo la ricorrente decorre dal febbraio 2023 e, comunque, anche oltre i 60 giorni decorrenti da quando (il 06.04.23) l'Amministrazione aveva ricevuto la copia integrale delle sentenze richieste. Ebbene, risulta incontestato e, comunque, provato documentalmente che:
Cont
• l' (presso il quale è incardinato l' ) riceveva dagli Uffici Centrali Controparte_2
[...]
solo la comunicazione prot. n. AOODGPER 9388 del 16.02.23, che trasmetteva il CP_1
dispositivo della sentenza di rigetto del ricorso per Cassazione (cfr. doc. 4a e 4b di parte resistente);
• a questo punto, l' , con nota prot. n. AOODRFVG 2738 del 01.03.23 (cfr. Controparte_2
doc. 4c di parte resistente) provvedeva a richiedere copia integrale di tutti i provvedimenti dei competenti Organi Giudicanti, l'ultimo dei quali, in particolare, munito della postilla attestante la data di passaggio in giudicato, reiterando la richiesta in data 28.03.23 con atto prot. n. AOODRFVG 4109 (cfr. doc. 4d di parte resistente);
• soltanto con il riscontro alle relative citate richieste del 01.03.23 e 28.03.23, in allegato a nota acquisita dall' con prot. n. 4597 del 06.04.23, la cancelleria penale della Controparte_2
Corte d'Appello di Trieste trasmetteva copia integrale delle sentenze di primo e secondo grado
(quest'ultima con attestazione di irrevocabilità) (cfr. doc. 4e e 4f di parte resistente).
Ciò posto, allora, deve ritenersi, secondo il Giudice, che il 06.04.23 (giorno dal quale l'Amministrazione disponeva delle sentenze integrali di primo e secondo grado e non del solo dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione) costituisce il dies a quo per il decorso del termine di 60 giorni ai fini della ripresa del procedimento disciplinare che è stato, appunto, ripreso, nel caso di specie, con l'assunzione del provvedimento di cui si tratta in data 01.06.23 e, pertanto, tempestivamente, non rilevando il giorno (di poco successivo, 09.06.23) in cui la ricorrente ha ricevuto la notifica dell'atto.
Invero, a sostegno della conclusione di cui sopra si richiama la giurisprudenza della Corte di
Cassazione secondo cui:
“……già sul piano letterale, la norma (55 ter, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001) àncora il termine di decorrenza alla comunicazione della “sentenza”, in tal modo collegando chiaramente la ripresa del procedimento disciplinare alla disponibilità non già del solo dispositivo ma del provvedimento completo della motivazione. … Tale interpretazione, fondata sul dato letterale, va confermata anche in correlazione alla disposizione di cui all'art. 154 ter disp. att. cod. proc. pen., introdotta proprio dall'art. 70 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in parallelo con l'introduzione dell'art. 55 ter in commento (per l'appunto, inserito dall'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009), in virtù del quale
«La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento». Il riferimento alla trasmissione di copia integrale del provvedimento non può che raccordarsi con la disposizione decadenziale, nel senso di postularne la decorrenza solo nel momento in cui l'amministrazione ne abbia acquisito ufficialmente la disponibilità, dovendosi considerare anche la possibilità di differire il termine per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. … Del resto, anche sul piano dell'interpretazione teleologica e costituzionale, con riferimento ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 sottesi al procedimento disciplinare a carico di dipendenti pubblici, non sarebbe possibile configurare a carico dell'amministrazione un onere di attivazione a pena di decadenza che non fosse assistito dalla concreta possibilità di procedere nel senso postulato dalla norma, posto che la ripresa del procedimento richiede il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente. .. Infatti, per come costantemente interpretato da questa Corte, anche la decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 - nel testo applicabile ratione temporis ed anteriore alla c.d. riforma Madia per la conclusione del procedimento disciplinare - ricollegata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, presuppone l'acquisizione di una notizia
“qualificata” ed idonea a supportare l'apertura del procedimento disciplinare con la formulazione della contestazione (in tal senso, fra molte Cass. Sez. L, 04/05/2021, n. 11635; nello stesso senso anche Cass. Sez. L, 07/04/2021, n. 9313, che ha sottolineato come la formulazione di una contestazione disciplinare deve essere basata su una completa e autonoma valutazione dei fatti e deve consentire all'incolpato il completo ed effettivo esercizio del diritto di difesa e renda necessaria una notizia “circostanziata” dell'illecito, ovvero una conoscenza certa, da parte dei titolari dell'azione disciplinare, di tutti gli elementi costitutivi dello stesso). In quest'ottica, è stato pure affermato che «ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall'acquisizione della notizia dell'infrazione (ex art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla
Corte cost. (sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto,
l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione» (Cass. Sez. L, 20/03/2017, n. 7134).
Tale principio, sebbene affermato in relazione al termine per la conclusione del procedimento, è stato ritenuto applicabile anche qualora venga in rilievo la tempestività della contestazione, poiché quest'ultima può essere ritenuta tardiva solo qualora l'amministrazione rimanga ingiustificatamente inerte e, quindi, non proceda ad avviare il procedimento, pur essendo in possesso degli elementi necessari per il suo valido avvio, dovendosi pertanto concludere che «Il termine, invece, non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito.» (Cass. Sez. L, 11/09/2018, n. 22075). … I medesimi principi, stante
l'identità di ratio e funzione fra la rinnovazione della contestazione per la ripresa del procedimento disciplinare ed il termine iniziale fissato per l'avvio del procedimento (in tal senso Cass. Sez. L,
29/03/2023, n. 8943), trovano applicazione anche per l'ipotesi della ripresa del procedimento disciplinare sospeso in caso di pendenza del procedimento penale, in quanto si richiede all'amministrazione di rinnovare la contestazione compiendo anche una necessaria rivalutazione dei fatti accertati in sede penale sotto la differente ottica di rilevanza disciplinare, onde non può che addivenirsi ad un'interpretazione che consideri la necessità che il termine non possa decorrere se il soggetto non è posto nelle condizioni di compiere l'atto soggetto a decadenza;
ne consegue che la comunicazione di cui all'art. 55 ter va necessariamente correlata alla disponibilità integrale del provvedimento, pure prevista dall'art. 154 ter disp. att. cod. proc. pen., disposizione che non può essere suscettibile di lettura differente senza essere sospettata di incostituzionalità… Del resto, ad analoga conclusione questa Corte era pervenuta anche nella vigenza della precedente disposizione
(legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 10, comma 3, nella versione conseguente alla pronuncia di illegittimità costituzionale resa dalla Corte con la sentenza 24 giugno 2004, n. 186), con
l'affermazione del principio secondo cui ai fini della decorrenza del termine occorre che
l'amministrazione venga a conoscenza della integrale sentenza di condanna irrevocabile, in quanto essa deve avere esatta cognizione dei fatti accertati in sede penale, onde contestarli al dipendente e valutarli in sede disciplinare (in tal senso, Cass. Sez. L, 02/03/2017, n. 5313, relativa proprio ad un caso di sentenza di patteggiamento, come nel caso in esame). …Ne discende l'infondatezza del motivo, nei termini sopra indicati, dovendosi ritenere che il termine decadenziale non possa che decorrere nel momento di acquisizione ufficiale del provvedimento in forma integrale, salvo il caso che l'eventuale ritardo non comporti una violazione del diritto di difesa. …dovendosi dare continuità all'interpretazione resa da questa Corte, secondo cui «ai fini del rispetto del termine previsto per la riattivazione del procedimento disciplinare, a seguito della comunicazione della sentenza che definisce il procedimento penale, occorre avere riguardo alla data di adozione dell'atto da parte della P.A., in applicazione della regola più generale secondo cui la decadenza è impedita dal compimento dell'atto tipico entro il termine indicato, mentre - se l'atto ha carattere recettizio - la sua conoscenza (o conoscibilità) da parte del destinatario rileva esclusivamente ai fini della produzione degli effetti dell'atto, a meno che essa non sia prevista come elemento costitutivo della fattispecie impeditiva nella fonte che contempla la decadenza, previsione che non si rinviene negli artt. 55 bis e 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 né nella contrattazione collettiva.» (Cass. Sez. L,
03/06/2021, n. 15464). …Del resto, analoga interpretazione era già stata resa anche in relazione al termine di cui all'art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 (sempre nella versione anteriore alla cd. riforma Madia), nel senso che ai fini della decadenza dall'azione disciplinare occorre avere riguardo alla data in cui l'amministrazione datrice di lavoro esprime la propria valutazione in ordine alla rilevanza e consistenza disciplinare della notizia dei fatti rilevanti disciplinarmente e la consolida nell'atto di contestazione, assumendo rilievo l'eventuale ritardo nella comunicazione solo allorché sia di entità tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'incolpato (Cass. Sez. L, 10/08/2016, n. 16900; in senso conforme, Cass. Sez. L, 25/09/2018, n.
22683). … (cfr. Cass. 18362/23)”.
Né la ricorrente ha dedotto, nel caso concreto, che vi sia stato un ritardo che ha comportato la violazione del suo diritto alla difesa.
4. La ricorrente, premettendo che il Giudice Penale ha accertato nei suoi confronti la commissione “del reato” p.p. dall'art. 572 c.p., ha, poi, lamentato che nel caso in esame il CP_1
che non ha compiuto una propria indagine, non ha acquisito proprie prove e non ha tenuto conto della situazione concreta accertata dal Giudice Penale che, invece, valorizzando l'incensuratezza della ricorrente e tenendo conto delle difficoltà dell'ambiente di lavoro (il comportamento tenuto della ricorrente era stato esasperato dalla situazione ambientale nota alla scuola che nulla aveva fatto per migliorare le condizioni di lavoro), ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ed ha svolto una prognosi “….di astensione dalla commissione di analoghe condotte…” concedendo la sospensione condizionale della pena. Poi, secondo la ricorrente si sarebbe trattato di docente che ha ecceduto nelle modalità di insegnamento, comportandosi in modo non conforme al modello educativo, e, quindi, il avrebbe dovuto applicare la sanzione prevista dall'art. 496 d.lgs. CP_1
297/1994 che stabilisce la sanzione della sospensione dall'insegnamento e successivamente la destinazione ad altro utilizzo, anziché la sanzione dell'art. 498 d.lgs. 297/1994 della destituzione.
Ancora, ha sostenuto in ricorso che la destituzione/licenziamento senza preavviso Parte_1 non rispetta neppure la disposizione contenuta nell'art. 55 quater lettera e) che prevede per la sua applicazione la “…e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui…”, mentre, nel caso in esame, la ricorrente era incensurata, non le era mai stata contestata la reiterazione di condotte o la recidiva, non le erano mai state accertate e contestate condotte aggressive ingiuriose o lesive dell'onere e della dignità, avendo la Corte d'Appello Penale anche affermato che “ ….le condotte ascritte all'imputata, pur disdicevoli perché idonee a mortificare i minori indifesi rispetto alle aggressioni verbali e fisiche, consistevano in atti spesso impulsivi o frutto di esasperazione e di scarsa capacità di autocontrollo, mai di violenza fisica eccessiva o frutto di lesioni per i bambini né l'adozione di esplicite pene corporali…”. Ancora, la ricorrente ha affermato che la condanna per il reato di cui all'art 572 c.p. richiede il compimento di più azioni e non è sufficiente ad integrare la fattispecie di cui all'art. 55 lettera e) che prevederebbe, invece, il ripetersi di reati, la recidiva di gravi condotte, lesive della dignità e dell'onore. La ricorrente ha negato anche di aver posto in essere maltrattamenti, poichè, secondo la sentenza penale non avrebbe accertato Parte_1
maltrattamenti (testualmente, in tesi attorea, la sentenza della Corte d'Appello Penale escludeva la violenza fisica, cfr. pag. 7 “mai di violenza fisica eccessiva o frutto di lesioni per i bambini né dell'adozioni di esplicite pene corporali”), ma avrebbe accertato relazioni impulsive, non controllate, frutto di esasperazione e determinate da una situazione complessa, frasi del tipo “…sei un mostro…” modi spicci e sbrigativi. Né, in tesi difensiva, vi sarebbe stata la volontarietà di compiere atti lesivi nei confronti dei minori. Pertanto, la ricorrente ha invocato, in via subordinata, l'applicazione di una sanzione conservativa.
In merito, osserva, innanzitutto, il Giudice come con l'atto prot. n. AOODRFVG 7036 del 01.06.23 il , dopo aver riportato il contenuto della originaria lettera di contestazione degli addebiti e CP_1
richiamato il capo di imputazione di cui alla sentenza del Tribunale di Udine Sez. Pen. n. 377/2019
(di seguito riportato anche nella motivazione della presente sentenza) ed aver riassunto lo svolgimento del procedimento ammnistrativo, ha rinnovato la contestazione disciplinare per: “…. aver posto in essere - come accertati con sentenza penale definitiva - fatti e comportamenti in contrasto e incompatibili con l'azione educativa e con la funzione docente esercitata, consistenti in maltrattamenti a danno dei propri alunni, sottoposti alla autorità della S.V. ed alla S.V. medesima affidati per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia;
tali atti minano il rapporto di fiducia intercorrente tra Amministrazione e dipendente;
i fatti ed i comportamenti in questione, inoltre, ledono l'immagine, il decoro ed il prestigio della Scuola e dell'Amministrazione, nonché sono causa di turbamento e sconcerto nell'ambito della comunità scolastica. Con l'aggravante del compimento di tali atti ai danni di alunni minori della scuola dell'Infanzia CAS di Udine, di età compresa tra i 3 e i 5 anni, dal 2016 e fino a giugno 2017….” (cfr. atto prot. n. AOODRFVG 7036 del 01.06.23).
Quindi, con il provvedimento dd. 29.09.23 il ha irrogato la sanzione espulsiva del CP_1
licenziamento senza preavviso, valutando che quelli posti in atto dalla docente erano atti in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione tali da rescindere definitivamente il vincolo fiduciario con l'Amministrazione, con richiamo in particolare dell'art. 498 c. 1 lettera a) d.lgs. 297/94 e dell'art. 55-quater c. 1 lettera e) D.Lgs. n. 165 del 2001 (cfr. provvedimento dd. 29.09.23).
Risulta, poi, documentato che la sentenza penale del Tribunale di Udine n. 377/2019, depositata il
09.04.19, ha comminato la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione alla dipendente, riconosciuta colpevole dei “reati ascritti” (cfr. pg. 19 e 28 della citata sentenza penale) - unificati ai sensi dell'art. 81 c.p. attesa la pluralità dei soggetti offesi (cfr. pg. 26 e 27 e 28 della citata sentenza penale) - di maltrattamenti nei confronti dei minori a lei affidati, mediante condotte di violenza fisica e verbale all'interno dell'istituto scolastico (scuola materna), ai sensi dell'art. 572 c.p. e delle aggravanti contestate di cui agli artt. 61 n.11 ter, 61 n. 11 quinquies e c.p..
In particolare, risulta che la sentenza penale del Tribunale di Udine n. 377/2019 ha accertato la materialità di tutti i gravi e plurimi fatti descritti nell'imputazione penale ai danni di bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni (“….in qualità di insegnante presso la scuola dell'infanzia "CAS" sita in
Udine via Pradamano n. 11, maltrattava i minori a lei affidati, mediante condotte di violenza fisica
e verbale reiterate nel tempo ed in particolare: -si rivolgeva abitualmente ai minori con tono di voce aggressivo, minaccioso e/o alterato;
-in diverse occasioni tirava per il braccio, strattonava, sollevava di peso alcuni bambini a lei affidati facendoli cadere a terra;
-in alcune occasioni colpiva i bambini con schiaffi;
-in diverse occasioni insultava i bambini a lei affidati rivolgendo loro espressioni ingiuriose quali "sei un mostro", "sei un animale" o "non hai capito un cazzo "; -in data 16.11.2016 afferrava con forza per il braccio e strattonava che in quei giorni stava effettuando Persona_1
l'inserimento a scuola e non comprendeva la lingua italiana;
-in data 27.3.2017 afferrava Per_2
nato il [...], per la caviglia e il braccio sinistro, sollevandolo di peso, poi lo lasciava
[...]
cadere, lo rimproverava energicamente e lo schiaffeggiava;
-in due occasioni, in data 28.3.2017, faceva lo sgambetto a nato il [...], che stava correndo nel corridoio, facendolo Per_2
cadere a terra;
-in data 28.3.2017 afferrava per il braccio sinistro nato il Persona_3
24.1.2012, che stava correndo lungo il corridoio, lo sbatteva contro lo schienale di una panchina facendolo sedere per poi risollevarlo e farlo ricadere sulla sedia, successivamente lo spingeva e gli dava uno schiaffo alle mani;
-in data 29.3.2017 sollevava per il braccio destro, strattonava e lasciava cadere a terra -in data 4.4.2017 afferrava violentemente lo scuoteva e gli Per_2 Per_2
dava una sberla sulla schiena;
-in data 10.4.2017 colpiva con delle sberle e lo Per_2
strattonava; successivamente proferiva nei suoi confronti l'espressione: "vaffanculo"; nella stessa giornata si rivolgeva al bambino dicendogli "non hai capito un cazzo!"; -in data 12.4.2017 afferrava per il polso lo trascinava con forza fino a farlo sedere e lo colpiva con ripetuti schiaffi;
Per_2
-in data 19.4.2017 afferrava per i pantaloni , nato il [...], lo sollevava Persona_4
violentemente afferrandolo per le braccia e lo lasciava cadere su una sedia, successivamente proferiva nei suoi confronti la seguente frase: "Dio Cristo ...se lo fai ancora le becchi" con
l'aggravante di avere commesso il fatto ai danni di minori all'interno di un istituto di istruzione;
con
l'aggravante di avere commesso il fatto in presenza di minori degli anni diciotto. In Udine fino al
21.4.2017….”), ad eccezione degli episodi relativi alla pronuncia delle frasi “vaffanculo” e “non hai Perso capito un cazzo” nei confronti di (episodio contestato come commesso in data 10.04.2017) ed allo strattonamento con sberla di data 04.04.2017 e per l'episodio dd. 29.03.2017 per il quale è risultato che sia stato il bambino a gettarsi a terra (cfr. pg. 22 della citata sentenza penale).
Evidenzia, ancora, il Giudice che la successiva sentenza penale della Corte d'Appello di Trieste n.
1642, depositata il 3 marzo 2022 e passata in giudicato il 17 ottobre 2022, si è limitata a riconoscere le circostanze attenuanti generiche (che il Giudice Penale di primo grado aveva negato), rideterminando, quindi, la pena inflitta alla docente in anni 1 e mesi 6 di reclusione, Parte_1
oltre che ad accordare il beneficio della sospensione condizionale della pena.
In particolare, anche la sentenza penale della Corte d'Appello di Trieste ha ribadito che “….i singoli episodi di cui all'imputazione risultano provati dalle registrazioni audio-video onde possono apprezzarsi gli atteggiamenti della spesso eccessivamente energici, talune volte sbrigativi Parte_1
e scomposti, che sfociavano in schiaffi o percosse o comunque forme di violenza piuttosto nette (come lo sgambetto per far inciampare il minore)…a titolo esemplificativo va menzionato l'episodio del 27 marzo ove si vede che l'imputata, dopo aver minacciato il minore di schiaffeggiarlo, lo colpiva effettivamente con due ceffoni e con un calcio nel sedere;
in altro caso (19.4) si vede la Parte_1
che sollevava per le braccia un bambino mentre faceva i capricci;
in altra ipotesi ancora si vede la donna trascinare di peso un minore per farlo sedere…l'utilizzo di aggressività fisica, oltre che verbale, rivolgendo ai minori epiteti ingiuriosi gravi…anche di matrice razzista, volgari, diseducativi, non si concilia in alcun modo col presunto fine educativo rappresentato nell'atto di appello…violente reazioni esageratamente nervose e aggressive anche di fronte al più banale dei capricci dei bambini possono considerarsi abituali sia tenuto conto della frequenza degli episodi registrati …” (cfr. pg. 5 e 6 sentenza penale della Corte d'Appello di Trieste).
La sentenza penale della Corte d'Appello di Trieste ha, poi, inteso concedere le circostanze attenuanti generiche (comunque, mantenendo il riconoscimento, e quindi l'aumento, per la “continuazione interna” tra i reati, cfr. pg. 8 della sentenza penale della Corte d'Appello di Trieste) solo in considerazione della “…personalità dell'imputata, soggetto privo di precedenti penali che aveva manifestato anche con soggetti terzi le proprie oggettive difficoltà a gestire i bambini e la loro estrema vivacità…” (cfr. pg. 7 sentenza penale della Corte d'Appello di Trieste). Infine, la sentenza penale della Corte d'Appello di Trieste, allo scopo di giustificare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, premesso che “….i fatti commessi, di obiettiva offensività, venivano posti in essere con scarsa consapevolezza della loro effettiva gravità, appellandosi ad una desueta ed improbabile interpretazione della bontà di tecniche decise e, se necessario, violente...in tal senso, l'atteggiamento processuale dell'imputata, che ha negato completamente ogni addebito pur a fronte dell'evidenza delle prove a suo carico, rappresenta evidente riscontro delle ragioni intime che giustificavano siffatti comportamenti…” ha ritenuto che “….l'assenza di precedenti condanne e l'efficacia dissuasiva del presente procedimento e della pronuncia di condanna a suo carico, anche in relazione al disposto risarcimento del danno a favore della parte civile, sono elementi che si reputano idonei a consentire una prognosi positiva rispetto al fatto che la predetta si asterrà dalla commissione di altri reati, apparendo improbabile, oltre che inopportuno, che ella possa reiterare esperienze professionali analoghe…” (cfr. pg. 8 sentenza penale della Corte
d'Appello di Trieste).
