Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 26733/2022 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26733/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 25/11/2024 con la concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali e vertente
TRA
(c.f.: , elett.te dom.ta alla Via Parte_1 C.F._1
Onorevole Carpino n.1 in Mariglianella (NA), presso lo studio dell'Avv. LIPPIELLO MARIA
(c.f.: dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti. C.F._2
- Appellante
E
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta a in Controparte_1 P.IVA_1
Napoli, al Viale Augusto 162 presso lo studio dell'Avv. NAPOLITANO FRANCESCO (c.f.:
dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in atti. C.F._3
- Appellato
(C.F. ) in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Calderari 9 – 86021 BOJANO (CB).
- Appellata contumace
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
Conclusioni: all'udienza del 25/11/2024 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da verbale di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la sig.ra
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 19263/2022 del Giudice di Pace Parte_1
di Napoli, in persona della Dott.ssa D'Uva, resa all'esito del giudizio recante R.G. n.
11870/2017, con cui veniva dichiarata l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda, proposta nei confronti delle appellate società, per ottenere il ristoro dei danni alla propria autovettura Renault Scenic tg. BW109FF, riportati in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in Napoli, il giorno 29.06.2015, alle ore 17,40 circa, a seguito della collisione provocata dall'autovettura Ford Focus tg. CX477CN, in titolarità dell'appellata società.
Più precisamente, l'appellante ha sostenuto che la vettura Ford Focus tg. CX 477 CN, uscendo da una sosta a pettine sul lato destro della carreggiata, avrebbe urtato e danneggiato con il proprio lato posteriore il laterale destro dell'auto Renault Scenic tg.
BW 109 FF, che percorreva la predetta via, riportando danni alla portiera posteriore destra, porta anteriore destra, al paraurti anteriore, al parafango anteriore, al proiettore sinistro, traversa anteriore, parasassi interno, passaruota anteriore sinistro.
Il danno subito per le necessarie riparazioni veniva quantificato in una somma complessiva di Euro 3.699,12, oltre al danno da sosta tecnica e agli interessi legali.
- 2 - Col primo motivo di gravame, l'appellante ha eccepito l'illegittimità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha dichiarato improponibile la domanda di parte attrice ai sensi del II comma dell'art.145 e 148 del Cod. Ass., sull'assunto che l'attore non avrebbe provato di aver adempiuto alle formalità previste dal richiamato articolo di legge, ovvero non avrebbe dimostrato di aver inoltrato la propria richiesta di risarcimento danni corredata dei suoi elementi alla soc. Controparte_1
L'appellante ha impugnato quanto statuito nella sentenza, sostenendo che l'intero iter di risarcimento aveva seguito, anche in fase stragiudiziale, le regole del Codice delle
Assicurazioni e la corretta procedura ampiamente consolidata.
L'appellante ha impugnato inoltre la parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha ritenuto non sussistente il nesso eziologico tra i lamentati danni riportati dal veicolo attoreo e l'evento per cui è causa, valorizzando l'eccessiva sinistrosità dei soggetti coinvolti nel sinistro.
La sig.ra a poi evidenziato il pieno soddisfacimento dell'onere probatorio e Pt_1
l'assenza di elementi di prova di segno contrario.
Costituitasi in giudizio, la ha impugnato le avverse pretese, rilevando Controparte_1
quanto segue:
§ l'incompatibilità morfologica dei danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa;
§ l'eccessiva sinistrosità dei veicoli e soggetti coinvolti nel sinistro per cui è causa. Più precisamente, ha rilevato che l'istante, sig.ra sarebbe Parte_1
risultata coinvolta in 9 sinistri stradali verificatisi dall'anno 2013 al 2016 ed il veicolo presuntivamente danneggiato sarebbe rimasto coinvolto in altri 8 sinistri stradali verificatisi dall'anno 2008 all'anno 2016, di cui sei si sarebbero verificati nell'anno 2015.
Inoltre, la sarebbe risultata coinvolta in 672 sinistri, come da CP_2
documentazione prodotta in atti.
- 3 - § ha ritenuto comprovata la mancanza del nesso causale tra i danni patiti ed il sinistro descritto;
§ ha rilevato l'inattendibilità dell'unico testimone escusso sig. Tes_1
, rimasto coinvolto in 32 sinistri stradali dall'anno 2010 all'anno 2021 (cfr. doc.
[...]
n. 1 versato in atti), che non avrebbe fornito alcun particolare utile alla esatta ricostruzione del sinistro de quo.
La società , in persona del l.r.p.t.. sig. Controparte_2 CP_3
, pur ritualmente evocata in giudizio, ha omesso di costituirsi.
[...]
All'udienza del 25.11.2024, all'esito della rinnovazione dell'escussione dell'unico teste, la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini per scritti conclusionali.
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Va in primo luogo stigmatizzata e condivisa la doglianza svolta da parte appellante in ordine alla palese contraddittorietà della motivazione resa dal Giudice di Pace, il quale, dopo aver affermato l'improponibilità della domanda per, non meglio specificate, carenze contenutistiche dell'atto di messa in mora, ha, poi, irragionevolmente provveduto ad una valutazione afferente al merito della stessa, adottando una statuizione di rigetto laconicamente fondata sul richiamo all'elevata sinistrosità dell'appellante.
Invero va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di improponibilità della domanda per difetto di rituale atto di messa in mora.
Parte appellante ha prodotto una ricevuta di consegna della pec inoltrata all'appellata compagnia in data 13 maggio 2016, contenente la richiesta risarcitoria oggetto di causa.
- 4 - Il Giudice di Pace, nella gravata sentenza, non solo omette di indicare quali siano gli elementi mancanti in detto atto, ma richiama principi che avrebbero, invece, dovuto condurre ad un rigetto dell'eccezione sollevata dalla compagnia.
Questo Giudice intende aderire all'orientamento che, valorizzando la previsione del comma 5 dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni secondo cui in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni ed in tal caso i termini di cui ai commi 1
e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati e dei documenti integrativi, ritiene che l'incompletezza della messa in mora rende la domanda improponibile solo quando vi sia stata la richiesta di integrazioni da parte dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 148, comma 5, Co. Ass., ed il danneggiato non abbia fornito le integrazioni richieste.
Va, inoltre, richiamato l'orientamento che, valorizzando la ratio della normativa, che
è quella di consentire all'assicurazione di formulare una congrua proposta transattiva, evitando l'instaurazione del giudizio, distingue due ipotesi di incompletezza della messa in mora: un'ipotesi in cui gli elementi mancanti non consentono effettivamente alla compagnia assicurativa di formulare l'offerta transattiva, ed in tal caso l'incompletezza della messa in mora determina l'improponibilità della domanda;
un'altra ipotesi in cui gli elementi mancanti non sono particolarmente rilevanti (ad es. il codice fiscale) e, pertanto, non impediscono all'assicurazione di formulare una proposta transattiva, ed in tal caso non si ha, né sarebbe giustificata, l'improponibilità della domanda.
In altri termini l'interpretazione della disposizione di cui all'art. 148 deve essere condotta avuto riguardo al suo scopo, che è quello di creare un contatto stragiudiziale tra il danneggiato e l'assicuratore in modo da consentire a quest'ultimo di valutare i danni pretesi e formulare la relativa offerta.
- 5 - Pertanto, anche quando la richiesta difetti di uno dei requisiti di contenuto che comunque non impediscono e non hanno ostacolato, nel concreto, la realizzazione dell'obiettivo avuto di mira, si deve evitare di giungere ad una decisione formalistica che impedisce, senza alcuna ragione, alle parti di giungere alla decisione sul merito.
Questo è l'orientamento che è stato sposato dalla giurisprudenza del Supremo
Collegio.
Si consideri, infatti, che al proposito è stato affermato che “la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 C.A.., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 C.A., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cassazione civile, sez. VI, 30/09/2016, n. 19354).
Applicando i principi esposti al caso in esame, va rilevato come non sia dato comprendere quale sia il dato mancante nella allegata lettera di messa in mora nè in che termini tale eventuale mancanza abbia impedito la formulazione di una richiesta risarcitoria. Al contempo si rileva la totale assenza di allegazione e prova di richieste integrative provenienti dalla compagnia di assicurazione.
La statuizione di improponibilità va riformata, dovendosi, pertanto, esaminare i rilievi critici mossi all'ulteriore affermazione di infondatezza nel merito della domanda per difetto di prova dei suoi elementi costitutivi.
La motivazione sul punto si palesa obiettivamente scarna, mediante il mero richiamo alla sinistrosità della signora difettando una compiuta valutazione del Pt_1
- 6 - materiale istruttorio acquisito in corso di causa, di cui dovrà farsi carico questo Giudice in sede di gravame.
Ciò detto, si ritiene di confermare la statuizione di rigetto per omesso soddisfacimento dell'onere probatorio gravante sull'appellante.
Invero vengono in primo luogo in rilievo i raccapriccianti dati sulla sinistrosità dei soggetti e delle autovetture coinvolte nel sinistro, come puntualmente ricostruiti dall'appellata compagnia (cfr. pagg. da 5 a 7 della comparsa di costituzione in appello).
Obiettivamente inquietante è il dato relativo al numero di sinistri in cui risulterebbero coinvolti l'appellante signora e l'autovettura asseritamente Pt_1
danneggiata (5 sinistri nel solo 2015, anno del sinistro oggetto di causa).
Parte appellante non si misura in alcun modo con il valore indiziario di tale
“anomalia statistica”, cimentandosi in una sterile analisi del disposto dell'art.135 CdA che, a suo dire, non avrebbe alcuna concreta incidenza sulla definizione del giudizio risarcitorio, omettendo di valutare, però, come tali dati, tratti dalle banche dati IVASS, impongano una quanto mai rigorosa e severa valutazione del materiale istruttorio acquisito in corso di causa a sostegno della domanda risarcitoria.
Viene in rilievo, a tal punto, l'unica deposizione testimoniale acquisita nel corso del giudizio di primo grado, di cui è stata, peraltro, disposta la rinnovazione nel giudizio di gravame.
All'esito dell'esame delle dichiarazioni in oggetto non può che trarsi il convincimento della palese inattendibilità e non credibilità di detto teste;
ciò in primo luogo per le ragioni che sono state puntualmente evidenziate dalla appellata compagnia di assicurazione alle pagine 3 e 4 della comparsa conclusionale depositata il 24 gennaio
2025 (elevata sinistrosità del testimone;
elevato numero di procedimenti in cui si è ritrovato a rendere testimonianza in precedenza, circostanza sottaciuta al giudice di prime cure ed, invece, pienamente confermata a questo Giudice;
genericità,
- 7 - contraddittorietà ed implausibilità delle dichiarazioni, etc.), cui è sufficiente fare rinvio;
a tali argomenti si aggiungono le seguenti valutazioni:
➢ l'omessa indicazione del nominativo del teste nelle lettere di costituzione in mora inoltrate alla compagnia di assicurazione e nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado incide significativamente sulla valutazione di attendibilità di detto teste e conseguentemente della veridicità della dinamica del sinistro dallo stesso riferita, essendo inverosimile e contrario ad ogni regola di logica e buon senso che il danneggiato, pur avendo avuto la straordinaria e rara ventura di avere testimoni oculari al proprio sinistro, abbia omesso di indicarne prontamente le generalità, anche al fine di favorire la definizione stragiudiziale della lite;
➢ il teste ha dichiarato: “mi vengono esibite le fotografi Google Map relative ai luoghi di causa; in particolare confermo che io mi trovano nei pressi dell'autolavaggio denominato Luongo 1, sito in Via Padula al civico n.91;….. prendo visione dei luoghi di causa e mi rendo conto che effettivamente non vi
è un parcheggio a spina di pesce;
ricordo che l'auto, quindi, era parcheggiata perpendicolarmente alla sede stradale con la parte anteriore verso il muro e sopra il marciapiede e, quindi, la parte posteriore occupava la sede stradale”; orbene il riferito parcheggio a spina di pesce è stato platealmente smentito dall'esame delle immagini dei luoghi di causa estratti dal sito Google Maps, che ha, invece, evidenziato unicamente la presenza di un marciapiede;
da ciò, poi, è deriva l'inverosimile affermazione secondo cui l'autovettura sarebbe stata parcheggiata sul marciapiede perpendicolarmente alla sede stradale;
➢ il teste non è stato finanche in grado di indicare l'identità dell'amico che stava attendendo all'uscita dell'autolavaggio, circostanza, anch'essa, del tutto inverosimile e che mina la credibilità del teste.
- 8 - Conclusivamente l'appello va rigettato dovendosi confermare, seppur all'esito della motivazione integrativa sopra riportata, l'affermazione di mancato soddisfacimento dell'onere probatorio gravante sulla parte danneggiata.
Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore di spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in Controparte_1
mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del
D.M. 55 del 2014, facendo applica-zione dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara la contumacia dell'appellata , in Controparte_2
persona del l.r.p.t.;
➢ rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza Parte_1
appellata;
➢ condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite che si liquidano in euro 3.500,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettari per spese generali (15% onorari), oltre CPA ed IVA come per legge;
➢ ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di
Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Napoli, il 27/02/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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