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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 3533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3533 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 32352/2024 R.G. promossa
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Barbaro Parte_1 per mandato allegato al ricorso telematico,
- ricorrente -
contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Interdonato, giusta procura allegata alla memoria di costituzione,
e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_2 difeso dall'avv. Paola Scarlato, giusta procura generale alle liti a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
- resistenti -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento e ad avviso di addebito. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi scritti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 10 settembre 2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio Controparte_1
e , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore,
[...] CP_2 proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249086599483000, notificatagli il 3 settembre 2024, con la quale è stato richiesto il pagamento dei seguenti avvisi di addebito: “
1. n. 39720190006091392000 di € 24,19 per contributi IVS anno 2018 asseritamente notificato il 2.08.2019;
2. n. 39720190023134252000 di € 2150,44 per contributi IVS anno 2018 e 2019 asseritamente notificato il 11.12.2019;
3. n. 39720210006903900000 di € 5.902,90 per contributi IVS anno 2018 e 2019 asseritamente notificato il 31.12.2021; 4. n. 39720220012119660000 di € 4.462,48 per contributi IVS anno 2020 asseritamente notificato il 17.08.2022; 5. n. 39720220025332940000 di € 3.310,70 per contributi IVS anno 2021 asseritamente notificato il 06.02.2023; per un importo complessivamente impugnato di € 15.850,71”.
A sostegno della domanda, parte opponente ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria, avendolo l' cancellato dalla gestione commercianti CP_2 con decorrenza dall'1 luglio 2018, nonché la mancata notifica dei titoli impositivi sottesi all'intimazione di pagamento opposta e l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali concernenti gli anni 2018 e 2019, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Alla stregua di queste premesse, parte ricorrente ha domandato a questo Tribunale, “1) preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento n. 09720249086599483000, per tutti i motivi esposti nell'istanza di sospensione sopra formulata, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte, stante l'espressa previsione normativa di cui all'art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995; 2) nel merito:
− per i motivi esposti in narrativa, accertare come non dovute le somme indicate negli avvisi di addebito a supporto dell'intimazione opposta, e per l'effetto annullare l'intimazione di pagamento n. 09720249086599483000, anche in ragione dell'intervenuta prescrizione del citato credito azionato;
− accertare e dichiarare non dovuti, per il decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 3 comma 9 della L. 8 agosto 1995, n. 335 e per omessa notifica e/o nullità della notifica, gli importi di cui agli avvisi di addebito impugnati elencati in premessa e, per l'effetto, annullare questi ultimi. Con condanna delle resistenti al pagamento delle spese di lite, compensi ex D.M. 55/2014, oltre spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio il concessionario , eccependo il proprio difetto Controparte_1 di legittimazione passiva, e l' il quale ha dedotto la preventiva notifica CP_2 degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata, sì da risultare tardive tutte le doglianze proposte e, in ogni caso, non maturato il termine di prescrizione.
2 La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata agli scritti difensivi delle parti. Autorizzato il deposito di note conclusive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note di discussione depositate dalle parti la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, l'opposizione non è fondata e va rigettata. In via preliminare, è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal concessionario in memoria di costituzione. Già con sentenza n. 16425 del 19 giugno 2019 il Supremo Collegio ha affermato che in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio proposto dal debitore con le forme dell'opposizione all'esecuzione per l'accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo, lamentando la mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall'art. 24, comma 5, del d. lgs. n. 46 del 1999, il valore di una mera litis denuntiatio, intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato.
Muovendo su questa linea interpretativa, al fine di dirimere i contrasti insorti nella prassi applicativa e svolgendo una penetrante ricognizione del quadro normativo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022, nel sottolineare la specificità della materia rispetto alle opposizioni per crediti di tributari, ha stabilito il principio di diritto per cui “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”. Si tratta di principi ormai consolidati, ribaditi dalla Corte di legittimità anche nel caso di opposizione a intimazione di pagamento per crediti contributivi, come nel caso di specie (cfr. Cass., sez. lav., n. 19447 del 10 luglio 2023). Nella stessa linea esegetica la Corte regolatrice, più di recente, ha confermato che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato
3 della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione
a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione” (cfr. Cass., sez. lav., n. 19985 del 19 luglio 2024). In forza di questi consolidati e condivisibili principi, pertanto, da cui non sono stati forniti argomenti che inducano a discostarsi, difetta la legittimazione passiva del concessionario, non essendo stati prospettati vizi di merito nei confronti della procedura esecutiva, ma soltanto profilata l'insussistenza, nel merito, della pretesa contributiva, anche per la sopravvenuta estinzione, ancorché parziale, per prescrizione, dei crediti opposti.
3. Nel merito, con indirizzo ormai pacifico la Suprema Corte ha da tempo chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi”(Cass. n. 29294/2019; n. 22292/2019; n. 28583/2018; n. 594/2016). Premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239/2007), la Corte ha sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292/2019; n. 29294/2019).
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione la Corte di legittimità ha chiarito come la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente
4 apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito, o per insussistenza originaria). Ne consegue che “A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (Cass., sez. lav., n. 18256/2020). Orbene, a fronte dell'azione recuperatoria introdotta nel presente giudizio, peraltro tempestivamente rispetto alla notifica dell'intimazione di pagamento, quanto alla contestazione secondo cui gli avvisi di addebito non sarebbero mai stati notificati l' all'atto della costituzione in giudizio, ha CP_2 prodotto, in copia, gli avvisi di ricevimento relativi alla notifica di tutti gli atti impositivi sottesi all'intimazione impugnata (cfr. doc. nn. 1 bis, 2 bis, 3 bis, 4 bis e 5 bis della memoria di costituzione), deducendo altresì di avere parimenti comunicato al ricorrente la nuova iscrizione nella gestione commercianti (cfr. doc. n. 6 bis della memoria di costituzione). A fronte di tale produzione, all'udienza di comparizione del 20 novembre 2024 parte ricorrente ha contestato esclusivamente le relate di notifica degli avvisi di addebito prodotte da controparte sub 1 bis e sub 4 bis, assumendo che sono state ricevute da persona sconosciuta e non riconducibile al ricorrente e al nucleo familiare, nonché quella relativa alla dedotta
5 comunicazione di nuova iscrizione alla gestione commercianti, prodotta sub. 6 bis, anche perché l'indirizzo ove è stata effettuata detta comunicazione non era, all'epoca, quello di sua residenza, né di domicilio o dimora;
ha domandato, altresì, la produzione degli originali delle relate contestate, al fine di proporre querela di falso, contestando la conformità delle copie agli originali. Parte opponente non ha, invece, a fronte della tempestiva costituzione in giudizio dell' chiesto alla stessa udienza la produzione di documenti di CP_2 sorta, sicché la richiesta di acquisizione documentale, formulata tardivamente soltanto nelle note autorizzate, va disattesa in quanto tardiva, come correttamente eccepito dall' nelle note sostitutive di udienza. CP_3
4. Le censure attoree sulla validità della notifica non sono fondate. Come correttamente evidenziato dall'Istituto, “in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente
o dell'amministrazione” (cfr. Cass., sez. 5, n. 6395 del 19 marzo 2014, Cass., sez. 5, n. 4567 del 6 marzo 2015 e Cass., sez. 3, n. 20918 del 17 ottobre 2016). Principi, questi, applicabili oggi anche agli avvisi di addebito ex art. 30 del decreto-legge n. 78/2020, convertito in legge n. 122/2010. Con riguardo al procedimento da seguire per il perfezionamento, con specifico riferimento a quello eseguito – come nella specie – per il tramite del servizio postale, poi, la giurisprudenza di legittimità, già con pronuncia n. 11708 del 27 maggio 2011, ha stabilito il principio per cui “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale
6 postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”. A tale scopo, è noto che “La notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita CP_4 mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale)” (cfr. Cass. sez. lav., n. 1686 del 19 gennaio 2023 e in precedenza, in termini, in senso sempre conforme, Cass., n. 11708/2011, cit., Cass., sez. lav., n. 9111 del 6 giugno 2012, Cass., sez. lav., n. 6395/2014, Cass., sez. lav., n. 15315 del 4 luglio 2014 cit., Cass., sez. lav., n. 4567 del 6 marzo 2015, Cass., sez. lav., n. 3036 del 17 febbraio 2016, Cass., sez. lav., n. 20918 del 17 ottobre 2016). Quanto, poi, specificamente, agli atti di riscossione contributiva, la Corte di legittimità ha ribadito che “In tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto” (cfr. Cass., sez. lav., n. 4160 del 9 febbraio 2022).
7 5. Tenuto conto di questi principi, anzitutto può osservarsi che nessuna contestazione è stata svolta con riguardo alla regolare notifica degli avvisi di addebito n. 39720190023134252000, n. 39720210006903900000 e n. 39720220025332940000, direttamente ricevuti dal ricorrente, di cui ai doc. 2 bis, 3 bis e 5 bis della memoria di costituzione. Con riguardo alla notifica dei due restanti atti impositivi, se è certamente vero che la firma per ricevuta sulle relate di notifica di cui ai doc. nn. 1 bis e 4 bis dell' non corrisponda a quella del ricorrente, si tratta di una CP_3 circostanza irrilevante, perché alla stregua dei condivisibili principi sopra richiamati il procedimento notificatorio, in assenza di querela di falso, può ritenersi perfezionato con riferimento a tutti gli avvisi di addebito, la cui notificazione è stata comunque effettuata presso l'indirizzo di residenza, nonché ricevuta o dal ricorrente, o da soggetto ritenuto come qualificato dall'ufficiale postale. A nulla rileva che l abbia prodotto mere copie fotostatiche delle CP_3 relate di notifica, potendosi condividere i principi di diritto enunciati dalla Corte di legittimità, cui va data continuità, in ordine ai presupposti e agli effetti del disconoscimento della conformità agli originali delle copie fotografiche o fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c.: “In particolare, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive» (Cass., Sez. 2^, 30 dicembre 2009, n. 28096; Cass. Sez. 1^, 7 giugno 2013, n. 14416; Cass., Sez. 3^, 3 aprile 2014, n. 7775, la quale specifica, altresì, che la suddetta contestazione va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale; vedasi anche Cass., Sez. 3^, 21 giugno 2016, n. 12730, con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione). Quindi, perché possa aversi disconoscimento idoneo, è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che - pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme particolari - evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive”. In assenza di questi presupposti fattuali, pertanto, le copie prodotte hanno la stessa efficacia probatoria degli originali.
8 Né assume rilevanza la richiesta di produzione in giudizio degli originali delle relate di notifica sub 1 bis e 4 bis ai fini di una eventuale presentazione della querela di falso, giacché secondo l'insegnamento del giudice di legittimità
“In caso di documento prodotto in copia, è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest'ultima senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale, dal momento che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso” (cfr. Cass., sez. 2, n. 8718 del 28 marzo 2023). Non risulta condivisibile, pertanto, l'assunto secondo cui la mancata produzione dell'atto in originale possa esonerare la parte dall'onere di proporre la querela, potendo questa essere invece proposta avverso la fotocopia non disconosciuta, salva la possibilità di acquisire nel relativo giudizio l'originale, ove ritenuto necessario in relazione alla natura del falso dedotto (cfr., in termini, Cass., sez. 3., n. 32219 del 13 dicembre 2018).
6. Accertata, quindi, la rituale notifica di tutti gli avvisi di addebito, sono infondati gli altri motivi di censura sviluppati in ricorso – risultando parimenti irrilevante la documentazione tardivamente prodotta –, in quanto sono divenute inammissibili tutte le questioni, anche quelle inerenti la fondatezza della pretesa contributiva, che avrebbero dovuto essere proposte mediante una tempestiva impugnazione, entro il termine perentorio decadenziale di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del d. lgs. n. 46/1999, applicabile a tutte le ipotesi di riscossione di contributi previdenziali mediante ruolo – come nella specie – a norma del quale “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”. Termine non rispettato, perché l'opposizione è stata introdotta per la prima volta con il presente procedimento. Stabilendo, infatti, un termine entro cui il destinatario dell'atto impositivo può proporre opposizione per contestare il diritto all'iscrizione a ruolo, il legislatore ha inteso indicare un termine perentorio entro il quale esperire la tutela giurisdizionale, parallelamente a quanto disposto in merito all'impugnazione delle altre sanzioni amministrative irrogate dalla Pubblica Autorità, quali soprattutto quelle disciplinate dalla legge n. 689/1981 (sulla perentorietà del termine per l'opposizione in materia di sanzioni amministrative, cfr. Cass. 27 agosto 2003, n. 12545). In effetti, al termine di impugnazione, posto a presidio di una basilare esigenza di certezza delle situazioni giuridiche e diretto a determinare la definitività delle pretese contributive affermate con l'iscrizione a ruolo, a fronte di possibili contestazioni attinenti anche al merito di tali pretese, occorre attribuire natura perentoria.
9 Diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che il termine fissato dalla norma sia inutile, non producendo la sua violazione alcun effetto e potendo l'atto amministrativo essere impugnato senza limiti temporali. Raccogliendo queste argomentazioni, pertanto, la Corte di legittimità ha definitivamente ritenuto che “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, il termine di quaranta giorni, di cui al comma 5 dell'art. 24 d.lg. 46/1999, è accordato al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo” (cfr. Cass. 25 giugno 2007, n. 14692, Cass. n. 6674 del 12 marzo 2008, Cass. n. 2835 del 5 febbraio 2009, Cass. n. 8900 del 14 aprile 2010); ovvero, sotto il medesimo profilo, che “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (cfr. Cass. n. 4506 del 27 febbraio 2007). Alla stregua di questi principi, parte ricorrente è decaduta da qualsivoglia censura, formale o di merito, relativa al periodo pregresso alla notifica dell'avviso di addebito, compresa la sussistenza dell'obbligo contributivo e l'eccezione di prescrizione, che, quale causa di estinzione dell'obbligazione contributiva, deve essere fatta valere nel termine decadenziale stabilito dal legislatore. Non assume rilevanza, pertanto, a fronte della mancata impugnazione tempestiva degli avvisi di addebito, nemmeno la dedotta mancata notifica del nuovo provvedimento di iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti, trattandosi di profilo che si riferisce all'an, non più rivisitabile, della pretesa contributiva.
7. Ciò non toglie che l'interessato sia comunque legittimato a fare valere la prescrizione maturata successivamente, proponendo un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., la quale non soggiace al rispetto di un termine perentorio.
10 Invero, è ammissibile fare valere il decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella esattoriale e la relativa censura va inquadrata nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 d. lgs. n. 46/1999, essendo volta a dedurre una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione e alla stabilizzazione del titolo esecutivo. In questi termini, la giurisprudenza di legittimità ha di recente stabilito, in tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, che nel caso di mancata tempestiva opposizione dell'atto l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo (cfr. Cass., sez. lav., n. 8198 del 22 marzo 2023). Non vale a scalfire queste considerazioni l'ordinanza della Suprema Corte 26 maggio 2021, n. 14690, la quale, anzi, conferma l'effetto preclusivo per il periodo pregresso in ragione della mancata impugnazione tempestiva e si limita a confermare il principio di diritto enunciato dalla stessa Corte a Sezioni Unite (Sez. U. n. 23397 del 17 novembre 2016), “secondo il quale la scadenza del termine pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, articolo 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'articolo 2953 c.c.”. La Corte, pertanto, ha condivisibilmente precisato soltanto che l'effetto preclusivo per il periodo pregresso non esclude che l'opponente possa fare valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando l'assenza di atti interruttivi della prescrizione intervenuti prima del decorso del quinquennio dall'ultima notifica delle citate cartelle.
8. Tuttavia, accertata così in via definitiva la rituale notifica dell'atto impositivo, impugnato nel presente giudizio, sotteso all'intimazione di pagamento, ne consegue il rigetto anche dell'eccezione di prescrizione, non essendo decorso, al momento della notifica dell'intimazione opposta, il termine di quinquennale dei contributi stabilito dall'art. 3, commi 9 e 10, della CP_2 legge n. 335/1995, nemmeno con riguardo all'avviso di addebito n. 39720190006091392000, notificato il 2 agosto 2019.
11 Come correttamente dedotto in memoria di costituzione, infatti, il relativo decorso è stato sospeso dalla normativa emergenziale emanata in costanza della pandemia da covid-19. Con specifico riferimento al corso della prescrizione in materia contributiva, infatti, l'art. 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, ha stabilito: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, entrato in vigore il 31 dicembre 2020 e convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021, ha previsto un nuovo periodo di sospensione: “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”. Il decorso del termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria è rimasto, pertanto, normativamente sospeso per 129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e, ancora, per 182 giorni dal
31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, per un totale di 311 giorni. In forza del dato testuale della norma, infatti, la sospensione del termine di prescrizione implica che il relativo arco temporale vada considerato neutro, riprendendo il termine a decorrere alla scadenza del periodo di sospensione medesimo. In forza del periodo di sospensione, in definitiva, il termine di prescrizione non è maturato, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento del 3 settembre 2024, nemmeno con riguardo all'avviso di addebito n. 39720190006091392000, Ne segue, alla luce dei motivi di doglianza, che valgono a fissare l'oggetto del presente accertamento, il rigetto integrale dell'opposizione.
9. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di € 1.865, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, nei confronti di ciascuno dei resistenti.