Tutto ciò precisato, rammenta, allora, il Giudice che, ai sensi dell'art. 653 c. 1 bis c.p.p., “…la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso…”.
Ancora, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione “….venuta meno la regola assoluta della pregiudizialità del processo penale rispetto al procedimento disciplinare e disciplinato per legge il possibile conflitto fra gli esiti dei procedimenti (art. 55 ter ultimo comma d.lgs. 165/01, artt.
653 e 654 c.p.p.) nulla impedisce alla P.A. di avvalersi, per dimostrare la fondatezza della contestazione disciplinare, degli atti del procedimento penale. (Cass. n.5284 del 2017, Cass. n.19183 del 2016). Va, quindi, ribadito il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la
Amministrazione datrice di lavoro è libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente (Cass., n. 21260 del 2018,
n. 8410 del 2018, n. 5284 del 2017, n. 19183 del 2016, n. 758 del 2006)….” (cfr. Cass. 33979/22).
Infondata è, quindi, la lamentela attorea secondo cui il che non ha compiuto una propria CP_1
indagine e non ha acquisito proprie prove, tenuto conto anche della circostanza che, come evidenziato dalle sentenze penali di primo e di secondo grado, i fatti addebitati alla odierna ricorrente sono stati inequivocabilmente immortalati dalle intercettazioni ambientali.
Pertanto ed allora, come risulta dalla lettura del capo di imputazione penale e dalle sentenze penali sopra riportate, per quel che più interessa, è incontestabile che abbia tenuto plurime Parte_1
condotte caratterizzate da aggressività verbale e fisica, gravi, nei confronti di più bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni, affidati alla sua cura presso la scuola materna.
Quanto, poi, al giudizio di proporzionalità della sanzione irrogata, ritiene il Giudice di condividere la valutazione fatta dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 12746/24 perché relativa ad una fattispecie sostanzialmente analoga a quella per cui è processo (peraltro, a parere dello Scrivente
Giudice, meno grave di quella per cui è processo, quanto meno, perché nel corrente giudizio i comportamenti aggressivi, violenti ed offensivi sono stati tenuti nei confronti di bambini di età ancora minore rispetto a quelli di cui si è occupata la Suprema Corte). La Corte di Cassazione, infatti, ha ritenuto che in tema di sanzioni disciplinari, l'adozione, da parte di un docente, di reiterati comportamenti minacciosi ed aggressivi verso minori costituisce giusta causa di licenziamento, in quanto il metodo educativo non giustifica il compimento di atti anche solo potenzialmente lesivi dell'integrità psico-fisica dell'individuo e contrastanti con la centralità dei diritti inviolabili dell'uomo nel disegno costituzionale e con le finalità stesse dell'attività educativa, secondo gli standard valutativi dell'attuale coscienza sociale (cfr. Cass. 12746/24).
In particolare, in tale sentenza si legge: “…..con riferimento alla nozione di giusta causa giova ribadire che la stessa, come clausola elastica, rimanda ad un giudizio esteso ad ogni aspetto dell'ambito fattuale al fine di apprezzare la “gravità” della condotta all'interno del comune modo di sentire in un determinato contesto storico ed ambientale, alimentando la valutazione con il ricorso ai principi interni dell'ordinamento giuridico ovvero con riferimento a specifiche esigenze che caratterizzano un determinato settore. L'operazione valutativa, compiuta dal giudice di merito nell'applicare tale clausola generale, non sfugge al sindacato di legittimità, poiché l'operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall'ordinamento (così,
Cass. Sez. L, 21/04/2022, n. 12789). Nello stesso senso, questa Corte ha affermato che la “giusta causa” di licenziamento integra una clausola generale che l'interprete deve concretizzare tramite fattori esterni relativi alla coscienza generale e principi tacitamente richiamati dalla norma e, quindi, mediante specificazioni di natura giuridica, la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi integranti il parametro normativo costituisce un giudizio di fatto, demandato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici;
la sussunzione della fattispecie concreta nella clausola elastica della giusta causa secondo standard conformi ai valori dell'ordinamento, che trovino conferma nella realtà sociale, è dunque sindacabile in sede di legittimità con riguardo alla pertinenza e non coerenza del giudizio operato, quali specificazioni del parametro normativo avente natura giuridica e del conseguente controllo nomofilattico affidato alla
Corte di cassazione (così, Cass. Sez. L, 09/03/2023, n. 7029, e numerosi precedenti ivi citati). In particolare, nel caso esaminato da questa Corte nel precedente da ultimo citato (definito con la cassazione della sentenza impugnata), il recesso datoriale era stato considerato dai giudici di merito sproporzionato in quanto la condotta in contestazione (apprezzamenti di carattere sessuale che un lavoratore aveva rivolto ad una collega durante l'orario di lavoro e alla presenza di altre persone) era stata qualificata come meramente inurbana, mentre doveva essere considerata contrastante con
i valori radicati nella coscienza generale ed espressione di principi fondanti dell'ordinamento. 2.4.
– In applicazione di tali principi al caso di specie, va rimarcato che la Corte d'appello ha fondato la propria valutazione nell'escludere la sussistenza della giusta causa partendo dall'analisi del
“metodo educativo” adottato dalla docente, che, seppure antiquato e non condivisibile, non risulterebbe definitivamente incompatibile con l'insegnamento, così giustificando l'applicazione della sanzione disciplinare di natura conservativa prevista dal C.C.N.L. (art. 13, comma 8, C.C.N.L., in relazione al comma 4 lett. G del C.C.N.L.). Orbene, in disparte l'aver applicato una disposizione disciplinare prevista non per il personale docente bensì per il personale ausiliario tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative (come risulta chiaramente dall'art. 10 del
C.C.N.L. del personale del comparto istruzione e ricerca, triennio 2016-2018), la valutazione operata dal giudice di merito risulta viziata in radice, nel suo presupposto fondante, che si pone in netto contrasto con i principi generali dell'ordinamento, siccome ormai radicati nella coscienza generale.
Infatti, costituisce innegabile conquista dell'evoluzione della società la maturata consapevolezza che il “metodo educativo” non può ricomprendere né tanto meno legittimare atti anche solo potenzialmente lesivi dell'integrità psico-fisica dell'individuo, come emerge dalla riconosciuta centralità dei diritti inviolabili dell'uomo nel disegno costituzionale, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2), prima ancora del valore attribuito all'istruzione ed all'educazione (artt. 33 e 34). Di tale raggiunta consapevolezza è chiara espressione anche il giudizio intervenuto in sede penale, ove la docente è stata condanna per il reato di maltrattamenti, di cui all'art. 572 cod. pen., e non già per quello, meno grave, di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, di cui all'art. 571 cod. pen. Pertanto, la condotta della docente, consistente, secondo l'accertamento fattuale svolto dai giudici di merito, in «reiterati comportamenti aggressivi e minacciosi nei confronti di minori», non solo non può essere considerata un “metodo educativo” – secondo l'assunto fondativo del ragionamento espresso nella sentenza impugnata – ma, addirittura, non può di per sé rientrare nella nozione di attività educativa, ponendosi in radicale contrapposizione con le finalità dalla stessa perseguite, secondo gli standard valutativi attuali della coscienza sociale. Ne consegue che la valutazione espressa sul punto nella sentenza impugnata viene ad essere in evidente contrasto con l'individuazione della scala valoriale di riferimento nell'integrazione della norma elastica della giusta causa di licenziamento in relazione alla condotta attribuita alla docente, tanto più ove si consideri la qualità di insegnante della scuola elementare e
l'età degli alunni (sei-sette anni), elementi della fattispecie che implicano l'esigenza di considerare con particolare attenzione lo stato psicologico dei minori affidati ad una persona che avrebbe dovuto piuttosto rappresentare un modello di riferimento per il loro sviluppo…”.
Peraltro, la Corte di Cassazione ha statuito anche che: “…..per il personale direttivo e docente della scuola statale il codice disciplinare è dettato dagli articoli da 492 a 499 del D.Lgs. nr. 297/1994; tali norme sono rimaste in vigore anche dopo la contrattualizzazione del pubblico impiego, in quanto richiamate dall'art. 91 del CCNL comparto Scuola 29.11.2007, secondo il quale continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo 1^, Capo 4^ della Parte 3^ del D.Lgs. n. 297 del 1994. 10. Il richiamato decreto legislativo, agli articoli da 493 a 498, descrive, tipizzandole, le singole condotte disciplinarmente rilevanti ed a ciascuna di esse correla, secondo una scala di gradualità per gravità, le sanzioni applicabili. …. E' … chiara la diversità di tale fattispecie (art 498, lettera a) del D.Lgs. nr, 297/1994 come illecito sanzionato con la destituzione) rispetto a quella di cui al precedente articolo 496, che punisce con la sanzione conservativa della sospensione per un periodo di sei mesi
e dell'utilizzazione, decorso il tempo di sospensione, in compiti diversi dalla funzione docente, il compimento di specifici atti che— pur se di particolare gravità ed integranti reato — siano «non conformi ai doveri specifici inerenti la funzione docente» e denotino «l'incompatibilità del soggetto
a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicazione del rapporto educativo». 16. Vi è, dunque, nel caso sanzionato con la destituzione una violazione grave e diretta dei doveri inerenti la funzione mentre nel precedente articolo 496 la sanzione conservativa si fonda su un semplice giudizio di
«incompatibilità» tra il fatto di reato e la funzione docente….” (cfr. Cass. 30955/22).
Anche la Corte d'Appello di Torino, con la sentenza n. 448 del 2020, ha affermato che la destituzione irrogata con riferimento all'art. 498 del d.lgs. n. 294 del 1997 ha un quid pluris rispetto all'art. 496 del medesimo d.lgs. e ricomprende tutte quelle condotte che possono ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con la Pubblica Amministrazione per le ragioni indicate al comma 1, lett. a) (“atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione”), e che non possono essere tipizzate.
