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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 17660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17660 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, NC IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 42570 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 5 maggio 2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Quinto Aurelio Parte_1
Simmaco, n. 7 presso lo studio dell'Avv. Nicola Neri, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
attore
E
in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, CP_1
via del Tempio di Giove n. 21, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale,
rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Graglia che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in atti
convenuta OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 5 maggio 2025 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha convenuto in giudizio
[...]
chiedendo che venisse accertato e dichiarato l'avvenuto acquisto per CP_1 usucapione del terreno sito nel Comune di Roma, via Antonio Antonioli, censito al
N.C.T. del Comune di Roma alla Sezione B, foglio 1078, particella n. 1080, di are 09.58
e, per l'effetto, dichiarare l'attore proprietario assoluto del predetto terreno.
A sostegno della domanda, l'attore ha eccepito di aver posseduto il terreno in modo continuativo e pacifico sin dal 1970; che, con sentenza n. 11583/2001 del
Giudice di Pace di Roma, otteneva il riconoscimento dell'usucapione nei confronti di;
che nel 2005 proponeva davanti al Persona_1 CP_1
Giudice di Pace opposizione di terzo avverso la suddetta sentenza in quanto, pur essendo l'unica proprietaria del terreno, era rimasta estranea al giudizio;
che, con sentenza n. 2861/2016 il Giudice di Pace si è dichiarato incompetente a pronunciarsi in materia di usucapione;
che, con sentenza di appello n. 5789/2020 – passata in giudicato nel 2021- il Tribunale di Roma ha dichiarato nulla la sentenza n.
11583/2001del Giudice di Pace dichiarativa dell'usucapione.
si è costituita in giudizio, eccependo l'omessa riassunzione del CP_1 giudizio ai sensi dell'art 305 c.p.c.; il passaggio in giudicato della sentenza n.
5680/2020 del Tribunale di Roma;
nonché l'assenza dei presupposti per invocare l'istituto dell'usucapione, essendo unica proprietaria legittima del terreno de quo, in forza dell'accettazione del legato relativo alla successione testamentaria della sig.ra a mezzo della Delibera Comunale 3553/1994 del Persona_2
2.11.1994, trascritta il 5 novembre 2001.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di sulla omessa CP_1 riassunzione del giudizio nei termini di legge e la conseguente estinzione ai sensi dell'art. 305 c.p.c., in quanto la disciplina invocata non risulta applicabile al caso di specie, non essendo intervenuta alcuna interruzione del processo. Ad ogni modo, il giudizio non può dirsi tardivamente riassunto: sul punto, è sufficiente citare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'attore - trascorso inutilmente il termine perentorio, fissato dalla legge o dal giudice
a quo, per la riassunzione - è libero di riproporre ex novo la causa, senza necessità della previa dichiarazione di estinzione del processo precedente (Cass. Sez. 3,
04/11/1986, n. 6451; più recentemente, cfr. Cass. Sez. L., 21/10/2019, n. 26768: “In caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione, pur a fronte di una tardiva riassunzione, l'atto introduttivo del giudizio può configurarsi come autonomo ricorso, in presenza di tutti i requisiti di carattere formale e sostanziale di un atto introduttivo
"ex novo", oltre che di una rituale costituzione in giudizio delle parti resistenti che non si siano limitate ad eccepire la tardività della riassunzione ma abbiano accettato il contraddittorio processuale e compiutamente spiegato ogni difesa in merito;
in tali condizioni, il processo, ancorché non tempestivamente riassunto - con tutte le conseguenze in termini di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della originaria domanda - non può essere dichiarato estinto.”).
Parimenti infondata risulta l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di violazione del principio del ne bis in idem a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di appello n. 5680/2020 del Tribunale di Roma, in quanto la stessa risulta coperta da giudicato meramente formale, avendo emesso una pronuncia solo nel rito, e non nel merito, della questione proposta da . CP_1
Nel dispositivo della suddetta sentenza, a pag. 12, infatti, si legge: “accoglie per quanto di ragione l'appello di , ed in parziale riforma della sentenza CP_1 del Giudice di Pace di Roma n. 2861/2016, pronunciata in data 27 gennaio 2016, nella lite n. 21885/2005 r.g. Ufficio del Giudice di Pace di Roma: (…) visti ed applicati gli artt. 287, 288 c.p.c. dispone che, nel dispositivo della sentenza del Giudice di
Pace di Roma n. 2861/2016, pronunciata in data 27 gennaio 2016, nella lite n.
21885/2005 r.g. Ufficio del Giudice di Pace di Roma, (…) debba intendersi: «accoglie per quanto di ragione l'opposizione ex art. 404 c.p.c., di
[...]
, e per l'effetto: dichiara il Giudice di Pace incompetente, a pronunciare CP_1 sulla lite di usucapione, a favore del Tribunale di Roma, presso il quale la causa potrà essere riassunta;
dichiara la nullità della sentenza Giudice di Pace di Roma
n.11583/2001, pronunciata in data 27 aprile 2001” (all. n. 10 all'atto di citazione).
Giova inoltre citare la recente giurisprudenza di legittimità, che ha affermato il principio di diritto secondo cui: “La pronuncia "in rito" (…) dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio” (Cass. Sez. 3,
24/07/2024, n. 20636).
Esaminando il merito, la domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta.
L'attore chiede che venga accertata e dichiarata l'intervenuta usucapione per aver posseduto per oltre vent'anni (sin dagli anni 1970 tramite i propri genitori) uti dominus e in modo esclusivo il terreno oggetto della domanda.
Quanto all'onere probatorio, è appena il caso di ricordare che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averso usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva.
Occorre altresì ricordare che la prova dell'animus possidendi può eventualmente essere desunta in via presuntiva allegando lo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà (cfr. ex multis Cass. 22667/2017).
I testimoni escussi in data 4 maggio 2023 e 26 ottobre 2023 hanno dichiarato di conoscere lo stato dei luoghi sin dalla fine degli anni '60 e, visionando le fotografie prodotte in atti, hanno confermato che sin dagli anni '70 il terreno per cui è causa era stato utilizzato come giardino ed era stato recintato. Tutti i testi escussi in particolare hanno confermato che l'utilizzo era, all'epoca dell'escussione, ancora in atto.
Risultano quindi provati gli elementi oggettivi e soggettivi idonei all'accertamento della usucapione, essendo stata l'area oggetto di un possesso corrispondente al diritto di proprietà, mediante utilizzo dell'area ed esclusione dei terzi dal godimento della stessa. La continuità del possesso non risulta interrotta dal compimento di alcun atto da parte di . CP_1 Può quindi affermarsi l'avvenuto esercizio di un possesso continuato ed ininterrotto del terreno per più di un ventennio.
La domanda attorea pertanto merita accoglimento e deve essere dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione dell'area così come individuata nella domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara proprietario per intervenuta usucapione, nei Parte_1 confronti di , del terreno sito in Roma via Antonio Antonioli censito CP_1 al Catasto del Comune di Roma alla sezione B al foglio 1078, particella n. 1080;
2) Condanna al pagamento in favore degli attori delle spese di lite CP_1 che liquida in € 237,00 per esborsi, ed € 3.800,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 12 dicembre 2025
Il Giudice
NC IL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, NC IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 42570 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 5 maggio 2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Quinto Aurelio Parte_1
Simmaco, n. 7 presso lo studio dell'Avv. Nicola Neri, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
attore
E
in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, CP_1
via del Tempio di Giove n. 21, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale,
rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Graglia che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in atti
convenuta OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 5 maggio 2025 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha convenuto in giudizio
[...]
chiedendo che venisse accertato e dichiarato l'avvenuto acquisto per CP_1 usucapione del terreno sito nel Comune di Roma, via Antonio Antonioli, censito al
N.C.T. del Comune di Roma alla Sezione B, foglio 1078, particella n. 1080, di are 09.58
e, per l'effetto, dichiarare l'attore proprietario assoluto del predetto terreno.
A sostegno della domanda, l'attore ha eccepito di aver posseduto il terreno in modo continuativo e pacifico sin dal 1970; che, con sentenza n. 11583/2001 del
Giudice di Pace di Roma, otteneva il riconoscimento dell'usucapione nei confronti di;
che nel 2005 proponeva davanti al Persona_1 CP_1
Giudice di Pace opposizione di terzo avverso la suddetta sentenza in quanto, pur essendo l'unica proprietaria del terreno, era rimasta estranea al giudizio;
che, con sentenza n. 2861/2016 il Giudice di Pace si è dichiarato incompetente a pronunciarsi in materia di usucapione;
che, con sentenza di appello n. 5789/2020 – passata in giudicato nel 2021- il Tribunale di Roma ha dichiarato nulla la sentenza n.
11583/2001del Giudice di Pace dichiarativa dell'usucapione.
si è costituita in giudizio, eccependo l'omessa riassunzione del CP_1 giudizio ai sensi dell'art 305 c.p.c.; il passaggio in giudicato della sentenza n.
5680/2020 del Tribunale di Roma;
nonché l'assenza dei presupposti per invocare l'istituto dell'usucapione, essendo unica proprietaria legittima del terreno de quo, in forza dell'accettazione del legato relativo alla successione testamentaria della sig.ra a mezzo della Delibera Comunale 3553/1994 del Persona_2
2.11.1994, trascritta il 5 novembre 2001.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di sulla omessa CP_1 riassunzione del giudizio nei termini di legge e la conseguente estinzione ai sensi dell'art. 305 c.p.c., in quanto la disciplina invocata non risulta applicabile al caso di specie, non essendo intervenuta alcuna interruzione del processo. Ad ogni modo, il giudizio non può dirsi tardivamente riassunto: sul punto, è sufficiente citare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'attore - trascorso inutilmente il termine perentorio, fissato dalla legge o dal giudice
a quo, per la riassunzione - è libero di riproporre ex novo la causa, senza necessità della previa dichiarazione di estinzione del processo precedente (Cass. Sez. 3,
04/11/1986, n. 6451; più recentemente, cfr. Cass. Sez. L., 21/10/2019, n. 26768: “In caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione, pur a fronte di una tardiva riassunzione, l'atto introduttivo del giudizio può configurarsi come autonomo ricorso, in presenza di tutti i requisiti di carattere formale e sostanziale di un atto introduttivo
"ex novo", oltre che di una rituale costituzione in giudizio delle parti resistenti che non si siano limitate ad eccepire la tardività della riassunzione ma abbiano accettato il contraddittorio processuale e compiutamente spiegato ogni difesa in merito;
in tali condizioni, il processo, ancorché non tempestivamente riassunto - con tutte le conseguenze in termini di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della originaria domanda - non può essere dichiarato estinto.”).
Parimenti infondata risulta l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di violazione del principio del ne bis in idem a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di appello n. 5680/2020 del Tribunale di Roma, in quanto la stessa risulta coperta da giudicato meramente formale, avendo emesso una pronuncia solo nel rito, e non nel merito, della questione proposta da . CP_1
Nel dispositivo della suddetta sentenza, a pag. 12, infatti, si legge: “accoglie per quanto di ragione l'appello di , ed in parziale riforma della sentenza CP_1 del Giudice di Pace di Roma n. 2861/2016, pronunciata in data 27 gennaio 2016, nella lite n. 21885/2005 r.g. Ufficio del Giudice di Pace di Roma: (…) visti ed applicati gli artt. 287, 288 c.p.c. dispone che, nel dispositivo della sentenza del Giudice di
Pace di Roma n. 2861/2016, pronunciata in data 27 gennaio 2016, nella lite n.
21885/2005 r.g. Ufficio del Giudice di Pace di Roma, (…) debba intendersi: «accoglie per quanto di ragione l'opposizione ex art. 404 c.p.c., di
[...]
, e per l'effetto: dichiara il Giudice di Pace incompetente, a pronunciare CP_1 sulla lite di usucapione, a favore del Tribunale di Roma, presso il quale la causa potrà essere riassunta;
dichiara la nullità della sentenza Giudice di Pace di Roma
n.11583/2001, pronunciata in data 27 aprile 2001” (all. n. 10 all'atto di citazione).
Giova inoltre citare la recente giurisprudenza di legittimità, che ha affermato il principio di diritto secondo cui: “La pronuncia "in rito" (…) dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio” (Cass. Sez. 3,
24/07/2024, n. 20636).
Esaminando il merito, la domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta.
L'attore chiede che venga accertata e dichiarata l'intervenuta usucapione per aver posseduto per oltre vent'anni (sin dagli anni 1970 tramite i propri genitori) uti dominus e in modo esclusivo il terreno oggetto della domanda.
Quanto all'onere probatorio, è appena il caso di ricordare che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averso usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva.
Occorre altresì ricordare che la prova dell'animus possidendi può eventualmente essere desunta in via presuntiva allegando lo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà (cfr. ex multis Cass. 22667/2017).
I testimoni escussi in data 4 maggio 2023 e 26 ottobre 2023 hanno dichiarato di conoscere lo stato dei luoghi sin dalla fine degli anni '60 e, visionando le fotografie prodotte in atti, hanno confermato che sin dagli anni '70 il terreno per cui è causa era stato utilizzato come giardino ed era stato recintato. Tutti i testi escussi in particolare hanno confermato che l'utilizzo era, all'epoca dell'escussione, ancora in atto.
Risultano quindi provati gli elementi oggettivi e soggettivi idonei all'accertamento della usucapione, essendo stata l'area oggetto di un possesso corrispondente al diritto di proprietà, mediante utilizzo dell'area ed esclusione dei terzi dal godimento della stessa. La continuità del possesso non risulta interrotta dal compimento di alcun atto da parte di . CP_1 Può quindi affermarsi l'avvenuto esercizio di un possesso continuato ed ininterrotto del terreno per più di un ventennio.
La domanda attorea pertanto merita accoglimento e deve essere dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione dell'area così come individuata nella domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara proprietario per intervenuta usucapione, nei Parte_1 confronti di , del terreno sito in Roma via Antonio Antonioli censito CP_1 al Catasto del Comune di Roma alla sezione B al foglio 1078, particella n. 1080;
2) Condanna al pagamento in favore degli attori delle spese di lite CP_1 che liquida in € 237,00 per esborsi, ed € 3.800,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 12 dicembre 2025
Il Giudice
NC IL