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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/12/2025, n. 2354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2354 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 37 /2020 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 27 novembre 2025 promossa da (C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Messina, via Piemonte n. 30, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele De Luca Tamajo e dall'avv. Maria Stella Coccia, giusta procura in atti, appellante contro
(C.F. ), quale erede di CP_1 C.F._1 Per_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Messina,
[...] C.F._2 viale San Martino n. 261 is. 79, presso lo studio dell'avv. Francesco Suria, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 854/2019 del Giudice di Pace di Messina – assicurazione sulla vita. In fatto ed in diritto ha proposto appello avverso la sentenza n. 854/2019, Parte_1 pubblicata in data 31 maggio 2019 e non notificata, in esito al procedimento n. 1385/2018 R.G., con la quale il Giudice di Pace di Messina l'ha condannata al pagamento della complessiva somma di € 3.283,22, oltre interessi sino al soddisfo, in favore di oltre alle spese sostenute per la Persona_1 mediazione, riconosciute nella misura di € 717,30, e per il giudizio, pari ad € 135,53 per spese vive ed € 870,00 per onorari, oltre accessori di legge. A sostegno dell'azione, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto un inadempimento contrattuale in capo a la violazione dei doveri generali di correttezza e Parte_1 buona fede in danno all'altro contraente e la violazione dell'art. 17 del regolamento n. 35/2010, condannandola al risarcimento del danno CP_2 liquidato in misura pari alla prestazione rimasta ineseguita. nel costituirsi in giudizio, ha contestato le censure mosse Persona_1 all'impugnata sentenza, chiedendone la conferma. Intervenuto il decesso dell'appellata, documentato dal certificato di morte notificato alla controparte e depositato nel fascicolo telematico in data 26 giugno 2023, il processo è stato dichiarato interrotto all'udienza del 12 ottobre 2023. Riassunto il giudizio con ricorso ai sensi dell'art. 303 comma 2 c.p.c., depositato in data 20 dicembre 2023, ha riproposto le Parte_1 contestazioni mosse alla sentenza impugnata nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente aventi diritto della parte deceduta, ottenendo la concessione del termine per la notifica del ricorso e la prosecuzione del giudizio. Costituitasi in giudizio in qualità di erede, ha eccepito CP_1 preliminarmente l'estinzione della procedura per tardività della riassunzione intervenuta oltre il termine previsto dall'art. 305 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso il procuratore costituito della parte deceduta, richiamando nel merito le difese già articolate in giudizio dalla propria dante causa. ha dedotto la tempestività della riassunzione intervenuta in Parte_1 data 20 dicembre 2023, dovendo il dies a quo di cui all'art. 305 c.p.c. essere ricondotto alla dichiarazione del decesso intervenuta all'udienza del 12 ottobre 2023 e non alla comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 26 giugno 2023, in quanto la mancata produzione delle ricevute di consegna e di accettazione determinerebbe l'invalidità della notifica. Acquisti gli atti del fascicolo di primo grado, in assenza di ulteriore attività istruttoria, precisate le conclusioni, la causa è stata chiamata all'odierna udienza per la decisione. Occorre preliminarmente trattare la questione pregiudiziale relativa all'estinzione del processo ai sensi dell'art. 305 c.p.c. così come prospettata da parte appellata in conseguenza all'intervenuta interruzione del giudizio de quo a seguito del decesso di dopo la costituzione in giudizio e alla Persona_1 sua tardiva riassunzione ad opera di parte appellante. In particolare, con comunicazione depositata in data 26 giugno 2023, notificata nella medesima data anche alla controparte, veniva resa la dichiarazione di cui all'art. 300 c.p.c. e depositato il certificato attestante la morte di Alla successiva udienza del 12 ottobre 2023, il Persona_1 procuratore costituito dichiarava la morte di parte appellante e chiedeva l'interruzione del processo, dichiarata in udienza. Successivamente, con ricorso depositato in data 20 dicembre 2023, parte appellante riassumeva il giudizio chiedendo la concessione di un termine per eseguire la notifica nei confronti degli eredi. Disposta la prosecuzione del giudizio e concesso il termine per procedere agli adempimenti richiesti, parte appellante dichiarava di aver eseguito la notifica nel termine assegnato – “per mero errore
2 materiale” – presso il procuratore costituito della parte deceduta, chiedendo la concessione di un nuovo termine ai sensi dell'art. 291 c.p.c. per la rinnovazione della notifica. Nella medesima data si costituiva in giudizio
, in qualità di erede di eccependo la tardività della CP_1 Persona_1 rinnovazione, la nullità della notifica non sanata dalla costituzione in giudizio, stante la presenza di un altro erede non costituito, nonché l'infondatezza dell'appello. con le proprie note conclusionali, ha contestato Parte_1 la tardività della riassunzione e insistito nella richiesta di rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo. La disciplina codicistica in materia di estinzione del processo stabilisce che l'effetto interruttivo è subordinato alla coesistenza di due elementi essenziali: l'evento previsto come causa dell'interruzione e la relativa dichiarazione formale eseguita ad opera del procuratore della parte che ne è colpita. In particolare, l'art. 300 c.p.c. dispone che, quando la morte della parte avviene dopo che la parte si è costituita a mezzo del suo avvocato, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti (comma 1) e il processo è interrotto dal momento di tale dichiarazione o notificazione (comma 2), indipendentemente dalla pronuncia del giudice che ha valore esclusivamente dichiarativo (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. n. 4336/2023). Ai sensi dell'art. 305 c.p.c., inoltre, il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue. In