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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 660/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
GA LA, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2824/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220046832581000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3003/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato a Regione Sicilia ed Agenzia delle Entrate – Riscossione, Ricorrente_1 hai impugnato la cartella di pagamento n. 29620220046832581000 notificata in data 11.03.2024 per Tassa automobilistica anno 2019 relativa ad alcune autovetture.
Più precisamente, ha dedotto che l'autovettura tg. Targa_1 e l'autovettura Targa_2 gli erano state rubate in data antecedente alla maturazione del tributo;
ha invece eccepito la prescrizione per la tassa richiesta per i veicoli tg Targa_3 Targa_4 e Targa_5.
Agenzia delle Entrate, nel costituirsi, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, mentre Regione
Sicilia ha sostenuto di avere tempestivamente consegnato i ruoli all'ente di riscossione, sicché la tardiva notifica delle cartelle non era dipesa da sua volontà.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
In atti sono state depositate le denunce di furto a suo tempo depositate per le autovetture tg. Targa_1 e Targa_2, sicché il ricorrente non può essere chiamato ad assolvere il tributo non più dovuto avendo perso il possesso dei mezzi.
Inoltre, le altre pretese sono prescritte, considerato che non può trovare applicazione la disciplina COVID posto che il termine di esazione del tributo è posteriore al termine di applicazione della legislazione emergenziale.
All'accoglimento del ricorso segue comunque la compensazione delle spese, non essendo stato contestato il merito del tributo (Cass., ord. 30720 del 14.11.2025).
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
compensa le spese di giudizio.
Palermo, 2.12.2025
La Giudice
LA ZI
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
GA LA, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2824/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220046832581000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3003/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato a Regione Sicilia ed Agenzia delle Entrate – Riscossione, Ricorrente_1 hai impugnato la cartella di pagamento n. 29620220046832581000 notificata in data 11.03.2024 per Tassa automobilistica anno 2019 relativa ad alcune autovetture.
Più precisamente, ha dedotto che l'autovettura tg. Targa_1 e l'autovettura Targa_2 gli erano state rubate in data antecedente alla maturazione del tributo;
ha invece eccepito la prescrizione per la tassa richiesta per i veicoli tg Targa_3 Targa_4 e Targa_5.
Agenzia delle Entrate, nel costituirsi, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, mentre Regione
Sicilia ha sostenuto di avere tempestivamente consegnato i ruoli all'ente di riscossione, sicché la tardiva notifica delle cartelle non era dipesa da sua volontà.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
In atti sono state depositate le denunce di furto a suo tempo depositate per le autovetture tg. Targa_1 e Targa_2, sicché il ricorrente non può essere chiamato ad assolvere il tributo non più dovuto avendo perso il possesso dei mezzi.
Inoltre, le altre pretese sono prescritte, considerato che non può trovare applicazione la disciplina COVID posto che il termine di esazione del tributo è posteriore al termine di applicazione della legislazione emergenziale.
All'accoglimento del ricorso segue comunque la compensazione delle spese, non essendo stato contestato il merito del tributo (Cass., ord. 30720 del 14.11.2025).
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
compensa le spese di giudizio.
Palermo, 2.12.2025
La Giudice
LA ZI