12 Roma, 24 marzo 2025
13
Il giudice Cesare Russo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 32352/2024 R.G. promossa
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Barbaro Parte_1 per mandato allegato al ricorso telematico,
- ricorrente -
contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Interdonato, giusta procura allegata alla memoria di costituzione,
e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_2 difeso dall'avv. Paola Scarlato, giusta procura generale alle liti a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
- resistenti -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento e ad avviso di addebito. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi scritti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 10 settembre 2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio Controparte_1
e , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore,
[...] CP_2 proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249086599483000, notificatagli il 3 settembre 2024, con la quale è stato richiesto il pagamento dei seguenti avvisi di addebito: “
1. n. 39720190006091392000 di € 24,19 per contributi IVS anno 2018 asseritamente notificato il 2.08.2019;
2. n. 39720190023134252000 di € 2150,44 per contributi IVS anno 2018 e 2019 asseritamente notificato il 11.12.2019;
3. n. 39720210006903900000 di € 5.902,90 per contributi IVS anno 2018 e 2019 asseritamente notificato il 31.12.2021; 4. n. 39720220012119660000 di € 4.462,48 per contributi IVS anno 2020 asseritamente notificato il 17.08.2022; 5. n. 39720220025332940000 di € 3.310,70 per contributi IVS anno 2021 asseritamente notificato il 06.02.2023; per un importo complessivamente impugnato di € 15.850,71”.
A sostegno della domanda, parte opponente ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria, avendolo l' cancellato dalla gestione commercianti CP_2 con decorrenza dall'1 luglio 2018, nonché la mancata notifica dei titoli impositivi sottesi all'intimazione di pagamento opposta e l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali concernenti gli anni 2018 e 2019, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Alla stregua di queste premesse, parte ricorrente ha domandato a questo Tribunale, “1) preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento n. 09720249086599483000, per tutti i motivi esposti nell'istanza di sospensione sopra formulata, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte, stante l'espressa previsione normativa di cui all'art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995; 2) nel merito:
− per i motivi esposti in narrativa, accertare come non dovute le somme indicate negli avvisi di addebito a supporto dell'intimazione opposta, e per l'effetto annullare l'intimazione di pagamento n. 09720249086599483000, anche in ragione dell'intervenuta prescrizione del citato credito azionato;
− accertare e dichiarare non dovuti, per il decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 3 comma 9 della L. 8 agosto 1995, n. 335 e per omessa notifica e/o nullità della notifica, gli importi di cui agli avvisi di addebito impugnati elencati in premessa e, per l'effetto, annullare questi ultimi. Con condanna delle resistenti al pagamento delle spese di lite, compensi ex D.M. 55/2014, oltre spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio il concessionario , eccependo il proprio difetto Controparte_1 di legittimazione passiva, e l' il quale ha dedotto la preventiva notifica CP_2 degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata, sì da risultare tardive tutte le doglianze proposte e, in ogni caso, non maturato il termine di prescrizione.
2 La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata agli scritti difensivi delle parti. Autorizzato il deposito di note conclusive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note di discussione depositate dalle parti la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, l'opposizione non è fondata e va rigettata. In via preliminare, è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal concessionario in memoria di costituzione. Già con sentenza n. 16425 del 19 giugno 2019 il Supremo Collegio ha affermato che in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio proposto dal debitore con le forme dell'opposizione all'esecuzione per l'accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo, lamentando la mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall'art. 24, comma 5, del d. lgs. n. 46 del 1999, il valore di una mera litis denuntiatio, intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato.
Muovendo su questa linea interpretativa, al fine di dirimere i contrasti insorti nella prassi applicativa e svolgendo una penetrante ricognizione del quadro normativo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022, nel sottolineare la specificità della materia rispetto alle opposizioni per crediti di tributari, ha stabilito il principio di diritto per cui “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”. Si tratta di principi ormai consolidati, ribaditi dalla Corte di legittimità anche nel caso di opposizione a intimazione di pagamento per crediti contributivi, come nel caso di specie (cfr. Cass., sez. lav., n. 19447 del 10 luglio 2023). Nella stessa linea esegetica la Corte regolatrice, più di recente, ha confermato che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato
3 della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione
a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione” (cfr. Cass., sez. lav., n. 19985 del 19 luglio 2024). In forza di questi consolidati e condivisibili principi, pertanto, da cui non sono stati forniti argomenti che inducano a discostarsi, difetta la legittimazione passiva del concessionario, non essendo stati prospettati vizi di merito nei confronti della procedura esecutiva, ma soltanto profilata l'insussistenza, nel merito, della pretesa contributiva, anche per la sopravvenuta estinzione, ancorché parziale, per prescrizione, dei crediti opposti.
3. Nel merito, con indirizzo ormai pacifico la Suprema Corte ha da tempo chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi”(Cass. n. 29294/2019; n. 22292/2019; n. 28583/2018; n. 594/2016). Premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239/2007), la Corte ha sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292/2019; n. 29294/2019).
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione la Corte di legittimità ha chiarito come la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente
4 apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito, o per insussistenza originaria). Ne consegue che “A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (Cass., sez. lav., n. 18256/2020). Orbene, a fronte dell'azione recuperatoria introdotta nel presente giudizio, peraltro tempestivamente rispetto alla notifica dell'intimazione di pagamento, quanto alla contestazione secondo cui gli avvisi di addebito non sarebbero mai stati notificati l' all'atto della costituzione in giudizio, ha CP_2 prodotto, in copia, gli avvisi di ricevimento relativi alla notifica di tutti gli atti impositivi sottesi all'intimazione impugnata (cfr. doc. nn. 1 bis, 2 bis, 3 bis, 4 bis e 5 bis della memoria di costituzione), deducendo altresì di avere parimenti comunicato al ricorrente la nuova iscrizione nella gestione commercianti (cfr. doc. n. 6 bis della memoria di costituzione). A fronte di tale produzione, all'udienza di comparizione del 20 novembre 2024 parte ricorrente ha contestato esclusivamente le relate di notifica degli avvisi di addebito prodotte da controparte sub 1 bis e sub 4 bis, assumendo che sono state ricevute da persona sconosciuta e non riconducibile al ricorrente e al nucleo familiare, nonché quella relativa alla dedotta
5 comunicazione di nuova iscrizione alla gestione commercianti, prodotta sub. 6 bis, anche perché l'indirizzo ove è stata effettuata detta comunicazione non era, all'epoca, quello di sua residenza, né di domicilio o dimora;
ha domandato, altresì, la produzione degli originali delle relate contestate, al fine di proporre querela di falso, contestando la conformità delle copie agli originali. Parte opponente non ha, invece, a fronte della tempestiva costituzione in giudizio dell' chiesto alla stessa udienza la produzione di documenti di CP_2 sorta, sicché la richiesta di acquisizione documentale, formulata tardivamente soltanto nelle note autorizzate, va disattesa in quanto tardiva, come correttamente eccepito dall' nelle note sostitutive di udienza. CP_3
4. Le censure attoree sulla validità della notifica non sono fondate. Come correttamente evidenziato dall'Istituto, “in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente
o dell'amministrazione” (cfr. Cass., sez. 5, n. 6395 del 19 marzo 2014, Cass., sez. 5, n. 4567 del 6 marzo 2015 e Cass., sez. 3, n. 20918 del 17 ottobre 2016). Principi, questi, applicabili oggi anche agli avvisi di addebito ex art. 30 del decreto-legge n. 78/2020, convertito in legge n. 122/2010. Con riguardo al procedimento da seguire per il perfezionamento, con specifico riferimento a quello eseguito – come nella specie – per il tramite del servizio postale, poi, la giurisprudenza di legittimità, già con pronuncia n. 11708 del 27 maggio 2011, ha stabilito il principio per cui “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale
6 postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”. A tale scopo, è noto che “La notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita CP_4 mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale)” (cfr. Cass. sez. lav., n. 1686 del 19 gennaio 2023 e in precedenza, in termini, in senso sempre conforme, Cass., n. 11708/2011, cit., Cass., sez. lav., n. 9111 del 6 giugno 2012, Cass., sez. lav., n. 6395/2014, Cass., sez. lav., n. 15315 del 4 luglio 2014 cit., Cass., sez. lav., n. 4567 del 6 marzo 2015, Cass., sez. lav., n. 3036 del 17 febbraio 2016, Cass., sez. lav., n. 20918 del 17 ottobre 2016). Quanto, poi, specificamente, agli atti di riscossione contributiva, la Corte di legittimità ha ribadito che “In tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto” (cfr. Cass., sez. lav., n. 4160 del 9 febbraio 2022).
7 5. Tenuto conto di questi principi, anzitutto può osservarsi che nessuna contestazione è stata svolta con riguardo alla regolare notifica degli avvisi di addebito n. 39720190023134252000, n. 39720210006903900000 e n. 39720220025332940000, direttamente ricevuti dal ricorrente, di cui ai doc. 2 bis, 3 bis e 5 bis della memoria di costituzione. Con riguardo alla notifica dei due restanti atti impositivi, se è certamente vero che la firma per ricevuta sulle relate di notifica di cui ai doc. nn. 1 bis e 4 bis dell' non corrisponda a quella del ricorrente, si tratta di una CP_3 circostanza irrilevante, perché alla stregua dei condivisibili principi sopra richiamati il procedimento notificatorio, in assenza di querela di falso, può ritenersi perfezionato con riferimento a tutti gli avvisi di addebito, la cui notificazione è stata comunque effettuata presso l'indirizzo di residenza, nonché ricevuta o dal ricorrente, o da soggetto ritenuto come qualificato dall'ufficiale postale. A nulla rileva che l abbia prodotto mere copie fotostatiche delle CP_3 relate di notifica, potendosi condividere i principi di diritto enunciati dalla Corte di legittimità, cui va data continuità, in ordine ai presupposti e agli effetti del disconoscimento della conformità agli originali delle copie fotografiche o fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c.: “In particolare, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive» (Cass., Sez. 2^, 30 dicembre 2009, n. 28096; Cass. Sez. 1^, 7 giugno 2013, n. 14416; Cass., Sez. 3^, 3 aprile 2014, n. 7775, la quale specifica, altresì, che la suddetta contestazione va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale; vedasi anche Cass., Sez. 3^, 21 giugno 2016, n. 12730, con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione). Quindi, perché possa aversi disconoscimento idoneo, è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che - pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme particolari - evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive”. In assenza di questi presupposti fattuali, pertanto, le copie prodotte hanno la stessa efficacia probatoria degli originali.
8 Né assume rilevanza la richiesta di produzione in giudizio degli originali delle relate di notifica sub 1 bis e 4 bis ai fini di una eventuale presentazione della querela di falso, giacché secondo l'insegnamento del giudice di legittimità
“In caso di documento prodotto in copia, è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest'ultima senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale, dal momento che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso” (cfr. Cass., sez. 2, n. 8718 del 28 marzo 2023). Non risulta condivisibile, pertanto, l'assunto secondo cui la mancata produzione dell'atto in originale possa esonerare la parte dall'onere di proporre la querela, potendo questa essere invece proposta avverso la fotocopia non disconosciuta, salva la possibilità di acquisire nel relativo giudizio l'originale, ove ritenuto necessario in relazione alla natura del falso dedotto (cfr., in termini, Cass., sez. 3., n. 32219 del 13 dicembre 2018).
6. Accertata, quindi, la rituale notifica di tutti gli avvisi di addebito, sono infondati gli altri motivi di censura sviluppati in ricorso – risultando parimenti irrilevante la documentazione tardivamente prodotta –, in quanto sono divenute inammissibili tutte le questioni, anche quelle inerenti la fondatezza della pretesa contributiva, che avrebbero dovuto essere proposte mediante una tempestiva impugnazione, entro il termine perentorio decadenziale di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del d. lgs. n. 46/1999, applicabile a tutte le ipotesi di riscossione di contributi previdenziali mediante ruolo – come nella specie – a norma del quale “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”. Termine non rispettato, perché l'opposizione è stata introdotta per la prima volta con il presente procedimento. Stabilendo, infatti, un termine entro cui il destinatario dell'atto impositivo può proporre opposizione per contestare il diritto all'iscrizione a ruolo, il legislatore ha inteso indicare un termine perentorio entro il quale esperire la tutela giurisdizionale, parallelamente a quanto disposto in merito all'impugnazione delle altre sanzioni amministrative irrogate dalla Pubblica Autorità, quali soprattutto quelle disciplinate dalla legge n. 689/1981 (sulla perentorietà del termine per l'opposizione in materia di sanzioni amministrative, cfr. Cass. 27 agosto 2003, n. 12545). In effetti, al termine di impugnazione, posto a presidio di una basilare esigenza di certezza delle situazioni giuridiche e diretto a determinare la definitività delle pretese contributive affermate con l'iscrizione a ruolo, a fronte di possibili contestazioni attinenti anche al merito di tali pretese, occorre attribuire natura perentoria.
9 Diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che il termine fissato dalla norma sia inutile, non producendo la sua violazione alcun effetto e potendo l'atto amministrativo essere impugnato senza limiti temporali. Raccogliendo queste argomentazioni, pertanto, la Corte di legittimità ha definitivamente ritenuto che “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, il termine di quaranta giorni, di cui al comma 5 dell'art. 24 d.lg. 46/1999, è accordato al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo” (cfr. Cass. 25 giugno 2007, n. 14692, Cass. n. 6674 del 12 marzo 2008, Cass. n. 2835 del 5 febbraio 2009, Cass. n. 8900 del 14 aprile 2010); ovvero, sotto il medesimo profilo, che “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (cfr. Cass. n. 4506 del 27 febbraio 2007). Alla stregua di questi principi, parte ricorrente è decaduta da qualsivoglia censura, formale o di merito, relativa al periodo pregresso alla notifica dell'avviso di addebito, compresa la sussistenza dell'obbligo contributivo e l'eccezione di prescrizione, che, quale causa di estinzione dell'obbligazione contributiva, deve essere fatta valere nel termine decadenziale stabilito dal legislatore. Non assume rilevanza, pertanto, a fronte della mancata impugnazione tempestiva degli avvisi di addebito, nemmeno la dedotta mancata notifica del nuovo provvedimento di iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti, trattandosi di profilo che si riferisce all'an, non più rivisitabile, della pretesa contributiva.
7. Ciò non toglie che l'interessato sia comunque legittimato a fare valere la prescrizione maturata successivamente, proponendo un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., la quale non soggiace al rispetto di un termine perentorio.
10 Invero, è ammissibile fare valere il decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella esattoriale e la relativa censura va inquadrata nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 d. lgs. n. 46/1999, essendo volta a dedurre una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione e alla stabilizzazione del titolo esecutivo. In questi termini, la giurisprudenza di legittimità ha di recente stabilito, in tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, che nel caso di mancata tempestiva opposizione dell'atto l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo (cfr. Cass., sez. lav., n. 8198 del 22 marzo 2023). Non vale a scalfire queste considerazioni l'ordinanza della Suprema Corte 26 maggio 2021, n. 14690, la quale, anzi, conferma l'effetto preclusivo per il periodo pregresso in ragione della mancata impugnazione tempestiva e si limita a confermare il principio di diritto enunciato dalla stessa Corte a Sezioni Unite (Sez. U. n. 23397 del 17 novembre 2016), “secondo il quale la scadenza del termine pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, articolo 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'articolo 2953 c.c.”. La Corte, pertanto, ha condivisibilmente precisato soltanto che l'effetto preclusivo per il periodo pregresso non esclude che l'opponente possa fare valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando l'assenza di atti interruttivi della prescrizione intervenuti prima del decorso del quinquennio dall'ultima notifica delle citate cartelle.
8. Tuttavia, accertata così in via definitiva la rituale notifica dell'atto impositivo, impugnato nel presente giudizio, sotteso all'intimazione di pagamento, ne consegue il rigetto anche dell'eccezione di prescrizione, non essendo decorso, al momento della notifica dell'intimazione opposta, il termine di quinquennale dei contributi stabilito dall'art. 3, commi 9 e 10, della CP_2 legge n. 335/1995, nemmeno con riguardo all'avviso di addebito n. 39720190006091392000, notificato il 2 agosto 2019.
11 Come correttamente dedotto in memoria di costituzione, infatti, il relativo decorso è stato sospeso dalla normativa emergenziale emanata in costanza della pandemia da covid-19. Con specifico riferimento al corso della prescrizione in materia contributiva, infatti, l'art. 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, ha stabilito: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, entrato in vigore il 31 dicembre 2020 e convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021, ha previsto un nuovo periodo di sospensione: “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”. Il decorso del termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria è rimasto, pertanto, normativamente sospeso per 129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e, ancora, per 182 giorni dal
31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, per un totale di 311 giorni. In forza del dato testuale della norma, infatti, la sospensione del termine di prescrizione implica che il relativo arco temporale vada considerato neutro, riprendendo il termine a decorrere alla scadenza del periodo di sospensione medesimo. In forza del periodo di sospensione, in definitiva, il termine di prescrizione non è maturato, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento del 3 settembre 2024, nemmeno con riguardo all'avviso di addebito n. 39720190006091392000, Ne segue, alla luce dei motivi di doglianza, che valgono a fissare l'oggetto del presente accertamento, il rigetto integrale dell'opposizione.
9. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di € 1.865, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, nei confronti di ciascuno dei resistenti.
12 Roma, 24 marzo 2025
13
Il giudice Cesare Russo