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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/12/2025, n. 5194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5194 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5496/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Oliva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5496/2019 promossa da:
[ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli avv.ti FIORILLO LUCIA [ ] e SASSO GENNARO C.F._1
[ ed elettivamente domiciliata a alla via Nizza n. 146 C.F._2 Pt_1
OPPONENTE contro
SOC. [ ], in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti AULETTA GIUSEPPINA [ ] e C.F._3
IT IA ER [ , ed elettivamente domiciliata in C.F._4
alla via Roma n. 28 Pt_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva opposizione avverso il Parte_1
Decreto ingiuntivo n. 1124/2019, emesso in data 04/04/2019 e notificato in data 18/04/2019,
pagina 1 di 8 con il quale il Tribunale di Salerno, in accoglimento del ricorso presentato dalla società
[...]
Parte
ingiungeva alla stessa il pagamento della somma di € 78.319,97 a titolo di CP_1 interessi moratori ex D. lgs n. 231/2002, maturati a fronte del ritardo nel pagamento dei corrispettivi previsti per prestazioni assistenziali rese secondo le condizioni di cui la contratto di accreditamento ex art. 8 quinquies D. lgs n. 502/1992.
Più specificamente, in sede di ricorso la società esponeva: - di esercitare attività diagnostiche, terapeutiche e riabilitative per soggetti con disabilità psichiche, in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale e come da contratti di accreditamento regolarmente stipulati;
- che, con riferimento all'annualità 2015, la società erogava prestazioni per un importo complessivo di € 4.152.019,20 come da fatture prodotte in sede monitoria, importo Parte convalidato dalla ma da quest'ultima retribuito oltre il termine contrattuale di 60 giorni dalla consegna delle singole fatture: - che pertanto sulle somme già dovute sarebbero maturati interessi di mora (espressamente previsti ex contractu), per un importo di complessivi
€ 78.319,97 reso oggetto della richiesta di ingiunzione.
In sede di opposizione, la preliminarmente eccepiva la insussistenza delle Parte_1
condizioni di cui all'art. 633 e 642 c.p.c. di certezza, liquidità ed esigibilità del credito per il pagamento degli interessi di mora, poiché parte opposta non aveva fatto pervenire all'Ente le relative fatture per le quali veniva chiesto l'adempimento in sede giudiziale, ed inoltre eccepiva l'abusivo frazionamento del credito, avendo la società opposta richiesto quattro decreto ingiuntivi per il pagamento di interessi moratori relativi agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016. Parte Nel merito, poi, eccepiva l'inesigibilità dell'adempimento richiesto alla per causa non imputabile a quest'ultima, in considerazione del fatto che, rispetto al periodo temporale di esecuzione delle prestazioni oggetto di ingiunzione, la società presentava profili CP_1 di anomalia sul versante fiscale e contributivo, i quali determinavano l'avvio da parte dei competenti organi di riscossione di procedure di recupero ex art. 700 c.p.c., tutte conclusesi con esito negativo ma in ogni caso costituenti circostanze impeditive del versamento dei corrispettivi pattuiti in applicazione dell'art. 8 quinquies comma 2 del D. lgs n. 502/1992, il quale subordina il pagamento delle prestazioni alle verifiche aziendali in ordine al contenimento delle prestazioni entro i tetti di spesa, nonché all'assenza di anomalie contabili imputabili alla struttura convenzionata.
pagina 2 di 8 Infine, la opponente eccepiva la erronea decorrenza degli interessi di mora, da rideterminare nel Part loro ammontare a mezzo eventuale c.t.u. Tanto eccepito e dedotto, l pponente articolava le conclusioni già sopra riportate. Parte Sulla base di tutte le deduzioni svolte la rassegnava dunque le seguenti conclusioni: “in via preliminare: A) in via immediata: sospendere la provvisoria esecuzione del D.I. n.
1124/2019 ritenendo insussistenti i presupposti per la sua concessione sia in punto di “fumus boni iuris”, che di “periculum in mora” (-neppure allegato da parte opposta) avente comunque ricadute sull' stante l'esposizione debitoria della opposta con altri enti;
Parte_1
in via pregiudiziale B) revocare il D.I. n. 1124/2019 notificato il 18.04.2019; nel merito C) accertare e dichiarare che la somma ingiunta non è dovuta alla società opposta e, per l'effetto, revocare il D.I. n. 1124/2019; in via subordinata D) accertare la minor somma eventualmente dovuta e condannare l' al pagamento della stessa previa revoca del D.I. n. Parte_1
1124/2019; in ogni caso condannare l'opposta alle spese, competenze ed onorari di giudizio“.
Incardinatosi regolarmente il contraddittorio si costituiva in giudizio la società CP_1
contestando punto per punto ciascuna delle argomentazioni di parte avversa ed evidenziando, in merito al profilo della certezza del credito, come la previsione di cui all'art. 5 punto 7 del Part contratto, secondo cui il pagamento da parte dell di interessi moratori, spese e indennizzo ex art. 6 D.Lgs 231/2002 può avvenire solo a seguito di emissione da parte del creditore di apposita regolare fattura avente anche valore di formale richiesta di pagamento, non può impedire il maturare degli interessi moratori secondo quanto previsto dall'articolo 15 del d.p.r.
633/1972 al punto 1) ("Non concorrono a formare la base imponibile… le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
penalità per ritardi o altre irregolarità nell'esecuzione del contratto"); eccepiva la infondatezza dell'eccepito frazionamento del credito, atteso che gli altri decreti monitori richiesti avevano ad oggetto obbligazioni afferenti a contratti diversi da quello posto a base della ingiunzione de qua, ciascuno dei quali con termini di pagamento, interessi e condizioni diverse l'uno dall'altro.
Nel merito, ribadiva la fondatezza della avanzata pretesa monitoria, posto che la propria situazione contributiva e previdenziale della società del tutto regolare, non sussistendo alcun motivo ostativo o impeditivo al tempestivo pagamento delle prestazioni sanitarie rese, ed pagina 3 di 8 inoltre evidenziava come le eventuali irregolarità nei confronti dell'Erario non avessero alcuna incidenza sul D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Infine, contestava quanto eccepito in merito alla erronea decorrenza degli interessi, evidenziando di essersi attenuta, nei computi, alle disposizioni contrattuali.
Nel corso del giudizio veniva rigettata la richiesta di parte opponente di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in considerazione della carenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, e veniva disposta CTU contabile per la determinazione degli interessi.
All'udienza del 03.06.2025 il Giudice assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini di legge.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di indebito frazionamento del credito sollevata Parte già in sede di comparsa di costituzione e risposta dalla opponente, rispetto alla quale questo giudice già si pronunciava in via preliminare con ordinanza del 01.11.2019.
Al riguardo, va rilevato che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 4090/2017 hanno affermato il principio di diritto secondo cui “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque "fondati" sul medesimo fatto costitutivo - sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”.
Da qui l'affermazione dell'ulteriore principio di diritto, sostanzialmente condiviso anche dalle successive pronunce a Sezioni semplici, secondo cui "le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano
pagina 4 di 8 nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia. Tale divieto processuale non opera quando
l'attore abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad azionare in giudizio solo uno, o solo alcuni, dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione unitaria".
Dunque, venendo nel caso di specie in rilievo una serie di rapporti dal quale sono scaturiti diversi diritti di credito fondati su distinte prestazioni sanitarie, come risultanti dalle relative fatture, aventi ad oggetto fatti costitutivi di analoga natura riconducibili al medesimo rapporto di durata, deve ritenersi che le domande relative a tali distinti crediti non potevano essere proposte in separati giudizi, non avendo il ricorrente allegato all'uopo un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
In ordine, tuttavia, alle conseguenze processuali derivanti dal suddetto abusivo frazionamento, si rileva che la Cassazione ha a più riprese affermato che, se è vero che alcune pronunce dei giudici di legittimità si sono espresse nel senso della improponibilità di tutte le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito, tuttavia tale rigoroso indirizzo ha costituito oggetto di rimeditazione da parte della più recente giurisprudenza, la quale, con argomentazioni che si condividono, ha avuto modo di chiarire che la sanzione del riscontrato abuso dello strumento processuale non può consistere nella inammissibilità delle domande giudiziali, "essendo illegittimo non lo strumento adottato, ma la modalità della sua utilizzazione"; sicché la eliminazione degli effetti distorsivi derivanti del fenomeno della fittizia proliferazione delle cause autonomamente introdotte deve conseguirsi mediante altri rimedi, quali la valutazione dell'onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico sin dall'origine (Cass. n. 20834/2017; Cass. n. 10634/2010).
