Ordinanza presidenziale 30 dicembre 2020
Sentenza 11 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 11/06/2021, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2021
N. 00795/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00659/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 659 del 2018, proposto da
DO Nordio, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Chioggia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Perini, Umberto Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Umberto Balducci in Chioggia, corso del Popolo 1193;
Regione Veneto, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del diniego alla domanda di permesso di costruire presentata in data 22.2.2016 al protocollo 8369, recante il registro ufficiale n. 12387 del 12.3.2018;
nonché, di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Chioggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Comune di Chioggia ha loro negato il rilascio di permesso di costruire richiesto ai sensi delle norme del cd. Piano casa per un intervento di ampliamento da effettuarsi sull’immobile di cui i ricorrenti sono proprietari.
Avverso il provvedimento gravato sono stati articolati i seguenti motivi di impugnazione:
1) con il primo motivo ci si duole del fatto che il Comune avrebbe negato il rilascio del titolo nonostante il parere favorevole espresso dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia;
2) si lamenta, inoltre, che non sussisterebbe alcun divieto di ampliamento per gli edifici che, pur posti nel centro storico del territorio comunale, risultino privi di uno specifico grado di protezione;
3) si afferma, infine, che il progetto presentato al Comune non implicherebbe alcuna violazione dell’art. 7 lett. d) del Piano di recupero del centro storico di Sottomarina; la motivazione sarebbe, infine, irragionevole e incomprensibile nella parte in cui richiama le previsioni della L. 13/1989.
Si è costituto in giudizio il Comune di Chioggia chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
All’udienza in data 27.05.2021, celebratasi da remoto con modalità di videocollegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il presente gravame ha ad oggetto il diniego opposto dal Comune di Chioggia relativamente a un’istanza di rilascio di permesso di costruire, presentata ai sensi delle disposizioni della L.R.V. 14/2009, e riferita all’immobile in proprietà dei ricorrenti sito nel centro storico di Sottomarina in Chioggia.
Giova premettere che il Comune resistente, nel costituirsi in giudizio, ha rimarcato che il permesso di costruire invocato dai ricorrenti avrebbe lo scopo di ottenere la sanatoria di un volume già attualmente esistente presso il relativo immobile ed abusivamente realizzato, ciò che escluderebbe la possibilità di applicazione delle disposizioni della L.R.V. 14/2009, in ragione del disposto dell’art. 9, comma 1, lett. e) della legge regionale: non è possibile, tuttavia, tener conto di tale argomentazione nel presente giudizio in quanto estranea al contenuto motivazionale del provvedimento gravato (come noto, la motivazione postuma è del tutto inammissibile).
Con il primo motivo di impugnazione si lamenta che il Comune avrebbe illegittimamente negato il rilascio del titolo edilizio nonostante il parere favorevole espresso sul progetto dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia in data 21.07.2017 ( cfr . doc. 12 della produzione di parte ricorrente), cui seguiva il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica: ciò si porrebbe in contrasto con il disposto dell’art. 6 della L. 173/1971, che escluderebbe la possibilità di ogni determinazione da parte del Comune di segno difforme rispetto alle valutazioni espresse dalla Commissione.
Il motivo è infondato.
La tesi sostenuta dai ricorrenti, secondo cui una volta intervenuto il parere favorevole della Commissione non residuerebbe alcuno spazio per un provvedimento di diniego del titolo a costruire, non è condivisibile: deve, al contrario, ritenersi che l’ambito della competenza della Commissione vada riferito alla sola valutazione relativa alla compatibilità del progetto edilizio con l’ambiente in cui le opere sono destinate a inserirsi. Più in particolare, il parere della Commissione assorbe ogni altro parere, autorizzazione o nulla osta ambientale, per eseguire opere su zone di rilievo paesaggistico ed ambientale nell’ambito del perimetro lagunare - ivi compresi gli spazi acquei - secondo quanto si ricava dal disposto dell’art. 6 della L. 16 aprile 1973 n. 171 (recante norme sulla salvaguardia della laguna veneta).
Dunque, non può, in forza delle previsioni citate, ritenersi escluso il perdurante potere del Comune di valutare la compatibilità del progetto con le disposizioni urbanistiche ed edilizie applicabili alla fattispecie concreta in considerazione: in tal senso si è, del resto, espressa la Corte Costituzionale con la sentenza in data 21/10/1998, n.357, con la quale la Corte ha escluso la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 comma 2 l. 16 aprile 1973 n. 171, come sostituito dall'art. 1 bis D.L. 29 marzo 1995 n. 96, sul rilievo che la competenza della Commissione di salvaguardia non coinvolge gli aspetti urbanistico - territoriali dell’intervento edilizio sul quale essa viene chiamata a esprimersi, rientranti nella sfera di autonomia comunale. La Corte ha, in proposito, affermato: “ L'art. 128 cost., nel fondare l'autonomia comunale sui "principi fissati da leggi generali della Repubblica", non esclude che la legge statale, nel rispetto di tali principi, non possa apportare, in presenza di situazioni particolari, variazioni alle procedure ordinarie - l'intervento vincolante del parere di apposita commissione di salvaguardia (mista statale e regionale con una previsione di rappresentanza dei comuni interessati) riguarda una valutazione globale ed unitaria, nella quale assumono particolare rilevanza i profili di tutela dell'ambiente negli aspetti ambientali culturali, di difesa dagli inquinamenti dell'aria e delle acque e di protezione dell'equilibrio idraulico della città di Venezia e della sua laguna, con la conseguenza che, accanto agli aspetti urbanistico - territoriali rientranti nella sfera di autonomia comunale, emergono, per la particolarità dell'area veneziana, una serie di interessi collegati a sfere di competenza statale e regionale che giustificano nell'esigenza di unitarietà e contestualità di valutazione) l'intervento (consuntivo e vincolante) di un organo collegiale misto di provenienza formale (…) L'effetto vincolante e preclusivo del parere della Commissione di salvaguardia ovviamente riguarda l'ambito delle competenze e dei motivi attribuiti all'esame della stessa Commissione, di modo che un parere negativo nel predetto ambito preclude in via assoluta che venga emessa dal Sindaco una determinazione provvedimentale (di amministrazione attiva) positiva (o comunque difforme dal parere) sulla domanda, ovvero, nel caso in cui sia ammissibile la formazione di un silenzio assenso, ne preclude la formazione (…) Tuttavia, il parere favorevole espresso dalla Commissione di salvaguardia (o, nei casi di sostituzione, dai Ministri suindicati) non svuota del tutto i poteri sindacali in materia edilizia, non vincolando in senso assoluto le determinazioni del Sindaco in sede di concessione edilizia, e non precludendo allo stesso Sindaco di adottare un provvedimento negativo per motivi strettamente edilizi non presi in considerazione dalla Commissione ed estranei al tipico ambito del parere sostitutivo ministeriale ”. In senso conforme si sono registrati, quanto alla giurisprudenza amministrativa, diversi arresti del giudice di primo grado e di quello di appello (in particolare, si vedano le sentenze di questo TAR, Sez. II, nr.3299 del 8/09/2004 e nr. 2318 del 7/07/2004, nonché del Cons. St., Sez. V, 09/02/1996, n.152).
A ben vedere, nemmeno il richiamo alle statuizioni espresse da questo TAR con la sentenza nr. 4072 del 19/10/2006, citata dai ricorrenti, giova alle relative tesi: in tale arresto, infatti, si è fatto esplicito riferimento al caso in cui la Commissione si sia espressamente pronunciata in materia edilizia (oltre che in materia ambientale), laddove, nella fattispecie in esame, il parere espresso riguarda esclusivamente la compatibilità del progetto con il “ contesto oggetto di tutela paesaggistica ” ( cfr . doc. 13 della produzione di parte ricorrente).
Una volta ritenuto perdurante il potere del Comune di denegare il permesso di costruire per ragioni legate alla disciplina urbanistico-edilizio vigente, è necessario verificare se l’esercizio di tale potere sia stato, nel caso di specie, legittimamente esercitato.
Come noto, nel caso di atti di diniego plurimotivati, il ricorso deve essere respinto allorché risulti infondata la censura proposta anche avverso uno solo dei motivi su cui si fonda il diniego.
Invero, in forza di consolidato orientamento giurisprudenziale, “ allorché sia controversa la legittimità di un provvedimento fondato su una pluralità di ragioni di diritto tra loro indipendenti, l’accertamento dell’inattaccabilità anche di una sola di esse vale a sorreggere il provvedimento stesso, sì che diventano, in sede processuale, inammissibili per carenza di interesse le doglianze fatte valere avverso le restanti ragioni ” ( ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. V, 22 luglio 2017, n. 5473; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 23 luglio 2020, n. 1360).
Ne discende che, ai fini della reiezione del ricorso, è sufficiente rimarcare l’infondatezza del terzo motivo di gravame con cui i ricorrenti negano l’esistenza di un contrasto tra l’intervento che si chiede venga autorizzato, e il disposto dell'art. 7, comma 2, lett. d) del Piano di Recupero vigente per l’area del centro storico di Sottomarina. La norma citata consente, infatti, gli interventi di ristrutturazione edilizia nei limiti in cui essi non comportino la “modifica del volume complessivo”: la difesa dei ricorrenti si impernia sulla circostanza che il progetto in commento avrebbe implicato un mero “spostamento” di volume, in quanto tale consentito dalla disposizione richiamata. Emerge, al contrario, dagli atti esaminati che l’intervento in considerazione implica un aumento di volume del fabbricato (non essendo stato demolito il volume al primo piano dell’edificio: cfr . relazione tecnica di cui al doc. 2 della produzione del Comune).
3. In ragione di quanto precede il ricorso deve essere respinto.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di parte resistente, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio tenutasi da remoto del giorno 27 maggio 2021 in modalità di videoconferenza con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Daria Valletta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO