Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/02/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1596 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 21.1.25, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Iolanda Giordanelli;
RICORRENTE
E
(cf. ), rappresentato e difeso dall'avv. Melania Acri;
_1 C.F._2
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Melania Acri;
CP_2 C.F._3
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea CP_3 C.F._4
Baldino;
CONVENUTI
Oggetto: altri istituti di diritto di famiglia.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente, premesso di avere intrattenuto una relazione more uxorio con _1
dalla quale è nata la figlia (26.9.14) e che il Tribunale di Cosenza con provvedimento Per_1 del 22.3.17 ha disposto, tra l'altro, l'obbligo del di corrisponderle la somma di euro _1
200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della minore, pari, per effetto della rivalutazione calcolata sino alla data del 30.3.24, ad euro 233,84, oltre al rimborso del 50%
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. Ha chiesto, infine, emettersi, nei confronti di , le sanzioni CP_2 _1 previste dall'art. 473 bis.39 c.p.c..
ha contestato la domanda ed ha chiesto, in via riconvenzionale, la riduzione _1
ad euro 100,00 mensili del contributo per il mantenimento della figlia e la modifica della regolamentazione del diritto di visita.
e hanno a loro volta chiesto la regolamentazione del diritto di CP_3 CP_2
visita nei confronti della nipote.
Ciò premesso, deve innanzitutto darsi atto della rinuncia, formulata dalla ricorrente all'udienza dell'8.10.24, alla domanda proposta in confronto degli ascendenti paterni della minore.
Non vi è luogo a provvedere, inoltre, in merito alla domanda di regolamentazione del diritto di visita con la nipote formulata da e , essendosi gli stessi riservati CP_3 CP_2
di agire in altra sede, una volta appreso del trasferimento della ricorrente e della minore a
Roma per ragioni di lavoro della prima.
Per quanto attiene alle frequentazioni padre-figlia deve provvedersi in conformità alla proposta formulata dal giudice relatore, alla quale hanno aderito le parti, disponendosi, dunque, libere modalità di visita, con preavviso, per il , il quale potrà comunque tenere _1 con sé la figlia almeno un fine settimana al mese, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera, per 15 giorni consecutivi nel mese di luglio o di agosto (periodo da comunicarsi entro il 31 maggio), dal 23 al 26 dicembre o dal 30 dicembre al 2 gennaio, con alternanza annuale, nelle festività pasquali ad anni alterni. Il potrà inoltre avere contatti _1
telefonici quotidiani con . Per_1
Le contrapposte domande di modifica del contributo economico per il mantenimento della minore devono essere rigettate.
Al riguardo, se, per un verso, può presumersi che le esigenze di siano aumentate Per_1 rispetto all'epoca in cui è stata determinata la misura del contributo paterno, occorre, per altro verso, considerare che la situazione economica del ha medio tempore subito un _1
peggioramento.
pagina 2 di 4 E' infatti incontroverso che il convenuto, il quale in precedenza svolgeva attività di agente di commercio, sia, allo stato, privo di stabile occupazione lavorativa.
Tale sopravvenienza, modificativa in peius della capacità contributiva del , unitamente _1 al rilievo che tutte le spese per la minore, indicate in ricorso come “nuove” (cure ortodontiche, corso di pallavolo, corso di lingua straniera), rientrano, secondo l'accordo recepito dal
Tribunale in sede di prima regolamentazione, tra quelle “straordinarie” già gravanti sul convenuto in misura del 50%, profilandosi perciò irrilevanti ai fini della quantificazione del contributo mensile, non consente di accedere alla richiesta di revisione formulata dalla ricorrente.
D'altro canto, lo stato di disoccupazione del convenuto non giustifica la riduzione dell'importo dell'assegno, atteso che trattasi di un contributo minimo al soddisfacimento delle esigenze di vita della minore correlate alla sua età e perciò non suscettibile di decurtazione, in difetto di allegazione e prova di oggettive circostanze impeditive o limitative della capacità lavorativa dell'obbligato, precisandosi che il dovere dei genitori di concorrere al mantenimento della prole implica anche un onere di attivazione nella ricerca di un'occupazione dalla quale trarre le risorse finanziarie necessarie allo scopo.
Va pertanto rigettata anche la domanda riconvenzionale.
Considerato che è pacifico che il convenuto abbia omesso di versare il contributo al mantenimento della minore a partire dal mese di novembre del 2019, che, come appena detto, non sono stati addotti impedimenti oggettivi e che dunque l'inadempimento ha assunto contorni di gravità essendosi protratto per un periodo di tempo considerevole, lo stesso deve essere ammonito, ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c., all'osservanza dell'obbligo contributivo.
Deve invece escludersi, alla luce delle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente in sede dibattimentale penale (cfr. all. n. 10 fascicolo del convenuto), che il convenuto abbia gravemente disatteso l'accordo recepito dal Tribunale per ciò che attiene alle frequentazioni con la figlia, sicchè alcuna misura sanzionatoria deve essere al riguardo adottata.
Il complessivo esito del giudizio, caratterizzato, nel rapporto processuale con gli ascendenti paterni della minore, da reciproche rinunce alle iniziali domande, e, in quello con _1
, dalla reciproca soccombenza in ordine alla modifica del contributo economico,
[...]
giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- modifica il regime delle frequentazioni padre-figlia nei termini indicati in parte motiva;
pagina 3 di 4 - rigetta le domande di modifica del contributo economico per il mantenimento della minore;
- ammonisce ad adempiere all'obbligo di contribuzione al mantenimento della _1
figlia ; Per_1
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 12.2.2025.
Il Presidente est.
dott. Andrea Palma
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