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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/12/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Brindisi, sezione unica civile, in composizione collegiale in persona dei giudici: dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente dr. AD GL Giudice est. dr.ssa Roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 3042/2024 R.G.A.C., vertente
TRA
(cod. fisc.: , difesa dall'Avv. DE CASTRO ROBERTA;
Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
CONTRO
(cod. fisc.: ), difeso dall'Avv.to NASTARI ORESTE;
Controparte_1 C.F._2
- resistente –
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
- interventore ex lege -
Oggetto del giudizio: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate rispettivamente il 14 e il 15 ottobre 2025, per l'udienza del 20/10/2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8/11/2024 , premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1 Per_ BRINDISI in data 12/04/2007 con e che dalla loro unione erano nati due figli, Controparte_1 e , entrambi minorenni, chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale dal predetto Per_2 coniuge, alle condizioni ivi analiticamente indicate.
Costituendosi in giudizio concordava sulla richiesta di separazione personale del Controparte_1 coniuge, ma alle diverse condizioni esposte nella relativa comparsa.
Sentiti i coniugi all'udienza dell'1/4/2025, la trattazione veniva rinviata al fine di verificare la conciliazione. Verificata il mancato raggiungimento di un accordo, con ordinanza del 14/6/2025 venivano adottati i provvedimenti provvisori e veniva contestualmente formulata una proposta conciliativa d'ufficio.
Dopo un rinvio su richiesta congiunta delle parti, all'esito dell'udienza fissata con trattazione scritta per la relativa verifica del 20/10/2025, le parti nelle rispettive note scritte davano concordemente atto dell'intervenuto accordo per la trasformazione del giudizio, alle condizioni riportate in allegato alle medesime note scritte. La causa veniva quindi rimessa in decisione.
Ciò premesso, la domanda di separazione concordemente avanzata dalle parti è fondata e merita accoglimento.
L'articolo 151 cod.civ., stabilendo che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il
1 giudice pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi essa sia addebitabile in ragione di condotte contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive delle parti si evince che nel rapporto coniugale in oggetto, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco coniugale ha evidentemente assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza e anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi.
Per quanto riguarda i provvedimenti di natura accessoria, deve prendersi atto dell'accordo raggiunto dai coniugi e trasfuso in allegato alle note scritte rispettivamente depositate telematicamente il 14 e il 15 ottobre 2025, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione e alla ratifica delle condizioni concordate.
Va disposta la compensazione integrale delle spese tra le parti come da accordo espresso in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, nella prefata composizione, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe richiamato, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1 ROSTOV - FEDERAZIONE RUSSA) il 13/01/1977, e , nato a [...] Controparte_1 il 05/06/1960, uniti in matrimonio in Brindisi il 12/4/2007, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Brindisi al n. 14, parte 1, ufficio 1, dell'anno 2007.
b) Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile del Comune di Brindisi di procedere alla annotazione della presente sentenza.
c) Dispone che le questioni accessorie alla separazione siano disciplinate secondo le condizioni allegate alle note scritte rispettivamente depositate il 14 e il 15 ottobre 2025, da intendersi qui integralmente trascritte, e che si riportano in calce alla presente sentenza.
d) Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
Il Presidente
dr.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice est.
dr. AD GL
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