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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/10/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente,
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere,
Dott.ssa Concetta Zinghinì Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Proc. R.G. n.795/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 10 dicembre 2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo ZE Parte_1
e IN EL CA giusta procura in atti elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Montalto Uffugo (CS)– C.so Italia 122.
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Dianora De Nobili dell'avvocatura Regionale, giusta procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliata in Catanzaro alla
Cittadella Regionale presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale.
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni
Per il ricorrente in riassunzione
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa conferma integrale della sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 416/2003, applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nella Sentenza n. 3987/2019: 1. Dichiarare infondato
l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 416/2003 emessa Controparte_1 dal Tribunale di Catanzaro;
2. Accertare e dichiarare che la è Controparte_1 debitrice nei confronti dell' , in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, per somme pari o superiori a quelle di cui al pignoramento presso terzi notificato dal sig. Parte_1 ed accertare l'obbligo della di provvedere al pagamento delle Controparte_1 somme dovute allo stesso , dichiarando positiva la Parte_1 dichiarazione resa dal terzo ex art. 547 c.p.c. nel giudizio di espropriazione forzata;
3. Condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi professionali per tutti i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori ex art. 93 c.p.c.”.
Conclusioni
Per la Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, per i fatti e le ragioni che precedono:
1. In riforma della Sentenza n. 416/2013 del Tribunale di Catanzaro, accogliere il gravame proposto dalla con atto di appello Controparte_1 notificato l'8.07.2013 per le ragioni esposte in narrativa e accertare e dichiarare la negatività della dichiarazione resa dalla e, per l'effetto, rigettare CP_1 integralmente la domanda di parte ricorrente, avanzata con l'atto di citazione in riassunzione, notificato il 16 aprile 2019, giacchè infondata in fatto e diritto;
2.
Pronunciare ogni statuizione conseguenziale, anche in ordine alle spese e competenze dei vari gradi di giudizio, ivi compreso il giudizio di cassazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 26.01.2012, premesso di Parte_1 avere agito esecutivamente in forza del decreto ingiuntivo n. 199/2008 nei confronti dell' per ottenere il pagamento della somma di € 671,96, esponeva di avere CP_3 proceduto al pignoramento delle somme dovute dalla in favore Controparte_1 del debitore esecutato;
che il terzo pignorato ( ) davanti al giudice Controparte_1 dell'esecuzione ha reso ex art. 547 c.p.c. la seguente dichiarazione: “..le somme che
2 la deve corrispondere al debitore esecutato sono assoggettate a vincolo di CP_1 destinazione in relazione alla natura specifica dell'erogazione, corrispondente a fini di pubblico interesse e come tale da considerare trasferimento di fondi dal bilancio regionale e pagamenti. La gestione delle somme come corrisposte, nell'ambito degli originali vincoli di destinazione posti, sono da imputare all'autonomia patrimoniale contabile dell'ente destinatario. Inoltre, dai controlli eseguiti da questo settore si specifica che la Regionale Calabria non risulta essere CP_ debitrice di alcuna somma nei confronti dell' Si sottolinea, pertanto, che le somme che ordinariamente la per tramite di questo settore corrisponde CP_1
CP_ all' si configurano come mero trasferimento di fondi e non pagamenti”; che ha promosso giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, ai sensi dell'art. 548
c.p.c.
La ha resistito alla domanda. Controparte_1
Il Tribunale di Catanzaro con la sentenza n. 416/2013 emessa in data 7.11.2012 e pubblicata in data 7.3.2013 ha accolto la domanda e ha così statuito:
- “Accerta l'esistenza e la pignorabilità del debito della in favore Controparte_1 dell'Afor;
- Condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1 alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, liquidandole in € 1.000 di cui
€ 600,00 per diritti ed € 400,00 per onorari, oltre iva e c.a.p. come per legge”.
