Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 10/03/2025, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01969/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05321/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5321 del 2024, proposto da
AM HA EK AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Casola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica; rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti del procedimento amministrativo n. 23NA022207, avanzata a mezzo p.e.c. in data 16.09.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino egiziano, il 25.05.2023 avanzava alla Questura di Napoli una richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale.
In data 16.09.2024, egli ha avanzato istanza d’accesso agli atti del procedimento per conoscerne lo stato, ad oltre un anno dal suo avvio ma l’accesso è stato negato con silenzio formatosi il 16.10.2024.
Con il ricorso in esame deduce la violazione degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.
Si è costituita l’amministrazione intimata la quale ha rappresentato di aver dato riscontro alla detta istanza comunicando in data 22 aprile 2024 ed in data 14 gennaio 2025 che il procedimento era in attesa del parere della competente commissione territoriale.
Alla odierna udienza camerale il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio avendo ricevuto la documentazione richiesta.
Di tanto preso atto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
La definizione in rito della causa consente di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO