CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 831/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2452/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casapesenna - Piazza Municipio 81030 Casapesenna CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
ER Spa - 01430581213
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.AD ADEMPI n. 20252390 TARI 2012
contro
ER Spa - 01430581213 elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ACCERTAMENTO ES n. 2020/233 IDRICO 2012
- INGIUNZIONE n. 2020/1808 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 389/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall' Avv. Difensore_1, impugna Impugna l'intimazione ad adempiere n. 2025/2390, notificata dalla ER S.p.A., concessionaria del Comune di Casapesenna, relativa rispettivamente all'avviso di pagamento n. 233/2020, avente ad oggetto il servizio idrico 2012, e all'ingiunzione di pagamento n. 1808/2020, avente ad oggetto l'omesso pagamento della TARI 2014.
La parte ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti intimati.
Si è costituito il Comune di Casapesenna, che, impugnate le avverse deduzioni, chiede il rigetto del ricorso.
La ER spa non si è costituita in giudizio.
All'esito della della camera di consiglio, il ricorso è stato deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Va preliminarmente dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte adita in merito alla richiesta di annullamento dell'intimazione ad adempiere relativa alle somme inerenti all'avviso di pagamento n. 233/2020 per il servizio idrico anno 2012, essendo la stessa priva di giurisdizione in materia di pagamenti dovuti per servizi idrici (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 13246/2024).
2. La domanda di annullamento dell'intimazione ad adempiere impugnata, afferente alla richiesta di pagamento delle somme relative all'ingiunzione n. 2020/1808, concernente la TARI 2014, è fondata.
La parte ricorrente eccepisce, in via preliminare, l'illegittimità dell'intimazione ad adempiere, sostenendo che tale atto non sarebbe stato preceduto dalla notifica dell'ingiunzione n. 2020/1808 ad essa riferita. La censura è fondata. La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è garantita dal rispetto di una sequenza procedimentale composta da determinati atti, ciascuno dei quali deve essere regolarmente notificato, al fine di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario. In conseguenza di ciò, l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che determina la nullità dell'atto consequenziale notificato (cfr. Cass., ordinanza 15 gennaio 2020, n. 565;
Cass., n. 1144/2018). Nel caso di specie, le parti resistenti non hanno fornito prova, ai fini della correttezza del procedimento di riscossione, della regolare notificazione dell'ingiunzione di pagamento n. 2020/1808 richiamata nell'intimazione impugnata. Ne consegue la fondatezza del motivo di doglianza.
3. In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine all'avviso idrico identificativo n. 879, anno
2012, e, in accoglimento parziale del ricorso, va annullata l'intimazione ad adempiere n. 2025/2390 limitatamente all'ingiunzione n. 2020/1808 relativa alla TARI 2014. Spese di lite compensate in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
dichiara il proprio difetto di giurisdizione sull'avviso Idrico Identificativo 879 Anno 2012 e, in accoglimento parziale del ricorso, annulla l'intimazione ad adempiere impugnata limitatamente all'ingiunzione n. 2020/1808 relativa a Tari 2014. Spese di lite compensate.
Il Giudice Monocratico.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2452/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casapesenna - Piazza Municipio 81030 Casapesenna CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
ER Spa - 01430581213
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.AD ADEMPI n. 20252390 TARI 2012
contro
ER Spa - 01430581213 elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ACCERTAMENTO ES n. 2020/233 IDRICO 2012
- INGIUNZIONE n. 2020/1808 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 389/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall' Avv. Difensore_1, impugna Impugna l'intimazione ad adempiere n. 2025/2390, notificata dalla ER S.p.A., concessionaria del Comune di Casapesenna, relativa rispettivamente all'avviso di pagamento n. 233/2020, avente ad oggetto il servizio idrico 2012, e all'ingiunzione di pagamento n. 1808/2020, avente ad oggetto l'omesso pagamento della TARI 2014.
La parte ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti intimati.
Si è costituito il Comune di Casapesenna, che, impugnate le avverse deduzioni, chiede il rigetto del ricorso.
La ER spa non si è costituita in giudizio.
All'esito della della camera di consiglio, il ricorso è stato deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Va preliminarmente dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte adita in merito alla richiesta di annullamento dell'intimazione ad adempiere relativa alle somme inerenti all'avviso di pagamento n. 233/2020 per il servizio idrico anno 2012, essendo la stessa priva di giurisdizione in materia di pagamenti dovuti per servizi idrici (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 13246/2024).
2. La domanda di annullamento dell'intimazione ad adempiere impugnata, afferente alla richiesta di pagamento delle somme relative all'ingiunzione n. 2020/1808, concernente la TARI 2014, è fondata.
La parte ricorrente eccepisce, in via preliminare, l'illegittimità dell'intimazione ad adempiere, sostenendo che tale atto non sarebbe stato preceduto dalla notifica dell'ingiunzione n. 2020/1808 ad essa riferita. La censura è fondata. La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è garantita dal rispetto di una sequenza procedimentale composta da determinati atti, ciascuno dei quali deve essere regolarmente notificato, al fine di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario. In conseguenza di ciò, l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che determina la nullità dell'atto consequenziale notificato (cfr. Cass., ordinanza 15 gennaio 2020, n. 565;
Cass., n. 1144/2018). Nel caso di specie, le parti resistenti non hanno fornito prova, ai fini della correttezza del procedimento di riscossione, della regolare notificazione dell'ingiunzione di pagamento n. 2020/1808 richiamata nell'intimazione impugnata. Ne consegue la fondatezza del motivo di doglianza.
3. In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine all'avviso idrico identificativo n. 879, anno
2012, e, in accoglimento parziale del ricorso, va annullata l'intimazione ad adempiere n. 2025/2390 limitatamente all'ingiunzione n. 2020/1808 relativa alla TARI 2014. Spese di lite compensate in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
dichiara il proprio difetto di giurisdizione sull'avviso Idrico Identificativo 879 Anno 2012 e, in accoglimento parziale del ricorso, annulla l'intimazione ad adempiere impugnata limitatamente all'ingiunzione n. 2020/1808 relativa a Tari 2014. Spese di lite compensate.
Il Giudice Monocratico.