ordine all'esistenza dei presupposti ai quali la detta norma ricollega l'effetto estintivo, poi, è opportuno procedere all'individuazione del dies a quo per la riassunzione o prosecuzione del processo interrotto, il quale coincide con il momento in cui la parte ha avuto conoscenza “legale” dell'evento interruttivo. Per costante orientamento giurisprudenziale, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione, è esclusa ogni rilevanza del provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione in conseguenza della morte della parte costituita a mezzo di procuratore – fattispecie verificatasi nel presente giudizio – in quanto l'interruzione del processo consegue alla dichiarazione in giudizio o alla notifica dell'evento interruttivo da parte del procuratore costituito, a partire dalle quali decorre il termine per la riassunzione o prosecuzione del processo interrotto. L'ordinanza interruttiva del processo ha, dunque, natura meramente ricognitiva, determinando uno stato di quiescenza del processo fino alla riassunzione o, in mancanza, fino all'estinzione (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 9255/2020; Cass. civ., Sez. VI, n. 21375/2017; S.U. n. 7443/2008). In altri termini, l'evento della morte della parte costituita che sia dichiarato in udienza dal procuratore della stessa parte colpita dall'evento “produce, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., comma 2, l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione,
3 e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI – 2, ord. n. 16797/2022; S.U. n. 7443/2008). Sul punto, si ribadisce che il termine perentorio di tre mesi di cui all'art. 305 c.p.c. per la prosecuzione o riassunzione del giudizio decorre dalla data della dichiarazione in giudizio resa dal procuratore, “nella quale si realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo (..) senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI – 2, ord. n. 16797/22; S.U. n. 7443/2008). Sul punto è intervenuta, tra le altre, la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 159 del 06 luglio 1971, ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 305 c.p.c. nella parte in cui prevedeva che il termine per la prosecuzione o riassunzione del giudizio interrotto, ai sensi dell'art. 299 c.p.c., decorresse dall'interruzione e non dal momento in cui le parti ne avessero avuto conoscenza. È rimasta immutata, invece, la disciplina prevista per l'ipotesi derivate dall'evento morte che colpisca la parte costituita di cui all'art. 300 comma 1 c.p.c. (cfr. S.U. n. 7443/2008). Alla luce di quanto detto, deve ritenersi ormai acquisito il principio per il quale, nei casi in cui l'interruzione del processo non operi ipso iure, come quelli di cui all'articolo 300 comma 1 c.p.c., il termine per la prosecuzione o per la riassunzione decorre, non dal giorno in cui l'evento si è verificato, bensì da quello in cui la parte interessata alla riassunzione o prosecuzione ne sia venuta a conoscenza nelle forme previste dalla legge. La conoscenza dell'evento interruttivo idonea a far decorrere il termine per la riassunzione o prosecuzione del processo interrotto è quella legale. Per conoscenza legale dell'evento si intende quella conseguita mediante atti processuali, cioè mediante una dichiarazione in udienza o una notificazione alle altre parti costituite effettuata dal procuratore della parte investita dall'evento, non essendo sufficiente la conoscenza acquisita aliunde (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. n. 4336/2023; S.U. n. 7443/2008, v. anche Cass. civ., sez. II, ord. n. 4336/2023). Nel presente giudizio, la conoscenza legale dell'evento interruttivo può ritenersi validamente avvenuta il 26 giugno 2023, come risulta dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 300 c.p.c. trasmessa alla controparte a mezzo pec, unitamente al certificato di morte, depositata nella medesima data anche nel fascicolo telematico e il cui messaggio .eml è stato depositato unitamente alla comparsa di costituzione di .. Controparte_1
Le contestazioni avanzate dall'appellante in ordine alla irregolarità della notifica a tale scopo eseguita, risultano smentite dalla produzione documentale in atti, dalla quale emerge il deposito della certificazione di avvenuta consegna del messaggio pec nella casella di posta elettronica certificata del
4 destinatario, l'unica idonea a garantire il perfezionamento del processo notificatorio (ex multis, Cass. civ. sent. n. 22352/2015). È, poi, pacifico che, sulla tempestività della riassunzione ai sensi dell'art. 305 c.p.c., incide il deposito del ricorso che, nella specie, è avvenuto il 20.12.2023, ben oltre il termine perentorio di tre mesi decorrenti dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo del 26.06.2023 (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 2174/2016), in quanto la dichiarazione giudiziale di interruzione del processo del 13.10.2023 ha avuto solo efficacia dichiarativa. Per tali ragioni, data la sussistenza di entrambi i presupposti richiesti per l'estinzione del giudizio de quo, quali l'intervenuta interruzione del processo e l'inutile decorso del termine previsto per la riassunzione, deve essere dichiarata l'estinzione del processo per inattività delle parti ai sensi del combinato disposto degli artt. 300 commi 1 e 2, 305 e 307 comma 3 c.p.c., non avendo le parti compiuto quegli atti di impulso necessari a far proseguire il processo. Ogni altra questione ed eccezione resta assorbita. Le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c., non potendo configurarsi la soccombenza per la fase processuale precedente al verificarsi dell'estinzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa d'appello promossa da nel Parte_1 procedimento n. 37/2020 R.G., così dispone:
1. dichiara l'estinzione del giudizio per inattività delle parti ai sensi dell'art. 307 comma 3 c.p.c. per mancata tempestiva riassunzione a seguito dell'interruzione del processo verificatasi per effetto della morte di Per_1
[...]
2. spese compensate
Si comunichi. Così deciso in Messina il 20 dicembre 2025. Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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