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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 6775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6775 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 16.9.2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 17042/2024 R.G.
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Marino, presso il cui studio elettivamente domicilia;
Ricorrente
E
, in persona legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Notari, presso il cui studio elettivamente domicilia;
Resistente
in persona del Presidente pro tempore; CP_2
Resistente Contumace
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni: conformi a quelle svolte nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.7.2024 il ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249013804837000 ricevuta il
08/07/2024 a mezzo raccomandata 67398140589-4, dalla quale aveva appreso dell'esistenza dei seguenti avvisi di addebito:
1 1. Avviso di addebito 37120140022413075000 del 18/02/2015 di €9.457,39 Contributi
CP_ 2012;
2. Avviso di addebito 37120160007367762000 del 12/05/2016 di €175,35 Contributi CP_ 2011;
3. Avviso di addebito 37120180012526602000 del 19/10/2018 di €592,85 Contributi inps 2018.
A sostegno della proposta opposizione ha eccepito la intervenuta prescrizione delle somme indicate per il decorso del termine quinquennale;
la mancata notifica degli atti prodromici, la carenza di motivazione ed incertezza sull'ammontare del debito.
Ha concluso chiedendo al Giudice adito di “- in via preliminare: sospendere l'intimazione e il relativo pagamento e, quindi, l'esecuzione dello stesso, attesa la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, se del caso inaudita altera parte, per i motivi sopra esposti, anche per l'ingente esposizione debitoria del ricorrente, non percettore di reddito alcuno;
- nel merito: accertare e dichiarare inesistenti, nulli e/o prescritti e privi di effetto nella totalità o parzialmente di cui all'oggetto ed i debiti sottesi”.
tempestivamente costituitasi, ha preliminarmente Controparte_1 sostenuto l'insussistenza dei presupposti per la sospensione richiesta;
nel merito ha dedotto che “ gli avvisi di addebito n. 37120140022413075000, n. 37120160007367762000 e n.
37120180012526602000 già notificati dall' rispettivamente in data 18/02/2015, CP_2
12/05/2016 e 19/10/2018, venivano assegnati alla comparente la quale notificava gli CP_1
stessi a mezzo dei seguenti atti: -cartella di pagamento n. 07120189040208152000 recapitata il 12/02/2019 a mani dello stesso;
-sollecito n. 07120199007805622000 Parte_1
inoltrato a mezzo posta il 15/02/2019; -successivo preavviso di fermo n.
07180202300020259000 del 29/11/2023, poi successivamente perfezionato mediante deposito presso la Casa Comunale”. Richiamata anche l'interruzione della prescrizione in virtù della disciplina emergenziale, ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto con vittoria di spese di lite.
L' , benchè ritualmente citato in giudizio, non si è costituito. CP_2
La causa, sulle conclusioni spiegate negli atti introduttivi e lette le note di trattazione depositate dalle parti, è stata discussa e decisa all'udienza del 16.9.2025 sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata sulla scorta delle osservazioni di seguito illustrate.
2 La ricorrente eccepisce di non aver mai ricevuto la notifica degli avvisi di addebito sopra indicati e richiamati nella intimazione oggi opposta.
Al contrario ha fornito la prova documentale della intervenuta notifica di atti che CP_3
contenevano gli avvisi di addebito e specificamente:
1.avviso di addebito n. 37120140022413075000 notificato in data 18/02/2015
2. avviso di addebito n. 37120160007367762000 notificato in data 12/05/2016
3.avviso di addebito n. 37120180012526602000 notificati in data 19/10/2018.
Da queste date decorreva quindi il successivo termine quinquennale interrotto quanto ai primi due avvisi di addebito dalla cartella di pagamento n. 07120189040208152000 – ugualmente versata in atti-recapitata il 12/02/2019 a mani dello stesso . Parte_1
Impugnando questo atto, regolarmente ricevuto e quindi conosciuto, il ricorrente avrebbe potuto far valere i vizi delle notifiche degli avvisi di addebito, potendo in mancanza di tempestiva impugnazione di suddetto atto solo far valere la eventuale prescrizione successiva.
Il termine di prescrizione è stato poi interrotto per tutti gli avvisi di addebito sopra richiamati, dal successivo preavviso di fermo n. 07180202300020259000 del 29/11/2023, poi successivamente perfezionato mediante deposito presso la Casa Comunale con spedizione del relativo avviso.
Nessuna prescrizione si era quindi perfezionata per nessuno degli avvisi di addebito al momento della notifica ( 8.7.2024) dell'intimazione di pagamento oggi opposta, anche senza voler tenere conto della interruzione dei termini di prescrizione per la disciplina emergenziale..
Nemmeno sono fondati la dedotta carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento secondo il recente arresto della Corte di cassazione (vedi sentenza n. 21065/2022) la quale ha chiarito che l' avviso di intimazione si configura come atto vincolato e, pertanto, non suscettibile di annullabilità per insufficiente motivazione (art. 21 octies, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n, 241). Ancora la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 10692 dell'11 aprile
2024, ha ribadito il principio secondo cui l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento presupposta.
3 Il ricorso deve essere quindi rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni altra domanda ed istanza disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in CP_3 complessivi € 1850,00 oltre iva cpa e spese generali se dovute.
Si comunichi.
Napoli, 30.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 16.9.2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 17042/2024 R.G.
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Marino, presso il cui studio elettivamente domicilia;
Ricorrente
E
, in persona legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Notari, presso il cui studio elettivamente domicilia;
Resistente
in persona del Presidente pro tempore; CP_2
Resistente Contumace
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni: conformi a quelle svolte nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.7.2024 il ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249013804837000 ricevuta il
08/07/2024 a mezzo raccomandata 67398140589-4, dalla quale aveva appreso dell'esistenza dei seguenti avvisi di addebito:
1 1. Avviso di addebito 37120140022413075000 del 18/02/2015 di €9.457,39 Contributi
CP_ 2012;
2. Avviso di addebito 37120160007367762000 del 12/05/2016 di €175,35 Contributi CP_ 2011;
3. Avviso di addebito 37120180012526602000 del 19/10/2018 di €592,85 Contributi inps 2018.
A sostegno della proposta opposizione ha eccepito la intervenuta prescrizione delle somme indicate per il decorso del termine quinquennale;
la mancata notifica degli atti prodromici, la carenza di motivazione ed incertezza sull'ammontare del debito.
Ha concluso chiedendo al Giudice adito di “- in via preliminare: sospendere l'intimazione e il relativo pagamento e, quindi, l'esecuzione dello stesso, attesa la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, se del caso inaudita altera parte, per i motivi sopra esposti, anche per l'ingente esposizione debitoria del ricorrente, non percettore di reddito alcuno;
- nel merito: accertare e dichiarare inesistenti, nulli e/o prescritti e privi di effetto nella totalità o parzialmente di cui all'oggetto ed i debiti sottesi”.
tempestivamente costituitasi, ha preliminarmente Controparte_1 sostenuto l'insussistenza dei presupposti per la sospensione richiesta;
nel merito ha dedotto che “ gli avvisi di addebito n. 37120140022413075000, n. 37120160007367762000 e n.
37120180012526602000 già notificati dall' rispettivamente in data 18/02/2015, CP_2
12/05/2016 e 19/10/2018, venivano assegnati alla comparente la quale notificava gli CP_1
stessi a mezzo dei seguenti atti: -cartella di pagamento n. 07120189040208152000 recapitata il 12/02/2019 a mani dello stesso;
-sollecito n. 07120199007805622000 Parte_1
inoltrato a mezzo posta il 15/02/2019; -successivo preavviso di fermo n.
07180202300020259000 del 29/11/2023, poi successivamente perfezionato mediante deposito presso la Casa Comunale”. Richiamata anche l'interruzione della prescrizione in virtù della disciplina emergenziale, ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto con vittoria di spese di lite.
L' , benchè ritualmente citato in giudizio, non si è costituito. CP_2
La causa, sulle conclusioni spiegate negli atti introduttivi e lette le note di trattazione depositate dalle parti, è stata discussa e decisa all'udienza del 16.9.2025 sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata sulla scorta delle osservazioni di seguito illustrate.
2 La ricorrente eccepisce di non aver mai ricevuto la notifica degli avvisi di addebito sopra indicati e richiamati nella intimazione oggi opposta.
Al contrario ha fornito la prova documentale della intervenuta notifica di atti che CP_3
contenevano gli avvisi di addebito e specificamente:
1.avviso di addebito n. 37120140022413075000 notificato in data 18/02/2015
2. avviso di addebito n. 37120160007367762000 notificato in data 12/05/2016
3.avviso di addebito n. 37120180012526602000 notificati in data 19/10/2018.
Da queste date decorreva quindi il successivo termine quinquennale interrotto quanto ai primi due avvisi di addebito dalla cartella di pagamento n. 07120189040208152000 – ugualmente versata in atti-recapitata il 12/02/2019 a mani dello stesso . Parte_1
Impugnando questo atto, regolarmente ricevuto e quindi conosciuto, il ricorrente avrebbe potuto far valere i vizi delle notifiche degli avvisi di addebito, potendo in mancanza di tempestiva impugnazione di suddetto atto solo far valere la eventuale prescrizione successiva.
Il termine di prescrizione è stato poi interrotto per tutti gli avvisi di addebito sopra richiamati, dal successivo preavviso di fermo n. 07180202300020259000 del 29/11/2023, poi successivamente perfezionato mediante deposito presso la Casa Comunale con spedizione del relativo avviso.
Nessuna prescrizione si era quindi perfezionata per nessuno degli avvisi di addebito al momento della notifica ( 8.7.2024) dell'intimazione di pagamento oggi opposta, anche senza voler tenere conto della interruzione dei termini di prescrizione per la disciplina emergenziale..
Nemmeno sono fondati la dedotta carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento secondo il recente arresto della Corte di cassazione (vedi sentenza n. 21065/2022) la quale ha chiarito che l' avviso di intimazione si configura come atto vincolato e, pertanto, non suscettibile di annullabilità per insufficiente motivazione (art. 21 octies, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n, 241). Ancora la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 10692 dell'11 aprile
2024, ha ribadito il principio secondo cui l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento presupposta.
3 Il ricorso deve essere quindi rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni altra domanda ed istanza disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in CP_3 complessivi € 1850,00 oltre iva cpa e spese generali se dovute.
Si comunichi.
Napoli, 30.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
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