In conclusione e per quanto sopra detto, nel caso concreto, non si possono che sussumere le condotte addebitate alla ricorrente nell'ambito di applicazione dell'art. 498 c. 1 lett. a) d.lgs. 297/94 in quanto direttamente legate alla qualità di di docente nella classe in cui si trovavano i Parte_1
bambini offesi dai suoi comportamenti, in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione (funzione docente che, ai sensi dell'art. 395 del d. lgs. 297 del 1994 consiste nella “esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità”, non potendosi dubitare che il contributo alla formazione umana della persona altrui, specie dei minori, se ovviamente si manifesta con la trasmissione ad essi di nozioni, inevitabilmente transita anche attraverso l'esempio comportamentale, primariamente in ambito scolastico), ciò avendo comportato la lesione dell'elemento fiduciario del rapporto con il datore di lavoro.
Né vale, rispetto alla gravità delle condotte, il tentativo della ricorrente di giustificare in ricorso il comportamento tenuto sostenendo che sia stato esasperato dalla situazione ambientale nota alla scuola che nulla aveva fatto per migliorare le condizioni di lavoro. Al riguardo, basti aggiungere a quanto già detto che il Giudice Penale ha accertato che problematiche analoghe a quelle affrontate dalla odierna ricorrente erano state affrontate e correttamente risolte dalle altre insegnanti occupate presso la scuola materna C.A.S., confrontandosi con lo stesso tipo di utenza, prevalentemente straniera (cfr. pg. 26 della sentenza penale di primo grado).
Si tenga conto, invece, sempre rispetto alla valutazione di oggettiva gravità delle condotte e proporzionalità della sanzione, anche del fatto che le condotte accertate si sono protratte per un significativo lasso di tempo ed hanno cagionato ai minori uno stato di intimidazione e sofferenza (cfr. pg. 23 e 24 della sentenza penale di primo grado), avendo perseverato nei suoi Parte_1 comportamenti anche dopo che colleghi e genitori le avevano contestato l'eccesso del suo comportamento in svariate occasioni (cfr. pg. 25 della sentenza penale di primo grado).
Circostanze tutte, quelle da ultimo esposte, che appalesano - (anche) a parere dell'odierno Giudicante
e diversamente da quanto sostenuto in ricorso - pure l'indubbia sussistenza dell'elemento psicologico in capo alla odierna ricorrente.
Peraltro, la ricorrente vorrebbe, inammissibilmente offuscare la sussistenza nel caso di specie dell'ipotesi dell'art. 55 quater, comma 1 lett. e) d.lgs. n. 165/2001, come imputato dal nella CP_1
contestazione disciplinare e nel provvedimento di licenziamento.
Tuttavia, in un caso per alcuni aspetti simile a quello per cui è causa (insegnante che aveva posto in essere «manifestazioni denigratorie tecnicamente errate e violazione della dignità di alunne con esigenze di integrazione» nonché comportamenti aggressivi, minacciosi, denigratori e offensivi nei confronti di colleghi e studenti), la Corte di Cassazione ha evidenziato che “…l'art. 498 d.lgs. n.
297/1994 … prevede … la destituzione «per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione», e l'art. 55 quater comma 1 lett. e) e f-bis) d.lgs. n. 165/2001, che analogamente sanzionano con il licenziamento, rispettivamente, la «reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui» nonché le «gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3».
6.5 Si tratta di disposizioni, quelle di all'art. 55 quater, comma 1 lett. e)
e f-bis), d.lgs. n. 165/2001, che il ricorrente vorrebbe mettere in ombra, quando la disciplina alle stesse conferisce, invece, carattere di norme imperative ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e
1419 comma 2 cod. civ., stabilendone l'applicazione, doverosa (v. art. 55 recante “sanzioni disciplinari e responsabilità”), ai rapporti di lavoro di cui all'art. 2 comma 2 alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 d.lgs. n. 165/2001...” (cfr. Cass. 16634/24).
Osserva il Giudice che l'art. 55 quater comma 1 lett. e) d.lgs. n. 165/2001 prevede per la sua applicazione la “… reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui…” e, quindi, la norma - diversamente da quanto pare sostenere la ricorrente - non presuppone né che sia stata contestata la recidiva, né il “ripetersi di reati” (cfr. pg. 9 del ricorso) e potendo, invece, integrare la reiterazione di cui si tratta proprio la sussistenza del reato di cui all'art. 572 c.p. che, per sua natura, presuppone il carattere ripetitivo e sistematico delle condotte di sopraffazione fisica e morale, come
è avvenuto nel caso per cui è processo.
Peraltro, anche a voler dar credito all'assunto attoreo, si è già detto che il Giudice Penale ha condannato per una pluralità di reati ex art. 572 c.p., uniti dal vincolo della Parte_1
continuazione.
Infondata è, infine, la lamentela attorea secondo cui il Ministero non avrebbe tenuto conto della situazione concreta accertata dal Giudice Penale che, invece, valorizzando l'incensuratezza della ricorrente e tenendo conto delle difficoltà dell'ambiente di lavoro, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ed ha svolto una prognosi “….di astensione dalla commissione di analoghe condotte…” concedendo la sospensione condizionale della pena.
Invero, sempre secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, nei rapporti tra processo penale e procedimento disciplinare nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, a fronte di una sentenza penale passata in giudicato, l'accertamento dei fatti nella loro materialità - e dunque, della ricostruzione dell'episodio posto a fondamento dell'incolpazione - operato nel giudizio penale costituisce un limite oltre il quale non si può andare in sede disciplinare, per quanto sia possibile operare una nuova valutazione dei fatti in sede disciplinare, attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità (cfr. ad es. Cass. 3659/21).
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito, in particolare, che “….il giudice disciplinare non è vincolato dalla valutazioni contenute nella sentenza penale relative alla commisurazione della pena, alla concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale, trattandosi di determinazioni riconducibili a finalità del tutto distinte rispetto a quelle del giudizio disciplinare…” (cfr. Cass. SS.UU. 23778/10), e cioè rispetto “….alla valutazione del datore di lavoro, nella specie ente pubblico, in ordine alla sussistenza, o meno, delle condizioni di fiducia necessarie per la prosecuzione del rapporto…” (cfr. Cass. 17113/09).
Peraltro, la stessa Corte d'Appello invocata dalla odierna ricorrente - oltre ad aver, come già detto, valorizzato solo la personalità della ricorrente nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche - ha formulato, per concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, una prognosi positiva rispetto alla astensione dalla commissione di altri reati, ma ritenendo “…improbabile, oltre che inopportuno, che ella possa reiterare esperienze professionali analoghe…” (cfr. pg. 8 sentenza penale della Corte d'Appello di Trieste). Prognosi positiva che, invece, lo Scrivente Giudice non condivide - sotto il diverso profilo che rileva nel corrente processo, ove si tratta di valutare la sussistenza, o meno, delle condizioni di fiducia necessarie per la prosecuzione del rapporto - per le ragioni esplicitate dal Ministero nel provvedimento di licenziamento (“….in quanto le condotte poste in essere dalla docente si caratterizzano per essere delle reazioni impulsive, frutto di scarsa capacità di autocontrollo, capacità che, come sopra osservato, la dipendente non ha affermato, e tantomeno dimostrato, di avere nel frattempo acquisito…”, cfr. pg. 3 del provvedimento di licenziamento) che hanno trovato conferma nelle stesse considerazioni esposte sempre a pg. 8 sentenza penale della Corte
d'Appello di Trieste (“….i fatti commessi, di obiettiva offensività, venivano posti in essere con scarsa consapevolezza della loro gravità, appellandosi ad una desueta ed improbabile interpretazione della bontà delle tecniche educative decise e, se necessario, violente. In tal senso, l'atteggiamento processuale dell'imputata, che ha negato completamente ogni addebito pur a fronte dell'evidenza delle prove a suo carico, rappresenta evidente riscontro delle ragioni intime che giustificavano siffatti comportamenti…”).
Assolutamente contraria a quanto accertato in sede penale con efficacia di giudicato è, poi,
l'asserzione attorea secondo cui la ricorrente non avrebbe posto in essere maltrattamenti. Oltre a richiamare tutte le condotte sopra riportate e giudicate, complessivamente, in via definitiva proprio come maltrattamenti, osserva il Giudice, in aggiunta, solo che la stessa frase estrapolata dalla ricorrente, per escludere la violenza fisica, dal più ampio ed articolato complesso della sentenza della
Corte d'Appello (cfr. pag. 7 “mai di violenza fisica eccessiva o frutto di lesioni per i bambini né dell'adozioni di esplicite pene corporali…” della citata sentenza, cfr. pg. 11 del ricorso) riconosce che violenza fisica, in ogni caso, vi è stata.
5. Da ultimo, infondata è la richiesta di parte ricorrente di condanna della Amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive maturate dal maggio 2017 al mese di ottobre 2022
- detratto il percepito - maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, avendo la ricorrente percepito un assegno alimentare di circa € 1.013,00 mensile, a fronte di una retribuzione di oltre
1.900,00 che avrebbe potuto percepire e che ha, infatti, percepito come addetta di segretaria da ottobre
2022 e fino alla cessazione del rapporto intervenuto per effetto del provvedimento impugnato.
La ricorrente, infatti, afferma che la sospensione facoltativa disposta in attesa del giudicato penale, in relazione al tempo trascorso, sia stata priva di ogni giustificazione.
Osserva, invece, al riguardo il Giudice che, anche a voler prescindere dalla genericità della allegazione attorea, nell'impiego pubblico contrattualizzato, la sospensione facoltativa del dipendente sottoposto a procedimento penale, in quanto misura cautelare e interinale, diviene priva di titolo qualora all'esito del procedimento penale quello disciplinare non venga attivato (circostanza che, però, non ricorre nel caso di specie) e che il diritto del dipendente alla restitutio in integrum, che ha natura retributiva e non risarcitoria, sorge solo se la sanzione non venga inflitta o ne sia irrogata una di natura ed entità tali da non giustificare la sospensione sofferta (circostanza analogamente mancante nel caso di specie) (cfr. Cass. 7657/19, 10137/18).
6. Da ultimo, attesa la soccombenza di parte ricorrente, la stessa deve essere condannata a rifondere le spese di lite, liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14 secondo lo scaglione del valore indeterminabile di bassa complessità, nei minimi ed esclusa la fase istruttoria che sostanzialmente non vi è stata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna a rifondere al resistente le spese di lite che liquida in Parte_1 CP_1
complessivi Euro 3.689,00 a titolo di compenso, oltre agli accessori di legge.
Udine, 25.02.25
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia