Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 9 gennaio 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 7621/2024 RG TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Piero Ferrara, presso il cui studio in Parte_1
Portici (NA), alla Via Libertà n. 218 bis, è elettivamente domiciliata
- ricorrente -
CONTRO
P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dott. con sede in Napoli Controparte_2
alla via A. Cardarelli n. 9, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudia Manzi e Palma Pascarella, elettivamente domiciliata presso la sede legale dell' CP_1
- resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di ricorso in atti parte ricorrente in epigrafe esponeva: che lavorava alle dipendenze dell' con inquadramento nel livello D6 Controparte_3
del C.C.N.L. del personale delle Aziende Sanitarie del 07/04/1999 con la qualifica di Collaboratore professionale sanitario infermiere;
che svolgeva un turno di lavoro articolato su cinque giorni ovvero: mattina dalla 08:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20:00 alle 08:00 del giorno seguente e riposo;
che aveva prestato attività lavorativa in numerose giornate festive infrasettimanali nel periodo dal
2019 al 2024, analiticamente indicate nel ricorso;
che per tale attività l'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018 disponeva il diritto, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;
che non aveva mai goduto del riposo compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione in alcuna delle occasioni in cui aveva prestato lavoro nei giorni festivi.
Concludeva chiedendo la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 4.835,83 oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , la Controparte_1
quale preliminarmente eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti antecedenti al 31/07/2019, richiamando la disciplina di cui all'art. 2948 c.c. e la consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte secondo cui, nei rapporti di pubblico impiego contrattualizzato, il termine di prescrizione quinquennale per i crediti di lavoro decorre in costanza di rapporto. Rilevava che il primo atto interruttivo della prescrizione era costituito dal presente ricorso, notificato in data 30/07/2024.
Eccepiva, altresì, la decadenza dall'esercizio del diritto, evidenziando che, ai sensi dell'art. 29 comma 6 CCNL 2016-2018, la facoltà di richiedere il riposo compensativo o, in alternativa, il compenso per lavoro straordinario doveva essere esercitata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla prestazione resa nel festivo infrasettimanale. Nel caso di specie, sosteneva che la ricorrente non aveva mai formulato tale richiesta nei termini previsti, con conseguente perdita del diritto.
Nel merito, l' contestava integralmente la fondatezza della domanda, deducendo che per il CP_1
personale turnista la prestazione resa nei giorni festivi infrasettimanali rientrava nell'ordinaria articolazione dell'orario di lavoro. Sottolineava che l'orario settimanale del turnista non subiva alcuna riduzione in presenza di festività infrasettimanali, diversamente da quanto previsto per gli altri lavoratori, e che pertanto non poteva configurarsi un orario di lavoro eccedente quello ordinario. Evidenziava che parte ricorrente non aveva fornito prova di aver reso prestazioni in limiti orari diversi e maggiori rispetto agli altri lavoratori, presupposto necessario per il riconoscimento del diritto al compenso aggiuntivo secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità.
Precisava inoltre che, a far data dall'1.10.2023, l' aveva comunque iniziato a corrispondere CP_1
quanto dovuto a titolo di maggiorazione per l'attività lavorativa prestata in regime di festivo infrasettimanale, come risultava dal provvedimento adottato e comunicato a tutti i dipendenti, mai contestato dalla ricorrente.
Per tali motivi, chiedeva il rigetto integrale del ricorso, con vittoria di spese.
La causa, istruita documentalmente, veniva discussa e decisa all'udienza del 9/1/2025, come da sentenza di cui era data lettura.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di decadenza formulata dalla resistente. Il termine di 30 giorni previsto dall'art. 29 CCNL 2016/2018 attiene alla facoltà del lavoratore di optare per il riposo compensativo in alternativa al trattamento economico. Decorso tale 3
termine, permane il diritto alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario festivo, configurandosi l'obbligazione come semplice ai sensi dell'art. 1289 c.c.
La disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la legge n.
260/1949 (poi modificata dalla legge n. 90/1954), con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo” ( art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla legge n. 520/1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il “diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita», o, in alternativa, a ricevere il «pagamento doppio della giornata festiva”.
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL
1.9.1995 che, agli artt. 18-19 e 20 del capo III (struttura del rapporto), ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi, e all'art. 44, inserito nella parte del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni pari all'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui:
“per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore”.
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale, nonché dal 4
rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è “pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno
(dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo”.
Infine, con il CCNL 20.9.2001 (integrativo del CCNL 7.4.1999), le parti collettive hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario, stabilendo, all'art. 9, che: “Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
A seguito di tale integrazione, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il contratto per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29 comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, lasciando immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui: “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore”);
Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per 5
il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale di riferimento, la tesi secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non appare rispettosa dei canoni di interpretazione ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. In effetti, il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è, anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7
e comma 17).
Va aggiunto, poi, che la clausola contrattuale della quale è chiesta l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo;
sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che aumenta allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario, l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto di quest'ultimi a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. 6
La disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, dunque, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
A diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (art. 49 d.lgs. n. 165/2001), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015).
Del resto, qualora le parti collettive avessero voluto escludere i turnisti dall'applicazione della disciplina generale del rapporto, avrebbero dovuto manifestare in modo chiaro detta volontà.
In conclusione, valorizzando un'interpretazione delle clausole contrattuali in rilievo coerente con il tenore letterale delle stesse, non può essere attribuito all'art. 44 del CCNL
1.9.1995 un carattere onnicomprensivo in quanto non può essere ricondotto alla volontà dalle parti collettive. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1505/2021 ha, poi, chiarito che tale trattamento è cumulabile con l'indennità di turno prevista dall'art. 44 CCNL 1995, in quanto le due indennità sono volte a compensare disagi di natura diversa: l'una la maggiore gravosità del lavoro su turni, l'altra la prestazione resa in un giorno che dovrebbe essere di riposo.
Difatti, l'art. 9 in quanto si collega alla disciplina dell'orario di lavoro ordinario e straordinario e dei riposi settimanali, come emerge dal riferimento all'”integrazione” delle norme previste dagli artt. 20 del CCNL 1995 e 34 del CCNL 1999 non disciplina il lavoro straordinario in senso tecnico, né i riposi settimanali complessivamente spettanti nell'anno, ma regola una fattispecie specifica in cui il lavoratore supera l'orario settimanale ridotto per effetto della coincidenza con un giorno festivo infrasettimanale. 7
In tal senso “… l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;… la circostanza che i turnisti, poichè assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo…” (Cass. Ord. n. 1505/2021).
La richiamata giurisprudenza di legittimità fa, poi, riferimento “ai limiti massimi dell'orario settimanale” nel contesto della ricostruzione del quadro normativo e contrattuale. Ne consegue che la tutela prevista dall'art. 9 si applica in presenza del superamento dell'orario ridotto e comporta l'attribuzione di ulteriori riposi, oltre ai 52 settimanali previsti dall'art. 20.
Tale situazione può verificarsi sia per lavoratori turnisti che non turnisti. Pertanto, considerando un monte ore settimanale ordinario di 36 ore, per i non turnisti articolato in sei giorni da sei ore, la riduzione per la festività infrasettimanale comporta un orario settimanale di 30 ore. Le ore lavorate nel giorno festivo infrasettimanale determinano, pertanto, il superamento del monte orario ridotto, applicandosi la tutela prevista. Per i lavoratori turnisti, invece, la riduzione a 30 ore dell'orario settimanale comporta una verifica specifica, dipendente dalla particolare articolazione dei turni.
Nel caso di specie, è documentalmente provato che parte ricorrente ha prestato attività lavorativa nelle giornate festive infrasettimanali indicate nel ricorso, come risulta dai cartellini presenza prodotti in atti. Non è contestato che per tali prestazioni non abbia fruito del riposo compensativo né percepito il relativo trattamento economico. In ordine alla quantificazione del credito, occorre quindi considerare che la tutela prevista dall'art. 9 CCNL
20.09.2001 (ora art. 29 CCNL 2016-2018) presuppone il superamento dell'orario ridotto esigibile nella settimana in cui cade la festività infrasettimanale per cui, come visto, in presenza di una festività infrasettimanale, l'orario settimanale ordinario di 36 ore deve essere ridotto nella misura di
6 ore, risultando così l'orario settimanale esigibile pari a 30 ore. Pertanto, solo il superamento di tale monte ore ridotto legittima il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario festivo. 8
Nel caso del personale turnista la verifica del superamento del monte orario settimanale ridotto deve essere effettuata con riferimento a ciascuna settimana interessata, potendo l'articolazione dei turni e dei riposi goduti determinare, in concreto, il mancato superamento dell'orario esigibile ancorché ridotto.
Nel caso di specie, quindi,dall'esame analitico dei cartellini presenza emerge che per la settimana in cui ricadeva la festività del 8 dicembre 2021, 1 novembre 2022 e 8 dicembre 2022 non ha superato il monte ore settimanale ridotto di 30 ore, per cui il relativo compenso richiesto pari a €. 319,47, non risulta dovuto.
Per tutte le altre settimane interessate dalle festività infrasettimanali risulta invece il superamento del monte ore ridotto di 30 ore,
I conteggi elaborati nel ricorso appaiono corretti nell'applicazione dei criteri di calcolo previsti dall'art. 31 commi 7-8 CCNL 2016-2018 per cui il credito complessivo ammonta a € 4.516,36.
Le spese processuali, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna l Controparte_1
al pagamento della somma di €. 4.516,36 oltre interessi legali dalla maturazione dei
[...]
singoli crediti al saldo;
Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in €
800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli Il Giudice