Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent. N………………….R.G.
N………………….cron. N…………………...rep. OGGETTO……………....
………………………….
…………………………. NOTIF. SENTENZA
…………………………. NOTIF. APPELLO
………………………….
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.M., Dott. Giovanni D'Istria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28776/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ EX
ARTT. 2049 – 2051 – 2052 C.C., pendente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. ed Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
residenti in [...], elett.te dom.ti in VIA CARLO DE CESARE
N. 64 in NAPOLI, presso lo studio dell'Avv. LABADESSA VALERIA (C.F.
e dell'Avv. MUROLO GIUSEPPE (C.F. ), che C.F._3 C.F._4
li rapp. e dif., congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di mandato rilasciato su foglio separato ed allegato all'atto di citazione. I procuratori dichiarano ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al numero di Fax
0810097899 o agli indirizzi PEC Email_1
Email_2
ATTORI
E
C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore, Avv. , l.r.p.t., con sede in Napoli alla via Controparte_2
Arenaccia n. 26, elett.te dom.to in VIA NUOVA POGGIOREALE, 45/A in NAPOLI, presso lo studio dell'Avv. PAGANO MARCO (C.F. ), che lo rapp. C.F._5
pagina 1 di 14
o al numero di Fax 0818654738;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.10.2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ed Parte_1 Parte_2
convenivano dinanzi al Tribunale di Napoli, il , in Controparte_3
persona del l.r.p.t., al fine di ottenere il risarcimento dei danni.
Gli attori deducevano che:
Erano comproprietari dell'immobile sito in Napoli alla Via Arenaccia n. 26, sc.
B, piano 5°, int. 11;
dal mese di agosto dell'anno 2017, l'appartamento era oggetto di fenomeni infiltrativi provenienti dal lastrico solare, in pessimo stato manutentivo, che interessavano i soffitti di tutti i vani;
i sig.ri provvedevano, nell'immediato, a denunciare tale Parte_3
situazione verbalmente all'amm.re p.t. del CP_1 Controparte_3
[...
, l'Avv. ; Controparte_2
a seguito delle infiltrazioni, il eseguiva sul Controparte_3
lastrico solare dei lavori di rappezzo ed effettuava dei saggi in tutto l'appartamento degli attori dai quali emergeva lo stato di pericolo di crollo della controsoffittatura;
pagina 2 di 14 i lavori di rappezzo si rivelavano inutili, in quanto nel mese di marzo 2019 crollava la controsoffittatura del vano cucina e, a causa di ciò, veniva danneggiata anche la mobilia degli attori;
l'amm.re p.t. del Condominio, l'Avv. , aveva portato più Controparte_2
volte, all'ordine del giorno, la questione dei lavori urgenti da farsi per l'eliminazione dello stato di pericolo ed i sig.ri in assemblea Parte_3
avevano evidenziato il grave stato in cui si trovava l'immobile, presentando un preventivo della Ditta “Lavori Edili Abu Nasir” di € 8.260,00 oltre iva – con successivo ribasso del 10%. Tuttavia, l'assemblea ritenendo eccessivo tale importo rinviava la delibera ad altra sessione da convocarsi per il 14.03.2019 per poter operare un confronto con altri preventivi;
all'assemblea condominiale del 14.03.2019, non veniva depositato alcun preventivo né le parti raggiungevano un accordo transattivo;
veniva inviata racc.ta a mezzo pec di costituzione in mora in data 27.03.2019, la quale non aveva alcun seguito;
i danni da infiltrazioni a seguito del passare del tempo peggioravano aggravando ulteriormente la situazione. Anche la cameretta dei bambini veniva interessata dai predetti fenomeni infiltrativi alla parete, per la quale si rendeva necessario il suo rifacimento con ulteriori aggravi di spesa;
vista l'inerzia del Condominio e la situazione non più procrastinabile, i coniugi avevano conferito l'incarico alla Ditta “Nasir Abu Costruzioni” Parte_4
per l'esecuzione dei lavori necessari al ripristino dello status quo ante, come emergeva dalle fatture e dalla perizia di ultimazione lavori del Geom.
del 06.05.2019 ed eliminato il pericolo. Risultava, altresì, Controparte_4
che il Condominio non aveva ancora effettuato i lavori di rifacimento del lastrico solare e, quindi non aveva ancora eliminato le cause dei danni lamentati;
pagina 3 di 14 per l'esecuzione dei lavori il nucleo familiare era costretto a Parte_4
lasciare l'immobile e a soggiornare presso la struttura “A Binario 24” per 18 gg. con una spesa di € 1.800,00;
veniva espletata la mediazione obbligatoria presso la , la quale CP_5
provvedeva a convocare le parti inizialmente in data 19.06.2019 e, successivamente, in considerazione dell'aggravio di spese dovute all'inerzia del Condominio, in data 25.07.2019. Il Condominio, tuttavia, preferiva non comparire;
dalla perizia tecnico-estimativa del 20.03.2019 emergeva la esclusiva responsabilità del in quanto: “il lastrico solare condominiale si CP_1
presenta in corrispondenza dell'appartamento oggetto di perizia con una impermeabilizzazione ammalorata ed obsoleta e con strati sovrapposti che indicano vari rappezzi effettuati maldestramente nel corso degli anni e del tutto privo di tinteggiatura protettiva segno di una cattiva manutenzione.
Inoltre, le pendenze, indispensabili per un corretto deflusso delle acque meteoriche sono non corrette provocando anche ristagno d'acqua. Inoltre
l'intradosso del solaio all'interno dell'appartamento risulta privo di grosse porzioni di intonaco per tutta la sua estensione e con ferri d'armatura ossidati e laterizi spaccati proprio in corrispondenza della parte ammalorata dell'estradosso del lastrico di copertura. Ciò a dimostrazione che i danneggiamenti sono dovuti alle precipitazioni meteoriche che attraversano il solaio di copertura esterno, priva di un'adeguata protezione e si infiltrano all'interno provocando i danni lamentati”.
Tutto ciò premesso si chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del nella causazione dei fenomeni infiltrativi e per Controparte_3
l'effetto condannare parte convenuta al risarcimento dei danni subiti all'appartamento di loro proprietà, oltre che la condanna del convenuto CP_1
pagina 4 di 14 all'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni d'acqua.
Si costituiva il chiedendo al Giudice, in via Controparte_3
preliminare, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione e di rigettare la domanda in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile e/o nulla, oltre che non provata nel merito.
Concessi i termini ex art.183, co.6, cpc, disposta ed espletata la consulenza tecnica di ufficio, depositata la relazione integrativa di chiarimenti, il Giudice all'udienza del
21.10.2024 ha assegnato la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Prima di affrontare il merito della controversia, in via preliminare, in relazione alla eccezione di nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c., sono mutuabili in questa sede i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
Più precisamente, è stato chiarito come la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postuli una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente la controparte nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva. La nullità dell'atto si produce, pertanto, a norma della disciplina processuale richiamata solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (cfr. amplius Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 27670 del 21/11/2008 e conforme Corte Appello Napoli n. 462/2018 e
Trib. Roma n. 4525/2018).
pagina 5 di 14 Ritenuto, alla luce delle coordinate ermeneutiche relative all'art. 164 c.p.c. innanzi richiamate, che l'atto di citazione sia intellegibile ed idoneo alla propria funzione, le relative doglianze devono essere rigettate.
Risulta provata la legittimazione delle parti, in quanto parte attrice depositava in atti una Visura per immobile dalla quale si evinceva che i coniugi erano Parte_3
comproprietari dell'appartamento di Via Arenaccia n. 26, Sc. B, piano 5°, int. 11. e pacifica e non contestata la legittimazione passiva della parte convenuta in merito alla proprietà dei lastrici solari. Controparte_3
La domanda va accolta nei confronti del per Controparte_3
quanto di ragione.
Qualche breve considerazione di carattere generale si impone avuto riguardo alla responsabilità invocata dalla parte attrice.
Invero, tale responsabilità rinviene la propria fonte, com'è agevole intuire, nel disposto di cui all'art. 2051 del Codice Civile, atteso che l'attore ha convenuto in giudizio il soggetto ritenuto custode della cosa che si assume fonte dei lamentati danni, il quale è non solo il proprietario, ma chiunque eserciti un potere di fatto sulla cosa stessa.
Ciò premesso, com'è noto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte ai fini dell'applicazione dell'ipotesi speciale di responsabilità prevista dalla richiamata norma:
a) il danno può essere stato causato dal dinamismo intrinseco della cosa (ad esempio scala mobile) ovvero anche da un agente esterno che abbia determinato o accentuato la pericolosità della stessa - ad esempio sapone liquido su una scala –
(cfr. Cass. 28 marzo 2001, n. 4480);
b) l'attore deve provare il nesso di causalità tra il danno e la cosa con la precisazione che se è intervenuto un agente esterno dannoso, questo elemento concorre a formare la fattispecie costitutiva (cfr. Cass. 16 febbraio 2001, n. 2331);
pagina 6 di 14 c) non occorre alcuna indagine sulla condotta del custode (e l'eventuale colpa) posto che la stessa è estranea alla fattispecie;
d) il convenuto può esonerarsi da responsabilità provando il fortuito ravvisabile non solo in un accadimento esterno del tutto imprevedibile ed inevitabile, ma anche nel comportamento colposo dello stesso danneggiato. Risulta, inoltre, evidente che quanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa, tanto più intensa deve essere l'indagine diretta a verificare se la condotta del danneggiato abbia interrotto il nesso di causalità (cfr. Cass. 17 gennaio 2001, n. 584).
In occasione dell'espletamento delle operazioni peritali, il nominato CTU, l'Ing.
[...]
, nella consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 21.03.2021, Per_1
evidenziava in merito ai danni lamentati quanto segue “Dai rilievi fotografici esibiti in atti dalla parte attrice ed allegati alla perizia redatta dal geom. , si evince CP_4
che l'intradosso solaio di tutti gli ambienti dell'appartamento di proprietà , Pt_1
alla data del 20.03.2019, versava in un marcato e pericoloso stato di degrado. In particolare: I travetti di armatura del solaio versavano in un avanzato stato di corrosione ferrica che aveva determinato una totale espulsione e caduta del copriferro;
Gran parte delle pignatte in laterizio del solaio di copertura risultavano spaccate, esplose e crollate nella sottostante controsoffittatura;
Le travi di ferro, poste ad irrigidimento della zona di solaio ad Ovest dell'appartamento, risultavano totalmente ossidate;
In più parti della controsoffittatura degli ambienti dell'appartamento erano presenti evidenti fenomeni infiltrativi provenienti dal soprastante lastrico solare;
Attualmente, a seguito dei lavori di ripristino eseguiti dall'attore in data 06.05.2019, l'appartamento si presenta totalmente risanato e, in tutti gli ambienti, sono state eseguite nuove controsoffittature;
Durante gli accessi peritali, all'intradosso del solaio della camera da letto (CL3) e , più precisamente nell'angolo Sud-Est, è stato rilevato un fenomeno infiltrativo attivo. In particolare, mediante l'ispezione eseguita attraverso il foro di un faretto presente nella controsoffittatura, si sono rilevate infiltrazioni attive all'intradosso del solaio”.
pagina 7 di 14 In relazione alle cause dei danni lamentati il CTU rilevava che “I danni lamentati negli ambienti dell'appartamento attoreo, così come desunti dalle foto allegate in atti e visionate congiuntamente alle parti durante il primo accesso peritale ( cfr.
Verbale I Sopralluogo), sono stati causati da: Carenza strutturale/realizzativa e obsolescenza della tipologia del solaio di copertura;
Mancata manutenzione dello strato di impermeabilizzazione presente su entrambe le parti di lastrico solare di copertura sovrastante l'appartamento attoreo;
Presenza di inadeguati interventi di rappezzi di guaina;
Cattiva impermeabilizzazione dell'impluvio (P1) posto nella parte del lastrico solare (A); Scorretta irreggimentazione e convogliamento della acque di pioggia che ricadono sulla porzione di lastrico solare (B); Pessimo stato manutentivo dello strato protettivo dell'impermeabilizzazione, che risulta completamente eroso e del tutto inefficace”.
A fronte di ciò, il CTU individuava i lavori effettuati per il ripristino dell'immobile attoreo “Come già relazionato nel precedente paragrafo, in data 06.05.2019, a cura del geom. , sono stati conclusi i lavori di ripristino dell'appartamento di CP_4
proprietà attorea. In particolare le opere eseguite, cosi come da computo metrico versato in atti, sono state: Rimozione della vecchia controsoffittatura e della struttura in legno e cemento compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta dell'intero appartamento per mq=70; Spicconatura d'intonaco e tavelloni rotti compreso trasporto a rifiuto del materiale di risulta;
Trattamento delle putrelle e delle armature in ferro con resine tixotropiche ed epossidiche ( Mapefer e
Mapelastic); Consolidamento del solaio costituito da travetti, travi di ferro e tavelloni con rete elettrosaldata zincata a maglia stretta e calcestruzzo;
Rinforzo del solaio con barre in scatolare di ferro della lunghezza di ml 4.85 all'intradosso; Fornitura e posa in opera di nuova controsoffittatura in lastre prefabbricate di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituiti da profilati in acciaio zincato compresa la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio, i ponti di servizio ed ogni magistero per dare il lavoro finito a perfetta
pagina 8 di 14 regola d'arte; Rasatura e stuccatura di controsoffittatura in lastre prefabbricate di cartongesso;
Tinteggiatura con pittura lavabile di soffitti e dell'intero appartamento previa preparazione delle superfici”.
In merito alla congruità dei lavori fatto eseguire dall'attore nel suo appartamento il
CTU osservava che “Da quanto emerso durante gli accessi peritali e, in risposta al quesito posto nel Mandato, la scrivente relaziona quanto segue (cfr. tavole grafiche di rilievo n°1 ÷ 4 , rilievi fotografici n°1 ÷ 26 e allegati fotografici): Per valutare la congruità delle opere di ripristino realizzate dall'attore, come sopra dettagliate, la scrivente, ha redatto computo metrico utilizzando, sia i costi unitari desunti dal
Tariffario LL.PP della Regione Campania edizione 2018, sia quelli praticati in zona per opere similari (cfr. Computo metrico allegato). Il costo delle opere, resesi necessarie cosi come stimate, risulta essere pari a : Costo Lavori : € 9.057,10 (oltre IVA come di legge); Competenze Tecniche: Si ritiene equo il compenso di : € 1.260,00 (compreso
Oneri di cassa)”.
Inoltre, in merito agli ulteriori lavori da eseguire sulle parti condominiali, il CTU precisava che “Per eliminare le cause che hanno prodotto eventi infiltrativi, nell'appartamento di proprietà i lavori necessari da eseguire sono: Parte_5
Lastrico solare (A)-(B): Rimozione della preesitente guaina bituminosa sulla intera superficie del lastrico solare soprastante l'appartamento attoreo;
Calo in basso e trasporto a rifiuto dei teli di guaina rimossi;
Realizzazione di nuovo massetto di sottofondo per la preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione;
Fornitura e posa in opera di “primer” per la preparazione del piano di posa della guaina bituminosa;
Fornitura e posa in opera, di uno strato di membrana bituminosa al poliestere di spessore mm = 4 flessibilità a freddo minimo – 20 C°. La membrana deve essere posata in opera, sulle superfici accuratamente pulite e revisionate, mediante rinvenimento a caldo con bruciatore a fiamma leggera di gas propano;
particolare attenzione si dovrà avere per le saldature tra i teli, sempre a giunti sfalsati, e, per i risvolti verticali, che devono essere almeno di cm = 20. Le
pagina 9 di 14 giunzioni laterali saranno realizzate con sovrapposizione di circa cm = 10, mentre quelle di testata con sovrapposizione di cm =12; Applicazione su tutte le superfici impermeabilizzate del lastrico solare, di due mani di vernice protettiva acrilica colorata rossa. La prima mano diluita al 10% e, dopo un sufficiente intervallo di essiccazione, applicare la seconda senza diluizione;
Idonea canalizzazione delle acque raccolte sulla zona (B) del lastrico solare per un corretto deflusso delle acque all'impluvio finale;
Opere e magisteri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;
In merito ai lavori da fare alle parti condominiali, il ctp del Controparte_6
, nelle note alla bozza, ha comunicato alla scrivente che “…il
[...] CP_3
ha già deliberato i lavori al lastrico solare a copertura delle scale A e B che come precedentemente descritto sarebbero partiti la scorsa primavera ma l'emergenza sanitaria ha bloccato gli interventi che, essendo già stati deliberati, saranno ripresi non appena le condizioni metereologiche e sanitarie torneranno favorevoli…”.
In relazione all'aspetto della possibilità di godimento dell'immobile, il CTU affermava, altresì, che “La esecuzione delle opere, cosi come ampiamente dettagliate nei precedenti paragrafi e, riportate altresì nella documentazione esibita in atti, di certo ha determinato il non godimento dell'appartamento da parte dell'intero nucleo familiare composto dai coniugi - e dai loro tre figli, Pt_1 Pt_2
per la intera durata delle opere;
La non praticabilità dell'appartamento ha costretto
l'intero nucleo familiare a soggiornare per il periodo dal 02.04.2029 al 12.04.2019 presso la struttura ricettiva sita in Napoli e denominata “A Binario 24” con un esborso come fatture depositate in atti di: € 1.800,00”.
Alla luce di tali accertamenti nonché della documentazione in atti, debbono integralmente condividersi le conclusioni cui giunge il ctu.
Ed invero dalle considerazioni appena svolte deriva, con tutta evidenza, la responsabilità del convenuto nella produzione Controparte_3
causale degli eventi dannosi verificatosi a carico dell'immobile di proprietà degli attori e ciò in ragione delle argomentazioni svolte dal ctu, nei termini sopra pagina 10 di 14 delineati.
Peraltro, risulta opportuno porre in rilievo come, con espresso riguardo alla verificazione delle infiltrazioni di cui si tratta all'interno dell'unità immobiliare di proprietà degli attori, il convenuto non abbia Controparte_3
fornito alcuna dimostrazione circa la verificazione di accadimenti suscettibili di essere inquadrati nel paradigma del “caso fortuito” nonché circa la riconducibilità sul piano causale di detti danni ad omissioni manutentivi e/o fatti commissivi imputabili alla parte attrice.
In ragione di ciò va affermata la responsabilità del convenuto Controparte_3
nella produzione dei danni per cui è causa, talchè lo stesso va
[...]
condannato al risarcimento dei danni, nei termini di seguito indicati.
Passando alla quantificazione della pretesa risarcitoria, il CTU, ha fornito una puntuale e condivisibile descrizione delle opere resesi necessarie, così come stimate, il cui costo complessivo viene individuato in: “Costo Lavori: € 9.057,10 (oltre IVA come di legge); Competenze Tecniche: Si ritiene equo il compenso di: € 1.260,00
(compreso Oneri di cassa)”. Va considerato, inoltre, l'esborso di € 1.800,00 come da fatture prodotte nella documentazione, sostenuto dal nucleo familiare della parte attrice per il mancato godimento dell'appartamento nel corso dello svolgimento dei lavori di riparazione.
Conclusivamente il convenuto va condannato al Controparte_3
pagamento in favore degli attori ed dell'importo Parte_1 Parte_2
di € 12.117,10 oltre I.V.A se documentata con fatture.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario
(lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli pagina 11 di 14 interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n.
1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare il convenuto al Controparte_3
pagamento, in favore degli attori degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data del 27.03.2019 (data della costituzione in mora del condominio) sull'importo di € 12.117,10 pari alla devalutazione, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del 27.03.2019, di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 27.03.2019, fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra li- quidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Le spese di lite tra gli attori ed il seguono la Controparte_3
pagina 12 di 14 soccombenza di quest'ultimo e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dello scaglione tariffario corrispondente alla misura in cui hanno trovato concreto accoglimento le pretese attoree, con attribuzione al procuratore antistatario.
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico del convenuto
[...]
, il quali va condannato a rivalere le altre parti delle somme a tale Controparte_3
titolo corrisposte al nominato ctu.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 28776/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ EX ARTT. 2049 – 2051 – 2052 C.C., pendente tra ed e il , Parte_1 Parte_2 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. Accoglie la domanda nei confronti del , Controparte_1
in persona del l.r.p.t;
2. Condanna il convenuto , in persona del Controparte_1
l.r.p.t, all'eliminazione della causa determinante il danno incombente sulla proprietà di ed secondo Parte_1 Parte_2
le modalità tecniche indicate dal CTU alle pagine 18-20 della perizia e nel relativo computo metrico, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti;
3. Condanna il convenuto , in persona del Controparte_1
l.r.p.t, alla corresponsione in favore di ed Parte_1 [...]
della somma complessiva di € 12.117,10 oltre I.V.A. se Parte_2
documentata con fatture;
oltre interessi al tasso legale previsto dal codice civile, dalla data della costituzione in mora del condominio,
(27.03.2019) sulle somme indicate che devono essere devalutate, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai , alla suddetta data del (..- quale momento in cui pagina 13 di 14 l'illecito si è prodotto -e, quindi, anno per anno, ed a partire dal (..) e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo;
4. condanna il , in persona del l.r.p.t., alla Controparte_1
corresponsione in favore degli attori dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, al pagamento sulle somme sopra liquidate a titolo risarcitorio, degli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ.;
5. condanna il , in persona del l.r.p.t, al Controparte_1
pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in
€ 264,00 per spese ed € 5.077,00 per onorari, oltre contributo forfettario
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratosi anticipatari Avv. LABADESSA VALERIA e MUROLO GIUSEPPE.
6. pone definitivamente a carico del , in Controparte_1
persona del l.r.p.t., le spese di CTU liquidate con separato decreto.
7. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Napoli, il 13.02.2025
Il Giudice
Dott. Giovanni D'Istria
L'originale della presente sentenza è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n.
44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209
pagina 14 di 14