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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/11/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
18.11.2025, che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato, nel termine di cui al co. 3 della citata disposizione, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1894/2025, con motivazione contestuale
TRA
nata ad [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa come in atti dagli avv.ti Maurizio Riommi,
AN RD e ND NT
ricorrente
E
, in persona del CP_1 Controparte_2 ministro in carica p.t., rappresentato e difeso come in atti ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dai funzionari amministrativi, dott.sse
IU ON e LÙ SE resistente
OGGETTO: differenze retributive – servizio pre-ruolo
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 04.08.2025,
[...]
docente assunta a tempo indeterminato con decorrenza Parte_1 giuridica ed economica dal 01.09.1999, agiva in giudizio nei confronti del , innanzi all'intestato Controparte_2 Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, affinché fosse accertato il suo diritto ad ottenere dall'Amministrazione convenuta, l'integrazione della ricostruzione di carriera, già in parte operata dalla scuola di titolarità con provvedimento n. 1765 del 29.03.2003, in applicazione dell'art. 485 d. lgs. n. 297/1994, con l'emissione di un nuovo provvedimento che tenesse conto di quanto previsto dall'art.4, co. 3 D.P.R. n.399/1988, opportunamente richiamato dall'art. 66, co. 6 CCNL 1995
Comparto Scuola.
La ricorrente, in particolare, sosteneva il proprio diritto al riconoscimento, al compimento del diciottesimo anno di servizio effettivo di quella parte di servizio che era stata riconosciuta ai soli fini economici (si tratta dell'anzianità di aa. 1 mesi 4, riconosciuta ai soli fini economici, e che dovrebbe essere “accorpata” con la restante parte giuridica ed economica mediante l'emissione di un nuovo decreto di riconoscimento della predetta anzianità e che, consequenzialmente, porterebbe all'attribuzione anticipata della posizione stipendiale di anni 21 alla data del 001.09.2012 e quella di anni 28 alla data del 01.09.2020, con maggiori assegni.
Insisteva, dunque, per la condanna del convenuto al CP_2 pagamento delle differenze retributive per complessivi € 3.676,12
(o importo diverso, anche maggiore, ritenuto di giustizia), oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Con memoria depositata in data 13.11.2025, si costituiva in giudizio il , affermando la fondatezza nel Controparte_2 merito delle richieste avanzate ex adverso e proponendo un conteggio alternativo;
non si opponeva all'accoglimento del ricorso, ma insisteva, affinché i conteggi fossero effettuati dalla scuola di titolarità della ricorrente, unico organo deputato all'emissione del provvedimento integrale di ricostruzione della carriera. All'esito della prima udienza di discussione, tenutati in data
18.11.2025 con le modalità della trattazione scritta, il Giudice definiva il giudizio allo stato degli atti con motivazione contestuale, nel rispetto del termine di cui all'art. 127-ter, co. 3
c.p.c., in totale accoglimento delle richieste di parte ricorrente, condivise dal resistente, il quale ha affermato, in CP_2 adesione alla tesi di parte ricorrente, che nel provvedimento di ricostruzione impugnato (e, a rigore, anche in quello successivo n.
876 del 27.07.2025) non era stata effettivamente valorizzata e restituita l'anzianità utile ai fini economici di anni 1 e mesi 4 al compimento del diciottesimo anno di servizio maturato dalla docente in data 01.01.2011.
Il ha confermato la tesi di parte ricorrente e ha elaborato CP_2 la corretta progressione di carriera riportando il seguente schema aggiornato:
l'Amministrazione ha, indefinitiva, riconosciuto che alla data del
01.01.2011, di compimento del diciottesimo anno di servizio, la ricorrente ha maturato il diritto a vedersi attribuito l'ulteriore periodo di anzianità di servizio di anni 1 mesi 4 riconosciuto ai soli fini economici in applicazione dell'art. 4 co. 3 D.P.R. n. 399/1988, dando atto dell'erroneità dei provvedimenti di ricostruzione e progressione della carriera del 2003 e del luglio 2025.
Ora, la progressione della carriera della ricorrente agli effetti dell'inserimento nel corretto gradone stipendiale dovrà avvenire – in totale accoglimento del ricorso – mediante riconoscimento della sua collocazione:
- nel gradone stipendiale da anni 21 a 27 già a decorrere dalla data del 01.09.2012;
- nel gradone stipendiale da anni 28 a 34 già a decorrere dalla data del 01.09.2020.
Il sarà, quindi, tenuto ad erogare in favore della CP_2 ricorrente l'importo di € 3.770,69 (come da conteggi aggiornati prodotti dal , in leggero rialzo rispetto alla somma CP_2 richiesta dal ricorrente).
Stante la corretta condotta processuale del che ha CP_2 avallato la tesi di parte ricorrente sin alla prima difesa in giudizio e le conseguenti difese agevolate dell'istante, le spese di lite, pur seguendo la soccombenza, si liquidano come in dispositivo nel rispetto dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del quantum accertato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie integralmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il al riconoscimento integrale, ai fini della CP_2 ricostruzione di carriera, al compimento del diciottesimo anno di servizio alla data del 01.01.2011, del servizio prestato dalla ricorrente quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato pari a complessivi anni 8, con la conseguente collocazione nel gradone stipendiale da anni 21 ad anni 27 a partire dalla data del 01.09.2012 e nel gradone stipendiale da anni 28 a 34 a partire dalla data del
01.09.2020; condanna il a corrispondere alla CP_2 ricorrente € 3.770,69, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
- condanna il al pagamento delle Controparte_2 spese di lite, in favore della ricorrente, che si liquidano in €
1.300,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bergamo, il 21.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta