CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 283/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SE MARIA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12717/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250002082607000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20884/2025 depositato il 28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Ricorrente_1 con ricorso notificato alla Regione Campania e all'Agenzia delle entrate – Riscossione ha impugnato la cartella di pagamento n. 10020250002082607000 relativa all'avviso di accertamento n. 964182991438 concernente tasse automobilistiche annualità 2019, non corrisposte. Ha chiesto l'annullamento eccependo la mancata notifica d dell'avviso di accertamento che fonda la pretesa impositiva, in uno anche alla prescrizione del diritto dell'Amministrazione regionale a chiedere il pagamento della tassa de quo.
Si è costituita Agenzia delle Entrate- Riscossione con controdeduzione e ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo la regolarità del suo operato.
Si e costituita la Regione Campania ed ha provato la regolarità della notifica depositando copia della relata di notifica.
Il ricorrente ha depositato ulteriori memorie disconoscendo . l'autenticità nonché la conformità all'originale della relata di notifica assumendo che quella prodotta è una riproduzione meccanica fronte retro, carente delle attestazioni richieste dalla legge per assurgere a piena prova.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Ed invero, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d. lgs. n. 546 del 1992 e s.m.i. nel processo tributario “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”. Nel processo tributario i vizi dell'accertamento devono essere fatti valere dal contribuente, pena la sua definitività, o autonomamente o, se l'atto non è stato notificato, mediante l'impugnazione del successivo atto d'esazione. Sicchè, ognuno degli atti autonomamente impugnabili, può essere impugnato solo per vizi propri e, di conseguenza, esclusivamente la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo. Pertanto, quando si è in presenza di una sequela di atti di imposizione e riscossione, la facoltà di denunciare il difetto della pretesa tributaria doveva essere esercitata con riferimento al primo di essi che è risultato notificato - così come non è stato nel caso di specie e come risulta dal deposito delle notifiche -, operando altrimenti la preclusione processuale derivante dalla scadenza del termine concesso alla parte per proporre impugnazione. Nel caso in esame per le tasse dovute e non pagate dal ricorrente l' avviso/ è stato notificato entro il suddetto termine previsto dalla legge, e non è stato impugnato/i nei 60 gg. successivi. Sicchè, in assenza di ricorso avverso l'accertamento, nessuna eccezione di merito può essere svolta in sede di ricorso contro un atto della riscossione emesso sulla base di un accertamento regolarmente notificato e non opposto Sotto il profilo della prescrizione, con riferimento alla sequela procedimentale, occorre poi rilevare più in generale che i termini di prescrizione del bollo auto sono da determinarsi di tre anni in tre anni, sia nel caso che sia stato notificato entro i termini l'avviso di accertamento, e sia quando nei successivi tre anni sia stata notificata la cartella esattoriale e/o successive intimazioni di pagamento e/o atti interruttivi della prescrizione. Sotto altro profilo, giova altresì ulteriormente rilevare che la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha evidenziato come in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, trova sempre applicazione, a ciò non ostando, nè la peculiare natura recettizia di tali atti, nè la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass., Sez. Un., 17.12.2021 n. 40543). Nel caso in esame si può ritenere che la ricezione dell'avviso di accertamento sia avvenuta entro il termine triennale di prescrizione di cui al D.L. 953/82. Si precisa, in riferimento alla emissione della cartella esattoriale, che l'azione di accertamento, quale atto di messa in mora del debitore ex art. 2943, è atto interruttivo della prescrizione e che pertanto da esso decorre un nuovo periodo di prescrizione uguale al precedente, cioè triennale, per l'iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute. Dall'esame dell'esito di notifica dell'avviso di accertamento è emerso che il recapito, presso il domicilio fiscale del ricorrente, non ha avuto esito positivo per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverlo), di conseguenza gli stessi sono stati restituiti al mittente. A tal riguardo, si precisa che l' avviso di accertamento è stato notificato al contribuente con semplice raccomandata A.R.; tale modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche è espressamente prevista dall'art.
3-comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007. Orbene, alla spedizione degli atti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento non risulta applicabile la normativa in materia di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta di cui alla legge 890/82, ma esclusivamente la normativa sul servizio postale, regolato dal D.M. del 9 aprile 2001 del Ministero delle Comunicazioni. In riferimento, poi ed ove ed in quanto occorresse all'aspetto del perfezionamento per compiuta giacenza ed anche più in generale in ordine alle norme applicabili alla notificazione a mezzo posta dell'atto tributario, sempre la giurisprudenza di legittimità da ultimo ha anche precisato in particolare, con Ordinanza n. 2339/2021 sez. VI come costituisca principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 ( Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010) e ritenendo valida la notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata, secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD). Quanto alla nullità della documentazione prodotta in fotocopia eccepita nella memoria, osserva questo giudice che secondo la giurisprudenza della Cassazione l'onere di disconoscere “espressamente” la copia fotostatica di una scrittura con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale che alla sottoscrizione od al contenuto della stessa, implica che il disconoscimento debba essere fatto in modo formale e specifico e che, pertanto, la relativa eccezione non possa essere formulata in maniera solo generica, come nel caso in esame ma debba contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato (cfr. Cass. civile sez. trib. 19/08/2004, n. 16232). Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 2, perché, mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Conseguentemente è evidente come la contestazione avversa sia infondata. Ritenuta dunque la regolarità della notifica come provata della Regione Campania, il difetto della pretesa tributaria doveva essere esercitata con riferimento al primo degli atti che è stato notificato. Nel caso concreto, per le tasse dovute e non pagate dal ricorrente l'i avviso è stato notificato entro il suddetto termine, e non è stato impugnato nei 60 gg. successivi. Sicchè, in assenza di ricorso avverso l'accertamento, nessuna eccezione di merito può essere svolta. Le spese devono essere compensate attesa l'esiguità dell'impotto.
P.Q.M.
Il giudice monocratico rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SE MARIA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12717/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250002082607000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20884/2025 depositato il 28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Ricorrente_1 con ricorso notificato alla Regione Campania e all'Agenzia delle entrate – Riscossione ha impugnato la cartella di pagamento n. 10020250002082607000 relativa all'avviso di accertamento n. 964182991438 concernente tasse automobilistiche annualità 2019, non corrisposte. Ha chiesto l'annullamento eccependo la mancata notifica d dell'avviso di accertamento che fonda la pretesa impositiva, in uno anche alla prescrizione del diritto dell'Amministrazione regionale a chiedere il pagamento della tassa de quo.
Si è costituita Agenzia delle Entrate- Riscossione con controdeduzione e ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo la regolarità del suo operato.
Si e costituita la Regione Campania ed ha provato la regolarità della notifica depositando copia della relata di notifica.