Il Tribunale ha ritenuto che la distinzione tra pagamenti e trasferimenti di fondi non ha pregio giuridico ai fini della qualificazione giuridica del rapporto intercorrente tra il debitore esecutato ed il terzo pignorato;
che la è ex lege Controparte_1 tenuta al versamento in favore dell' dei contributi per la gestione ordinaria e CP_3 straordinaria;
che di conseguenza la deve considerarsi debitor Controparte_1
3 debitoris; che nessun vincolo di destinazione è stabilito dalla legge sulle somme dovute dalla regione all'azienda forestale.
Avverso tale decisione ha proposto appello la lamentando la Controparte_1 erroneità della sentenza per violazione e, comunque, per errata interpretazione degli artt. 5 e 35 della legge Regionale n. 20/1992 e chiedendone la riforma.
Si è costituito eccependo in via preliminare la inammissibilità Parte_1 dell'appello ex art. 342 c.p.c. in ogni caso la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.
La Corte d'Appello di Catanzaro con la sentenza n. 1247/2016 emessa in data
14.06.2016 e resa pubblica in data 14.07.2016 ha accolto il gravame proposto dal terzo pignorato e ha così statuito:
“- accoglie l'appello, e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata dichiara negativa la dichiarazione resa dal terzo ex art. 547 c.p.c;
- Condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellante liquidate quanto al primo grado del giudizio in € 221,00 per compensi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% iva e c.p.a. come per legge, e quanto al presente grado del giudizio in € 63,00 per spese, e €
236,00 per onorari oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, iva e c.p.a come per legge”.
La Corte a fondamento della propria decisione osservò che la è Controparte_1 per legge tenuta a sostenere le spese “di impianto e gestione dell' ” erogando CP_3 un contributo annuo, a carico del proprio bilancio;
che tale erogazione è finalizzata al perseguimenti di fini pubblici;
che, pertanto, il trasferimento di fondi destinati alla realizzazione di interventi pubblici non possono essere soggetti a pignoramento, potendo essere assoggettati a procedura esecutiva solo i beni disponibili connessi a rapporti di natura privatistica sorti anche tra gli Enti.
Avverso tale decisione con ricorso notificato in data 23.12.2016 ricorreva dinanzi alla Suprema Corte per Cassazione articolando tre distinti Parte_1 motivi che vengono qui riportati tenendo conto dell'ordine di esame seguito dalla
Corte:
1. Violazione ed errata applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 2740 e
2910 c.c., nonché degli artt. 1 e 35 delle Legge Regionale n. 20/1992 e del
4 consolidato orientamento della Corte di legittimità in materia di impignorabilità dei crediti della Pubblica Amministrazione;
2. Violazione e falsa applicazione delle norme di cui all'art. 549 c.p.c. per
l'inammissibilità e la totale infondatezza nel merito della questione dell'impignorabilità dei crediti esecutati, sollevata da parte del terzo CP_1
, nell'ambito di quel giudizio e riproposta in appello;
[...]
3.Violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 342 c.p.c.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3987/2019 del 18.12.2018 e depositata il
12 febbraio 2019, in parziale accoglimento del ricorso presentato da Parte_1
ha ritenuto infondato il terzo motivo del ricorso che investe la parte della
[...] sentenza con cui la Corte d'Appello di Catanzaro ha ritenuto ammissibile l'appello proposto dalla;
ha accolto il secondo motivo di ricorso con cui è stata CP_1 sollevata la questione della impignorabilità del credito vantato dall' nei CP_3 confronti della precisando che: “ il giudizio di accertamento Controparte_1 dell'obbligo del terzo costituisce un normale giudizio di cognizione di mero accertamento, il quale ha ad oggetto l'esistenza del credito pignorato, ed è del tutto autonomo rispetto al procedimento esecutivo(…), così come il giudice dell'accertamento dell'obbligo del terzo non può sindacare la pignorabilità del credito o altre questioni attinenti il giudizio di esecuzione, allo stesso modo il terzo pignorato non è normalmente legittimato né ad opporsi all'esecuzione, né a far valere l'impignorabilità del bene, neanche sotto l'aspetto dell'esistenza di vincoli di destinazione di diritto pubblico…”; rispetto al primo motivo con il quale si pone la questione della pignorabilità dei debiti della verso la Suprema CP_1 Pt_2
Corte ha ritenuto che il motivo non resta assorbito dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso. In particolare, ha rilevato, la erroneità della sentenza impugnata laddove afferma che: “.. i trasferimenti economici che la Controparte_1 attribuisce all'Afor sono erogazioni di fondi regionali, asseriti a fini di pubblico interesse, e non pagamenti”, che non trova riscontro nella legge laddove istituisce una distinzione giuridica tra “erogazioni di fondi” e “pagamenti”, concludendo che:”...sia la lettera della legge, sia la sua interpretazione sistematica, sia la sua interpretazione costituzionalmente orientata, impongono di concludere che l'art.
35 L. 20/92 attribuisca all'Afor un vero e proprio diritto soggettivo al finanziamento, e – specularmente- impongano alla una vera e propria CP_1
5 obbligazione di diritto civile, ex art. 1173 c.c., avente ad oggetto il finanziamento dell'azienda”.
Posto ciò, la Suprema Corte considerato l'ordine di trattazione delle questioni ha accolto il secondo e terzo motivo del ricorso, e rigettato il primo relativo alla ritenuta ammissibilità dell'appello proposto dalla ha cassato la Sentenza CP_1
d'appello con rinvio a questa Corte d'Appello in diversa composizione, per un nuovo esame del gravame attenendosi al seguente principio di diritto: “ nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, previsto dal testo dell'art. 549 c.p.c. precedente alle riforme del 2012, compito del giudice è unicamente accertare se il terzo pignorato sia o no debitore, ed in che misura, del debitore esecutato. Resta pertanto estranea a tale giudizio qualsiasi questione concernente la pignorabilità del credito”.
ha riassunto il giudizio innanzi a questa Corte d'Appello di Parte_1
Catanzaro, con atto di citazione in riassunzione ex art. 393 c.p.c., della controparte per sentire accogliere le conclusioni come sopra riportate.
Si è costituita nel presente giudizio di rinvio, contestando le pretese avversarie, la in persona del suo Presidente, legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 resistente in riassunzione, contestando le pretese avversarie e rassegnando le conclusioni come sopra riportate.
La , in particolare ha rilevato che sebbene la Corte di Cassazione Controparte_1 abbia accolto il secondo motivo di ricorso (violazione ed errata applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 2740 e 2910 c.c., nonché degli artt. 1 e 35 della legge della n. 20 del 19.10.1992 e del consolidato orientamento CP_1 CP_1 della Corte di legittimità in materia di impignorabilità dei crediti della Pubblica
Amministrazione), tuttavia, nell'esaminare la dichiarazione resa dalla CP_1
– terzo pignorato- ha concluso nel senso che: “ ….una dichiarazione così
[...] sibillina non poteva che reputarsi negativa, ai sensi dell'art. 549 c.p.c.” ( p. 9 Sent.
Cassazione n. 3987/2019); ha evidenziato, che, perciò, nel rispetto del principio espresso dalla Corte Suprema di Cassazione secondo cui “compito del giudice è unicamente di accertare se il terzo pignorato sia o no debitore ed in che misura del debitore esecutato”, dovrà concludersi nel senso che la dichiarazione resa dalla
6 è una dichiarazione negativa e quindi accogliere, l'appello Controparte_1 proposto dalla . Controparte_1
Tanto l'appellante che l'appellato hanno depositato comparsa conclusionale, la ha depositato anche memoria di replica, chiedendo con tale atto Controparte_1 alla Corte di valutare la cessazione della materia del contendere;
ha precisato di
“avere intrapreso una serie di opposizioni all'esecuzione avverso ordinanze di assegnazione somme emesse a seguito di procedure esecutive azionate nei confronti dell'Afor debitore e la Regione terzo pignorato, sul presupposto che, con delibera di G.R. n. 539 del 7 dicembre 2021 la ha sottoposto l' a Controparte_1 CP_3 procedura di liquidazione coatta amministrativa , ai sensi di cui agli artt. 194 e ss.
Legge fallimentare al tempo vigente, nonché dell'art. 15, commi 1 e 5 bis, del D.L:
98/2011 convertito con modificazioni dalla legge 15.07.2011, n. 111, tali opposizioni sarebbero fondate sul presupposto che le procedure esecutive intraprese nei confronti di un soggetto in liquidazione sono improcedibili se non ancora concluse, perché la procedura concorsuale è regolata da una serie di principi fondamentali che inibiscono il prosieguo dell'azione esecutiva proposta dal creditore…”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
In via del tutto preliminare va dichiarata la contumacia dell' che pur CP_3 ritualmente convenuta non si è costituita in giudizio.
II
In via altrettanto preliminare va rilevato che non vi sono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere come richiesto dalla . Controparte_1
Ed invero, il presente giudizio è stato riassunto a seguito di rinvio disposto dalla
Corte di cassazione con la sentenza n. 3987/2019.
L'instaurazione della liquidazione coatta dell' non riguarda il giudizio di CP_3 accertamento dell'obbligo del terzo, teso ad accertare l'esistenza del credito del terzo verso il debitore esecutato e, perciò è autonomo rispetto alla procedura esecutiva;
la questione dell'improcedibilità dell'esecuzione potrà eventualmente essere sollevata in altra sede e non in questa che ha solo funzione di accertare l'obbligo del terzo La è parte in causa in qualità di terzo Controparte_1 pignorato. Inoltre, non risulta prodotta alcuna documentazione attestante la
7 definizione transattiva del rapporto controverso, né è stata formulata una rinuncia alla domanda da parte del creditore procedente.
Pertanto, il giudizio deve essere deciso nel merito nei limiti del giudizio di rinvio.
III
E' appena il caso di osservare che la presente decisione si colloca nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza di rinvio, ha stabilito il seguente principio di diritto: nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, previsto nel testo dell'art. 549 c.p.c. precedente le riforme del 2012, compito del giudice è unicamente accertare se il terzo pignorato sia o no debitore, ed in che misura, del debitore esecutato. Resta pertanto estranea a tale giudizio qualsiasi questione concernente la pignorabilità del credito”.
Tale principio vincola il giudice del rinvio ai sensi dell'art. 384 comma 1 c.p.c., impone di escludere dal perimetro valutativo qualsiasi rilievo circa l'eventuale impignorabilità del credito oggetto di pignoramento, risultando infondate le censure d'appello della che invocano l'erroneità della decisione del Controparte_1
Tribunale per violazione dell'art. 5 e 35 ed errata interpretazione della L.R.
20/1992.
Il Tribunale di Catanzaro con la sentenza impugnata ha accertato l'esistenza e la pignorabilità del debito della in favore dell' sul Controparte_1 CP_3 presupposto che : “la distinzione tra pagamenti e trasferimenti di fondi non ha pregio ai fini della qualificazione giuridica del rapporto intercorrente tra il debitore esecutato ed il terzo pignorato;
che la regione è tenuta al CP_1
CP_ versamento di contributi ordinari e straordinari in favore dell' ai sensi dell'art,
35 della legge regionale 20/92, istitutiva dell' ; che tra i due Controparte_2 soggetti esiste un vincolo obbligatorio che rinviene nella legge la sua fonte. In tale rapporto obbligatorio, la Regione riveste la qualità di debitore;
che l'art. 35 della
L.R. 20/92 stabilendo che l'Amministrazione regionale, concorre nelle spese di impianto e di gestione dell'Azienda erogando un contributo ordinario annuo a carico del proprio bilancio, oltre ad assicurare contributi ordinari e straordinari e una partecipazione per le spese generali, non prevede alcun vincolo specifico ad una determinata somma;
anzi, nell'art. 35 cit. , nemmeno viene individuata la CP_ misura dei trasferimenti dovuti in favore dell' che i crediti e le somme di denaro della Pubblica Amministrazione sono pignorabili, salvo siano destinate ad un pubblico servizio o all'attuazione di una funzione istituzionale
8 dell'amministrazione, per disposizione di legge o di un provvedimento amministrativo;
solo in presenza di questo vincolo di destinazione, le somme ed i crediti diventano patrimonio indisponibile …”.
Orbene, l'iter argomentativo del Tribunale nella sentenza gravata è del tutto in linea con i principi di diritto espressi dalla Sentenza di rinvio della Suprema Corte di
Cassazione.
Può, infatti, darsi per accertata l'esistenza di un vincolo obbligatorio tra la CP_1
e il debitore esecutato , fondato sull'art.35 delle L.R. n. 20/1992.
[...] CP_3
Tale disposizione prevede il concorso dell'Amministrazione regionale nelle spese di impianto e gestione dell'azienda forestale mediante l'erogazione di contributi ordinari e straordinari a carico del bilancio regionale “
1. L'Amministrazione regionale concorre nelle spese di impianto e di gestione dell' rogando un contributo ordinario annuo CP_3
a carico del proprio bilancio.
2. L' realizza i propri compiti e provvede alla gestione del CP_2 personale mediante le seguenti entrate: a) aliquota spese generali sull'esecuzione degli interventi affidati alla da erogarsi da parte della nella misura fissa dell'11 per CP_3 Controparte_1 cento;
b) contributi ordinari della Regione;
c) contributi straordinari della Regione;
d) eventuali contributi dello Stato;
e) eventuali contributi degli Enti Locali;
f) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione dell' ; g) proventi derivanti da lasciti, donazioni e ogni altro atto di CP_2 liberalità; h) eventuali altre entrate o contributi.
3. Gli eventuali utili netti di gestione risultanti dal conto economico di esercizio sono devoluti al bilancio della ”. CP_1
Sulla scorta della L.R. 20/92 risulta, perciò, un obbligo a carico della CP_1
di finanziare l' , senza possibilità di individuare nella lettera della
[...] CP_3 legge il riconoscimento in capo alla nella scelta se finanziare o meno CP_1
l ; inoltre, non esiste alcuna norma di legge né alcun provvedimento CP_3 amministrativo da cui trarre l'impignorabilità di tali somme o la loro destinazione vincolata alla soddisfazione di interessi pubblicistici.
Dunque, l era un'azienda controllata e finanziata dalla talché, il CP_3 CP_1 rapporto tra di esso e la Regione ha natura obbligatoria essendo previsto da fonte normativa (art. 35 della L.R. n. 20/1992), che pone in capo alla Regione un obbligo di contribuzione a favore dell'ente regionale forestale, sotto forma di trasferimenti ordinari e straordinari;
tale obbligazione è idonea a configurare un credito azionabile in sede esecutiva, sicché, nel giudizio ex art. 549 c.p.c. è legittimo l'accertamento dell'obbligo del terzo nei limiti della somma dovuta a titolo di contribuzione.
Ne può rilevare la distinzione sostenuta dalla Regione tra “pagamento” e trasferimento di fondi, atteso che essa non incide sulla natura obbligatoria della 9 prestazione né sulla sua riferibilità alla Regione quale soggetto pubblico tenuto per legge a provvedervi.
Anche il Tribunale nella sentenza gravata ha già chiarito che la distinzione tra
“pagamento “e “trasferimento di fondi” non incide sulla qualificazione giuridica del rapporto tra il debitore esecutato e terzo pignorato: ciò che rileva ai fini dell'art. 549
c.p.c. è che la per previsione di legge, risulti obbligata nei Controparte_1 confronti dell all'erogazione di somme. La mancata indicazione nella norma CP_3 della misura esatta dei contributi non esclude la configurabilità del rapporto obbligatorio. Inoltre, occorre aggiungere che l' sul piano finanziario era CP_3 sottoposta al controllo della il suo bilancio approvato dal Controparte_1
Consiglio Regionale (artt. 33 e 34 L.R.20/92), le sue entrate ai sensi dell'art. 35
L.R. 20/92 per quanto di interesse costituite: a) aliquota spese generali sull'esecuzione degli interventi affidati alla a erogarsi da parte della nella misura fissa CP_3 Controparte_1 dell'11 per cento;
b) contributi ordinari della c) contributi straordinari della . CP_1 CP_1
Su tale scorta, l'art. 35 della LR 20/92 attribuisce all' un vero e proprio diritto CP_3 soggettivo al finanziamento e impone alla una vera e propria obbligazione CP_1 di diritto civile ex art. 1173 c.c. avente ad oggetto il finanziamento dell' e CP_2 tanto implica che la debba considerarsi debitor debitoris nei confronti CP_1 dell . CP_3
In tale contesto, secondo pacifici principi di diritto l'accertamento dell'obbligazione a carico della avente ad oggetto il Controparte_1 finanziamento dell' e la circostanza che la terzo pignorato – non è CP_3 CP_1 normalmente legittimato a far valere l'impignorabilità del bene, neanche sotto l'aspetto dell'esistenza di vincoli di destinazione di diritto pubblico, la dichiarazione resa deve considerarsi come “dichiarazione positiva” per i fini di cui all'art. 547 c.p.c. (Cass. Sentenza n. 4212/2007). Nello stesso senso Cassazione
Ordinanza n. 23631/2018 secondo cui: “Nell'espropriazione presso terzi,
l'indicazione dell'esistenza di un vincolo di destinazione che può determinare
l'impignorabilità del credito aggredito in via esecutiva, non fa venir meno il carattere di positività della dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c.,
e comunque il terzo debitore dell'esecutato non è legittimato a far valere la predetta impignorabilità, neanche sotto il profilo dell'esistenza di vincoli di destinazione, essendo tale questione relativa al rapporto tra creditore esecutante e debitore
10 esecutato, al quale soltanto spettano gli appositi rimedi oppositivi previsti dalla legge”.
Il motivo di gravame va pertanto rigettato con conferma della statuizione di primo grado.
Ogni altra questione assorbita.
Le spese del grado e quelle del giudizio di legittimità (Proc. R.G.N. 340/2017
Sent. 3987/2019) seguono la soccombenza e poste a carico dell'appellante vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui ai D.M. 55/2014 in relazione allo scaglione di valore dichiarato dalle parti fino ad € 1.100, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avvocati Carlo ZE e IN
EL CA.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, per l'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla in persona del legale Controparte_1 rappresentante -pro tempore, nei confronti di , con atto Parte_1 di citazione notificato in data 03 luglio 2013, avverso la sentenza n. 416/2013 emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 7 novembre 2012 e depositata in data 07 marzo 2013, nel giudizio di rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione,
Terza Sezione Civile n. 3987/2019 ,così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
- condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del grado, che liquida in € 91,5 per oneri, € 640,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, distratte ex art. 93 c.p.c. in favore degli avvocati Carlo ZE e IN EL CA.
- condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del giudizio davanti alla Corte di Cassazione, che liquida in € 67,00 per oneri,
€ 645,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%,
11 IVA e CAP come per legge, distratte ex art. 93 c.p.c. in favore degli avvocati Carlo
ZE e IN EL CA.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Corte di Appello, I sezione civile, del giorno 14.10.2025
Il G.A Estensore Il Presidente
(Dott.ssa Concetta Zinghinì) (Dott. Alberto Nicola Filardo)
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