TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/12/2025, n. 2008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2008 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Velletri
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 4855/2023
Il Giudice DR GN nella causa proposta da
) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti PICA TIZIANA/SANNA LUCA
( ) VIA OR COLOMBO 348 00145 C.F._2
ROMA ITALIA;
Le avv. Pica e Sanna Parte_2
ricorrenti contro
, con l'avv. F. Monforte, Controparte_1
interna all'ente resistente
In nome del popolo italiano
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
Si discute di ordinanza ingiunzione notificata dopo 5 anni dalla notifica de verbale di contestazione. La prescrizione non sarebbe decorsa se, come sostiene l' , si applicasse l'art.103, co.6 bis d.l. n.103/20. CP_1
Secondo parte ricorrente, tale sospensione si applica solo al caso di ordinanza ingiunzione già intervenuta;
ciò che non era nel caso di specie. Al contrario, l'art.103, co.6 bis d.l. n.103/20 richiama l'art.28 l. n.681/89 e indica che la sospensione opera per tutti i provvedimenti ingiuntivi in materia di lavoro e legislazione sociale;
il riferimento ai provvedimenti ingiuntivi non significa che il provvedimento debba già essere emesso, perché la prescrizione riguarda sempre un diritto di credito e quindi una pretesa, e la pretesa sussiste già prima dell'ordinanza ingiunzione. La norma ha inteso riferirsi alla prescrizione disciplinata dall'art.28 l.
n.689/81, ma limitatamente alle sole ordinanze ingiunzione in materia di lavoro e legislazione sociale, senza però l'ulteriore limite – non previsto testualmente – che tale ordinanza sia già stata emessa. Del resto, sarebbe irragionevole ex art.3 Cost., distinguere tra pretese che ancora non sono formalizzate in ordinanza ingiunzione, e pretese già formalizzate, poiché il diritto cui ha riguardo l'art.28 è sempre lo stesso, mentre si verrebbe ad ancorare un distinguo in punto di sospensione della prescrizione a un dato di fatto (emissione o meno dell'ordinanza) che non ha rilievo giuridico entro l'art.28 l. n.689/81.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori.
PQM
Rigetta il ricorso;
condanna in solido i ricorrenti a pagare le spese di lite all , CP_1
liquidate in €2800 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge
Velletri,
Il Giudice
DR GN
Pag. 2 di 3 Pag. 3 di 3
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 4855/2023
Il Giudice DR GN nella causa proposta da
) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti PICA TIZIANA/SANNA LUCA
( ) VIA OR COLOMBO 348 00145 C.F._2
ROMA ITALIA;
Le avv. Pica e Sanna Parte_2
ricorrenti contro
, con l'avv. F. Monforte, Controparte_1
interna all'ente resistente
In nome del popolo italiano
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
Si discute di ordinanza ingiunzione notificata dopo 5 anni dalla notifica de verbale di contestazione. La prescrizione non sarebbe decorsa se, come sostiene l' , si applicasse l'art.103, co.6 bis d.l. n.103/20. CP_1
Secondo parte ricorrente, tale sospensione si applica solo al caso di ordinanza ingiunzione già intervenuta;
ciò che non era nel caso di specie. Al contrario, l'art.103, co.6 bis d.l. n.103/20 richiama l'art.28 l. n.681/89 e indica che la sospensione opera per tutti i provvedimenti ingiuntivi in materia di lavoro e legislazione sociale;
il riferimento ai provvedimenti ingiuntivi non significa che il provvedimento debba già essere emesso, perché la prescrizione riguarda sempre un diritto di credito e quindi una pretesa, e la pretesa sussiste già prima dell'ordinanza ingiunzione. La norma ha inteso riferirsi alla prescrizione disciplinata dall'art.28 l.
n.689/81, ma limitatamente alle sole ordinanze ingiunzione in materia di lavoro e legislazione sociale, senza però l'ulteriore limite – non previsto testualmente – che tale ordinanza sia già stata emessa. Del resto, sarebbe irragionevole ex art.3 Cost., distinguere tra pretese che ancora non sono formalizzate in ordinanza ingiunzione, e pretese già formalizzate, poiché il diritto cui ha riguardo l'art.28 è sempre lo stesso, mentre si verrebbe ad ancorare un distinguo in punto di sospensione della prescrizione a un dato di fatto (emissione o meno dell'ordinanza) che non ha rilievo giuridico entro l'art.28 l. n.689/81.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori.
PQM
Rigetta il ricorso;
condanna in solido i ricorrenti a pagare le spese di lite all , CP_1
liquidate in €2800 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge
Velletri,
Il Giudice
DR GN
Pag. 2 di 3 Pag. 3 di 3