Si desume da quanto sopra precisato che, in ogni caso, non può accogliersi il proposto motivo di opposizione, nella parte in cui vuole farsi derivare dall'abusivo frazionamento del credito la nullità del decreto ingiuntivo opposto, bensì dallo stesso potranno solo farsi discendere conseguenze rilevanti sotto il profilo della soccombenza ai fini della ripartizione delle spese di lite, concretizzandosi la moltiplicazione dei giudizi, in assenza di un interesse meritevole di tutela, in un abuso del processo rilevante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
pagina 5 di 8 Sgomberato il campo dalla questione preliminare relativa al frazionamento del credito, e procedendosi quindi alla disamina nel merito della controversia, va dato atto del superamento Parte delle contestazioni sollevate dalla difesa dell circa la certezza e la esigibilità della pretesa creditoria della struttura privata, in ragione del pagamento della somma ingiunta intervenuto in corso di lite, come attestato dall'ordinativo di pagamento per la somma di € 213.545,68 depositato telematicamente dalla opponente per l'udienza del 07.10.2024: appare infatti di tutta evidenza come il pagamento integrale dell'importo reso oggetto di ricorso per ingiunzione comporti un'implicita rinuncia alle ragioni ostative al riconoscimento della fondatezza delle ragioni alla base della domanda creditoria, in tal modo ponendo nel nulla qualsivoglia argomentazione critica rispetto alla effettiva debenza delle stesse somme spontaneamente versate.
Circa l'effettività della condotta adempitiva posta in essere in questa sede non vi sono margini di dubbio, non essendo pervenute contestazioni da parte della struttura beneficiaria del pagamento la quale, all'opposto, in sede conclusionale di replica espressamente dichiarava di non volersi opporre all'eccezione di intervenuta estinzione del credito ingiunto, con effetto confessorio in merito alla effettiva debenza delle somme ab origine richieste.
Nonostante ciò, non si ritiene tuttavia di poter dare seguito alla richiesta di parte opponente di declaratoria di cessazione della materia del contendere per integrale assolvimento del debito, essendo risultato, all'esito dell'istruttoria svolta, un credito per interessi di mora in misura superiore a quella di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Ed infatti, nel corso del giudizio veniva disposto l'esperimento di CTU contabile al fine di verificare l'effettivo ammontare degli importi ingiunti a titolo di interessi per il ritardato pagamento, all'esito della quale il perito incaricato formulava, a partire dalle previsioni di cui al contratto di accreditamento sottoscritto per l'anno 2015, due distinte ipotesi di computo, caratterizzate dalla diversa determinazione del dies ad quem di decorrenza degli interessi di mora: In base alla prima ipotesi di calcolo, gli interessi venivano calcolati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di emissione della fattura da parte della Società
[...]
e fino a quella del suo effettivo incasso;
nella seconda ipotesi, invece, gli interessi CP_1 di mora venivano calcolati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di Parte emissione della fattura, e fino alla data del pagamento del primo acconto da parte dell'
pagina 6 di 8 versato direttamente sul conto corrente della società, in adesione all'eccezione di impossibilità di pagamento in pendenza di procedure esecutive azionate da terzi nei confronti della società
Controparte_1
Orbene, a fronte delle due ipotesi ricostruttive formulate dal CTU nel proprio elaborato conclusivo, questo Giudice ritiene di aderire alla prima delle soluzioni prospettate, in tal modo riconoscendo alla società opposta la spettanza della somma di € 82.494,42 in luogo di quella di
€ 78.319,97, originariamente richiesta dalla società in sede di ingiunzione.
Non possono ritenersi pertinenti le argomentazioni di parte opponente circa l'esistenza di circostanze esterne impeditive rispetto al regolare adempimento delle proprie prestazioni, trattandosi di questioni afferenti a profili del rapporto contrattuale che nulla hanno a che vedere con la regolare esecuzione delle prestazioni sanitarie da parte della struttura accreditata, e conseguentemente con il diritto di quest'ultima a ricevere le remunerazioni pattuite per le medesime, in ottemperanza agli accordi stipulati tra le parti in sede contrattuale: ed infatti, nell'economia del contratto ex art. 8 quinquies stipulato tra le parti per il 2015 non vi è riferimento alla incidenza della eventuale irregolarità contributiva della società rispetto alla debenza dei corrispettivi dovuti per le prestazioni erogate, rilevando la vicenda, al più, in punto di verifica della persistenza dei requisiti di idoneità del soggetto accreditato, peraltro rimasta irrilevante in considerazione sia della conferma del rapporto di accreditamento anche per gli anni successivi, sia dell'afferenza delle procedure esecutive intentate da QU (e successivamente abbandonate) ad annualità differenti rispetto a quella oggetto del giudizio.
Aderendo, quindi, al calcolo effettuato dal CTU nel prospetto indicato come “Ipotesi I”, e tenendo conto delle somme già versate, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto deve Parte disporsi la condanna della opponente al pagamento della differenza tra l'importo degli interessi determinato in perizia e quello originariamente richiesto in sede monitoria, pari a residui € 4.174,45 oltre interessi sino al soddisfo.
In merito, infine, alla la regolamentazione delle spese di lite, in considerazione dell'accoglimento dell'eccezione di frazionamento del credito, la quale come esplicitato in premessa deve intendersi alla stregua di un'ipotesi di abuso del diritto sussumibile nell'ambito applicativo dell'art. 96 c.p.c., occorre procedere ad un'operazione di scissione della condanna pagina 7 di 8 alle spese dal principio generale della soccombenza, ponendo per tale ragione le spese di lite integralmente a carico della parte vittoriosa (cfr Cass. civ. n. 7299/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di cui in motivazione;
2) Per l'effetto, condanna la a corrispondere alla società la Parte_1 CP_1
somma di € 4.174,45 oltre interessi al soddisfo, a titolo di interessi ex D. lgs n. 231/2002 residui all'esito del pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo opposto, intervenuto in corso di giudizio;
3) Ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e in deroga al principio di soccombenza, condanna la società “
[...]
Co
a rifondere alla le spese di lite del presente giudizio, che si CP_1 Parte_1
liquidano in complessivi € 2.908,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettario come per legge;
4) Pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese della CTU esperita in corso di giudizio.
Si comunichi.
Salerno, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Oliva
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Oliva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5496/2019 promossa da:
[ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli avv.ti FIORILLO LUCIA [ ] e SASSO GENNARO C.F._1
[ ed elettivamente domiciliata a alla via Nizza n. 146 C.F._2 Pt_1
OPPONENTE contro
SOC. [ ], in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti AULETTA GIUSEPPINA [ ] e C.F._3
IT IA ER [ , ed elettivamente domiciliata in C.F._4
alla via Roma n. 28 Pt_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva opposizione avverso il Parte_1
Decreto ingiuntivo n. 1124/2019, emesso in data 04/04/2019 e notificato in data 18/04/2019,
pagina 1 di 8 con il quale il Tribunale di Salerno, in accoglimento del ricorso presentato dalla società
[...]
Parte
ingiungeva alla stessa il pagamento della somma di € 78.319,97 a titolo di CP_1 interessi moratori ex D. lgs n. 231/2002, maturati a fronte del ritardo nel pagamento dei corrispettivi previsti per prestazioni assistenziali rese secondo le condizioni di cui la contratto di accreditamento ex art. 8 quinquies D. lgs n. 502/1992.
Più specificamente, in sede di ricorso la società esponeva: - di esercitare attività diagnostiche, terapeutiche e riabilitative per soggetti con disabilità psichiche, in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale e come da contratti di accreditamento regolarmente stipulati;
- che, con riferimento all'annualità 2015, la società erogava prestazioni per un importo complessivo di € 4.152.019,20 come da fatture prodotte in sede monitoria, importo Parte convalidato dalla ma da quest'ultima retribuito oltre il termine contrattuale di 60 giorni dalla consegna delle singole fatture: - che pertanto sulle somme già dovute sarebbero maturati interessi di mora (espressamente previsti ex contractu), per un importo di complessivi
€ 78.319,97 reso oggetto della richiesta di ingiunzione.
In sede di opposizione, la preliminarmente eccepiva la insussistenza delle Parte_1
condizioni di cui all'art. 633 e 642 c.p.c. di certezza, liquidità ed esigibilità del credito per il pagamento degli interessi di mora, poiché parte opposta non aveva fatto pervenire all'Ente le relative fatture per le quali veniva chiesto l'adempimento in sede giudiziale, ed inoltre eccepiva l'abusivo frazionamento del credito, avendo la società opposta richiesto quattro decreto ingiuntivi per il pagamento di interessi moratori relativi agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016. Parte Nel merito, poi, eccepiva l'inesigibilità dell'adempimento richiesto alla per causa non imputabile a quest'ultima, in considerazione del fatto che, rispetto al periodo temporale di esecuzione delle prestazioni oggetto di ingiunzione, la società presentava profili CP_1 di anomalia sul versante fiscale e contributivo, i quali determinavano l'avvio da parte dei competenti organi di riscossione di procedure di recupero ex art. 700 c.p.c., tutte conclusesi con esito negativo ma in ogni caso costituenti circostanze impeditive del versamento dei corrispettivi pattuiti in applicazione dell'art. 8 quinquies comma 2 del D. lgs n. 502/1992, il quale subordina il pagamento delle prestazioni alle verifiche aziendali in ordine al contenimento delle prestazioni entro i tetti di spesa, nonché all'assenza di anomalie contabili imputabili alla struttura convenzionata.
pagina 2 di 8 Infine, la opponente eccepiva la erronea decorrenza degli interessi di mora, da rideterminare nel Part loro ammontare a mezzo eventuale c.t.u. Tanto eccepito e dedotto, l pponente articolava le conclusioni già sopra riportate. Parte Sulla base di tutte le deduzioni svolte la rassegnava dunque le seguenti conclusioni: “in via preliminare: A) in via immediata: sospendere la provvisoria esecuzione del D.I. n.
1124/2019 ritenendo insussistenti i presupposti per la sua concessione sia in punto di “fumus boni iuris”, che di “periculum in mora” (-neppure allegato da parte opposta) avente comunque ricadute sull' stante l'esposizione debitoria della opposta con altri enti;
Parte_1
in via pregiudiziale B) revocare il D.I. n. 1124/2019 notificato il 18.04.2019; nel merito C) accertare e dichiarare che la somma ingiunta non è dovuta alla società opposta e, per l'effetto, revocare il D.I. n. 1124/2019; in via subordinata D) accertare la minor somma eventualmente dovuta e condannare l' al pagamento della stessa previa revoca del D.I. n. Parte_1
1124/2019; in ogni caso condannare l'opposta alle spese, competenze ed onorari di giudizio“.
Incardinatosi regolarmente il contraddittorio si costituiva in giudizio la società CP_1
contestando punto per punto ciascuna delle argomentazioni di parte avversa ed evidenziando, in merito al profilo della certezza del credito, come la previsione di cui all'art. 5 punto 7 del Part contratto, secondo cui il pagamento da parte dell di interessi moratori, spese e indennizzo ex art. 6 D.Lgs 231/2002 può avvenire solo a seguito di emissione da parte del creditore di apposita regolare fattura avente anche valore di formale richiesta di pagamento, non può impedire il maturare degli interessi moratori secondo quanto previsto dall'articolo 15 del d.p.r.
633/1972 al punto 1) ("Non concorrono a formare la base imponibile… le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
penalità per ritardi o altre irregolarità nell'esecuzione del contratto"); eccepiva la infondatezza dell'eccepito frazionamento del credito, atteso che gli altri decreti monitori richiesti avevano ad oggetto obbligazioni afferenti a contratti diversi da quello posto a base della ingiunzione de qua, ciascuno dei quali con termini di pagamento, interessi e condizioni diverse l'uno dall'altro.
Nel merito, ribadiva la fondatezza della avanzata pretesa monitoria, posto che la propria situazione contributiva e previdenziale della società del tutto regolare, non sussistendo alcun motivo ostativo o impeditivo al tempestivo pagamento delle prestazioni sanitarie rese, ed pagina 3 di 8 inoltre evidenziava come le eventuali irregolarità nei confronti dell'Erario non avessero alcuna incidenza sul D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Infine, contestava quanto eccepito in merito alla erronea decorrenza degli interessi, evidenziando di essersi attenuta, nei computi, alle disposizioni contrattuali.
Nel corso del giudizio veniva rigettata la richiesta di parte opponente di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in considerazione della carenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, e veniva disposta CTU contabile per la determinazione degli interessi.
All'udienza del 03.06.2025 il Giudice assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini di legge.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di indebito frazionamento del credito sollevata Parte già in sede di comparsa di costituzione e risposta dalla opponente, rispetto alla quale questo giudice già si pronunciava in via preliminare con ordinanza del 01.11.2019.
Al riguardo, va rilevato che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 4090/2017 hanno affermato il principio di diritto secondo cui “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque "fondati" sul medesimo fatto costitutivo - sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”.
Da qui l'affermazione dell'ulteriore principio di diritto, sostanzialmente condiviso anche dalle successive pronunce a Sezioni semplici, secondo cui "le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano
pagina 4 di 8 nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia. Tale divieto processuale non opera quando
l'attore abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad azionare in giudizio solo uno, o solo alcuni, dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione unitaria".
Dunque, venendo nel caso di specie in rilievo una serie di rapporti dal quale sono scaturiti diversi diritti di credito fondati su distinte prestazioni sanitarie, come risultanti dalle relative fatture, aventi ad oggetto fatti costitutivi di analoga natura riconducibili al medesimo rapporto di durata, deve ritenersi che le domande relative a tali distinti crediti non potevano essere proposte in separati giudizi, non avendo il ricorrente allegato all'uopo un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
In ordine, tuttavia, alle conseguenze processuali derivanti dal suddetto abusivo frazionamento, si rileva che la Cassazione ha a più riprese affermato che, se è vero che alcune pronunce dei giudici di legittimità si sono espresse nel senso della improponibilità di tutte le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito, tuttavia tale rigoroso indirizzo ha costituito oggetto di rimeditazione da parte della più recente giurisprudenza, la quale, con argomentazioni che si condividono, ha avuto modo di chiarire che la sanzione del riscontrato abuso dello strumento processuale non può consistere nella inammissibilità delle domande giudiziali, "essendo illegittimo non lo strumento adottato, ma la modalità della sua utilizzazione"; sicché la eliminazione degli effetti distorsivi derivanti del fenomeno della fittizia proliferazione delle cause autonomamente introdotte deve conseguirsi mediante altri rimedi, quali la valutazione dell'onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico sin dall'origine (Cass. n. 20834/2017; Cass. n. 10634/2010).
Si desume da quanto sopra precisato che, in ogni caso, non può accogliersi il proposto motivo di opposizione, nella parte in cui vuole farsi derivare dall'abusivo frazionamento del credito la nullità del decreto ingiuntivo opposto, bensì dallo stesso potranno solo farsi discendere conseguenze rilevanti sotto il profilo della soccombenza ai fini della ripartizione delle spese di lite, concretizzandosi la moltiplicazione dei giudizi, in assenza di un interesse meritevole di tutela, in un abuso del processo rilevante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
pagina 5 di 8 Sgomberato il campo dalla questione preliminare relativa al frazionamento del credito, e procedendosi quindi alla disamina nel merito della controversia, va dato atto del superamento Parte delle contestazioni sollevate dalla difesa dell circa la certezza e la esigibilità della pretesa creditoria della struttura privata, in ragione del pagamento della somma ingiunta intervenuto in corso di lite, come attestato dall'ordinativo di pagamento per la somma di € 213.545,68 depositato telematicamente dalla opponente per l'udienza del 07.10.2024: appare infatti di tutta evidenza come il pagamento integrale dell'importo reso oggetto di ricorso per ingiunzione comporti un'implicita rinuncia alle ragioni ostative al riconoscimento della fondatezza delle ragioni alla base della domanda creditoria, in tal modo ponendo nel nulla qualsivoglia argomentazione critica rispetto alla effettiva debenza delle stesse somme spontaneamente versate.
Circa l'effettività della condotta adempitiva posta in essere in questa sede non vi sono margini di dubbio, non essendo pervenute contestazioni da parte della struttura beneficiaria del pagamento la quale, all'opposto, in sede conclusionale di replica espressamente dichiarava di non volersi opporre all'eccezione di intervenuta estinzione del credito ingiunto, con effetto confessorio in merito alla effettiva debenza delle somme ab origine richieste.
Nonostante ciò, non si ritiene tuttavia di poter dare seguito alla richiesta di parte opponente di declaratoria di cessazione della materia del contendere per integrale assolvimento del debito, essendo risultato, all'esito dell'istruttoria svolta, un credito per interessi di mora in misura superiore a quella di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Ed infatti, nel corso del giudizio veniva disposto l'esperimento di CTU contabile al fine di verificare l'effettivo ammontare degli importi ingiunti a titolo di interessi per il ritardato pagamento, all'esito della quale il perito incaricato formulava, a partire dalle previsioni di cui al contratto di accreditamento sottoscritto per l'anno 2015, due distinte ipotesi di computo, caratterizzate dalla diversa determinazione del dies ad quem di decorrenza degli interessi di mora: In base alla prima ipotesi di calcolo, gli interessi venivano calcolati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di emissione della fattura da parte della Società
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e fino a quella del suo effettivo incasso;
nella seconda ipotesi, invece, gli interessi CP_1 di mora venivano calcolati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di Parte emissione della fattura, e fino alla data del pagamento del primo acconto da parte dell'
pagina 6 di 8 versato direttamente sul conto corrente della società, in adesione all'eccezione di impossibilità di pagamento in pendenza di procedure esecutive azionate da terzi nei confronti della società
Controparte_1
Orbene, a fronte delle due ipotesi ricostruttive formulate dal CTU nel proprio elaborato conclusivo, questo Giudice ritiene di aderire alla prima delle soluzioni prospettate, in tal modo riconoscendo alla società opposta la spettanza della somma di € 82.494,42 in luogo di quella di
€ 78.319,97, originariamente richiesta dalla società in sede di ingiunzione.
Non possono ritenersi pertinenti le argomentazioni di parte opponente circa l'esistenza di circostanze esterne impeditive rispetto al regolare adempimento delle proprie prestazioni, trattandosi di questioni afferenti a profili del rapporto contrattuale che nulla hanno a che vedere con la regolare esecuzione delle prestazioni sanitarie da parte della struttura accreditata, e conseguentemente con il diritto di quest'ultima a ricevere le remunerazioni pattuite per le medesime, in ottemperanza agli accordi stipulati tra le parti in sede contrattuale: ed infatti, nell'economia del contratto ex art. 8 quinquies stipulato tra le parti per il 2015 non vi è riferimento alla incidenza della eventuale irregolarità contributiva della società rispetto alla debenza dei corrispettivi dovuti per le prestazioni erogate, rilevando la vicenda, al più, in punto di verifica della persistenza dei requisiti di idoneità del soggetto accreditato, peraltro rimasta irrilevante in considerazione sia della conferma del rapporto di accreditamento anche per gli anni successivi, sia dell'afferenza delle procedure esecutive intentate da QU (e successivamente abbandonate) ad annualità differenti rispetto a quella oggetto del giudizio.
Aderendo, quindi, al calcolo effettuato dal CTU nel prospetto indicato come “Ipotesi I”, e tenendo conto delle somme già versate, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto deve Parte disporsi la condanna della opponente al pagamento della differenza tra l'importo degli interessi determinato in perizia e quello originariamente richiesto in sede monitoria, pari a residui € 4.174,45 oltre interessi sino al soddisfo.
In merito, infine, alla la regolamentazione delle spese di lite, in considerazione dell'accoglimento dell'eccezione di frazionamento del credito, la quale come esplicitato in premessa deve intendersi alla stregua di un'ipotesi di abuso del diritto sussumibile nell'ambito applicativo dell'art. 96 c.p.c., occorre procedere ad un'operazione di scissione della condanna pagina 7 di 8 alle spese dal principio generale della soccombenza, ponendo per tale ragione le spese di lite integralmente a carico della parte vittoriosa (cfr Cass. civ. n. 7299/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di cui in motivazione;
2) Per l'effetto, condanna la a corrispondere alla società la Parte_1 CP_1
somma di € 4.174,45 oltre interessi al soddisfo, a titolo di interessi ex D. lgs n. 231/2002 residui all'esito del pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo opposto, intervenuto in corso di giudizio;
3) Ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e in deroga al principio di soccombenza, condanna la società “
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Co
a rifondere alla le spese di lite del presente giudizio, che si CP_1 Parte_1
liquidano in complessivi € 2.908,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettario come per legge;
4) Pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese della CTU esperita in corso di giudizio.
Si comunichi.
Salerno, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Oliva
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