Il ricorrente ha depositato ulteriori memorie disconoscendo . l'autenticità nonché la conformità all'originale della relata di notifica assumendo che quella prodotta è una riproduzione meccanica fronte retro, carente delle attestazioni richieste dalla legge per assurgere a piena prova.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Ed invero, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d. lgs. n. 546 del 1992 e s.m.i. nel processo tributario “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”. Nel processo tributario i vizi dell'accertamento devono essere fatti valere dal contribuente, pena la sua definitività, o autonomamente o, se l'atto non è stato notificato, mediante l'impugnazione del successivo atto d'esazione. Sicchè, ognuno degli atti autonomamente impugnabili, può essere impugnato solo per vizi propri e, di conseguenza, esclusivamente la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo. Pertanto, quando si è in presenza di una sequela di atti di imposizione e riscossione, la facoltà di denunciare il difetto della pretesa tributaria doveva essere esercitata con riferimento al primo di essi che è risultato notificato - così come non è stato nel caso di specie e come risulta dal deposito delle notifiche -, operando altrimenti la preclusione processuale derivante dalla scadenza del termine concesso alla parte per proporre impugnazione. Nel caso in esame per le tasse dovute e non pagate dal ricorrente l' avviso/ è stato notificato entro il suddetto termine previsto dalla legge, e non è stato impugnato/i nei 60 gg. successivi. Sicchè, in assenza di ricorso avverso l'accertamento, nessuna eccezione di merito può essere svolta in sede di ricorso contro un atto della riscossione emesso sulla base di un accertamento regolarmente notificato e non opposto Sotto il profilo della prescrizione, con riferimento alla sequela procedimentale, occorre poi rilevare più in generale che i termini di prescrizione del bollo auto sono da determinarsi di tre anni in tre anni, sia nel caso che sia stato notificato entro i termini l'avviso di accertamento, e sia quando nei successivi tre anni sia stata notificata la cartella esattoriale e/o successive intimazioni di pagamento e/o atti interruttivi della prescrizione. Sotto altro profilo, giova altresì ulteriormente rilevare che la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha evidenziato come in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, trova sempre applicazione, a ciò non ostando, nè la peculiare natura recettizia di tali atti, nè la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass., Sez. Un., 17.12.2021 n. 40543). Nel caso in esame si può ritenere che la ricezione dell'avviso di accertamento sia avvenuta entro il termine triennale di prescrizione di cui al D.L. 953/82. Si precisa, in riferimento alla emissione della cartella esattoriale, che l'azione di accertamento, quale atto di messa in mora del debitore ex art. 2943, è atto interruttivo della prescrizione e che pertanto da esso decorre un nuovo periodo di prescrizione uguale al precedente, cioè triennale, per l'iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute. Dall'esame dell'esito di notifica dell'avviso di accertamento è emerso che il recapito, presso il domicilio fiscale del ricorrente, non ha avuto esito positivo per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverlo), di conseguenza gli stessi sono stati restituiti al mittente. A tal riguardo, si precisa che l' avviso di accertamento è stato notificato al contribuente con semplice raccomandata A.R.; tale modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche è espressamente prevista dall'art.
3-comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007. Orbene, alla spedizione degli atti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento non risulta applicabile la normativa in materia di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta di cui alla legge 890/82, ma esclusivamente la normativa sul servizio postale, regolato dal D.M. del 9 aprile 2001 del Ministero delle Comunicazioni. In riferimento, poi ed ove ed in quanto occorresse all'aspetto del perfezionamento per compiuta giacenza ed anche più in generale in ordine alle norme applicabili alla notificazione a mezzo posta dell'atto tributario, sempre la giurisprudenza di legittimità da ultimo ha anche precisato in particolare, con Ordinanza n. 2339/2021 sez. VI come costituisca principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 ( Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010) e ritenendo valida la notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata, secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD). Quanto alla nullità della documentazione prodotta in fotocopia eccepita nella memoria, osserva questo giudice che secondo la giurisprudenza della Cassazione l'onere di disconoscere “espressamente” la copia fotostatica di una scrittura con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale che alla sottoscrizione od al contenuto della stessa, implica che il disconoscimento debba essere fatto in modo formale e specifico e che, pertanto, la relativa eccezione non possa essere formulata in maniera solo generica, come nel caso in esame ma debba contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato (cfr. Cass. civile sez. trib. 19/08/2004, n. 16232). Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 2, perché, mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Conseguentemente è evidente come la contestazione avversa sia infondata. Ritenuta dunque la regolarità della notifica come provata della Regione Campania, il difetto della pretesa tributaria doveva essere esercitata con riferimento al primo degli atti che è stato notificato. Nel caso concreto, per le tasse dovute e non pagate dal ricorrente l'i avviso è stato notificato entro il suddetto termine, e non è stato impugnato nei 60 gg. successivi. Sicchè, in assenza di ricorso avverso l'accertamento, nessuna eccezione di merito può essere svolta. Le spese devono essere compensate attesa l'esiguità dell'impotto.
P.Q.M.
Il giudice monocratico rigetta il ricorso e compensa le spese.