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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/12/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2157 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2157 / 2021 a cui è stata riunita la causa r.g.
4157/2021, promossa da:
(C.F. ), (C. F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C. F. ), tutti in C.F._2 Parte_3 C.F._3 proprio e quali eredi di nato il [...] ad [...] e deceduto il Persona_1
27.02.2012 in Roma, rappresentati e difesi dall'Avv. Malara Marco Gaetano (C. F.
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito C.F._4 in ROMA, VIA ERCOLANO, 5 (PEC: ) Email_1
ATTORI
NTro
5 (C. F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Clemente (c.f. ed C.F._5 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, Via Benaco n. 15
(PEC: ); Email_2
CONVENUTA
Pag. 1 a 10 E nei confronti di
(C. F. ), in persona del legale rappresentante NTroparte_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola de Luca (C. F. ) C.F._6
e dall'Avv. Grazia Maria D'Aiello (C. F. ), elettivamente domiciliati C.F._7 presso lo studio dell'Avv. Francesca Romana Codazzo sito in Tivoli, Via dell'Inversata n. 24,
(PEC: ; Email_3 Email_4
TERZA CHIAMATA IN MANLEVA
Oggetto: responsabilità medica.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 9 luglio 2025 ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e , in proprio Parte_2 Parte_1
e quali eredi di convenivano in giudizio la per sentirne Persona_1 CP_3 dichiarare la responsabilità nella causazione della morte del defunto Persona_1 con conseguente condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, ivi compreso il danno catastrofale e quello da perdita di chance, sia iure proprio che iure hereditatis, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della morte fino all'effettivo soddisfo. , inoltre, agiva anche in nome e per conto della figlia Pt_1 minore Parte_3
In particolare, gli attori sostenevano che il personale sanitario del pronto soccorso NT dell'Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli – riconducibile alla convenuta – avesse causato con il proprio operato la morte di ritardando gli esami Persona_1 necessari e il trasferimento presso il Policlinico Umberto I, avendo il fatto accesso Per_1 al pronto soccorso in data 20 febbraio 2012 e nuovamente in data 26 febbraio 2012.
Si costituiva la eccependo innanzitutto il difetto di legittimazione ad agire CP_3 di quale esercente la responsabilità genitoriale su la Parte_1 Parte_3 quale nelle more tra il rilascio della procura al difensore e l'introduzione della causa, era divenuta maggiorenne. In rito, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della domanda per
Pag. 2 a 10 difetto di legittimazione dell' e l'inammissibilità per la sussistenza di NTroparte_4 un giudicato penale sui medesimi fatti. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda per intervenuta prescrizione quinquennale e perché infondata. In subordine, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in garanzia il terzo Compagnie Assicuratrici
[...]
e per la responsabilità civile in CP_5 NTroparte_6 forza delle polizze assicurative n. ITOMM1101071 e n. ITOMM1301849.
Stante la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione processuale di Pt_1 limitatamente alla posizione della figlia rinunciava alla domanda Pt_3 Pt_1 spiegata in nome e per conto della figlia, e al presente giudizio veniva riunito per identità di parti, petitum e causa petendi. quello recante n. 4157/2021 introdotto da Parte_3 in proprio, divenuta maggiorenne,
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, l'assicuratore si costituiva concludendo per il rigetto della domanda attorea e della domanda di manleva, nonché in subordine chiedeva che la garanzia venisse quantificata al netto della franchigia di 100.000,00 euro nonché entro i limiti dei massimali della polizza.
Depositate le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., si procedeva ad una CTU medico- legale per accertare il nesso causale tra la condotta dei sanitari del pronto soccorso e la morte di Per_1
Da ultimo, la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 18 luglio 2025.
2. Innanzitutto, il tribunale deve accertare il nesso causale tra la morte di Persona_1
e l'operato del personale sanitario.
Si osserva solo incidentalmente che il vaglio di questo Giudice sulla sussistenza della responsabilità civile non è certamente pregiudicato dal giudicato penale. Come noto, i presupposti e i canoni di accertamento della responsabilità divergono profondamento sotto il profilo penalistico (in cui è presunta la non colpevolezza) e sotto quello civilistico
(in cui operano viceversa delle presunzioni di attribuzione di responsabilità). Il riparto degli oneri probatori assume, in sostanza. un regime opposto. Tale regime rispecchia la diversa natura delle due responsabilità, rispetto alle quali sono previste dall'ordinamento anche diverse conseguenze (la pena nel processo penale e il rimedio del risarcimento nel processo civile) e rende chiaro per quale motivo un soggetto, in relazione a un medesimo fatto, può risultare non responsabile in ambito penale e viceversa responsabile in quello civile.
Pag. 3 a 10 Venendo al merito, dall'elaborato peritale si evince che “Dall'analisi della condotta dei sanitari che ebbero in cura il sig. in occasione dell'accesso in Pronto Soccorso Per_1 del 26.02.2024 emergono profili di censura ascrivibili ad imprudenza, e nello specifico nel non aver sottoposto il Sig. ad accertamenti strumentali che risultavano Per_1 mandatario in base alle linee guida dell'epoca, che avrebbero con elevata probabilità consentito una migliore stratificazione del rischio ed una più precoce e rapido trasferimento presso un centro ospedaliero dotato di emodinamica. Inoltre, non è stato debitamente presa in considerazione il quadro clinico e la refrattarietà alla terapia somministrata che rientrava in una SCA ad alto rischio di complicanze (si rimanda alla discussione medico legale)”, e ancora “È rintracciabile una causalità giuridica tra la condotta dei sanitari e le conseguenze riportate dal Sig. a causa di una Per_1 intempestiva rivascolarizzazione coronarica, inquadrabile nei termini di perdita di chances significative. Considerando che nel caso di specie non si può asserire che
l'intervento omesso avrebbe avuto una capacità impedita pressochè sicura, sia per
l'estensione dell'area infartuata sia per problematiche logistiche (assenza dell'emodinamica presso il suddetto nosocomio) che sono svincolate dal potere decisionale del personale sanitario e della struttura in oggetto, ma sicuramente avrebbe modificando in maniera virtuosa il decorso patologico che già interessava il paziente.
Ma sempre di una mera asserzione probabilistica si tratta, giacché le reazioni di un paziente concreto all'adozione di qualsiasi terapia non sono completamente predicibili.”; da ultimo “la condotta adottata dai sanitari non è risultata aderente alle linee guida dell'epoca, come discusso nelle considerazioni medico legali, determinando una riduzione significativa delle probabilità di sopravvivenza. La portata di tali affermazioni
è verificabile in positivo in quanto l'adozione di una più tempestiva diagnosi di SCA ad alto rischio doveva ritenersi esigibile nel caso di specie, ed avrebbe consentito un più rapido trasferimento presso l'emodinamica competente dove poteva essere messo in atto
l'unico trattamento terapeutico risolutivo impedendo con significativa probabilità la morte del paziente.” (cfr. pagg. 50-51-52 CTU).
L'elaborato risulta redatto in modo esaustivo, coerente e conforme ai principi informatori della materia, sicché il Tribunale ne fa proprie le conclusioni.
Ciò posto, risulta appurato che il personale sanitario non si è attenuto alle buone pratiche previste al tempo della morte (febbraio 2012): dapprima sono stati ritardati gli esami necessari secondo le linee guida applicabile, e in un secondo momento il paziente è stato
Pag. 4 a 10 trasferito presso il nosocomio errato (ossia al in luogo del NTroparte_7
Policlinico Umberto I); inoltre, è stato impiegato un tempo eccessivo per il trasferimento dal sino al Policlinico Umberto I, condotta che ha ulteriormente NTroparte_7 ritardato l'intervento, che, se effettuato tempestivamente, avrebbe invece dato -con ragionevole probabilità- un esito positivo. La circostanza che non si possa avere la completa certezza dell'esito fausto dell'intervento effettuato tempestivamente non elide il nesso di causalità in questione, che deve essere accertato in via prognostica sulla base del principio dell'id quod plerumque accidit. A fronte di un intervento eseguito in via tempestiva (possibilità non garantita al paziente in ragione dell'errore nel trasferimento presso la struttura ospedaliera), non possono essere considerati come variabili nell'accertamento del nesso di causalità tra la condotta negligente e il danno evento specifiche complicanze (di carattere meramente eventuale) o ulteriori eventi di carattere straordinario e imprevedibile.
3. Alla luce di quanto esposto si ravvisa la responsabilità civile della parte convenuta e devono essere pertanto esaminate le domande risarcitorie.
Risulta, infatti, infondata l'eccezione di prescrizione della domanda, formulata dalla convenuta, in quanto si verte in materia di responsabilità contrattuale e non extracontrattuale.
Sul punto, deve trovare applicazione il principio di diritto secondo cui “In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo, invece, a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non
è stato eziologicamente rilevante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, avendo accertato la mancata esecuzione di un esame bioptico estemporaneo prescritto dal protocollo chirurgico, ha ritenuto gravare sull'azienda ospedaliera l'onere di provare l'irrilevanza causale di tale omissione, dimostrando con certezza che l'esecuzione della biopsia non avrebbe comunque consentito di individuare la corretta patologia - che richiedeva una nefrectomia soltanto parziale - e, quindi, di impedire l'erronea asportazione totale del rene effettuata al paziente).” (Cass., Sez. 3 - ,
Sentenza n. 24073 del 13/10/2017 - Rv. 645834 - 02).
Pag. 5 a 10 NT Sotto il profilo in questione, alcuna prova liberatoria è stata allegata dalla convenuta.
3.1. La domanda di risarcimento del danno patrimoniale deve essere rigettata in quanto non risultano allegati né documentati in modo puntuale i danni di tale natura asseritamente subiti.
3.2 Deve, al contrario, essere accolta la domanda di risarcimento del danno da perdita parentale, spiegata dalla moglie e dai figli del paziente, in applicazione del principio di diritto, già richiamato in sede di ordinanza del 24 gennaio 2025, secondo cui “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti
o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022 Rv.
665266 - 01).
Ebbene, nel caso di specie risulta provata la parentela tra gli attori e il defunto, come da relativi certificati anagrafici depositati, e la circostanza in ogni caso è pacifica tra le parti.
3.3.Essendo state accolte le domande di risarcimento del danno da perdita parentale spiegate NT dagli attori nei confronti della è necessario procedere alla loro quantificazione.
Il Tribunale rileva quanto segue.
Trattandosi di danno da perdita parentale, l'applicazione delle tabelle del Tribunale di
Roma da parte del giudicante risulta agevole, trattandosi di mera operazione matematica, anche in assenza di un prospetto di quantificazione da parte della difesa attorea.
Difatti, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul
"sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (il quale attinga, ove reputato utile, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla versione della tabella milanese anteriore
a quella del giugno 2022), purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto
Pag. 6 a 10 delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nel quantificare il danno da perdita del rapporto parentale patito dai fratelli della vittima di un incidente stradale sulla base delle tabelle milanesi del 2018, aveva ridotto
l'importo - vicino al massimo tabellare - liquidato dal giudice di primo grado, in considerazione della mancata dimostrazione di circostanze eccezionali idonee a giustificare la suddetta liquidazione).” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023 -
Rv. 666969 - 01).
Nel caso di specie, l'operazione è resa possibile dalle allegazioni degli attori circa gli elementi di fatto che condizionano la voce del danno, e segnatamente: 1) l'età di Per_1 al momento del decesso (50 anni); 2) l'età dei superstiti alla data del sinistro (45
[...] anni , 16 anni 8 anni ); 3) il grado di Parte_1 Parte_2 Parte_3 parentela, essendo gli attori moglie e figli del defunto.
Come detto, ritiene questo Tribunale di applicare, nella liquidazione del danno, le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma.
Pertanto, il danno risarcibile in favore della moglie viene liquidato in Parte_1
€ 346.476,00.
Non essendo stata articolata esplicita domanda, non vengono riconosciuti gli interessi compensativi sulla somma (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4938 del 16/02/2023 Rv. 667257
- 01). Decorrono, invece, ai sensi dell'art. 1282 c.c., gli interessi corrispettivi nella misura legale dalla data della pronuncia e sino al saldo.
Il danno risarcibile in favore del figlio viene liquidato in € 340.701,40. Parte_2
Non essendo stata articolata esplicita domanda, non vengono riconosciuti gli interessi compensativi sulla somma (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4938 del 16/02/2023 Rv. 667257
- 01). Decorrono, invece, ai sensi dell'art. 1282 c.c., gli interessi corrispettivi nella misura legale dalla data della pronuncia e sino al saldo.
Il danno risarcibile in favore della figlia viene liquidato in € 346.476,00. Parte_3
Non essendo stata articolata esplicita domanda, non vengono riconosciuti gli interessi compensativi sulla somma (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4938 del 16/02/2023 Rv. 667257
– 01). Decorrono, invece, ai sensi dell'art. 1282 c.c., gli interessi corrispettivi nella misura legale dalla data della pronuncia e sino al saldo.
4. Gli attori agivano anche iure hereditatis per il risarcimento del “danno catastrofale e quello da perdita di chance”, specificando che tra il ricovero in pronto soccorso e la morte erano
Pag. 7 a 10 trascorse ore in cui il paziente era vigile, provocando quindi nel defunto la consapevolezza della morte imminente.
La domanda deve essere rigettata.
Per quanto attiene al danno catastrofale, esso viene acquisito nel patrimonio del deceduto ed è trasmissibile agli eredi, (cfr Cass. Sez. L, Sentenza n. 13672 del 07/06/2010 - Rv.
613653 – 01, secondo cui “In caso di morte che segua le lesioni fisiche dopo breve tempo, il danno c.d. tanatologico, consistente nella sofferenza patita dalla vittima che sia rimasta lucida durante l'agonia, in consapevole attesa della fine, dev'essere ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, ed il diritto al relativo risarcimento è trasmissibile agli eredi. (Nella specie, avente ad oggetto il decesso conseguente ad un infortunio sul lavoro causato dal crollo di un muro, la S.C. ha cassato la pronuncia della corte di merito che aveva ritenuto che l'ambito temporale estremamente circoscritto dei fatti rendesse irrilevante l'accertamento sull'esistenza in vita del lavoratore al momento dell'estrazione dalle macerie e sulla sua richiesta di aiuto).” ).
Nel caso di specie, non risulta in atti la prova che seppure cosciente, Persona_1 abbia avuto consapevolezza della morte imminente durante il trasferimento a Roma.
Pertanto, non è stata raggiunta la prova di tale voce di danno subito dal defunto, ossia della sofferenza dovuta alla consapevolezza della morte imminente, e di conseguenza non
è possibile riconoscerlo ai suoi eredi odierni attori.
Per quanto attiene il danno da perdita di chance, considerato che dalle difese degli attori non si evince in cosa dovrebbe consistere, non essendo state indicate le specifiche opportunità mancate (se non la “chance di salvezza” che non rientra nell'alveo del rimedio risarcitorio in questione), la domanda parimenti viene rigettata.
5. Dall'accoglimento della domanda attorea discende il vaglio della domanda di manleva. NT LI nel segno l'eccezione sollevata dalla nei confronti della terza chiamata con riferimento alla tardività della costituzione in giudizio, con conseguente decadenza dalla proposizione di eccezioni di merito, come l'eccezione di prescrizione formulata rispetto alla polizza n. ITOMM1101071.
Nel merito, la domanda di manleva deve essere accolta.
L'eccezione dell'assicuratore, secondo cui non vi è stata tempestiva denuncia del sinistro NT da parte della è destituita di fondamento.
Pag. 8 a 10 Difetta in atti la prova che la cartella clinica del paziente sia stata sottoposta a sequestro nella immediatezza del fatto, mentre vi è la prova che prima richiesta di risarcimento da parte degli attori nei confronti della convenuta è avvenuto nel 2014 e che è stata tempestivamente inviata alla terza chiamata.
Ciò posto, la domanda di manleva viene accolta, tenuto conto della franchigia di
100.000,00 euro e dei massimali di polizza.
6. Ogni altra questione risulta assorbita.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
NT 1) Condanna la convenuta al pagamento di € 346.476,00 in favore di Parte_1
, oltre interessi ex art. 1282 c.c. nella misura legale dalla data della pronuncia e
[...] sino al saldo;
NT 2) Condanna la convenuta al pagamento di € 340.701,40 in favore di Parte_2 oltre interessi ex art. 1282 c.c. nella misura legale dalla data della pronuncia e sino al saldo;
NT 3) Condanna la convenuta al pagamento di € 346.476,00 in favore di Parte_3 oltre interessi ex art. 1282 c.c. nella misura legale dalla data della pronuncia e sino al saldo;
4) Rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, del danno catastrofale e di quello da perdita di chance;
5) Accoglie la domanda di manleva e per l'effetto condanna NTroparte_2
a manlevare la da ogni onere economico relativo ai danni accertati e alle CP_3 spese del presente giudizio, quantificati come ai punti 1), 2), e 3), previa decurtazione della franchigia di € 100.000,00 e nei limiti del massimale di polizza;
NT 6) Condanna parte convenuta alla refusione delle spese del giudizio nei CP_3 confronti degli attori liquidate in 21.000,00 euro oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
Pag. 9 a 10 7) Condanna alla manleva delle spese del giudizio poste a NTroparte_2 carico della in favore degli attori come liquidate sub 6); CP_3
8) Condanna la alla refusione alla delle spese NTroparte_2 CP_3 del giudizio, che liquida per onorari in 18.000,00 euro oltre spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge.
9) Pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico della
CP_3
NT 10) Condanna la a manlevare la convenuta dagli oneri NTroparte_2 economici sub 9).
Tivoli, 10 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 10 a 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2157 / 2021 a cui è stata riunita la causa r.g.
4157/2021, promossa da:
(C.F. ), (C. F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C. F. ), tutti in C.F._2 Parte_3 C.F._3 proprio e quali eredi di nato il [...] ad [...] e deceduto il Persona_1
27.02.2012 in Roma, rappresentati e difesi dall'Avv. Malara Marco Gaetano (C. F.
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito C.F._4 in ROMA, VIA ERCOLANO, 5 (PEC: ) Email_1
ATTORI
NTro
5 (C. F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Clemente (c.f. ed C.F._5 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, Via Benaco n. 15
(PEC: ); Email_2
CONVENUTA
Pag. 1 a 10 E nei confronti di
(C. F. ), in persona del legale rappresentante NTroparte_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola de Luca (C. F. ) C.F._6
e dall'Avv. Grazia Maria D'Aiello (C. F. ), elettivamente domiciliati C.F._7 presso lo studio dell'Avv. Francesca Romana Codazzo sito in Tivoli, Via dell'Inversata n. 24,
(PEC: ; Email_3 Email_4
TERZA CHIAMATA IN MANLEVA
Oggetto: responsabilità medica.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 9 luglio 2025 ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e , in proprio Parte_2 Parte_1
e quali eredi di convenivano in giudizio la per sentirne Persona_1 CP_3 dichiarare la responsabilità nella causazione della morte del defunto Persona_1 con conseguente condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, ivi compreso il danno catastrofale e quello da perdita di chance, sia iure proprio che iure hereditatis, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della morte fino all'effettivo soddisfo. , inoltre, agiva anche in nome e per conto della figlia Pt_1 minore Parte_3
In particolare, gli attori sostenevano che il personale sanitario del pronto soccorso NT dell'Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli – riconducibile alla convenuta – avesse causato con il proprio operato la morte di ritardando gli esami Persona_1 necessari e il trasferimento presso il Policlinico Umberto I, avendo il fatto accesso Per_1 al pronto soccorso in data 20 febbraio 2012 e nuovamente in data 26 febbraio 2012.
Si costituiva la eccependo innanzitutto il difetto di legittimazione ad agire CP_3 di quale esercente la responsabilità genitoriale su la Parte_1 Parte_3 quale nelle more tra il rilascio della procura al difensore e l'introduzione della causa, era divenuta maggiorenne. In rito, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della domanda per
Pag. 2 a 10 difetto di legittimazione dell' e l'inammissibilità per la sussistenza di NTroparte_4 un giudicato penale sui medesimi fatti. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda per intervenuta prescrizione quinquennale e perché infondata. In subordine, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in garanzia il terzo Compagnie Assicuratrici
[...]
e per la responsabilità civile in CP_5 NTroparte_6 forza delle polizze assicurative n. ITOMM1101071 e n. ITOMM1301849.
Stante la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione processuale di Pt_1 limitatamente alla posizione della figlia rinunciava alla domanda Pt_3 Pt_1 spiegata in nome e per conto della figlia, e al presente giudizio veniva riunito per identità di parti, petitum e causa petendi. quello recante n. 4157/2021 introdotto da Parte_3 in proprio, divenuta maggiorenne,
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, l'assicuratore si costituiva concludendo per il rigetto della domanda attorea e della domanda di manleva, nonché in subordine chiedeva che la garanzia venisse quantificata al netto della franchigia di 100.000,00 euro nonché entro i limiti dei massimali della polizza.
Depositate le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., si procedeva ad una CTU medico- legale per accertare il nesso causale tra la condotta dei sanitari del pronto soccorso e la morte di Per_1
Da ultimo, la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 18 luglio 2025.
2. Innanzitutto, il tribunale deve accertare il nesso causale tra la morte di Persona_1
e l'operato del personale sanitario.
Si osserva solo incidentalmente che il vaglio di questo Giudice sulla sussistenza della responsabilità civile non è certamente pregiudicato dal giudicato penale. Come noto, i presupposti e i canoni di accertamento della responsabilità divergono profondamento sotto il profilo penalistico (in cui è presunta la non colpevolezza) e sotto quello civilistico
(in cui operano viceversa delle presunzioni di attribuzione di responsabilità). Il riparto degli oneri probatori assume, in sostanza. un regime opposto. Tale regime rispecchia la diversa natura delle due responsabilità, rispetto alle quali sono previste dall'ordinamento anche diverse conseguenze (la pena nel processo penale e il rimedio del risarcimento nel processo civile) e rende chiaro per quale motivo un soggetto, in relazione a un medesimo fatto, può risultare non responsabile in ambito penale e viceversa responsabile in quello civile.
Pag. 3 a 10 Venendo al merito, dall'elaborato peritale si evince che “Dall'analisi della condotta dei sanitari che ebbero in cura il sig. in occasione dell'accesso in Pronto Soccorso Per_1 del 26.02.2024 emergono profili di censura ascrivibili ad imprudenza, e nello specifico nel non aver sottoposto il Sig. ad accertamenti strumentali che risultavano Per_1 mandatario in base alle linee guida dell'epoca, che avrebbero con elevata probabilità consentito una migliore stratificazione del rischio ed una più precoce e rapido trasferimento presso un centro ospedaliero dotato di emodinamica. Inoltre, non è stato debitamente presa in considerazione il quadro clinico e la refrattarietà alla terapia somministrata che rientrava in una SCA ad alto rischio di complicanze (si rimanda alla discussione medico legale)”, e ancora “È rintracciabile una causalità giuridica tra la condotta dei sanitari e le conseguenze riportate dal Sig. a causa di una Per_1 intempestiva rivascolarizzazione coronarica, inquadrabile nei termini di perdita di chances significative. Considerando che nel caso di specie non si può asserire che
l'intervento omesso avrebbe avuto una capacità impedita pressochè sicura, sia per
l'estensione dell'area infartuata sia per problematiche logistiche (assenza dell'emodinamica presso il suddetto nosocomio) che sono svincolate dal potere decisionale del personale sanitario e della struttura in oggetto, ma sicuramente avrebbe modificando in maniera virtuosa il decorso patologico che già interessava il paziente.
Ma sempre di una mera asserzione probabilistica si tratta, giacché le reazioni di un paziente concreto all'adozione di qualsiasi terapia non sono completamente predicibili.”; da ultimo “la condotta adottata dai sanitari non è risultata aderente alle linee guida dell'epoca, come discusso nelle considerazioni medico legali, determinando una riduzione significativa delle probabilità di sopravvivenza. La portata di tali affermazioni
è verificabile in positivo in quanto l'adozione di una più tempestiva diagnosi di SCA ad alto rischio doveva ritenersi esigibile nel caso di specie, ed avrebbe consentito un più rapido trasferimento presso l'emodinamica competente dove poteva essere messo in atto
l'unico trattamento terapeutico risolutivo impedendo con significativa probabilità la morte del paziente.” (cfr. pagg. 50-51-52 CTU).
L'elaborato risulta redatto in modo esaustivo, coerente e conforme ai principi informatori della materia, sicché il Tribunale ne fa proprie le conclusioni.
Ciò posto, risulta appurato che il personale sanitario non si è attenuto alle buone pratiche previste al tempo della morte (febbraio 2012): dapprima sono stati ritardati gli esami necessari secondo le linee guida applicabile, e in un secondo momento il paziente è stato
Pag. 4 a 10 trasferito presso il nosocomio errato (ossia al in luogo del NTroparte_7
Policlinico Umberto I); inoltre, è stato impiegato un tempo eccessivo per il trasferimento dal sino al Policlinico Umberto I, condotta che ha ulteriormente NTroparte_7 ritardato l'intervento, che, se effettuato tempestivamente, avrebbe invece dato -con ragionevole probabilità- un esito positivo. La circostanza che non si possa avere la completa certezza dell'esito fausto dell'intervento effettuato tempestivamente non elide il nesso di causalità in questione, che deve essere accertato in via prognostica sulla base del principio dell'id quod plerumque accidit. A fronte di un intervento eseguito in via tempestiva (possibilità non garantita al paziente in ragione dell'errore nel trasferimento presso la struttura ospedaliera), non possono essere considerati come variabili nell'accertamento del nesso di causalità tra la condotta negligente e il danno evento specifiche complicanze (di carattere meramente eventuale) o ulteriori eventi di carattere straordinario e imprevedibile.
3. Alla luce di quanto esposto si ravvisa la responsabilità civile della parte convenuta e devono essere pertanto esaminate le domande risarcitorie.
Risulta, infatti, infondata l'eccezione di prescrizione della domanda, formulata dalla convenuta, in quanto si verte in materia di responsabilità contrattuale e non extracontrattuale.
Sul punto, deve trovare applicazione il principio di diritto secondo cui “In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo, invece, a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non
è stato eziologicamente rilevante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, avendo accertato la mancata esecuzione di un esame bioptico estemporaneo prescritto dal protocollo chirurgico, ha ritenuto gravare sull'azienda ospedaliera l'onere di provare l'irrilevanza causale di tale omissione, dimostrando con certezza che l'esecuzione della biopsia non avrebbe comunque consentito di individuare la corretta patologia - che richiedeva una nefrectomia soltanto parziale - e, quindi, di impedire l'erronea asportazione totale del rene effettuata al paziente).” (Cass., Sez. 3 - ,
Sentenza n. 24073 del 13/10/2017 - Rv. 645834 - 02).
Pag. 5 a 10 NT Sotto il profilo in questione, alcuna prova liberatoria è stata allegata dalla convenuta.
3.1. La domanda di risarcimento del danno patrimoniale deve essere rigettata in quanto non risultano allegati né documentati in modo puntuale i danni di tale natura asseritamente subiti.
3.2 Deve, al contrario, essere accolta la domanda di risarcimento del danno da perdita parentale, spiegata dalla moglie e dai figli del paziente, in applicazione del principio di diritto, già richiamato in sede di ordinanza del 24 gennaio 2025, secondo cui “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti
o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022 Rv.
665266 - 01).
Ebbene, nel caso di specie risulta provata la parentela tra gli attori e il defunto, come da relativi certificati anagrafici depositati, e la circostanza in ogni caso è pacifica tra le parti.
3.3.Essendo state accolte le domande di risarcimento del danno da perdita parentale spiegate NT dagli attori nei confronti della è necessario procedere alla loro quantificazione.
Il Tribunale rileva quanto segue.
Trattandosi di danno da perdita parentale, l'applicazione delle tabelle del Tribunale di
Roma da parte del giudicante risulta agevole, trattandosi di mera operazione matematica, anche in assenza di un prospetto di quantificazione da parte della difesa attorea.
Difatti, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul
"sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (il quale attinga, ove reputato utile, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla versione della tabella milanese anteriore
a quella del giugno 2022), purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto
Pag. 6 a 10 delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nel quantificare il danno da perdita del rapporto parentale patito dai fratelli della vittima di un incidente stradale sulla base delle tabelle milanesi del 2018, aveva ridotto
l'importo - vicino al massimo tabellare - liquidato dal giudice di primo grado, in considerazione della mancata dimostrazione di circostanze eccezionali idonee a giustificare la suddetta liquidazione).” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023 -
Rv. 666969 - 01).
Nel caso di specie, l'operazione è resa possibile dalle allegazioni degli attori circa gli elementi di fatto che condizionano la voce del danno, e segnatamente: 1) l'età di Per_1 al momento del decesso (50 anni); 2) l'età dei superstiti alla data del sinistro (45
[...] anni , 16 anni 8 anni ); 3) il grado di Parte_1 Parte_2 Parte_3 parentela, essendo gli attori moglie e figli del defunto.
Come detto, ritiene questo Tribunale di applicare, nella liquidazione del danno, le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma.
Pertanto, il danno risarcibile in favore della moglie viene liquidato in Parte_1
€ 346.476,00.
Non essendo stata articolata esplicita domanda, non vengono riconosciuti gli interessi compensativi sulla somma (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4938 del 16/02/2023 Rv. 667257
- 01). Decorrono, invece, ai sensi dell'art. 1282 c.c., gli interessi corrispettivi nella misura legale dalla data della pronuncia e sino al saldo.
Il danno risarcibile in favore del figlio viene liquidato in € 340.701,40. Parte_2
Non essendo stata articolata esplicita domanda, non vengono riconosciuti gli interessi compensativi sulla somma (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4938 del 16/02/2023 Rv. 667257
- 01). Decorrono, invece, ai sensi dell'art. 1282 c.c., gli interessi corrispettivi nella misura legale dalla data della pronuncia e sino al saldo.
Il danno risarcibile in favore della figlia viene liquidato in € 346.476,00. Parte_3
Non essendo stata articolata esplicita domanda, non vengono riconosciuti gli interessi compensativi sulla somma (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4938 del 16/02/2023 Rv. 667257
– 01). Decorrono, invece, ai sensi dell'art. 1282 c.c., gli interessi corrispettivi nella misura legale dalla data della pronuncia e sino al saldo.
4. Gli attori agivano anche iure hereditatis per il risarcimento del “danno catastrofale e quello da perdita di chance”, specificando che tra il ricovero in pronto soccorso e la morte erano
Pag. 7 a 10 trascorse ore in cui il paziente era vigile, provocando quindi nel defunto la consapevolezza della morte imminente.
La domanda deve essere rigettata.
Per quanto attiene al danno catastrofale, esso viene acquisito nel patrimonio del deceduto ed è trasmissibile agli eredi, (cfr Cass. Sez. L, Sentenza n. 13672 del 07/06/2010 - Rv.
613653 – 01, secondo cui “In caso di morte che segua le lesioni fisiche dopo breve tempo, il danno c.d. tanatologico, consistente nella sofferenza patita dalla vittima che sia rimasta lucida durante l'agonia, in consapevole attesa della fine, dev'essere ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, ed il diritto al relativo risarcimento è trasmissibile agli eredi. (Nella specie, avente ad oggetto il decesso conseguente ad un infortunio sul lavoro causato dal crollo di un muro, la S.C. ha cassato la pronuncia della corte di merito che aveva ritenuto che l'ambito temporale estremamente circoscritto dei fatti rendesse irrilevante l'accertamento sull'esistenza in vita del lavoratore al momento dell'estrazione dalle macerie e sulla sua richiesta di aiuto).” ).
Nel caso di specie, non risulta in atti la prova che seppure cosciente, Persona_1 abbia avuto consapevolezza della morte imminente durante il trasferimento a Roma.
Pertanto, non è stata raggiunta la prova di tale voce di danno subito dal defunto, ossia della sofferenza dovuta alla consapevolezza della morte imminente, e di conseguenza non
è possibile riconoscerlo ai suoi eredi odierni attori.
Per quanto attiene il danno da perdita di chance, considerato che dalle difese degli attori non si evince in cosa dovrebbe consistere, non essendo state indicate le specifiche opportunità mancate (se non la “chance di salvezza” che non rientra nell'alveo del rimedio risarcitorio in questione), la domanda parimenti viene rigettata.
5. Dall'accoglimento della domanda attorea discende il vaglio della domanda di manleva. NT LI nel segno l'eccezione sollevata dalla nei confronti della terza chiamata con riferimento alla tardività della costituzione in giudizio, con conseguente decadenza dalla proposizione di eccezioni di merito, come l'eccezione di prescrizione formulata rispetto alla polizza n. ITOMM1101071.
Nel merito, la domanda di manleva deve essere accolta.
L'eccezione dell'assicuratore, secondo cui non vi è stata tempestiva denuncia del sinistro NT da parte della è destituita di fondamento.
Pag. 8 a 10 Difetta in atti la prova che la cartella clinica del paziente sia stata sottoposta a sequestro nella immediatezza del fatto, mentre vi è la prova che prima richiesta di risarcimento da parte degli attori nei confronti della convenuta è avvenuto nel 2014 e che è stata tempestivamente inviata alla terza chiamata.
Ciò posto, la domanda di manleva viene accolta, tenuto conto della franchigia di
100.000,00 euro e dei massimali di polizza.
6. Ogni altra questione risulta assorbita.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
NT 1) Condanna la convenuta al pagamento di € 346.476,00 in favore di Parte_1
, oltre interessi ex art. 1282 c.c. nella misura legale dalla data della pronuncia e
[...] sino al saldo;
NT 2) Condanna la convenuta al pagamento di € 340.701,40 in favore di Parte_2 oltre interessi ex art. 1282 c.c. nella misura legale dalla data della pronuncia e sino al saldo;
NT 3) Condanna la convenuta al pagamento di € 346.476,00 in favore di Parte_3 oltre interessi ex art. 1282 c.c. nella misura legale dalla data della pronuncia e sino al saldo;
4) Rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, del danno catastrofale e di quello da perdita di chance;
5) Accoglie la domanda di manleva e per l'effetto condanna NTroparte_2
a manlevare la da ogni onere economico relativo ai danni accertati e alle CP_3 spese del presente giudizio, quantificati come ai punti 1), 2), e 3), previa decurtazione della franchigia di € 100.000,00 e nei limiti del massimale di polizza;
NT 6) Condanna parte convenuta alla refusione delle spese del giudizio nei CP_3 confronti degli attori liquidate in 21.000,00 euro oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
Pag. 9 a 10 7) Condanna alla manleva delle spese del giudizio poste a NTroparte_2 carico della in favore degli attori come liquidate sub 6); CP_3
8) Condanna la alla refusione alla delle spese NTroparte_2 CP_3 del giudizio, che liquida per onorari in 18.000,00 euro oltre spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge.
9) Pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico della
CP_3
NT 10) Condanna la a manlevare la convenuta dagli oneri NTroparte_2 economici sub 9).
Tivoli, 10 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
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