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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 18/10/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 797/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 797/2022, avente ad oggetto “nullità – risoluzione – ripetizione dell'indebito – risarcimento danni”
PROMOSSA DA
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA (P. VA Parte_1
), in persona del l.r.p.t., elett.te domiciliata a Crotone in via Firenze n. 70; P.IVA_1 rappresentata a difesa dagli Avv.ti Gaetano Grillo e Maria Teresa Giordano, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(P. VA ), in persona del p.t., elett.te domiciliato Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
a Crotone, P.zza della Resistenza n. 1; rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Di
Francesco dell'Avvocatura dell'Ente;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
-1- potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con ricorso depositato, ai sensi dell'art. 447 bis e ss. c.p.c., in data 26.04.2022
l , in persona del relativo Controparte_3
l.r.p.t., contestando l'omesso rinnovo in proprio favore della concessione dell'impianto sportivo denominato “Parco Campagna”, di proprietà del Comune d Crotone, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare la risoluzione della convenzione stipulata il 7.3.2011 per il grave inadempimento del concedente Comune di Crotone -C.F. 81000250759- in persona del Sindaco pro-tempore, per avere non rinnovato o, quanto meno, non prorogato la convenzione per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa di €
128.680,00 (196.000 - 67.320) di cui ai predetti investimenti, oltre IVA per come dovuta;
2) tenuto conto del fatto che il contratto di locazione o di affitto è ad esecuzione continuata, accertare e dichiarare che la somma di € 67.320,00, formata dagli undici canoni annuali compensati con la corrispondente somma dogli investimenti, integra prestazioni già eseguite, per cui la risoluzione a mente dell'art.1458 I' comma non estende i suoi effetti in ordine ad esse prestazioni;
3) accertare o dichiarare che con la risoluzione è venuta meno la causa adquirendi per cui il concedente -C.F. in persona dal Sindaco pro-tempore va Controparte_1 P.IVA_3 condannato, secondo la regola dell'indebito oggettivo, alla restituzione della somma di €
128.680,00 o di quella minore somma che sarà accertata in corso di causa esborsata per realizzare gli interventi autorizzati od eseguiti, oltre agli interessi legali ed oltre IVA per come dovuta;
4) in via subordinata (e salvo gravame):
-accertare e dichiarare che la somma di € 128.680,00 o quella minore che sarà accertata nel corso del giudizio ha integrato un indebito oggettivo;
-per l'effetto, condannare il concedente - C.F. - in persona Controparte_1 P.IVA_3 del Sindaco pro-tempore, al pagamento della cennata somma di € 128.680,00 o di quella minoro che sarà accertata nel corso del giudizio a favore della concessionaria, oltre agli interessi legali ed IVA por come dovuta;
5) In via più gradata ancora:
-accertare e dichiarare che sussistono i presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento ossia a diro 1) l'arricchimento del che ha approfittato degli investimenti eseguiti CP_1 sull'impianto sportivo denominato Parco Campagna di sua proprietà; 2) la diminuzione patrimoniale della concessionaria che ha realizzato i cennati investimenti senza essere remunerata;
-2- 3) l'arricchimento del Comune o l'impoverimento della concessionaria quali effetto del medesimo fatto causativo ossia a dire la mancata rinnovazione o proroga della convenzione;
in considerazione di tanto:
- condannare il - C.F. - in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_3 concedente al pagamento della somma di € 128.680,00 o di quella minoro accertata in corso di causa a favore della concessionaria per la detta causale, oltre agli interessi legali;
- condannare il concedente - C.F. - in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_3 pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del giudizio».
2. - Radicatosi il contraddittorio con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, si è tempestivamente costituito in giudizio il Controparte_1 il quale, oltre ad eccepire l'errata determinazione del rito prescelto dal ricorrente, il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. e l'infondatezza delle doglianze attoree, ha spiegato domanda riconvenzionale tesa ad ottenere il risarcimento del danno e/o il ripristino dello status quo ante contestualmente al rilascio dell'immobile.
In particolare, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare:
- fissare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n.5" nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.;
- accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione a decidere sulla domanda di risoluzione promossa dalla ricorrente contro il in favore del giudice Controparte_1 amministrativo e per l'effetto rigettare il ricorso promosso dall
[...]
in persona del l.r.p.t. nei confronti del Controparte_3 Controparte_1
- accertare e dichiarare l'errore di parte ricorrente nella scelta del rito ex artt.447 e 414 c.p.c. e per l'effetto rigettare il ricorso promosso dall Controparte_3
in persona del l.r.p.t. nei confronti del
[...] Controparte_1
2) Nel merito:
- accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione della Convenzione intercorsa tra le parti, avente ad oggetto l'affidamento in concessione della gestione dell'impianto sportivo comunale denominato "Parco Campagna", e per l'effetto rigettare il ricorso promosso dall
[...]
in persona del 1r.p.t. nei confronti del Comune di Controparte_3
Crotone;
- condannare parte ricorrente allo sgombero immediato del bene ed al rilascio e alla riconsegna dell'impianto sportivo in oggetto in favore del Comune di Crotone;
- accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di proroga e/o rinnovo della Convenzione formulata dall in persona del l.r.p.t. Controparte_3 nei confronti del e per l'effetto rigettare il ricorso promosso dall Controparte_1 [...]
in persona del l.r.p.t. nei confronti del Controparte_3 CP_5
[...]
[...] [
con condanna di parte ricorrente allo sgombero immediato del bene ed al rilascio e
[...] riconsegna dell'impianto sportivo in favore del Controparte_1
- rigettare la domanda di indebito oggettivo e/o di arricchimento senza causa per i motivi sopra esposti;
3) In via riconvenzionale:
- condannare la ricorrente in solido con il sig. , al risarcimento del danno per CP_4 mancata realizzazione di opere contrattualmente previste e non eseguite per l'importo riportato in
Convenzione pari ad € 42.000,00= o nella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali;
- condannare l in solido con il sig. Controparte_3
al risarcimento del danno cagionato alla struttura pubblica a causa della costruzione CP_4 abusiva non autorizzata eseguita dalla concessionaria nella misura che sarà accertata in corso di causa;
- condannare parte ricorrente in solido con il sig. al ripristino dell'impianto CP_4 sportivo de quo con l'eliminazione della platea in cemento armato realizzata sul terreno dell'impianto affidato in concessione ed al ripristino dei due campi da bocce distrutti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano al momento della Convenzione;
- condannare la ricorrente in solido con il sig. , al pagamento in favore del CP_4 di Crotone della indennità di occupazione sine titulo relativa al periodo intercorrente tra CP_1 la data di scadenza della Convenzione e quella di effettivo rilascio del bene, pari all'importo mensile stabilito in Convenzione a titolo di canone di concessione per ogni mese di detenzione illegittima del bene, per un complessivo di € 5.000,00= o nella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali;
- condannare la ricorrente in solido con il sig. , al risarcimento del danno per CP_4 ritardata restituzione del bene nella somma di € 50.000,00= ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali;
- condannare l in solido con il sig. Controparte_3
al pagamento dei compensi e delle spese di giudizio, comprensivi di rimborso spese CP_4 generali, cassa previdenza avvocati ed iva di legge se dovuta».
3. - Rigettata dal precedente titolare del fascicolo la richiesta di estensione del contraddittorio al legale rappresentante dell'associazione ricorrente, disposta la conversione dell'originario rito speciale in quello ordinario ed assegnati, ratione temporis, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante nomina di un c.t.u. ed acquisizione documentale.
4. - Subentrato nella titolarità del fascicolo il sottoscritto magistrato solo a far data dal
22.02.2024, all'udienza del 16.10.2025 – fissata a seguito di due rinvii disposti su richiesta dei difensori delle parti nel tentativo di agevolare una soluzione transattiva della controversia - la causa è stata introitata per la decisione.
-4- In diritto
1. - Ai fini della decisione, attesa l'inammissibilità di tutte le domande, eccezioni e/o contestazioni non tempestivamente dedotte nel rispetto delle preclusioni processuali, risultano dirimenti le seguenti considerazioni
2. - Giova premettere, in punto di qualificazione giuridica, che la fattispecie per cui è causa va ricondotta al genus delle concessioni-contratto, ipotesi nella quale ad un provvedimento concessorio (destinato a trasferire al destinatario privato l'esercizio di diritto, poteri e facoltà facenti capo alla P.A. nella sua veste di autorità “pubblicistica”) si affianca un contratto (teso a regolamentare, su un piano paritetico tra le parti, i reciproci diritti ed obblighi, ivi compresi quelli vantati da ed incombenti sulla P.A. nella sua veste di pubblico “contraente”).
2.1. - Per tale ragione è senz'altro condivisibile l'ordinanza emessa da precedente G.I. in data 15.11.2022, con la quale, rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione, è stata disposta la conversione del rito, trovando fondamento l'esercizio del diritto di godimento di un bene pubblico da parte dell'associazione privata, non certo in uno dei contratti previsti dagli artt. 409 e 447 bis c.p.c., bensì in un provvedimento autoritativo di stampo pubblicistico, al quale accede sì un contratto, ma preordinato a regolamentare esclusivamente gli aspetti patrimoniali rapporto concessorio.
Difatti, dovendo ribadirsi che gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile del ai sensi dell'art. 826, ult. comma, CP_1
c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive (cfr., tra le più recenti, Tar Campania, Napoli, sez. II, sentenza del
14.09.2022 n. 57), va fatta applicazione del principio secondo cui l'attribuzione a privati dell'utilizzazione di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato o dei comuni è sempre riconducibile alla figura della concessione-contratto, atteso che il godimento dei beni pubblici, stante la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, può essere legittimamente attribuito ad un soggetto diverso dall'ente titolare del bene, entro certi limiti e per alcune utilità, solo mediante concessione amministrativa, con la conseguenza che le controversie attinenti al suddetto godimento sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, salvo che abbiano ad oggetto indennità, canoni ed altri corrispettivi (cfr. Tar Lazio, Latina, sez. I, sentenza del 27.03.2013 n. 280).
2.2. - D'altronde, non a caso, la scelta assunta dall espressione della CP_6 sua discrezionalità tipicamente amministrativa, di non procedere al rinnovo e/o proroga della concessione in favore dell'odierna attrice (cfr. art, 1 comma 2 della Convenzione: «La concessione ha durata di anni 9 (nove), rinnovabili, a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione. Il Concedente si riserva di rinnovare la convenzione per un uguale periodo o, nel caso di ulteriori investimenti regolarmente approvati, autorizzati ed eseguiti sull'impianto da parte della Società concessionaria, di prorogarla per ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un
-5- equo ammortamento della relativa spesa sostenuta ed approvata»), è stata positivamente vagliata dal G.A., il quale, con sentenza n. 2184 del 29.11.2021 (in atti), ha in parte qua rigettato il ricorso proposto dall'odierna attrice, limitandosi ad accoglierlo solo nella parte in cui veniva richiesta una postergazione del termine di efficacia del provvedimento
(prorogato ex lege, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.L. n. 18/2020, conv. dalla L. n.
27/2020, «per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica correlata alla diffusione del virus COVID-19»).
2.3. - Ne consegue che, risultando inesorabilmente decorso il termine di 90 gg. dal decreto legge di cessazione dello stato di emergenza (emesso il 30.03.2022), va dichiarata l'improcedibilità della domanda di risoluzione di un rapporto ormai già estinto.
