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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 23/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 391/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 391/2023, avente ad oggetto “opposizione all'esecuzione, ex art. 615, comma 2 ed agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.” promossa da
(C.F.: ), elett.te domiciliato presso il suo Parte_1 C.F._1 studio, sito a Crotone in via Discesa Fosso, 37; rappresentato e difeso in proprio ex art 86 c.p.c.;
OPPONENTE contro
P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elett. te domiciliata a Catania in via Conte Ruggero, 61; rappresentata e difesa dall'Avv. Debora Maria Pettinato, del Foro di Catania, giusta procura in atti;
OPPOSTA
Nonché
in persona del Controparte_2 direttore pro tempore;
OPPOSTA CONTUMACE
Conclusioni
All'udienza del 23.01.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, previa concorde rinuncia dei difensori all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., è stata posta in decisione.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09
e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1.- Con ricorso depositato in data 24.02.2023 ha introdotto la fase di Parte_1 merito del giudizio di opposizione avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi notificatogli il 13.07.2022 da ai sensi dell'art. 72 bis D.P.R. 29 Controparte_3 settembre 197, n. 602 ed avente ad oggetto la riscossione coattiva dell'importo pari ad euro
10.001,94 dovuto in forza di due cartelle di pagamento, ossia la n. 13320200002662773000
(notificata il 29.11.2021) e la n. 13320220000714486000 (notificata il 07.04.2022).
A sostegno dell'opposizione ha in particolare dedotto:
- l'inesistenza e/o nullità del pignoramento perché eseguito mediante notifica
(analogamente a quanto accaduto pei egli atti presupposti) da indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri;
- la violazione dell'art. 543 comma 2 c.p.c. per omessa specifica indicazione dei crediti per i quali si procede;
- l'omessa indicazione delle modalità di determinazione degli interessi;
- l'infondatezza della pretesa creditoria con riguardo all'importo precettato con la cartella n.
13320200002662773000, relativa a debiti tributari e già impugnata innanzi alla competenza Corte di Giustizia Tributaria.
Per le esposte ragioni ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare:
a) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità del pignoramento per notifica dello stesso da indirizzo pec non risultante dai pubblici registri in violazione della normativa vigente in materia;
b) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi per notifica degli atti presupposti
e cioè delle cartelle di pagamento per le quali si è proceduto all'esecuzione, da indirizzo pec non risultante dai pubblici registri in violazione della normativa vigente in materia;
c) accertare e dichiarare la nullità del pignoramento presso terzi per mancata indicazione specifica dei crediti per i quali si procede ex art. 543 comma 2 c.p.c.;
d) accertare e dichiarare la nullità del pignoramento presso terzi per nullità delle cartelle sottese e caducazione del titolo esecutivo per mancata indicazione delle modalità di determinazione degli interessi;
2 e) accertare e dichiarare l'illegittimità e nullità del pignoramento di crediti ex-art. 72 bis perché eseguito per una somma maggiore a quella prevista dalla normativa vigente con riferimento alla cartella
N.13320200002662773000 relativa a crediti tributari, cartella attualmente impugnata presso la Commissione
Tributaria Provinciale di Crotone.
2) in via sostanziale e nel merito: dichiarare l'improcedibilità del pignoramento di cui trattasi in quanto assolutamente illegittimo ed infondato sia in fatto che in diritto e privo dei presupposti di legge, soprattutto in considerazione del fatto che non solo la cartella di pagamento che ne costituiva il presupposto è stata annullata, ma è stata emessa anche la successiva cartella di rimborso relativa alle medesime somme;
3) con condanna a carico della Società “ , in persona del suo legale Controparte_4 rappresentante pro-tempore, in solido con l'Ente creditore, di Controparte_5
Crotone, al pagamento di tutte le spese e competenze della presente procedura e di quella di cui alla precedente fase esecutiva, oltre il 15% per spese generali forfetarie, cpa e Iva nelle misure di legge, il tutto da distrarre in favore del sottoscritto avvocato ex art. 93 c.p.c.»
2. - Radicatosi il contraddittorio, rimasta contumace l Controparte_2
, si è costituita in giudizio l , la quale ha eccepito
[...] Controparte_3
l'infondatezza delle doglianze avversarie nonché l'intervenuto sgravio dell'importo precettato con la cartella n. 13320200002662773000 (avente ad oggetto l'omesso pagamento IVA per l'anno
2016) e l'avvenuta riscossione coattiva della somma intimata con la cartella n.
13320220000714486000 (relativa a sanzioni amministrative irrogate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro), con conseguente chiusura della relativa procedura esecutiva.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) Voler dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite anche tenendo conto che il ricorrente ha iscritto a ruolo la presente riassunzione in data 24.02.2023 a fronte del rimborso ottenuto in data 6.02.2023 e la contestuale chiusura del fascicolo esecutivo entrambi fatti immotivatamente sottaciuti al Decidente;
2) in via subordinata, qualora il ricorrente intendesse insistere nella propria opposizione, se ne chiede il rigetto per le ragioni tutte illustrate nella memoria di costituzione sopra per esteso riportata le cui argomentazioni devono qui intendersi integralmente riportate e trascritte».
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del
23.01.2025 la causa è stata posta in decisione con rinuncia dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Giova anzitutto rilevare l'errata modalità di introduzione della presente - e solo eventuale - fase di merito da parte dell'odierno opponente, avendovi questi provveduto con ricorso anziché con citazione, sebbene il giudizio risulti soggetto ratione materiae al rito ordinario
(tanto da indurre il precedente titolare del fascicolo a disporre la conversione del rito con assegnazione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.).
3. - Risulta poi documentalmente provato che già in data 06.02.2023 – quindi, antecedente alla data di deposito del ricorso introduttivo – l'Agente della Riscossione aveva già provveduto, non
3 solo allo sgravio (comunicato il 09.12.2022), ma anche al rimborso in favore di
[...]
della somma pari ad euro 4.445,38 di cui alla cartella n. 13320200002662773000 (cfr. Parte_1 allegato alla comparsa costitutiva).
Le eccezioni sollevate al riguardo dall'odierno opponente risultano quindi, in parte qua, inconferenti, giacché inerenti ad un pignoramento già preventivamente caducato in via di autotutela dall'esattore, con conseguente introduzione ingiustificata del presente giudizio di merito.
4. - Con riguardo, poi, all'importo precettato con la cartella n. 13320220000714486000, la relativa procedura esecutiva risulta già integralmente esaurita mediante riscossione coattiva del credito eseguita presso il debitor debitoris il 13.09.2022 (cfr. comparsa costitutiva).
L'opposizione di cui all'art. 615 comma 2 c.p.c. dovrebbe quindi ritenersi, anche sotto questo profilo, ormai preclusa (cfr. Tribunale Monza 03.03.2006 n. 812: «L'opposizione al pignoramento presso terzi, ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., è soggetto a limiti temporali atteso che può essere proposto soltanto fino a quando non sia esaurito il processo esecutivo e, cioè, fino alla ordinanza di assegnazione del credito o dei beni sottoposti a pignoramento;
la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione segna, quindi, il limite dell'opposizione all'esecuzione».
In ogni caso, le censure dell'opponente risultano inammissibili e/o destituite di fondamento giacché:
➢ in tema di notificazione a mezzo PEC va assicurata continuità al condivisibile indirizzo interpretativo secondo cui la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale (nel caso di specie, dell ), non risultante nei Controparte_1 pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis, comma 1, della Legge n.
53/1994 (per cui l'indirizzo PEC del notificante deve risultare da pubblici elenchi) detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre, ai fini della notifica nei confronti della PA, può essere utilizzato anche l'IPA e, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18.05.2022 n. 15979: «la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto»; più di recente, Cass. Civ., sez. VI-5, ord. 28.02.2023 n. 6015);
➢ nella specie, non risulta né dedotta né provata la violazione del diritto di difesa dell'opponente;
➢ l'asserita violazione dell'art. 543 comma 2 n. 1 c.p.c. avrebbe dovuto essere fatta valere nel termine di 20 gg. dalla notifica del pignoramento ai sensi dell'art. 617 c.p.c.;
➢ la relativa doglianza è comunque priva di pregio, contenendo l'atto di pignoramento per
4 cui è causa esplicita menzione delle sottese cartelle di pagamento, validamente notificate al destinatario a mezzo pec (la cui ricezione non è in alcun modo contestata dall'opponente);
➢ il pignoramento di cui all'art. 72 bis c.p.c., notificato anche al debitore esecutato, segue la notifica di atti propedeutici alla riscossione coattiva, i.e. gli atti impositivi e le successive cartelle di pagamento, sicché per la motivazione relativa al calcolo degli interessi deve ritenersi sufficiente il mero richiamo a tali atti (cfr. Cass., sez. trib., 23.10.2024 n. 27504).
5. - Sicché, sulla scorta di tutte le considerazioni sin qui esposte, previa declaratoria della cessazione della materia del contendere richiesta congiuntamente dalle parti, va rigettata la richiesta di condanna alla refusione delle spese di lite avanzata dall'opponente, dovendo per converso accogliersi la richiesta di compensazione delle spese avanzata dall'Agente della
Riscossione.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 391/2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Crotone, in data 23.01.2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/201
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 391/2023, avente ad oggetto “opposizione all'esecuzione, ex art. 615, comma 2 ed agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.” promossa da
(C.F.: ), elett.te domiciliato presso il suo Parte_1 C.F._1 studio, sito a Crotone in via Discesa Fosso, 37; rappresentato e difeso in proprio ex art 86 c.p.c.;
OPPONENTE contro
P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elett. te domiciliata a Catania in via Conte Ruggero, 61; rappresentata e difesa dall'Avv. Debora Maria Pettinato, del Foro di Catania, giusta procura in atti;
OPPOSTA
Nonché
in persona del Controparte_2 direttore pro tempore;
OPPOSTA CONTUMACE
Conclusioni
All'udienza del 23.01.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, previa concorde rinuncia dei difensori all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., è stata posta in decisione.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09
e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1.- Con ricorso depositato in data 24.02.2023 ha introdotto la fase di Parte_1 merito del giudizio di opposizione avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi notificatogli il 13.07.2022 da ai sensi dell'art. 72 bis D.P.R. 29 Controparte_3 settembre 197, n. 602 ed avente ad oggetto la riscossione coattiva dell'importo pari ad euro
10.001,94 dovuto in forza di due cartelle di pagamento, ossia la n. 13320200002662773000
(notificata il 29.11.2021) e la n. 13320220000714486000 (notificata il 07.04.2022).
A sostegno dell'opposizione ha in particolare dedotto:
- l'inesistenza e/o nullità del pignoramento perché eseguito mediante notifica
(analogamente a quanto accaduto pei egli atti presupposti) da indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri;
- la violazione dell'art. 543 comma 2 c.p.c. per omessa specifica indicazione dei crediti per i quali si procede;
- l'omessa indicazione delle modalità di determinazione degli interessi;
- l'infondatezza della pretesa creditoria con riguardo all'importo precettato con la cartella n.
13320200002662773000, relativa a debiti tributari e già impugnata innanzi alla competenza Corte di Giustizia Tributaria.
Per le esposte ragioni ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare:
a) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità del pignoramento per notifica dello stesso da indirizzo pec non risultante dai pubblici registri in violazione della normativa vigente in materia;
b) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi per notifica degli atti presupposti
e cioè delle cartelle di pagamento per le quali si è proceduto all'esecuzione, da indirizzo pec non risultante dai pubblici registri in violazione della normativa vigente in materia;
c) accertare e dichiarare la nullità del pignoramento presso terzi per mancata indicazione specifica dei crediti per i quali si procede ex art. 543 comma 2 c.p.c.;
d) accertare e dichiarare la nullità del pignoramento presso terzi per nullità delle cartelle sottese e caducazione del titolo esecutivo per mancata indicazione delle modalità di determinazione degli interessi;
2 e) accertare e dichiarare l'illegittimità e nullità del pignoramento di crediti ex-art. 72 bis perché eseguito per una somma maggiore a quella prevista dalla normativa vigente con riferimento alla cartella
N.13320200002662773000 relativa a crediti tributari, cartella attualmente impugnata presso la Commissione
Tributaria Provinciale di Crotone.
2) in via sostanziale e nel merito: dichiarare l'improcedibilità del pignoramento di cui trattasi in quanto assolutamente illegittimo ed infondato sia in fatto che in diritto e privo dei presupposti di legge, soprattutto in considerazione del fatto che non solo la cartella di pagamento che ne costituiva il presupposto è stata annullata, ma è stata emessa anche la successiva cartella di rimborso relativa alle medesime somme;
3) con condanna a carico della Società “ , in persona del suo legale Controparte_4 rappresentante pro-tempore, in solido con l'Ente creditore, di Controparte_5
Crotone, al pagamento di tutte le spese e competenze della presente procedura e di quella di cui alla precedente fase esecutiva, oltre il 15% per spese generali forfetarie, cpa e Iva nelle misure di legge, il tutto da distrarre in favore del sottoscritto avvocato ex art. 93 c.p.c.»
2. - Radicatosi il contraddittorio, rimasta contumace l Controparte_2
, si è costituita in giudizio l , la quale ha eccepito
[...] Controparte_3
l'infondatezza delle doglianze avversarie nonché l'intervenuto sgravio dell'importo precettato con la cartella n. 13320200002662773000 (avente ad oggetto l'omesso pagamento IVA per l'anno
2016) e l'avvenuta riscossione coattiva della somma intimata con la cartella n.
13320220000714486000 (relativa a sanzioni amministrative irrogate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro), con conseguente chiusura della relativa procedura esecutiva.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) Voler dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite anche tenendo conto che il ricorrente ha iscritto a ruolo la presente riassunzione in data 24.02.2023 a fronte del rimborso ottenuto in data 6.02.2023 e la contestuale chiusura del fascicolo esecutivo entrambi fatti immotivatamente sottaciuti al Decidente;
2) in via subordinata, qualora il ricorrente intendesse insistere nella propria opposizione, se ne chiede il rigetto per le ragioni tutte illustrate nella memoria di costituzione sopra per esteso riportata le cui argomentazioni devono qui intendersi integralmente riportate e trascritte».
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del
23.01.2025 la causa è stata posta in decisione con rinuncia dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Giova anzitutto rilevare l'errata modalità di introduzione della presente - e solo eventuale - fase di merito da parte dell'odierno opponente, avendovi questi provveduto con ricorso anziché con citazione, sebbene il giudizio risulti soggetto ratione materiae al rito ordinario
(tanto da indurre il precedente titolare del fascicolo a disporre la conversione del rito con assegnazione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.).
3. - Risulta poi documentalmente provato che già in data 06.02.2023 – quindi, antecedente alla data di deposito del ricorso introduttivo – l'Agente della Riscossione aveva già provveduto, non
3 solo allo sgravio (comunicato il 09.12.2022), ma anche al rimborso in favore di
[...]
della somma pari ad euro 4.445,38 di cui alla cartella n. 13320200002662773000 (cfr. Parte_1 allegato alla comparsa costitutiva).
Le eccezioni sollevate al riguardo dall'odierno opponente risultano quindi, in parte qua, inconferenti, giacché inerenti ad un pignoramento già preventivamente caducato in via di autotutela dall'esattore, con conseguente introduzione ingiustificata del presente giudizio di merito.
4. - Con riguardo, poi, all'importo precettato con la cartella n. 13320220000714486000, la relativa procedura esecutiva risulta già integralmente esaurita mediante riscossione coattiva del credito eseguita presso il debitor debitoris il 13.09.2022 (cfr. comparsa costitutiva).
L'opposizione di cui all'art. 615 comma 2 c.p.c. dovrebbe quindi ritenersi, anche sotto questo profilo, ormai preclusa (cfr. Tribunale Monza 03.03.2006 n. 812: «L'opposizione al pignoramento presso terzi, ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., è soggetto a limiti temporali atteso che può essere proposto soltanto fino a quando non sia esaurito il processo esecutivo e, cioè, fino alla ordinanza di assegnazione del credito o dei beni sottoposti a pignoramento;
la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione segna, quindi, il limite dell'opposizione all'esecuzione».
In ogni caso, le censure dell'opponente risultano inammissibili e/o destituite di fondamento giacché:
➢ in tema di notificazione a mezzo PEC va assicurata continuità al condivisibile indirizzo interpretativo secondo cui la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale (nel caso di specie, dell ), non risultante nei Controparte_1 pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis, comma 1, della Legge n.
53/1994 (per cui l'indirizzo PEC del notificante deve risultare da pubblici elenchi) detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre, ai fini della notifica nei confronti della PA, può essere utilizzato anche l'IPA e, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18.05.2022 n. 15979: «la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto»; più di recente, Cass. Civ., sez. VI-5, ord. 28.02.2023 n. 6015);
➢ nella specie, non risulta né dedotta né provata la violazione del diritto di difesa dell'opponente;
➢ l'asserita violazione dell'art. 543 comma 2 n. 1 c.p.c. avrebbe dovuto essere fatta valere nel termine di 20 gg. dalla notifica del pignoramento ai sensi dell'art. 617 c.p.c.;
➢ la relativa doglianza è comunque priva di pregio, contenendo l'atto di pignoramento per
4 cui è causa esplicita menzione delle sottese cartelle di pagamento, validamente notificate al destinatario a mezzo pec (la cui ricezione non è in alcun modo contestata dall'opponente);
➢ il pignoramento di cui all'art. 72 bis c.p.c., notificato anche al debitore esecutato, segue la notifica di atti propedeutici alla riscossione coattiva, i.e. gli atti impositivi e le successive cartelle di pagamento, sicché per la motivazione relativa al calcolo degli interessi deve ritenersi sufficiente il mero richiamo a tali atti (cfr. Cass., sez. trib., 23.10.2024 n. 27504).
5. - Sicché, sulla scorta di tutte le considerazioni sin qui esposte, previa declaratoria della cessazione della materia del contendere richiesta congiuntamente dalle parti, va rigettata la richiesta di condanna alla refusione delle spese di lite avanzata dall'opponente, dovendo per converso accogliersi la richiesta di compensazione delle spese avanzata dall'Agente della
Riscossione.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 391/2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Crotone, in data 23.01.2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/201
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