2.4. - Peraltro, è la stessa parte attrice a riconoscere di non avere più interesse alla prosecuzione del rapporto (cfr. ricorso introduttivo, pag. 8: «l'associazione non intende più restare vincolata dal contratto stipulato»), con conseguente difetto di interesse ad agire
(anche tenuto conto delle clausole negoziali pattuite: v. infra).
3. - Tanto chiarito quanto al diritto di godimento dell'impianto sportivo per cui è causa, occorre ora soffermarsi sulle questioni patrimoniali.
3.1. - Sul punto, va anzitutto rigettata l'eccezione di nullità del contratto, pure sollevata da parte attrice in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
Infatti, premesso che l'assunzione da parte del concessionario dell'obbligo di eseguire le opere e gli interventi di cui all'art. 14 della Convenzione entro il termine di sei mesi dalla stipula (risalente al 07.03.2011) è stata espressione di una scelta convenzionalmente assunta (rientrando nel “rischio di impresa” dell'associazione sportiva concessionaria del bene pubblico) e rilevato, altresì, che non può dirsi sufficientemente provato l'asserito squilibrio economico tra le prestazioni (considerato che le relative spese erano comunque destinate ad essere controbilanciate tanto dalla compensazione integrale, ai sensi dell'art. 19 della Convenzione, con il canone dovuto per l'intero novennio di efficacia del contratto, quanto dagli introiti che il Concessionario avrebbe incamerato mediante l'utilizzo del pubblico), in ogni caso va rammentato che, al di fuori della speciale disciplina consumeristica (riservata alle sole “persone fisiche” ex art. 3 D. Lgs. n.206 del
2005) ed in assenza di un abuso di una delle parti in danno dell'altra in sede di contrattazione (in violazione della c.d. procedural justice), va assicurata continuità al principio secondo cui, conformemente ai principi dell'economia di mercato, deve escludersi l'esistenza nell'ordinamento di un generale principio di necessaria equivalenza oggettiva tra le prestazioni (cfr. Cass. Civ., sez. III, 25.03.1996 n. 2635: «Un notevole squilibrio economico tra le prestazioni di due contraenti non determina arricchimento senza causa qualora tale squilibrio derivi da un contratto validamente concluso dagli stessi»).
Per le medesime ragioni risulta parimenti infondata l'eccezione di nullità per impossibilità dell'oggetto, essendo entrambe le prestazioni (quella del Concedente di consentire il godimento e quella del Concessionario – rimasta, peraltro, parzialmente
-6- inadempiuta – di apportare le migliorie concordate con la clausola di cui all'art. 14 della
Convenzione) assolutamente possibili sia sotto il profilo giuridico che materiale.
3.2. - Rebus sic stantibus, tenuto anche conto delle espresse clausole negoziali pattuite dai contraenti sia al momento della stipula originaria (cfr. art. 19, ultimi due capoversi, della Convenzione del 07.03.2011: «Resta inteso che il periodo dei 9 anni della concessione è da intendersi come termine massimo per il recupero delle somme sostenute per gli interventi di manutenzione e ripristino indicati e fissati all'art. 14.Il concessionario non potrà pretendere alcun rimborso alla scadenza della presente convenzione in caso di mancato rinnovo») che della successiva autorizzazione alla realizzazione del campo di calcetto (cfr. delibera della
Giunta Comunale del 03.04.2014: «DELIBERA di: 1) Autorizzare l
[...]
, nella persona del Presidente Sig. , la realizzazione di Controparte_3 CP_4 un campetto di calcio a 5, secondo gli elaborati tecnici presentati a corredo dell'istanza richiamata in premessa, all'interno dell'impianto sportivo di proprietà comunale, denominato "Parco
Campagna", interessato dallo svolgimento di attività sportive e sociali;
2) Dare atto che tale realizzazione costituisce una integrazione alla convenzione n. 250 del 07/03/2011, già in atto, e pertanto restano ferme e valide le stesse condizioni, compreso la durata della richiamata convenzione, fissata in anni nove e decorrente dal 07/03/2011; 3) Dare atto, per ulteriori precisazioni, che: a. L'impianto Sportivo Parco Campagna è e rimane di proprietà comunale;
b. La
Società concessionaria non potrà vantare alcun titolo di rimborso per ogni eventuale opera o miglioria che intendesse realizzare, compreso il nuovo campetto in oggetto, che rimarrà di proprietà comunale;
c. Permane l'obbligo di comunicare e richiedere all'Ente proprietario (concedente) tutte le autorizzazioni necessarie prima di apportare modifiche all'impianto; 4) Dare atto che il presente atto non comporta alcuna imputazione di spesa a carico dell'Amministrazione Comunale»), deve escludersi che ricorrano i presupposti tanto di un asserito diritto alla ripetizione dell'indebito oggettivo, quanto di un preteso diritto a titolo di ingiustificato arricchimento, essendo il risultato economico della complessiva operazione negoziale pienamente rispondente alle scelte assunte dalle parti, ivi compresa quella della
Concessionaria, che era evidentemente consapevole del costo economico a proprio carico tanto al momento iniziale della presentazione dell'offerta, quanto al momento dell'accoglimento della sua richiesta di autorizzazione alla realizzazione del campo di calcetto (i cui costi erano destinati ad essere ammortizzati mediante lo sfruttamento economico di quest'ultimo nei residui sei anni di efficacia del contratto).
4. - Tanto precisato, occorre ora passare in rassegna le domande riconvenzioni spiegate dal convenuto. CP_1
4.1. - Va anzitutto accolta la domanda di risarcimento danni per omessa realizzazione di talune delle opere contrattualmente previste all'art. 14 della Convenzione.
Infatti, la concessione in godimento del bene pubblico da parte del trovava la CP_1 propria giustificazione causale, oltre che nel diritto all'incameramento del canone previsto per i nove anni per un importo complessivo pari ad € 55.080,00 (compensato dai lavori
-7- dagli interventi posti a carico del Concessionario ai sensi dell'art. 14 e 19 della
Convenzione), anche nel miglioramento dell'impianto sportivo (cfr. delibera di Giunta del
2014: «La Società concessionaria non potrà vantare alcun titolo di rimborso per ogni eventuale opera o miglioria che intendesse realizzare, compreso il nuovo campetto in oggetto, che rimarrà di proprietà comunale»).
Sicché, non essendo stati realizzati - né nel termine di sei mesi né ad oggi - gli interventi di cui ai punti nn. 2, 6 ed 8, la Concessionaria deve essere condannata al pagamento del relativo equivalente economico, determinato già in sede di stipula della
Convenzione in un importo pari ad € 42.000,00.
4.2. - Va altresì accolta la domanda al risarcimento degli ulteriori danni consistenti nella realizzazione di opere edilizie abusive in cemento armato (in specie, una platea cementizia), implicanti, come tali, un pregiudizio per la struttura di proprietà comunale.
Sul punto, in difetto di tempestive osservazioni alla relazione di c.t.u. redatta dall'Ing. ed ai fini del ripristino dello stato dei luoghi, il ristoro Persona_1 economico va liquidato in un ammontare pari ad € 62.501,36 (somma che appare, peraltro, congrua, se si considera che per la realizzazione di un campo di calcetto parte attrice ha asseritamente sostenuto spese per un importo pari ad € 90.000,00).
Trattasi, evidentemente (nonostante il contrario avviso di parte attrice: cfr. note difensive del 24.09.2025, pag. 18), di un risarcimento già accordato per equivalente
(proprio perché consistente in un dare piuttosto che in un facere) a fronte di un danno che la Concessionaria avrebbe potuto elidere, anziché rimanere inerte, attivandosi motu proprio – eventualmente anche in corso di causa – ai fini della rimozione dell'abuso edilizio.
Da tale somma non può essere detratto l'importo, asseritamente pari ad euro
30.000,00, investito dall'Associazione attrice per la posa in opera di erba sintetica su uno dei due campi di calcetto (cfr. note difensive del 24.09.2025, pag. 16: «il non ha CP_1 inteso rimuoverla, avendo preferito il suo diritto di ritenzione»), a ciò ostandovi l'espressa ed originaria previsione di cui all'autorizzazione comunale del 03.04.2014 (secondo cui «La
Società concessionaria non potrà vantare alcun titolo di rimborso per ogni eventuale opera o miglioria che intendesse realizzare, compreso il nuovo campetto in oggetto, che rimarrà di proprietà comunale»).
4.3. - Merita, infine, accoglimento l'ulteriore domanda di risarcimento del danno per tardiva restituzione, risultando in tal caso pregiudicato il diritto del Concedente a ripubblicare un bando per un nuovo affidamento dell'impianto sportivo, con conseguente incameramento del relativo canone (cfr., sul punto, la stessa sentenza n. 2184/2021 del
TAR Calabria, che richiamando i principi espressi dal Consiglio di Stato, ha ribadito che
«L'Amministrazione titolare di un bene... deve emanare atti secundum legem di gestione del proprio patrimonio: quando scade una concessione... che non sia stata rinnovata, ... deve senza indugio disporre il rilascio del bene (ed) esercitare i propri poteri di autotutela per rientrare nella
-8- materiale disponibilità dell'area… L'indizione di procedura competitiva per il rinnovo deve considerarsi rispondente ai principi comunitari in materia di libera circolazione dei servizi, par condicio, imparzialità e trasparenza»).
Per cui, previa condanna al rilascio, la Concessionaria – che continua attualmente a detenere l'immobile sine titulo – deve essere condannata al pagamento di un risarcimento di importo quantomeno pari al canone dovuto per ulteriori tre anni e tre mesi (dal
30.06.2022 al 16.10.2025), ossia complessivamente pari ad € 19.890,00.
5. - Tanto precisato, deve altresì considerarsi che il debito risarcitorio è un debito di valore, sicché il valore del bene deve essere fissato al momento dell'illecito.
5.1. - Gli effetti della svalutazione vanno addebitati all'obbligato in quanto nell'intervallo di tempo intercorrente fra il sorgere del credito e la sua liquidazione l'espressione monetaria del bene deteriorato è mutata, sicché occorre riadeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare al momento della pronuncia.
5.2. - Quanto, poi, agli interessi compensativi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, appare valido l'insegnamento della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 1712 del 1995: pertanto sugli importi liquidati in moneta attuale, previa loro devalutazione secondo gli opportuni indici Istat alla data della certa esistenza dell'inadempimento, andranno computati gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (con cui l'obbligazione – attesa l'intervenuta liquidazione giudiziale – diventa di valuta, risultando quindi dovuti i soli interessi corrispettivi di cui all'art. 1282 c.c. sino al saldo).
******************
1. - In punto di regolamentazione delle spese di lite, previa compensazione nella misura del 50% attesa la complessità delle questioni giuridiche sottesa alla controversia, le stesse seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
2. - Quanto alle spese di c.t.u., le stesse vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 797/2022 R.G., così statuisce:
1. rigetta, per le ragioni di rito e di merito esposte in parte motiva, le domande attoree;
2. condanna, in accoglimento delle domande riconvenzionali spiegate dalla convenuta, parte attrice:
- al rilascio, in favore del Comune di Crotone dell'impianto sportivo per cui è causa, assegnando a tal uopo termine sino al 30.10.2025;
-9- - a pagare in favore del la somma pari ad € 124.391,36, oltre Controparte_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali con la decorrenza e nei modi indicati in motivazione;
3. condanna parte attrice a rifondere al nei limiti di 1/2 le spese di Controparte_1 lite, che liquida in complessivi € 4.2500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
4. compensa le spese per la residua quota della metà;
5. pone le spese di c.t.u definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Crotone, in data 16.10.2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
-10-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 797/2022, avente ad oggetto “nullità – risoluzione – ripetizione dell'indebito – risarcimento danni”
PROMOSSA DA
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA (P. VA Parte_1
), in persona del l.r.p.t., elett.te domiciliata a Crotone in via Firenze n. 70; P.IVA_1 rappresentata a difesa dagli Avv.ti Gaetano Grillo e Maria Teresa Giordano, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(P. VA ), in persona del p.t., elett.te domiciliato Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
a Crotone, P.zza della Resistenza n. 1; rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Di
Francesco dell'Avvocatura dell'Ente;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
-1- potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con ricorso depositato, ai sensi dell'art. 447 bis e ss. c.p.c., in data 26.04.2022
l , in persona del relativo Controparte_3
l.r.p.t., contestando l'omesso rinnovo in proprio favore della concessione dell'impianto sportivo denominato “Parco Campagna”, di proprietà del Comune d Crotone, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare la risoluzione della convenzione stipulata il 7.3.2011 per il grave inadempimento del concedente Comune di Crotone -C.F. 81000250759- in persona del Sindaco pro-tempore, per avere non rinnovato o, quanto meno, non prorogato la convenzione per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa di €
128.680,00 (196.000 - 67.320) di cui ai predetti investimenti, oltre IVA per come dovuta;
2) tenuto conto del fatto che il contratto di locazione o di affitto è ad esecuzione continuata, accertare e dichiarare che la somma di € 67.320,00, formata dagli undici canoni annuali compensati con la corrispondente somma dogli investimenti, integra prestazioni già eseguite, per cui la risoluzione a mente dell'art.1458 I' comma non estende i suoi effetti in ordine ad esse prestazioni;
3) accertare o dichiarare che con la risoluzione è venuta meno la causa adquirendi per cui il concedente -C.F. in persona dal Sindaco pro-tempore va Controparte_1 P.IVA_3 condannato, secondo la regola dell'indebito oggettivo, alla restituzione della somma di €
128.680,00 o di quella minore somma che sarà accertata in corso di causa esborsata per realizzare gli interventi autorizzati od eseguiti, oltre agli interessi legali ed oltre IVA per come dovuta;
4) in via subordinata (e salvo gravame):
-accertare e dichiarare che la somma di € 128.680,00 o quella minore che sarà accertata nel corso del giudizio ha integrato un indebito oggettivo;
-per l'effetto, condannare il concedente - C.F. - in persona Controparte_1 P.IVA_3 del Sindaco pro-tempore, al pagamento della cennata somma di € 128.680,00 o di quella minoro che sarà accertata nel corso del giudizio a favore della concessionaria, oltre agli interessi legali ed IVA por come dovuta;
5) In via più gradata ancora:
-accertare e dichiarare che sussistono i presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento ossia a diro 1) l'arricchimento del che ha approfittato degli investimenti eseguiti CP_1 sull'impianto sportivo denominato Parco Campagna di sua proprietà; 2) la diminuzione patrimoniale della concessionaria che ha realizzato i cennati investimenti senza essere remunerata;
-2- 3) l'arricchimento del Comune o l'impoverimento della concessionaria quali effetto del medesimo fatto causativo ossia a dire la mancata rinnovazione o proroga della convenzione;
in considerazione di tanto:
- condannare il - C.F. - in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_3 concedente al pagamento della somma di € 128.680,00 o di quella minoro accertata in corso di causa a favore della concessionaria per la detta causale, oltre agli interessi legali;
- condannare il concedente - C.F. - in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_3 pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del giudizio».
2. - Radicatosi il contraddittorio con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, si è tempestivamente costituito in giudizio il Controparte_1 il quale, oltre ad eccepire l'errata determinazione del rito prescelto dal ricorrente, il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. e l'infondatezza delle doglianze attoree, ha spiegato domanda riconvenzionale tesa ad ottenere il risarcimento del danno e/o il ripristino dello status quo ante contestualmente al rilascio dell'immobile.
In particolare, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare:
- fissare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n.5" nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.;
- accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione a decidere sulla domanda di risoluzione promossa dalla ricorrente contro il in favore del giudice Controparte_1 amministrativo e per l'effetto rigettare il ricorso promosso dall
[...]
in persona del l.r.p.t. nei confronti del Controparte_3 Controparte_1
- accertare e dichiarare l'errore di parte ricorrente nella scelta del rito ex artt.447 e 414 c.p.c. e per l'effetto rigettare il ricorso promosso dall Controparte_3
in persona del l.r.p.t. nei confronti del
[...] Controparte_1
2) Nel merito:
- accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione della Convenzione intercorsa tra le parti, avente ad oggetto l'affidamento in concessione della gestione dell'impianto sportivo comunale denominato "Parco Campagna", e per l'effetto rigettare il ricorso promosso dall
[...]
in persona del 1r.p.t. nei confronti del Comune di Controparte_3
Crotone;
- condannare parte ricorrente allo sgombero immediato del bene ed al rilascio e alla riconsegna dell'impianto sportivo in oggetto in favore del Comune di Crotone;
- accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di proroga e/o rinnovo della Convenzione formulata dall in persona del l.r.p.t. Controparte_3 nei confronti del e per l'effetto rigettare il ricorso promosso dall Controparte_1 [...]
in persona del l.r.p.t. nei confronti del Controparte_3 CP_5
[...]
[...] [
con condanna di parte ricorrente allo sgombero immediato del bene ed al rilascio e
[...] riconsegna dell'impianto sportivo in favore del Controparte_1
- rigettare la domanda di indebito oggettivo e/o di arricchimento senza causa per i motivi sopra esposti;
3) In via riconvenzionale:
- condannare la ricorrente in solido con il sig. , al risarcimento del danno per CP_4 mancata realizzazione di opere contrattualmente previste e non eseguite per l'importo riportato in
Convenzione pari ad € 42.000,00= o nella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali;
- condannare l in solido con il sig. Controparte_3
al risarcimento del danno cagionato alla struttura pubblica a causa della costruzione CP_4 abusiva non autorizzata eseguita dalla concessionaria nella misura che sarà accertata in corso di causa;
- condannare parte ricorrente in solido con il sig. al ripristino dell'impianto CP_4 sportivo de quo con l'eliminazione della platea in cemento armato realizzata sul terreno dell'impianto affidato in concessione ed al ripristino dei due campi da bocce distrutti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano al momento della Convenzione;
- condannare la ricorrente in solido con il sig. , al pagamento in favore del CP_4 di Crotone della indennità di occupazione sine titulo relativa al periodo intercorrente tra CP_1 la data di scadenza della Convenzione e quella di effettivo rilascio del bene, pari all'importo mensile stabilito in Convenzione a titolo di canone di concessione per ogni mese di detenzione illegittima del bene, per un complessivo di € 5.000,00= o nella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali;
- condannare la ricorrente in solido con il sig. , al risarcimento del danno per CP_4 ritardata restituzione del bene nella somma di € 50.000,00= ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali;
- condannare l in solido con il sig. Controparte_3
al pagamento dei compensi e delle spese di giudizio, comprensivi di rimborso spese CP_4 generali, cassa previdenza avvocati ed iva di legge se dovuta».
3. - Rigettata dal precedente titolare del fascicolo la richiesta di estensione del contraddittorio al legale rappresentante dell'associazione ricorrente, disposta la conversione dell'originario rito speciale in quello ordinario ed assegnati, ratione temporis, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante nomina di un c.t.u. ed acquisizione documentale.
4. - Subentrato nella titolarità del fascicolo il sottoscritto magistrato solo a far data dal
22.02.2024, all'udienza del 16.10.2025 – fissata a seguito di due rinvii disposti su richiesta dei difensori delle parti nel tentativo di agevolare una soluzione transattiva della controversia - la causa è stata introitata per la decisione.
-4- In diritto
1. - Ai fini della decisione, attesa l'inammissibilità di tutte le domande, eccezioni e/o contestazioni non tempestivamente dedotte nel rispetto delle preclusioni processuali, risultano dirimenti le seguenti considerazioni
2. - Giova premettere, in punto di qualificazione giuridica, che la fattispecie per cui è causa va ricondotta al genus delle concessioni-contratto, ipotesi nella quale ad un provvedimento concessorio (destinato a trasferire al destinatario privato l'esercizio di diritto, poteri e facoltà facenti capo alla P.A. nella sua veste di autorità “pubblicistica”) si affianca un contratto (teso a regolamentare, su un piano paritetico tra le parti, i reciproci diritti ed obblighi, ivi compresi quelli vantati da ed incombenti sulla P.A. nella sua veste di pubblico “contraente”).
2.1. - Per tale ragione è senz'altro condivisibile l'ordinanza emessa da precedente G.I. in data 15.11.2022, con la quale, rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione, è stata disposta la conversione del rito, trovando fondamento l'esercizio del diritto di godimento di un bene pubblico da parte dell'associazione privata, non certo in uno dei contratti previsti dagli artt. 409 e 447 bis c.p.c., bensì in un provvedimento autoritativo di stampo pubblicistico, al quale accede sì un contratto, ma preordinato a regolamentare esclusivamente gli aspetti patrimoniali rapporto concessorio.
Difatti, dovendo ribadirsi che gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile del ai sensi dell'art. 826, ult. comma, CP_1
c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive (cfr., tra le più recenti, Tar Campania, Napoli, sez. II, sentenza del
14.09.2022 n. 57), va fatta applicazione del principio secondo cui l'attribuzione a privati dell'utilizzazione di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato o dei comuni è sempre riconducibile alla figura della concessione-contratto, atteso che il godimento dei beni pubblici, stante la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, può essere legittimamente attribuito ad un soggetto diverso dall'ente titolare del bene, entro certi limiti e per alcune utilità, solo mediante concessione amministrativa, con la conseguenza che le controversie attinenti al suddetto godimento sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, salvo che abbiano ad oggetto indennità, canoni ed altri corrispettivi (cfr. Tar Lazio, Latina, sez. I, sentenza del 27.03.2013 n. 280).
2.2. - D'altronde, non a caso, la scelta assunta dall espressione della CP_6 sua discrezionalità tipicamente amministrativa, di non procedere al rinnovo e/o proroga della concessione in favore dell'odierna attrice (cfr. art, 1 comma 2 della Convenzione: «La concessione ha durata di anni 9 (nove), rinnovabili, a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione. Il Concedente si riserva di rinnovare la convenzione per un uguale periodo o, nel caso di ulteriori investimenti regolarmente approvati, autorizzati ed eseguiti sull'impianto da parte della Società concessionaria, di prorogarla per ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un
-5- equo ammortamento della relativa spesa sostenuta ed approvata»), è stata positivamente vagliata dal G.A., il quale, con sentenza n. 2184 del 29.11.2021 (in atti), ha in parte qua rigettato il ricorso proposto dall'odierna attrice, limitandosi ad accoglierlo solo nella parte in cui veniva richiesta una postergazione del termine di efficacia del provvedimento
(prorogato ex lege, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.L. n. 18/2020, conv. dalla L. n.
27/2020, «per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica correlata alla diffusione del virus COVID-19»).
2.3. - Ne consegue che, risultando inesorabilmente decorso il termine di 90 gg. dal decreto legge di cessazione dello stato di emergenza (emesso il 30.03.2022), va dichiarata l'improcedibilità della domanda di risoluzione di un rapporto ormai già estinto.
2.4. - Peraltro, è la stessa parte attrice a riconoscere di non avere più interesse alla prosecuzione del rapporto (cfr. ricorso introduttivo, pag. 8: «l'associazione non intende più restare vincolata dal contratto stipulato»), con conseguente difetto di interesse ad agire
(anche tenuto conto delle clausole negoziali pattuite: v. infra).
3. - Tanto chiarito quanto al diritto di godimento dell'impianto sportivo per cui è causa, occorre ora soffermarsi sulle questioni patrimoniali.
3.1. - Sul punto, va anzitutto rigettata l'eccezione di nullità del contratto, pure sollevata da parte attrice in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
Infatti, premesso che l'assunzione da parte del concessionario dell'obbligo di eseguire le opere e gli interventi di cui all'art. 14 della Convenzione entro il termine di sei mesi dalla stipula (risalente al 07.03.2011) è stata espressione di una scelta convenzionalmente assunta (rientrando nel “rischio di impresa” dell'associazione sportiva concessionaria del bene pubblico) e rilevato, altresì, che non può dirsi sufficientemente provato l'asserito squilibrio economico tra le prestazioni (considerato che le relative spese erano comunque destinate ad essere controbilanciate tanto dalla compensazione integrale, ai sensi dell'art. 19 della Convenzione, con il canone dovuto per l'intero novennio di efficacia del contratto, quanto dagli introiti che il Concessionario avrebbe incamerato mediante l'utilizzo del pubblico), in ogni caso va rammentato che, al di fuori della speciale disciplina consumeristica (riservata alle sole “persone fisiche” ex art. 3 D. Lgs. n.206 del
2005) ed in assenza di un abuso di una delle parti in danno dell'altra in sede di contrattazione (in violazione della c.d. procedural justice), va assicurata continuità al principio secondo cui, conformemente ai principi dell'economia di mercato, deve escludersi l'esistenza nell'ordinamento di un generale principio di necessaria equivalenza oggettiva tra le prestazioni (cfr. Cass. Civ., sez. III, 25.03.1996 n. 2635: «Un notevole squilibrio economico tra le prestazioni di due contraenti non determina arricchimento senza causa qualora tale squilibrio derivi da un contratto validamente concluso dagli stessi»).
Per le medesime ragioni risulta parimenti infondata l'eccezione di nullità per impossibilità dell'oggetto, essendo entrambe le prestazioni (quella del Concedente di consentire il godimento e quella del Concessionario – rimasta, peraltro, parzialmente
-6- inadempiuta – di apportare le migliorie concordate con la clausola di cui all'art. 14 della
Convenzione) assolutamente possibili sia sotto il profilo giuridico che materiale.
3.2. - Rebus sic stantibus, tenuto anche conto delle espresse clausole negoziali pattuite dai contraenti sia al momento della stipula originaria (cfr. art. 19, ultimi due capoversi, della Convenzione del 07.03.2011: «Resta inteso che il periodo dei 9 anni della concessione è da intendersi come termine massimo per il recupero delle somme sostenute per gli interventi di manutenzione e ripristino indicati e fissati all'art. 14.Il concessionario non potrà pretendere alcun rimborso alla scadenza della presente convenzione in caso di mancato rinnovo») che della successiva autorizzazione alla realizzazione del campo di calcetto (cfr. delibera della
Giunta Comunale del 03.04.2014: «DELIBERA di: 1) Autorizzare l
[...]
, nella persona del Presidente Sig. , la realizzazione di Controparte_3 CP_4 un campetto di calcio a 5, secondo gli elaborati tecnici presentati a corredo dell'istanza richiamata in premessa, all'interno dell'impianto sportivo di proprietà comunale, denominato "Parco
Campagna", interessato dallo svolgimento di attività sportive e sociali;
2) Dare atto che tale realizzazione costituisce una integrazione alla convenzione n. 250 del 07/03/2011, già in atto, e pertanto restano ferme e valide le stesse condizioni, compreso la durata della richiamata convenzione, fissata in anni nove e decorrente dal 07/03/2011; 3) Dare atto, per ulteriori precisazioni, che: a. L'impianto Sportivo Parco Campagna è e rimane di proprietà comunale;
b. La
Società concessionaria non potrà vantare alcun titolo di rimborso per ogni eventuale opera o miglioria che intendesse realizzare, compreso il nuovo campetto in oggetto, che rimarrà di proprietà comunale;
c. Permane l'obbligo di comunicare e richiedere all'Ente proprietario (concedente) tutte le autorizzazioni necessarie prima di apportare modifiche all'impianto; 4) Dare atto che il presente atto non comporta alcuna imputazione di spesa a carico dell'Amministrazione Comunale»), deve escludersi che ricorrano i presupposti tanto di un asserito diritto alla ripetizione dell'indebito oggettivo, quanto di un preteso diritto a titolo di ingiustificato arricchimento, essendo il risultato economico della complessiva operazione negoziale pienamente rispondente alle scelte assunte dalle parti, ivi compresa quella della
Concessionaria, che era evidentemente consapevole del costo economico a proprio carico tanto al momento iniziale della presentazione dell'offerta, quanto al momento dell'accoglimento della sua richiesta di autorizzazione alla realizzazione del campo di calcetto (i cui costi erano destinati ad essere ammortizzati mediante lo sfruttamento economico di quest'ultimo nei residui sei anni di efficacia del contratto).
4. - Tanto precisato, occorre ora passare in rassegna le domande riconvenzioni spiegate dal convenuto. CP_1
4.1. - Va anzitutto accolta la domanda di risarcimento danni per omessa realizzazione di talune delle opere contrattualmente previste all'art. 14 della Convenzione.
Infatti, la concessione in godimento del bene pubblico da parte del trovava la CP_1 propria giustificazione causale, oltre che nel diritto all'incameramento del canone previsto per i nove anni per un importo complessivo pari ad € 55.080,00 (compensato dai lavori
-7- dagli interventi posti a carico del Concessionario ai sensi dell'art. 14 e 19 della
Convenzione), anche nel miglioramento dell'impianto sportivo (cfr. delibera di Giunta del
2014: «La Società concessionaria non potrà vantare alcun titolo di rimborso per ogni eventuale opera o miglioria che intendesse realizzare, compreso il nuovo campetto in oggetto, che rimarrà di proprietà comunale»).
Sicché, non essendo stati realizzati - né nel termine di sei mesi né ad oggi - gli interventi di cui ai punti nn. 2, 6 ed 8, la Concessionaria deve essere condannata al pagamento del relativo equivalente economico, determinato già in sede di stipula della
Convenzione in un importo pari ad € 42.000,00.
4.2. - Va altresì accolta la domanda al risarcimento degli ulteriori danni consistenti nella realizzazione di opere edilizie abusive in cemento armato (in specie, una platea cementizia), implicanti, come tali, un pregiudizio per la struttura di proprietà comunale.
Sul punto, in difetto di tempestive osservazioni alla relazione di c.t.u. redatta dall'Ing. ed ai fini del ripristino dello stato dei luoghi, il ristoro Persona_1 economico va liquidato in un ammontare pari ad € 62.501,36 (somma che appare, peraltro, congrua, se si considera che per la realizzazione di un campo di calcetto parte attrice ha asseritamente sostenuto spese per un importo pari ad € 90.000,00).
Trattasi, evidentemente (nonostante il contrario avviso di parte attrice: cfr. note difensive del 24.09.2025, pag. 18), di un risarcimento già accordato per equivalente
(proprio perché consistente in un dare piuttosto che in un facere) a fronte di un danno che la Concessionaria avrebbe potuto elidere, anziché rimanere inerte, attivandosi motu proprio – eventualmente anche in corso di causa – ai fini della rimozione dell'abuso edilizio.
Da tale somma non può essere detratto l'importo, asseritamente pari ad euro
30.000,00, investito dall'Associazione attrice per la posa in opera di erba sintetica su uno dei due campi di calcetto (cfr. note difensive del 24.09.2025, pag. 16: «il non ha CP_1 inteso rimuoverla, avendo preferito il suo diritto di ritenzione»), a ciò ostandovi l'espressa ed originaria previsione di cui all'autorizzazione comunale del 03.04.2014 (secondo cui «La
Società concessionaria non potrà vantare alcun titolo di rimborso per ogni eventuale opera o miglioria che intendesse realizzare, compreso il nuovo campetto in oggetto, che rimarrà di proprietà comunale»).
4.3. - Merita, infine, accoglimento l'ulteriore domanda di risarcimento del danno per tardiva restituzione, risultando in tal caso pregiudicato il diritto del Concedente a ripubblicare un bando per un nuovo affidamento dell'impianto sportivo, con conseguente incameramento del relativo canone (cfr., sul punto, la stessa sentenza n. 2184/2021 del
TAR Calabria, che richiamando i principi espressi dal Consiglio di Stato, ha ribadito che
«L'Amministrazione titolare di un bene... deve emanare atti secundum legem di gestione del proprio patrimonio: quando scade una concessione... che non sia stata rinnovata, ... deve senza indugio disporre il rilascio del bene (ed) esercitare i propri poteri di autotutela per rientrare nella
-8- materiale disponibilità dell'area… L'indizione di procedura competitiva per il rinnovo deve considerarsi rispondente ai principi comunitari in materia di libera circolazione dei servizi, par condicio, imparzialità e trasparenza»).
Per cui, previa condanna al rilascio, la Concessionaria – che continua attualmente a detenere l'immobile sine titulo – deve essere condannata al pagamento di un risarcimento di importo quantomeno pari al canone dovuto per ulteriori tre anni e tre mesi (dal
30.06.2022 al 16.10.2025), ossia complessivamente pari ad € 19.890,00.
5. - Tanto precisato, deve altresì considerarsi che il debito risarcitorio è un debito di valore, sicché il valore del bene deve essere fissato al momento dell'illecito.
5.1. - Gli effetti della svalutazione vanno addebitati all'obbligato in quanto nell'intervallo di tempo intercorrente fra il sorgere del credito e la sua liquidazione l'espressione monetaria del bene deteriorato è mutata, sicché occorre riadeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare al momento della pronuncia.
5.2. - Quanto, poi, agli interessi compensativi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, appare valido l'insegnamento della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 1712 del 1995: pertanto sugli importi liquidati in moneta attuale, previa loro devalutazione secondo gli opportuni indici Istat alla data della certa esistenza dell'inadempimento, andranno computati gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (con cui l'obbligazione – attesa l'intervenuta liquidazione giudiziale – diventa di valuta, risultando quindi dovuti i soli interessi corrispettivi di cui all'art. 1282 c.c. sino al saldo).
******************
1. - In punto di regolamentazione delle spese di lite, previa compensazione nella misura del 50% attesa la complessità delle questioni giuridiche sottesa alla controversia, le stesse seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
2. - Quanto alle spese di c.t.u., le stesse vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 797/2022 R.G., così statuisce:
1. rigetta, per le ragioni di rito e di merito esposte in parte motiva, le domande attoree;
2. condanna, in accoglimento delle domande riconvenzionali spiegate dalla convenuta, parte attrice:
- al rilascio, in favore del Comune di Crotone dell'impianto sportivo per cui è causa, assegnando a tal uopo termine sino al 30.10.2025;
-9- - a pagare in favore del la somma pari ad € 124.391,36, oltre Controparte_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali con la decorrenza e nei modi indicati in motivazione;
3. condanna parte attrice a rifondere al nei limiti di 1/2 le spese di Controparte_1 lite, che liquida in complessivi € 4.2500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
4. compensa le spese per la residua quota della metà;
5. pone le spese di c.t.u definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Crotone, in data 16.10.2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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